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Decisione

14.2021.114

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Verosimile solvibilità

15 settembre 2021Italiano7 min

con decisione del 24 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.114

Lugano

15 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.451 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 giugno 2021 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 24 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 22 giugno 2021 la

CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare

il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'504.05.

B. All’udienza

di discussione del 23 agosto 2021 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 24 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre

2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 3 settembre 2021 il vicepresidente della Camera

ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il recla­mo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in

seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 già il 24 agosto 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 3 settembre. Presentato due giorni

prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF),

non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio il 25 agosto 2021 relativa al versamento di fr. 1'516.50 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D accluso al reclamo), per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto un

giorno dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio

(art. 255 lett. b CPC) in sede di concessione dell’effetto sospensivo che nei

confronti della reclamante erano ancora in corso solo quattro

esecuzioni (per poco più di fr. 7'000.– complessivi), due giunte al

pignoramento e le altre due all’avviso di pignoramento, che a prima vista

sembravano però poter essere estinte con i fr. 35'500.– che la reclamante

aveva appena ricevuto a saldo di una sua fattura (doc. H). La

Camera ha poi verificato che tutte e quattro le esecuzioni erano poi state

pagate.

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica della società reclamante non

sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 24 agosto 2021 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).