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Decisione

14.2021.111

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Garanzia di affitto firmata dall’organo della conduttrice quale garante personale. Verifica d’ufficio dell’identità tra debitore ed escusso e tra somma riconosciuta e posta in esecuzione

7 febbraio 2022Italiano12 min

e quella di fr. 26'387.60 indicata nello scritto del 30 marzo 2020, la CO 1 è rimasta silente.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.111

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.666 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 giugno 2021 dalla

CO 1,

contro

RI 1,

giudicando sul reclamo del 19 agosto 2021 presentato da RI 1 contro la

decisione emessa il 9 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 10 luglio 2017 RI 1 ha presentato alla CO 1, per conto della PI 1

di cui era direttore, una richiesta di garanzia di affitto riferiti a locali

commerciali adibiti a garage, situati a __________, presi in locazione dalla PI

3. L’ammontare massimo della garanzia era di fr. 36'000.–. RI 1 ha firmato

la richiesta anche quale garante della PI 1, impegnandosi “solidalmente al rimborso di eventuali

sinistri a titolo di condebitore solidale della società”.

B. Con

scritto del 30 marzo 2020, la PI 2, rappresentata da __________ della PI 3, ha

informato la CO 1 che l’ultima pigione pagata dalla PI 1 risaliva al novembre

del 2019 e le ha chiesto di versarle gli scoperti per i mesi da dicembre 2018 a

marzo 2020 per complessivi fr. 26'387.60. Come preannunciato, il 3 aprile

2020 la PI 2 ha inviato alla CO 1 lo scritto appena menzionato controfirmato

“per accordo” da RI 1 sotto il nome della PI 1 e del suo personale.

C. Il

20 aprile 2020, la CO 1 ha inviato alla PI 1 “e/o” RI 1 un “conteggio finale” di

uscita di complessivi fr. 30'027.65, di cui fr. 26'487.60 e fr. 2'092.50

a saldo delle fatture n. __________ e __________, e fr. 1'447.55 per il pro rata temporis del

premio __________ non pagato.

D. Il

12 giugno 2020 la CO 1 ha chiesto alla PI 1 e/o RI 1 di versarle fr. 30'077.65

(con l’aggiunta quindi di spese di sollecito di fr. 50.–). Il 26 giugno

2020 la CO 1 li ha costituiti in mora, aggiungendo un ulteriore spesa di fr. 100.–,

e ha reiterato la sua richiesta di pagamento il 10 luglio 2020.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, la CO 1 ha escus­so RI 1, quale debitore solidale della PI 1, per

l’incasso di fr. 30'177.65, indicando quale causa del credito la “[...] fattura insoluta: N. 2262036 del

14.06.2018 CHF 2092.50/N. 2562975 del 21.06.2019 CHF 1447.55/N.2861132 del

17.04.2020 CHF 26637.60”.

F. Avendo

RI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 giugno

2021 la CO 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona il rigetto provvisorio

per fr. 31'788.95 (cauzione di fr. 26'387.60 + fr. 100.–; premi

annuali non pagati di fr. 2'092.50 + fr. 1'447.55 + fr. 150.–;

spese di esecuzione di fr. 103.30; interessi moratori di fr. 1'508.–).

Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 30 luglio 2021.

G. Statuendo con decisione del 9 agosto 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

(recte: parzialmente) e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 30'177.65 (pari all’ammontare indicato nel precetto

esecutivo), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità

di fr. 20.– a favore dell’istante.

H. Contro

la sentenza appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2021 per ottenerne l’annullamento,

nel senso della reiezione dell’istanza e del mantenimento dell’opposizione, protestate

spese e ripetibili.

Fatti

I. Entro

il termine impartitole per presentare osservazioni sul recla­mo

limitatamente alla questione del titolo di rigetto provvisorio

per la differenza tra la somma posta in esecuzione, di fr. 30'177.65,

e quella di fr. 26'387.60 indicata nello scritto del 30 marzo 2020, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RI 1 il 10 agosto 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 20 agosto 2021. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esi­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid.

4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un

eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale

federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima

mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 22 consid. 4.1.2). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la richiesta

di garanzia di affitto e lo scritto 30 marzo 2020, entrambi firmati dall’escusso

sono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne, precisando che l’opposizione

non poteva invece essere rigettata né per gli interessi moratori – perché non

indicati nel precetto esecutivo – né per le spese esecutive – perché per legge

dovute dall’escusso. Il Pretore ha quindi accolto l’istanza rigettando

l’opposizione limitatamente a fr. 30'177.65 e posto a

carico del convenuto spese processuali e ripetibili.

4.

Nel reclamo, RI 1 sostiene di non essere debitore del credito posto in

esecuzione, perché sia il contratto di locazione –cui inerisce la garanzia di

affitto – sia la “polizza” (ovvero la richiesta di garanzia di affitto) e l’accordo di fine

locazione (lo scritto citato dal Pretore) sono stati da lui firmati solo in qualità

di organo della reale debitrice, la PI 1, e non a titolo personale. Rileva del

resto che la “polizza” è a nome della società, sicché l’e­secuzione andava semmai promossa

nei confronti della stessa ma non contro di lui. Chiede quindi l’annullamento

della decisione impugnata, nel senso di mantenere l’opposizione da lui

interposta, protestate spese processuali e ripetibili.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul

precetto esecutivo (come nell’i­­stanza) e il creditore designato nel titolo,

tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in

esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1),

fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Ne

segue che, quand’anche RI 1 non aveva contestato in prima sede di rispondere

personalmente del debito posto in esecuzione, il Pretore doveva verificare d’ufficio

l’identità tra il debitore indicato nel titolo di rigetto e l’escusso

menzionato sul precetto esecutivo (RI 1), ovvero determinare se que­st’ultimo

aveva firmato la richiesta di garanzia di affitto e lo scritto 30 marzo 2020

(anche) a titolo personale. In questo senso il reclamo si avvera ricevibile.

5.2

Orbene,

il reclamante ha firmato la richiesta di garanzia di affitto (doc. A accluso

all’istanza e sopra ad A) non solo per conto della PI 1 quale suo organo

(direttore) come egli afferma nel reclamo, ma pure come “garante” personale della

società (v. il titolo della sezione n. 5),

impegnandosi esplicitamente e “solidalmen­te al rimborso di eventuali sinistri a titolo di

condebitore solidale della società” (doc. A, pag. 3

primo paragrafo). La sua (unica) censura risulta di conseguenza infondata.

5.3

Il

reclamante non contesta infatti che la garanzia di affitto cui si riferisce la PI

2.

nello scritto del 30 marzo 2020 (doc. B e sopra

ad B), citato dall’istante quale riconoscimento di debito (istan­za, alla voce “allegati”, ad n. 3), sia

quella da lui richiesta il 10 luglio 2017 (nel frattempo manifestamente

accettata dalla CO 1), né che con il suo accordo al versamento da parte dell’istante,

in adempimento della garanzia di affitto, di fr. 26'387.60 alla PI 2 a

saldo delle pigioni scoperte (come risulta

dalla comunicazione del 24 aprile 2020, doc. E), egli abbia riconosciuto

di dover rimborsare all’istante la stessa somma. Non nega neppure di aver sottoscritto anche personalmente lo scritto del

30.

marzo 2020, ciò che si evince del resto dal fatto che la sua firma è apposta

non solo sotto il nome della PI 1, ma anche sotto il proprio nome.

5.4

È

tuttavia manifesto che lo scritto del 30 marzo 2020, unitamente alla richiesta di garanzia di affitto, costituisce in apparenza un titolo di

rigetto provvisorio solo per fr. 26'387.60 e non per l’intera somma posta

in esecuzione, di fr. 30'177.65. Per la differenza,

di fr. 3'790.05, apparentemente costituita dal saldo

di due fatture non prodotte, di fr. 2'092.50, del saldo pro rata temporis del

premio n. “2562975”, di fr. 1'447.55,

e di due importi di fr. 100.– e fr. 250.– forse per spese di

sollecito, l’istante non ha indicato alcun titolo di rigetto dell’opposizione

né nel precetto esecutivo né nell’istanza. Non ha neppure presentato

osservazioni al riguardo entro il termine impartitole dalla Camera (sopra ad

I). All’evidenza, la richiesta di garanzia di affitto non può giustificare in

particolare il rigetto per i premi, che non sono specificati in quel documento,

per tacere del fatto che non risulta dagli atti che il garante debba

rispondere anche dei premi non pagati dalla PI

1, ma solo in caso di regresso. Al riguardo il reclamo va dunque accolto

d’ufficio (sopra consid. 5) e la sentenza impugnata modificata di conseguenza.

6.

In ambedue le sedi, le spese processuali,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35). seguono

la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si

giustifica di assegnare un’indennità per inconvenienza alla CO 1. Non ha

infatti motivato la propria richiesta in prima sede nel senso dell’art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18 maggio 2016 consid. 6 e i

rinvii), mentre non ha presentato osservazioni in seconda sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'177.65,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a

fr. 26'387.60.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 210.– sono poste a carico dell’istante

per 1⁄10 e per i restanti 9⁄10 a carico del convenuto. Non si assegnano

indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico della controparte.

3. Notificazione a:

– , , ;

– , ,

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).