Lexipedia

Decisione

14.2021.118

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Licenziamento in tronco del dipendente durante il periodo di protezione in caso di servizio militare

21 febbraio 2022Italiano13 min

deve permettere al datore di lavoro di servirsene come un pretesto per esonerarsi

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2021.118

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 63C21S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 22 marzo

2021 da

CO 1

(rappresentato da RA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 27 agosto 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro di durata indeterminata del 27 agosto 2019 RE

1 ha assunto CO 1 come meccanico d’auto a tempo pieno dal 2 settembre 2019 per

un salario mensile lordo di fr. 2'500.–.

B. CO

1 ha iniziato la scuola reclute nel giugno 2020 e poco prima del suo

rientro al lavoro previsto per il 30 ottobre ha comunicato al datore di lavoro che

avrebbe proseguito con la scuola di sottufficiali. Con lettera raccomandata del

19 novembre 2020, ricevuta da CO 1 il giorno seguente, RE 1 ha disdetto il

rapporto di lavoro con effetto immediato dal 1° dicembre 2020 per gravi motivi,

tra i quali l’abbandono “repentino

e ingiustificato” del posto di lavoro da parte del

dipendente giusta l’art. 337d CO.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2021, indicando quale causa del credito lo “stipendio mese di dicembre 2020”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo

2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto al­l’istanza

producendo, senza commenti, il contratto di lavoro e la lettera di disdetta. Con

replica del 17 maggio 2021 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista. Entro la

scadenza dell’11 giugno 2021 fissatagli dal primo giudice, RE 1 ha prodot­to ulteriore

documentazione.

E. Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare

indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2021 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 18 gennaio 2022 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 28 agosto 2021, il termine d’impu­gnazione

è scaduto non prima di martedì 7 settembre. Presentato il giorno prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Solo con le osservazioni al reclamo, CO 1 allega di aver effettuato a

novembre del 2020 la formazione per sergente durante un mese, di aver

contestato la lettera di licenziamento del 19 novembre con lettera del 21

novembre 2020 e, non avendo ricevuto alcun riscontro da RE 1, di essersi

presentato in officina il 2 dicembre 2020 per lavorare, ma il datore di lavoro

ha rifiutato la sua prestazione rammentandogli che era stato licenziato. Ora, queste

allegazioni di fatto, siccome nuove, non posso­no essere prese in

considerazione (sopra consid. 1.2). Sono tuttavia ininfluenti per l’esito dell’odierno

giudizio (si veda sotto consid. 5.3 e 5.5.1).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567

consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza sulla base del contratto

di lavoro in essere tra le parti, a motivo che RE 1 non ha

giustificato la disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di

protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno istituito dall’art. 336c

cpv. 1 lett. a CO per il servizio militare obbligatorio di cui si è prevalso il

dipendente.

4. Nel

reclamo RE 1 afferma di contestare “su tutta la linea” le pretese avanzate da CO

1 e ribadisce di aver avuto più che validi motivi per esser ricorso al

licenziamento in tronco tra cui ritardi, uso del cellulare durante il lavoro,

assenze per malattia non correttamente rese note e abbandono repentino e ingiustificato

del posto di lavoro giusta l’art. 337g CO (recte: art. 337d CO) siccome

il suo ex dipendente l’ha avvisato solo con pochi giorni di preavviso che non

sarebbe rientrato al lavoro dopo la fine della scuola reclute il 30 ottobre

2020, avendo deciso di proseguire con la scuola di sottufficiale, ciò che è una

sua libera scel­ta e non un obbligo legale.

Con

le osservazioni al reclamo CO 1, in estrema sintesi, nega che sussistano i motivi

di licenziamento in tronco invocati da RE 1 e ribadisce che la disdetta del 19

novembre 2020 è nulla siccome avvenuta durante il periodo di protezione contro

il licenziamento istituito dalla legge per il servizio militare.

5. Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito,

dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha

fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario

(sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del

19 ottobre 2010, consid. 3.2; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.1 Giusta

l’art. 336c cpv. 1 lett. a CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può

disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio

obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile

svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro

settimane precedenti e seguenti. Una disdetta ricevuta dal dipendente in tale

periodo è nulla. Il momento determinante per stabilire se la disdetta ricade

nel periodo di pro-tezione è quello della sua ricezione da parte del dipendente

(Wy­ler/Heinzer, Droit du travail,

2019, pag. 870 con rinvii).

5.2 La

protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno giusta l’art. 336c

CO non impedisce però una disdetta con effetto immediato per cause gravi (art.

337 CO): questo tipo di disdetta, contrariamente a quella ordinaria (art. 335c

e 336c cpv. 2 CO), può essere notificata in ogni tempo, anche durante

uno dei periodi di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno (sentenze del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio

2017 consid. 4.1 e 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.1.2 e 5.4; Wy­ler/Heinzer, op. cit., pagg. 748 e 851 seg.). In tal caso

Fatti

i motivi di licenziamento in tronco dovranno però essere esaminati con maggior

rigore siccome la possibilità di disdire il contratto con effetto immediato non

deve permettere al datore di lavoro di servirsene come un pretesto per esonerarsi

dal rispetto dei periodi di protezione istituiti dall’art. 336c CO (Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 748 con

rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4C.247/2006 del 27 ottobre 2006, consid.

2.1). Se la disdetta si avvera ingiustificata, il periodo di protezione giusta

l’art. 336c CO potrà essere preso in considerazione nel calcolo dell’indennità

giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, che prevede che il lavoratore licenziato

immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se

il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col

decorso della durata determinata dal contratto (Wyler/Heinzer,

op. cit., pagg. 852 seg.).

5.3 Secondo

la giurisprudenza, quando il datore di

lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso dell’art. 337

CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti giuridici, anche se

la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato l’e­­sistenza di una

causa grave, anche quando è notificata in un periodo di protezione contro il

licenziamento in tempo inopportuno (sopra consid. 5.2). Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più

riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l’eventuale credito

risarcitorio fondato sull’art. 337c

cpv. 1 CO (sentenze

del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2 e della

CEF 14.2020.169 del 12 maggio 2021 consid. 6.1, 14.2015.203 del 22 febbraio

2016, consid. 2 e i rinvii), perlomeno se

il contratto non prevede al riguardo impegni espliciti e quantificati del

datore di lavoro.

5.4 In

principio con il licenziamento in tronco il contratto termina ex nunc alla data di ricezione della

disdetta da parte del lavoratore. Il datore di lavoro può però anche scegliere

di differire la fine del contratto a una data posteriore (Sozialfrist, délai social), purché venga fatto nell’interesse

preponderante del lavoratore e questo termine non si avvicini al termine di

disdetta ordinario (Wyler/ Heinzer,

op. cit., pagg. 750 seg., che rinvia alla DTF 140 I 320). Se queste condizioni

sono adempiute, il contratto termina alla scadenza indicata dal datore di

lavoro, mentre nel caso contrario la disdetta è da considerare come ordinaria (Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 751 con

rinvii).

Considerandi

5.5

Nel

caso di specie, RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro con lettera

raccomandata del 19 novembre 2020, ricevuta dal dipendente il giorno seguente,

per la fine di quel mese (“dal

1° dicembre 2020 non sarà più alle nostre dipendenze”), specificando

che si trattava di una disdetta con effetto immediato per gravi motivi giusta l’art.

337.

CO. Il “termine sociale” di dieci giorni non è oggetto di

contestazione e comunque sia è di gran lunga inferiore a quello della disdetta

ordinaria (di due mesi per la fine di un mese giusta l’art. 335c cpv. 1

CO, trattandosi del secondo anno di servizio). Ne segue che la disdetta è da considerare

come straordinaria come allegato dal reclamante.

5.5.1

Ciò

posto, la disdetta del 19 novembre 2020 ha messo fine al contratto di lavoro

dalla fine di quel mese e non costituisce più un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per il salario del mese di dicembre 2020 posto in esecuzione,

e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se sussistono oppure no gravi

motivi di licenziamento in tronco (sopra consid. 5.3), sicché le allegazioni

concernenti tali aspetti contenute nel reclamo e nelle osservazioni al reclamo

sono ininfluenti. È pure senza rilievo, in questa sede, che la disdetta sia

stata ricevuta dal dipendente il 20 novembre 2020, ossia durante il periodo di

protezione istituito dall’art. 336c cpv. 1 lett. a CO in caso di

servizio militare obbligatorio (ossia pri­ma del 27 novembre 2020, scadenza

delle quattro settimane contate dal 30 ottobre), poiché i periodi di protezione

istituiti dall’art. 336c CO non impediscono una disdetta con effetto

immediato giusta l’art. 337 CO (sopra consid. 5.2). La decisione impugnata si

avvera quindi giuridicamente errata e va pertanto riformata.

5.5.2

A

scanso di equivoci non è inutile rammentare che il compito del giudice del

rigetto non è quello di accertare se il credito posto in esecuzione esiste, e

in particolare se il licenziamento in tronco è valido o no, bensì unicamente di

verificare se il debitore, nella fattispecie il datore di lavoro, ha firmato un

riconoscimento di debito per le pretese fatte valere con l’esecuzione (sopra

consid. 2), ciò che per i motivi appena esposti non è il caso del credito risarcitorio in caso di

licenziamento ingiustificato. In

definitiva, il reclamo, seppur per un altro motivo da quelli invocati dal

reclamante, merita accoglimento. La decisione odierna non impedisce però a CO 1

di far valere le sue ragioni con un’azione ordinaria (art. 79 LEF e sopra

consid. 2).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, il reclamante non

avendo formulato alcuna domanda motivata al riguar­do (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).