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Decisione

14.2021.121

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo la pronuncia di tutti i crediti vantati dall’istante, tranne quelli inesigibili al momento dell’inoltro dell’istanza. Solvibilità

18 gennaio 2022Italiano10 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 200'779.75

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.121

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.745 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza 7 luglio 2021 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 6 settembre 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 7

luglio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Bellinzo­na di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospe­so i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 200'779.75

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 10 maggio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 6 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insor­ta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre

2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato, con un

versamento di fr. 250'000.–, tutte le esecuzioni pendenti dell’istante e

parte delle restanti esecuzioni nei suoi confronti. Il 14 settembre 2021 il

vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto

sospensivo. A complemento del reclamo, il 17 settembre 2021 la RE 1 ha prodotto

la documentazione relativa al pagamento delle rimanenti esecuzioni, comprese

quelle sospese da opposizione. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021, la

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha rilevato che con i versamenti 6

e 20 settembre 2021 la reclamante ha estinto i contributi scoperti fino al 31

maggio 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174

cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto

alla RE 1 il 7 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto

venerdì 17 settembre. Presentato il 9 settembre 2021 (data del timbro postale),

il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento del 17

settembre.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia

riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda

di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha dimostrato di aver pagato, il 15 settembre 2021, tutte

le esecuzioni dell’istante (doc. 10 accluso al complemento del reclamo). A

fronte di un fallimento senza preventiva esecuzione, ciò è tuttavia

insufficiente, poiché la misura può essere annullata solo se il convenuto prova

di aver pagato tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quelli

posti in esecuzione (sopra consid. 2 i.f.). Nell’istanza, la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG vantava anche crediti non ancora posti in esecuzione per

i contributi da aprile a luglio 2021 (doc. C accluso all’istanza). I primi due,

poi dedotti nelle esecuzio­ni n. __________26 e __________34, risultano estinti

(doc. 10), mentre gli ultimi due no (ora oggetto delle esecuzioni n. __________96

e __________09). Sennonché, al momento dell’inoltro dell’istanza, il 7 luglio

2021, gli acconti per giugno e luglio non erano ancora esigibili, il primo

scadendo dieci giorni dopo il 30 giugno (art. 34 cpv. 3 OAVS). Vero è che il

fallimento senza preventiva esecuzione fondato sulla sospensione dei pagamenti

può essere decretato, in linea di mas-sima, anche per crediti non ancora

esigibili (DTF 85 III 151 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012

consid. 3.2.2 e della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid. 6.1/a-b, con

numerosi rinvii, e 14.2020.130 dell’11 dicembre 2020 consid. 2). Ci si potrebbe

però chiedere se il successivo pagamen­to di tutti i crediti dell’istante

esigibili al momento dell’inoltro della domanda di fallimento non debba essere

considerato come un motivo di annullamento del fallimento giusta l’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF. La questione può rimanere irrisolta nella fattispecie poiché

la Cassa istante non si è opposta al reclamo nelle sue osservazioni del 12

novembre 2021.

Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza

ritenersi adempiuto.

2.2

Essendo

i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficien­te appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei

confronti della reclamante erano pendenti al 29 ottobre 2021 sei esecuzioni recenti,

tutte sospese da opposizione, per poco più di fr. 75'000.– complessivi.

Non risultano più d’altron­-de attestati di carenza di beni a suo carico e sull’estratto

del suo conto bancario risultavano incassi regolari dai suoi clienti e un sal­do

di fr. 33'647.02 al 17 settembre 2021 (doc. 15 accluso alle osservazioni

del 17 settembre 2021).

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa è però

resa attenta che se non dovesse pagare le esecuzioni in corso ed essere

nuovamente dichiarata in fallimento nei prossimi tempi, la Camera non potrà

dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa formulato né motivato

alcuna richiesta al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 6 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).