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Decisione

14.2021.119

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito riconosciuto. Assunzione cumulativa del debito dell’amministratrice unica della società conduttrice fallita

26 gennaio 2022Italiano14 min

oltre quattordici giorni il saldo di fr. 50'214.– in suo favore, pari a fr. 4'284.20

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.119

Lugano

26 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.637 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 giugno 2021 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 27 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 13 dicembre 2019 la RE 1 in qualità di locatrice e la PI 1 in

veste di conduttrice – rappresentata dalla sua amministratrice unica CO 1 –

hanno stipulato un contratto di leasing avente per oggetto delle

apparecchiature per studio estetico (“Fibra DFA + Ultra Shape”), il cui uso è

stato messo a disposizione della conduttrice

dietro il pagamento di quarant’otto

canoni mensili di fr. 1'403.49 ciascuno (IVA inclusa), da pagare in

anticipo “il primo del

trimestre solare”, oltre spese amministrative “una tantum” di fr. 200.–

più IVA. CO 1 ha apposto la sua firma anche sotto la clausola d’assunzione

cumulativa di debito conte-nuta nel contratto, del seguente tenore: “Assunzione cumulativa di debito:

Dichiaro/-iamo espressamente di avere un proprio interesso diretto e materiale

alla conclusione del presente contratto di leasing. Per questo motivo,

prendendo atto delle condizioni di leasing precedenti e a seguire (in

particolare della clausola sul foro competente di cui al co. 23) mi/ci

assumo/-iamo personalmente e direttamente insieme al CL la responsabilità per

ogni debito legato al presente contratto e alla sua scadenza, compreso l’esercizio

di un diritto e l’ese­cuzione forzata nei confronti del CL.”.

Fatti

B. La

PI 1 è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato dalla Pretura

del Distretto di Bellinzona il 23 febbraio 2021 a far tempo dal giorno

successivo.

C. Con lettera del 12 marzo 2021 la RE 1 ha disdetto il contratto di

leasing con effetto immediato per mora della conduttrice, riferendosi ai §§ 14

e 16.1 delle condizioni generali, e le ha chiesto invano di pagare entro e non

oltre quattordici giorni il saldo di fr. 50'214.– in suo favore, pari a fr. 4'284.20

per “arretrati in base all’estratto

conto”, corrispondenti al canone trimestrale dal 1°

gennaio al 31 marzo 2021, e fr. 45'929.80 per “risarcimento danni in base all’estratto conto” per gli undici canoni trimestrali rimanenti con scadenze anticipate dal

1° aprile 2021 fino al 1° ottobre 2023.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la RE 1

ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 50'566.– oltre agli interessi

del 9% dal 26 marzo 2021, indicando quale causa del credito: “debitrice solidale con PI 1 in liquidazione

Contratto di leasing no. __________”.

E. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 7 giugno

2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 5 luglio 2021. Con replica spontanea del 9 luglio e

duplica spontanea del 5 agosto 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti.

F. Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– senz’assegnare

indennità.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 7 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spe­se e ripetibili. Con osservazioni del 7 ottobre 2021 CO 1 ha concluso per

la reiezione (parziale) del reclamo, sostenendo di non dover in ogni caso

pagare al di là della data del fallimento della PI 1 (il 24 febbraio 2021).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 30 agosto 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 9 settembre. Presentato due giorni prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Solo con il reclamo la RE 1

spiega che nell’importo posto in esecuzione di fr. 50'566.–, oltre ai dodici

canoni trimestrali (su un totale di sedici) ancora dovuti per fr. 50'526.–

sono compresi fr. 40.– per due solleciti di

pagamento, come previsto dall’art. 14.1 delle condizioni generali, e che la

differenza con la pretesa di fr. 50'214.– fatta valere con la disdetta (di

fr. 312.–) è dovuta a uno sconto forfettario non contrattualmente dovuto,

risultante in automatico dal suo sistema informatico, onde il correttivo

apportato in sede esecutiva. Le allegazioni sono tuttavia nuove e quindi

irricevibili (v. sopra consid. 1.2), sicché non è possibile tenerne conto per l’odierna

pronuncia.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di leasing può di

principio costituire un valido riconoscimento di debito, ma nella disdetta è

indicato un credito di fr. 50'214.–, composto di “arretrati” per fr. 4'284.20

e di un “risarcimento danni”, pari a fr. 45'929.80, mentre l’importo posto in esecuzione ammonta

a fr. 50'566.–, sicché “non

è dato vedere l’identità tra l’importo posto in esecuzione (doc. B) e quello

indicato sul titolo di rigetto (doc. C) o perlomeno evincibile dall’insieme dai

documenti prodotti”, di modo che ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver disconosciuto che l’importo posto

in esecuzione e quello contenuto nel titolo di rigetto non devono essere

necessariamente identici, l’identità richiesta essendo unicamente quella tra il

credito indicato sul precetto esecutivo e quello riconosciuto nel titolo di

rigetto, che nel caso di specie è data. In effetti, a sua mente, la pretesa

posta in esecuzione (di fr. 50'566.–) è evincibile in modo immediato dal

contratto di leasing, di modo che la cifra indicata nella disdetta (di fr. 50'214.–)

risulta superflua e irrilevante ai fini del giudizio.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul

precetto esecutivo (come nel­l’i­stanza) e il creditore designato nel titolo,

tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in

esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1),

fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid.

4.2.1).

5.1

Nel caso in esame il contratto di leasing (doc. C) costituisce di

principio un valido riconoscimento di debito per i pattuiti quaran­t’otto canoni

mensili di fr. 1'403.50 ciascuno (o per sedici canoni trimestrali di fr. 4'210.50

ciascuno), di complessivi fr. 67'368.–, oltre alle spese amministrative “una tantum” di fr. 200.–

e all’IVA. La RE 1 ha escusso CO 1 per soli fr. 50'566.– oltre agli

interessi di mora del 9% dal 26 marzo 2021, indicandoli nell’istanza come “importo a oggi esigibile a seguito della disdetta

per mora del 12 marzo 2021 (doc. D)”. Le condizioni

generali acclu­se al contratto (doc. C, §§ 14.1, 14.2 e 16.1 pag. 2-4) prevedono

infatti che, in caso di disdetta per mora, il conduttore si obbliga a pagare in

una volta tutte le mensilità previste fino alla fine del contratto, oltre agli

interessi di mora, del

9% al minimo, calcolati sul­l’intera somma già dalla data della

ricezione della disdetta.

5.2

Contrariamente

a quanto ha considerato il primo giudice, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e

quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano

necessariamente essere dello stesso importo. Deve solo trattarsi della medesima

pretesa. Il diritto esecutivo non obbliga infatti il

creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a

giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso.

Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2

LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a

quello fatto valere con l’istanza (tra tante: sentenza della CEF 14.2020.71

dell’11 novembre 2020 consid. 5.4). La procedura di rigetto non ha infatti

quale scopo di accertare l’importo esatto del credito vantato dall’istante, ma

solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in

esecuzione (sopra consid. 2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) circa i

canoni versati grava sull’escusso e non sull’escutente

(art. 82 cpv. 2 LEF, sentenze della CEF 14.2021.96 del 3 gennaio 2022 consid.

6.2.1

e 14.2021.17 dell’11 agosto 2021 consid. 5.2).

5.3

Nel

caso di specie la RE 1 ha indicato nell’istanza quale titolo di rigetto il

contratto di leasing (ad n. 6) unitamente alla disdetta (ad n. 2). Non ha però

spiegato come è giunta alla somma di fr. 50'566.– posta in esecuzione per cui

chiede il rigetto provvisorio dell’opposizione, né perché supera quella di fr. 50'214.–

richiesta nella disdetta (doc. D). A fronte di tale incertezza, il Pretore non

poteva invero respingere integralmente l’istanza, chiaramente fondata sul

contratto di leasing, ma nel dubbio doveva accordare il rigetto per la somma

più bassa, per giunta esposta con un estrat­to

conto preciso e dettagliato (doc. D, 2° foglio). Stante il principio

dispositivo, incombe infatti all’istante l’onere di allegare i fatti

pertinenti, onere accresciuto nel caso in cui una delle tre identità non risulta immediatamente dal titolo invocato,

in particolare quando la determinazione della somma dovuta necessita

alcune operazioni aritmetiche (sentenza della CEF 14.2020.178 del 9 giugno

2021, consid. 5.1), specie nel caso di prestazioni periodiche, in cui de­v’essere

chiaro quali e quanti sono reclamate, anche in vista di eventuali eccezioni per

pagamento o compensazione.

5.4

Già

si è detto, d’altra parte, che non si può tenere conto della spiegazione della

composizione della somma posta in esecuzione (di fr. 50'566.–) contenuta

nel reclamo siccome tardiva (sopra consid. 1.2) e del resto neppure precisa,

giacché lo sconto forfettario menzionato nel conteggio accluso alla disdetta

(doc. D) ammonta a fr. 357.88 e non a fr. 312.– (pari alla differenza

tra fr. 50'526.– e fr. 50'214.– citata nel reclamo ad 9), per tacere

del fatto che i solleciti non sono stati né allegati né documentati. Il reclamo

non può pertanto essere accolto per un importo superiore a fr. 50'214.–.

5.5

La

reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto agli interessi di mora del 9%

dal 26 marzo 2021, “giorno in

cui il contratto è stato disdetto, come previsto dalle CG del contratto di

leasing (doc. C; § 14.1)”. La data menzionata si

riferisce quindi alla scadenza del termine di 14 giorni impartito alla

locatrice con la disdetta (invero in virtù del § 14.2 delle condizioni

generali), computato dalla data di emissione della stessa disdetta (il 12 marzo

2021, v. doc. D). Sennonché secondo tale atto il termine di pagamento decorreva

dal suo “ricevimento”, ovviamente successivo al 12 marzo in cui la disdetta è stata inviata

per raccomandata. In mancanza di allegazioni e prove sulla data di ricevimento,

il rigetto può essere concesso per gli interessi di mora non prima del giorno

successivo alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 28 maggio 2021 (doc.

B, secondo foglio; sentenza del Tribunale federale 5D_13/ 2016

del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3).

6.

Con

le osservazioni al reclamo CO 1 sostiene, come già fatto

in prima sede, che il fallimento della PI 1 ha messo fine al leasing e che la RE

1.

non ha quindi il diritto di ottenere pagamenti al di là della data del

fallimento della società, ossia dopo il 24 febbraio 2021. Sottolinea d’altronde

la cattiva fede – a suo dire – della reclamante che, nonostante le domande del­l’ufficio

dei fallimenti, non avrebbe ancora ritirato i macchinari oggetto del leasing.

6.1

La resistente, invero, non

documenta le proprie allegazioni. Il contratto di leasing non prevede la

propria estinzione in caso di fallimento della conduttrice (v. §§ 14 seg. delle

condizioni generali) e il diritto di locazione – che pare applicabile al

“leasing” convenuto dalle parti, limitato alla cessione dell’uso delle

attrezzature (doc. C, §§ 1.2 e 18.5 delle condizioni generali, e Müller in: Contrats de droit suisse,

2021, n. 757) – prescrive la continuazione del contratto in caso di fallimento

del conduttore, fatta salva la facoltà del locatore di esigere garanzie e di

disdirlo se non sono fornite (art. 266h CO). La censura è pertanto priva

di pregio.

6.2

CO 1 non indica le

conseguenze della pretesa malafede della reclamante nella procedura di rigetto.

Ad ogni modo, le rate residue sono dovute in caso di disdetta anticipata del

contratto indipendentemente dall’uso

effettivo delle attrezzature (v. sopra con­sid. 5.1). È pertanto

esclusivamente il problema della locatrice se tarda a riprendersele.

7.

Ciò posto, il reclamo va

parzialmente accolto nel senso dell’acco­glimento dell’istanza limitatamente a fr. 50'214.–

(sopra consid. 5.4) oltre agli interessi di mora del 9% dal 29 maggio 2021

(consid. 5.5).

8.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della convenuta (art. 106 cpv.

1.

CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'566.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona

è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 50'214.– oltre agli

interessi di mora del 9% dal 29 maggio 2021.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– sono poste a carico della

convenuta, che rifonderà all’istante fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 1'500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).