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Decisione

14.2021.120

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contravvenzione alla legge edilizia. Multa. Prova del carattere esecutivo della decisione. Requisito della firma sulla decisione invocata come titolo di rigetto

28 gennaio 2022Italiano11 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

CO 1RE 1CO 1

Incarto n.

14.2021.120

Lugano

28 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0097-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 14 maggio 2021

dal

Comune CO 1

(rappresentato dal Municipio di , )

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 27 agosto 2021 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Previo avviso di contravvenzione del 17 giugno 2020, con decisio­ne

di contravvenzione del 7 settembre 2020 il Municipio di __________ ha inflitto

a RE 1 una multa di fr. 2'500.– ai sensi dell’art. 46 della legge edilizia

(LE, RL 705.100) e l’8 settembre 2020 ha emesso la relativa fattura, ponendo poi a suo

carico, al terzo richiamo, una tassa di diffida di fr. 10.–.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.–

oltre agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2020, indicando quale causa del

credito la “Contravvenzione

(fattura n. 486/2020 del 8.9.2020)”), e di fr. 10.–

per la “Tassa di diffida del

15.3.2021”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo,

con istanza del 14 maggio 2021 il Comune di CO 1 ne ha chie­sto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taver­ne. Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 26 maggio 2021. Facendo uso della facol­tà concessa loro dal

Giudice di pace, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti

mediante replica del 14 giugno e duplica del 23 giugno 2021.

D. Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, la Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 20.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne

l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 30 agosto 2021, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto giovedì 9 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate

al­l’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace ha reputato un valido titolo di rigetto per la multa (fr. 2'500.–)

e per la diffida (fr. 10.–) la fattura dell’8 settembre 2020 relativa

alla decisione di contravvenzione del giorno precedente. Ha d’altronde respinto

l’argomen­­to di RE 1 secondo cui tale decisione non era valida poiché non è

firmata dall’autorità che l’ha emessa. La giudice ha in particolare rilevato

che, contrariamente a quanto sostenuto da RE 1 con la duplica, il Comune non aveva

ammesso con la replica di avergli intimato una decisione non firmata, ma

unicamente di aver allegato per errore all’istanza una versione della decisione

non firmata, producendo nel contempo con la replica quel­la munita di firma. Ad

ogni modo, ella ha continuato, agli atti figura la decisione debitamente firmata

e comunque sia l’assenza di fir­ma costituisce un motivo di nullità della

decisione unicamente se il diritto pubblico applicabile subordina la validità

della stessa alla presenza della firma, ciò che non è il caso dell’art. 46

della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100).

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che il Comune si è avvalso di una decisione sprovvista

di firma e di timbro che ne attesta il passaggio in giudicato sicché, già solo

per questo motivo, la decisione impugnata

dev’essere riformata nel senso della reiezione dell’istan­­za. Inoltre, ripete

che l’istante avrebbe ammesso con la replica di avergli intimato una decisione

sprovvista di firma e sostiene che la trasmissione in quella sede della

versione firmata non può sanare la situazione.

5.

Così argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione

contenuta nella sentenza impugnata secondo cui agli atti figura la decisione di

contravvenzione debitamente firmata, mentre nella sua replica il Comune ha

ammesso unicamente di aver accluso per errore all’istanza una versione della

decisione non firmata, e non di averla notificata al convenuto senza firma (cfr. in

merito la sentenza della CEF 14.2012.55 del 7 maggio 2021, consid. 8). Il

reclamante non contesta d’altronde che la mancanza di firma non comporterebbe

in ogni caso la nullità della decisione, giacché l’art. 46 LPAmm non subordina

la validità della decisione a tale requisito. Vi è addirittura da chiedersi se

il reclamante ha letto la sentenza che

impugna. Insufficientemente motivate, le cen­sure si avverano irricevibili

(v. sopra consid. 1.2).

Per

abbondanza, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica neppure

nel merito, siccome una decisione è da considera­re nulla, salvo disposizione

di legge contraria, solo se è affetta da un vizio particolarmente grave,

manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della

nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 138 II 504 consid.

3.2.2; 137 I 275 consid. 3; 129 I 363 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.194

del 22 ottobre 2014 consid. 6.2), ciò che non è il caso di una decisione priva

di firma se la sua sottoscrizione non è un requisito di legge – e in proposito

il rinvio della Giudice di pace all’art. 46 LPAmm è corretto –

e non vi sono dubbi sulla sua autenticità.

6.

Il

reclamante ribadisce poi che sulla decisione di contravvenzione non è apposto

il timbro che ne attesta il passaggio in giudicato. Al riguardo la prima

giudice non ha preso specificatamente posizio­ne. Limitatamente a questo punto,

si giustifica quindi di entrare nel merito del reclamo.

6.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le

decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo

(art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in

particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione

non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della

reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un

mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC, sentenza della CEF

14.2020.50

del 22 ottobre 2020, consid. 5.1).

6.2

La

prova del carattere esecutivo della decisione incombe all’istan­­te. Non è

necessaria al riguardo un’attestazione dell’autorità che l’ha emessa. Può anche

risultare dalle circostanze, segnatamente dal tempo trascorso dalla

notificazione e dal fatto che l’escusso non pretende di aver impugnato la

decisione (sentenza della CEF 14.2020.64 del 23 ottobre 2020, consid. 5.1, per un

esempio vedi sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.2/a, Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80; Abbet

in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 73 e n.

149.

ad art. 80 LEF).

L’attestazione di passaggio

in giudicato è ancora meno determinante quando l’istante è l’autorità

giudicante stessa che si avvale di una propria decisione, poiché non varrebbe

più di una semplice allegazione di parte. Semmai, come autorità notificatrice,

graverebbe su di lei l’onere della prova della notificazione della decisione,

ciò che presuppone però a monte una contestazione dell’e­­scusso al riguardo (DTF

141.

I 103 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021,

consid. 5 con rinvii).

6.3

Nel caso di specie,

la decisione prodotta dal Comune con l’istanza

era effettivamente sprovvista del timbro di passaggio in giudicato. Come

visto la produzione di una simile attestazione non è però un presupposto

imprescindibile per la concessione del rigetto definitivo, siccome

il carattere esecutivo può anche risultare dalle circostanze. A ben vedere, RE

1.

non ha mai sostenuto nei suoi allegati di causa né di non aver ricevuto la

decisione – ciò che risulta del resto dal tracciamento postale prodotto dall’istante

(doc. Q e R) – né di averla impugnata. Nelle osservazioni all’istanza egli si è

limitato ad affermare, senza ulteriori precisazioni, che il Comune non aveva apportato la prova del passaggio

in giudicato del­la decisione. Egli non ha poi contestato con la duplica

l’allegazione del Comune contenuta nella replica, secondo cui la decisione di

contravvenzione gli è stata notificata l’8 settembre 2020, senza ch’egli abbia

interposto ricorso al Consiglio di Stato. Oltre che infondata, la censura,

riproposta in sede di reclamo, si avvera persino pretestuosa.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni alla

controparte che non è quindi incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'510.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).