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Decisione

14.2021.12

Reiezione dell’istanza di sequestro. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato

10 marzo 2021Italiano6 min

quali titoli di credito, la RE 1 ha menzionato quattro fatture intestate alla CO

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.12

Lugano

10 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.507 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio 2021 dalla

RE 1

contro

CO 1, succursale di ,

CO 2,

giudicando sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 29 gennaio 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con istanza 27 gennaio 2021 diretta contro le società CO 1,

succursale di __________, ed CO 2 la RE 1 ha chiesto alla Pretore del Distretto

Fatti

di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di un’automobile

marca BMW M3 trovantesi presso la concessionaria __________ di __________;

che

quali titoli di credito, la RE 1 ha menzionato quattro fatture intestate alla CO

1 e una alla CO 2, per complessivi fr. 16'542.02 oltre agli interessi del

5% dal 1° marzo 2020, e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento

di beni, latitanza o fuga), con la precisazione: “Nonostante gli incontri avuti non vuole pagare le

fatture scoperte”;

che

statuendo con decisione 29 gennaio 2021, il Pretore ha dichiarato l’istanza

irricevibile, ponendo a carico dell’istante le spe­se processuali di fr. 300.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 1° febbraio 2021 chiedendo che la “domanda di sequestro venga presa in carico”;

che

la sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) –

è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza

riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF

14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1);

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC),

avvenuta in concreto il 1° febbraio 2021, sicché il reclamo, presentato il 5

febbraio, risulta senz’altro tempestivo;

che

allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale

(Stoffel in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF), e lo deve essere anche

l’eventuale fase ricorsuale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico

del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,

riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato

notificato alle convenute;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di

causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo

esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), onde l’irricevibilità

Considerandi

dei documenti acclusi al reclamo (stam­pa di una schermata di un

cellulare, licenza di circolazione e dichiarazione manoscritta);

che

nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto l’istanza irricevibile

anzitutto perché la RE 1 ha convenuto le due società

debitrici con una sola istanza, anziché convenirle individualmente con due

istanze separate, come prescritto dalla giurisprudenza di questa Camera con

riferimento analogico all’art. 70 cpv. 2 LEF (sentenza 14.2017.100 del 27

ottobre 2017, RtiD 2018 I 762 n. 36c consid. 4);

che

per abbondanza il Pretore ha anche reputato non realizzati due dei tre

presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro e

dubbio il terzo;

che

– egli ha infatti ricordato – l’esistenza della pretesa vantata dal

sequestrante non può considerarsi verosimile laddove si fondi, come nel caso in

esame, su fatture o su altri elementi allestiti unilateralmente dal

sequestrante (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid 5.2,

massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c);

che

secondo il Pretore le affermazioni dell’istante medesima per cui essa detiene in

conto vendita l’autovettura di cui chiede il sequestro e ha incontrato

ripetutamente il referente delle due società convenute

non indiziano un trafugamento dei loro beni né una pros­sima fuga o

latitanza del loro rappresentante;

che

il primo giudice ha espresso infine dubbi sulla proprietà del­l’automobile

oggetto dell’istanza di sequestro, siccome pare essere in leasing, ovvero in

proprietà della società che ha finanziato il leasing;

che

la reclamante non si confronta minimamente con le pertinenti considerazioni del

Pretore, se non per quanto attiene alla sola questione della verosimile

appartenenza del veicolo;

che

fosse anche dato, comunque sia questo (terzo) presupposto non permetterebbe da

sé solo di decretare il sequestro, per tacere del fatto che le allegazioni

della reclamante e i documenti sulle quali si basano sono stati addotti per la

prima volta con il reclamo e – come visto – sono pertanto inammissibili (art.

326.

cpv. 1 CPC);

che

insufficientemente motivato, il reclamo è a sua volta irricevibile (art. 321

cpv. 1 CPC);

che

le spese dell’odierno

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece

problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'542.02,

pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi tenere conto del

criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei

beni sequestrati, non supera la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione alla RE 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).