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Decisione

14.2021.115

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

24 settembre 2021Italiano7 min

di Riviera di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 867.65

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.115

Lugano

24 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.124 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con istanza 1° luglio 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare della ditta individuale __________,

__________)

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 30 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Biasca, il 1° luglio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pre­tura del Distretto

di Riviera di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 867.65

oltre a interessi e spese.

B. Con

osservazioni comunicate con e-mail del 25 agosto 2021, il convenuto ha

informato il Pretore che le tre proposte di pagamenti rateali da lui sottoposte

all’istante erano state rifiutate e che non era in grado finanziariamente di

corrispondere l’intero importo.

C. Statuendo

con decisione del 30 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3

settembre 2021 il vicepresidente della Camera ha parzialmen­te accolto la

domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Inoltrato

due giorni dopo l’e­manazione della sentenza impugnata, il reclamo è senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un ordine di pagamento di fr. 1'220.95

a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, che la Camera ha accertato d’ufficio

(art. 255 lett. CPC) essere sufficiente a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante,

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio dalla

Camera si evince che nei confronti del reclamante è tuttora in corso una sola

esecuzione, per poco meno di 410.–, e perlopiù sospesa da opposizione, sicché a

questo stadio della procedura la sua reale consistenza non può ancora dirsi

certa.

Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo

carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più proba-bile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Biasca, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 agosto 2021 dalla Pretura del Distretto di Riviera

nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Biasca, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Biasca;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).