14.2021.113
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
10 gennaio 2022Italiano5 min
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 23'513.80 oltre agli interessi del 2.8% dal 5 maggio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.113
Lugano
10 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.586 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 1° luglio
2021 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________65 emesso il 5 maggio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'819.50
oltre agli interessi del 2.8% dal 7 ottobre 2011 indicando quale causa del
credito: “L’integralità dell’ammortamento
e la metà degli interessi ipotecari Fr. 22'819.50 è l’importo rimborsato
in data 08.01.2021” e di fr. 3'111.95 per “Int.annVers.x9anni 672.85 + 3 mesi 7.10.11 –
Fatti
8.1.12 168.20.6055.65:2 = 3027.85+ fr. 84.10”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 1° luglio 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che
nel termine assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza, il
convenuto è rimasto silente;
che
statuendo con decisione del 12 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 23'513.80 oltre agli interessi del 2.8% dal 5 maggio
2021 (anziché per fr. 25'931.45), l’opposizione interposta dal convenuto,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– per 9⁄10, senz’assegnare indennità;
che
con uno scritto del 16 agosto 2021 RE 1 ha esposto la propria versione dei
fatti alla Pretura, davanti alla quale è comparso spontaneamente il 27 agosto
2021;
che
il Pretore aggiunto ha allora indetto un’udienza seduta stante, ove RE 1 ha comunicato
che il suo scritto del 16 agosto 2021 è da intendersi come reclamo contro la
decisione del 12 agosto 2021;
che
il 31 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla scrivente Camera lo
scritto appena menzionato;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con
Considerandi
rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza
sulla base del punto 6 della Convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio omologata dal Pretore di Mendrisio-Nord il 7 agosto 2015, ove gli ex coniugi si sono accordati sulla ripartizione dei
costi relativi al loro mutuo ipotecario, preso atto che CO 1 ha comprovato il
pagamento dell’ammortamento di fr. 22'819.50 e degli interessi
ipotecari di fr. 694.30, a carico dell’ex marito secondo la convenzione;
che
nel reclamo RE 1 non si confronta minimamente con la motivazione della
decisione impugnata, ma si limita ad affermare che CO 1 procede contro di lui
perché sa ch’egli non riesce a pagare un avvocato anche se “questa pratica è vuoto”, che avevano un conto in comune e la (ormai ex) moglie gli dava dei
soldi ogni tanto e che quest’ultima starebbe solo cercando “di rovinargli la vita”;
che
il ricorrente non spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice, ma si limita ad affermare in modo del tutto generico che la causa è
ingiustificata;
che
insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 23'513.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).