Lexipedia

Decisione

14.2021.116

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato e fondato su un documento nuovo

10 gennaio 2022Italiano8 min

serie di danni a quella di RE 1, senza però assumersi alcun ulteriore impegno, in

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2021.116

Lugano

10 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.583 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 29 luglio

2021 da

RE 1

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA

1 )

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 26 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________82 emesso il 29 aprile 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'500.–

oltre agli interessi del 2.5% dal 1° dicembre 2020, indicando quale causa del

credito le “Fatture di lavori

eseguiti”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 luglio

2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Men-drisio-Sud. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 9 agosto 2021.

C. Statuendo con decisione del 26 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.–

e un’indennità di fr. 260.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2021 per ottenerne l’annul­­lamento

e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 27 agosto 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 6 settembre. Presentato il 1° settembre 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non ba-sta ripetere nel reclamo

le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con

la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che dai

documenti agli atti non si evince alcun impegno di CO 1 a pagare a RE 1 l’importo

di fr. 8'500.– posto in esecuzione. D’altronde, il convenuto, nel firmare

l’accordo extragiudiziale prodotto dall’istante, ha riconosciuto unicamente che

Fatti

i lavori d’edificazione di una palazzina sulla sua proprietà hanno causato una

serie di danni a quella di RE 1, senza però assumersi alcun ulteriore impegno, in

particolare di pagamento. Il primo giudice

ha quindi concluso che l’accordo extragiudiziale, uni­tamente alle

fatture delle ditte intervenute per le riparazioni pagate da RE 1, non

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art.

82 cpv. 1 LEF, e ciò a prescindere dalla fondatezza del credito dell’istante,

sulla quale il giudice del rigetto non è competente per decidere.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Pretore aggiunto avrebbe

respinto la sua istanza basandosi sugli argomenti “completamente aberranti”

della controparte, ignorando invece che i documenti da lui prodotti

costituiscono un “solido

riconoscimento di debito” e che le sue pretese non

sono assolutamente prescritte. Il reclamante si fonda anche sullo scritto 5

agosto 2021 del convenuto per sostenere che quest’ultimo si è “espresso in modo positivo verso questa causa”, e su una propria lettera del 1° aprile 2021, da cui si evince che CO 1 avrebbe accettato telefonicamente l’8 luglio

2020 che il reclamante organizzasse i lavori e gli sottoponesse le offerte e il

26 agosto 2020 avrebbe accettato, sempre per telefono, le tre offerte (“D’accordo faccia fare, pagherò”). RE 1 chiede quindi l’accoglimento del suo reclamo “fiducioso che la parola data vale tanto

quanto un documento e che il sig. CO 1 ci tenga sempre a tale principio”.

1.3.2.1 Orbene, RE 1 disconosce che il

Pretore aggiunto non si è minimamente fondato sull’eccezione di prescrizione

invocata dalla controparte per respingere la sua istanza, ma l’ha respinta perché

egli non ha prodotto un valido riconoscimento di debito nel senso tec-nico dell’art.

82 cpv. 1 LEF, ovvero un atto

pubblico o una scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) al­l’escutente, senza riserve né

condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139 III 301 consid. 2.3.1 già citata dal Pretore aggiunto).

1.3.2.2 Al

riguardo, la lettera del 1° aprile 2021 redatta dallo stesso reclamante non gli

Considerandi

potrebbe essere d’aiuto, non solo poiché in prima sede egli non ha allegato che

da tale scritto si evincerebbe che il convenuto avrebbe riconosciuto il suo

debito l’8 luglio e il 26 agosto 2020 – di modo che le sue

allegazioni nel reclamo sono inammissibili (sopra consid. 1.2) – ma anche

perché le risposte di CO 1 (“Accetto” e “D’accordo faccia

fare, paghe­rò”) sono orali (per telefono) e non

possono quindi adempiere alle condizioni poste dall’art. 82 cpv. 1 LEF, che

presuppongono, co­me visto, un riconoscimento scritto e firmato (manualmente)

dal­l’escusso. Non significa che la parola data non sia vincolante dal profilo

giuridico, ma non permette il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione nella

procedura sommaria retta dall’art. 82 LEF. È necessario farla valere con una

procedura ordinaria volta a far accertare il debito dell’escusso e ottenere il

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), a patto di poter dimostrare

(ad esempio con una testimonianza) la parola data dall’escusso, ove questo lo

contesti.

1.3.3

Siccome è stata prodotta per la prima volta con il reclamo, è pure

inammissibile la lettera del 5 agosto 2021 (allegato 4), in cui CO 1 scriveva

al reclamante dal carcere “è

un suo legittimo diritto, ho sempre operato per dare un risvolto positivo alla

sua causa, ma temo che (…)” (v. sopra consid. 1.2).

Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. Per abbondanza, nemmeno tale scritto sarebbe stato sufficiente per

ottenere il rigetto dell’opposizione dal momento che, ancora una volta, CO 1

non riconosce esplicitamente di dovergli pagare, senza riserve né condizioni, l’importo

di fr. 8'500.– posto in esecuzione.

1.4

Il

reclamo è di conseguenza irricevibile. Il giudizio odierno non preclude

tuttavia al reclamante la possibilità di riproporre la causa in procedura

ordinaria e di ottenere il rigetto definitivo dell’opposi­­zione (art. 79 LEF),

dimostrando che l’escusso ha riconosciuto oralmente il suo debito (sopra

consid. 1.3.2.2) o risponde del dan­no da lui subìto.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).