14.2021.120
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contravvenzione alla legge edilizia. Multa. Prova del carattere esecutivo della decisione. Requisito della firma sulla decisione invocata come titolo di rigetto
28 gennaio 2022Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
CO 1RE 1CO 1
Incarto n.
14.2021.120
Lugano
28 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0097-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 14 maggio 2021
dal
Comune CO 1
(rappresentato dal Municipio di , )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 27 agosto 2021 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Previo avviso di contravvenzione del 17 giugno 2020, con decisione
di contravvenzione del 7 settembre 2020 il Municipio di __________ ha inflitto
a RE 1 una multa di fr. 2'500.– ai sensi dell’art. 46 della legge edilizia
(LE, RL 705.100) e l’8 settembre 2020 ha emesso la relativa fattura, ponendo poi a suo
carico, al terzo richiamo, una tassa di diffida di fr. 10.–.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.–
oltre agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2020, indicando quale causa del
credito la “Contravvenzione
(fattura n. 486/2020 del 8.9.2020)”), e di fr. 10.–
per la “Tassa di diffida del
15.3.2021”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 14 maggio 2021 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 26 maggio 2021. Facendo uso della facoltà concessa loro dal
Giudice di pace, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti
mediante replica del 14 giugno e duplica del 23 giugno 2021.
D. Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, la Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 20.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 30 agosto 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 9 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate
all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace ha reputato un valido titolo di rigetto per la multa (fr. 2'500.–)
e per la diffida (fr. 10.–) la fattura dell’8 settembre 2020 relativa
alla decisione di contravvenzione del giorno precedente. Ha d’altronde respinto
l’argomento di RE 1 secondo cui tale decisione non era valida poiché non è
firmata dall’autorità che l’ha emessa. La giudice ha in particolare rilevato
che, contrariamente a quanto sostenuto da RE 1 con la duplica, il Comune non aveva
ammesso con la replica di avergli intimato una decisione non firmata, ma
unicamente di aver allegato per errore all’istanza una versione della decisione
non firmata, producendo nel contempo con la replica quella munita di firma. Ad
ogni modo, ella ha continuato, agli atti figura la decisione debitamente firmata
e comunque sia l’assenza di firma costituisce un motivo di nullità della
decisione unicamente se il diritto pubblico applicabile subordina la validità
della stessa alla presenza della firma, ciò che non è il caso dell’art. 46
della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100).
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che il Comune si è avvalso di una decisione sprovvista
di firma e di timbro che ne attesta il passaggio in giudicato sicché, già solo
per questo motivo, la decisione impugnata
dev’essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Inoltre, ripete
che l’istante avrebbe ammesso con la replica di avergli intimato una decisione
sprovvista di firma e sostiene che la trasmissione in quella sede della
versione firmata non può sanare la situazione.
5.
Così argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione
contenuta nella sentenza impugnata secondo cui agli atti figura la decisione di
contravvenzione debitamente firmata, mentre nella sua replica il Comune ha
ammesso unicamente di aver accluso per errore all’istanza una versione della
decisione non firmata, e non di averla notificata al convenuto senza firma (cfr. in
merito la sentenza della CEF 14.2012.55 del 7 maggio 2021, consid. 8). Il
reclamante non contesta d’altronde che la mancanza di firma non comporterebbe
in ogni caso la nullità della decisione, giacché l’art. 46 LPAmm non subordina
la validità della decisione a tale requisito. Vi è addirittura da chiedersi se
il reclamante ha letto la sentenza che
impugna. Insufficientemente motivate, le censure si avverano irricevibili
(v. sopra consid. 1.2).
Per
abbondanza, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica neppure
nel merito, siccome una decisione è da considerare nulla, salvo disposizione
di legge contraria, solo se è affetta da un vizio particolarmente grave,
manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della
nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 138 II 504 consid.
3.2.2; 137 I 275 consid. 3; 129 I 363 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.194
del 22 ottobre 2014 consid. 6.2), ciò che non è il caso di una decisione priva
di firma se la sua sottoscrizione non è un requisito di legge – e in proposito
il rinvio della Giudice di pace all’art. 46 LPAmm è corretto –
e non vi sono dubbi sulla sua autenticità.
6.
Il
reclamante ribadisce poi che sulla decisione di contravvenzione non è apposto
il timbro che ne attesta il passaggio in giudicato. Al riguardo la prima
giudice non ha preso specificatamente posizione. Limitatamente a questo punto,
si giustifica quindi di entrare nel merito del reclamo.
6.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le
decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo
(art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in
particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione
non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della
reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un
mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC, sentenza della CEF
14.2020.50
del 22 ottobre 2020, consid. 5.1).
6.2
La
prova del carattere esecutivo della decisione incombe all’istante. Non è
necessaria al riguardo un’attestazione dell’autorità che l’ha emessa. Può anche
risultare dalle circostanze, segnatamente dal tempo trascorso dalla
notificazione e dal fatto che l’escusso non pretende di aver impugnato la
decisione (sentenza della CEF 14.2020.64 del 23 ottobre 2020, consid. 5.1, per un
esempio vedi sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.2/a, Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80; Abbet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 73 e n.
149.
ad art. 80 LEF).
L’attestazione di passaggio
in giudicato è ancora meno determinante quando l’istante è l’autorità
giudicante stessa che si avvale di una propria decisione, poiché non varrebbe
più di una semplice allegazione di parte. Semmai, come autorità notificatrice,
graverebbe su di lei l’onere della prova della notificazione della decisione,
ciò che presuppone però a monte una contestazione dell’escusso al riguardo (DTF
141.
I 103 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021,
consid. 5 con rinvii).
6.3
Nel caso di specie,
la decisione prodotta dal Comune con l’istanza
era effettivamente sprovvista del timbro di passaggio in giudicato. Come
visto la produzione di una simile attestazione non è però un presupposto
imprescindibile per la concessione del rigetto definitivo, siccome
il carattere esecutivo può anche risultare dalle circostanze. A ben vedere, RE
1.
non ha mai sostenuto nei suoi allegati di causa né di non aver ricevuto la
decisione – ciò che risulta del resto dal tracciamento postale prodotto dall’istante
(doc. Q e R) – né di averla impugnata. Nelle osservazioni all’istanza egli si è
limitato ad affermare, senza ulteriori precisazioni, che il Comune non aveva apportato la prova del passaggio
in giudicato della decisione. Egli non ha poi contestato con la duplica
l’allegazione del Comune contenuta nella replica, secondo cui la decisione di
contravvenzione gli è stata notificata l’8 settembre 2020, senza ch’egli abbia
interposto ricorso al Consiglio di Stato. Oltre che infondata, la censura,
riproposta in sede di reclamo, si avvera persino pretestuosa.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni alla
controparte che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'510.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).