14.2021.112
Fallimento. Citazione all’udienza di discussione ritirata dopo l’udienza, al termine delle ferie della fiduciaria della convenuta. Nullità del fallimento
19 ottobre 2021Italiano5 min
CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
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Incarto n.
14.2021.112
Lugano
19 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.571 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 26 luglio 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 agosto 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 luglio 2021 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'018.60 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’11 agosto 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto
di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di non avere ricevuto in tempo la citazione all’udienza
di discussione. Il 23 agosto 2021 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, la
controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 agosto 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 22 agosto, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 23 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Nel
reclamo la RE 1 lamenta di non aver ricevuto per tempo la citazione all’udienza
dell’11 agosto 2021, la sua fiduciaria, presso la quale ha la sede, essendo
chiusa per ferie durante i primi 15 giorni di agosto.
3.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima,
della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente
in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento
deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato
regolarmente citato o non in tempo (Cometta in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). Una
sanatoria in seconda istanza è esclusa (Nordmann
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.
168.
LEF con riferimenti).
Nel
caso concreto, la Camera ha accertato che la citazione all’udienza dell’11
agosto è stata ritirata per conto della reclamante solo il 16 agosto 2021. D’altronde, non vi sono nell’incarto
pretorile – né l’istante ne allega – indizi di circostanze
successive all’inoltro della domanda di fallimento, da cui si potrebbe dedurre
che l’escussa ne ha avuto conoscenza prima dell’udienza dell’11 agosto. Di
modo che la notifica della citazione va considerata non avvenuta. Venendo a
mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a
garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre
fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172
LEF), la decisione impugnata risulta nulla (v. sentenze della CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.2 e 14.2016.8 del 4 febbraio
2016.
consid. 3). Gli atti vanno così retrocessi al primo
giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa valida citazione delle parti a
una nuova udienza (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
4.
Dato
che la necessità del reclamo non può essere ritenuta causata da una delle
parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si
giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità per ripetibili,
siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per
motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art.
95.
cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2016.8 del 4 febbraio 2016 consid. 4 e 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid.
6.1). Quanto alle spese di prima sede, verranno
rideterminate con il nuovo giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato
dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud l’11 agosto 2021 è
annullato.
2. Non
si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili. L’importo di fr. 450.–
anticipato dalla reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).