Lexipedia

Decisione

14.2021.113

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

10 gennaio 2022Italiano5 min

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 23'513.80 oltre agli interessi del 2.8% dal 5 mag­gio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.113

Lugano

10 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.586 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 1° luglio

2021 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________65 emesso il 5 maggio 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'819.50

oltre agli interessi del 2.8% dal 7 ottobre 2011 indicando quale causa del

credito: “L’integralità dell’ammortamento

e la metà degli interessi ipotecari Fr. 22'819.50 è l’importo rimborsato

in data 08.01.2021” e di fr. 3'111.95 per “Int.annVers.x9anni 672.85 + 3 mesi 7.10.11 –

Fatti

8.1.12 168.20.6055.65:2 = 3027.85+ fr. 84.10”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 1° luglio 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che

nel termine assegnatogli per presentare osservazioni all’i­­stanza, il

convenuto è rimasto silente;

che

statuendo con decisione del 12 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 23'513.80 oltre agli interessi del 2.8% dal 5 mag­gio

2021 (anziché per fr. 25'931.45), l’opposizione interposta dal convenuto,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– per 9⁄10, senz’assegnare indennità;

che

con uno scritto del 16 agosto 2021 RE 1 ha esposto la propria versione dei

fatti alla Pretura, davanti alla quale è compar­so spontaneamente il 27 agosto

2021;

che

il Pretore aggiunto ha allora indetto un’udienza seduta stante, ove RE 1 ha comunicato

che il suo scritto del 16 agosto 2021 è da intendersi come reclamo contro la

decisione del 12 agosto 2021;

che

il 31 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla scrivente Camera lo

scritto appena menzionato;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con

Considerandi

rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza

sulla base del punto 6 della Convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio omologata dal Pretore di Mendrisio-Nord il 7 agosto 2015, ove gli ex coniugi si sono accordati sulla ripartizione dei

costi relativi al loro mutuo ipotecario, pre­so atto che CO 1 ha comprovato il

pagamento dell’ammor­tamento di fr. 22'819.50 e degli interessi

ipotecari di fr. 694.30, a carico dell’ex marito secondo la convenzione;

che

nel reclamo RE 1 non si confronta minimamente con la motivazione della

decisione impugnata, ma si limita ad affermare che CO 1 procede contro di lui

perché sa ch’egli non riesce a pagare un avvocato anche se “questa pratica è vuoto”, che avevano un conto in comune e la (ormai ex) moglie gli dava dei

soldi ogni tanto e che quest’ultima starebbe solo cercando “di rovinargli la vita”;

che

il ricorrente non spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice, ma si limita ad affermare in modo del tutto generico che la causa è

ingiustificata;

che

insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 23'513.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).