14.2021.121
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo la pronuncia di tutti i crediti vantati dall’istante, tranne quelli inesigibili al momento dell’inoltro dell’istanza. Solvibilità
18 gennaio 2022Italiano10 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 200'779.75
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.121
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.745 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 7 luglio 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 6 settembre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 7
luglio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 200'779.75
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 10 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 6 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre
2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato, con un
versamento di fr. 250'000.–, tutte le esecuzioni pendenti dell’istante e
parte delle restanti esecuzioni nei suoi confronti. Il 14 settembre 2021 il
vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto
sospensivo. A complemento del reclamo, il 17 settembre 2021 la RE 1 ha prodotto
la documentazione relativa al pagamento delle rimanenti esecuzioni, comprese
quelle sospese da opposizione. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021, la
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha rilevato che con i versamenti 6
e 20 settembre 2021 la reclamante ha estinto i contributi scoperti fino al 31
maggio 2021.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174
cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto
alla RE 1 il 7 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto
venerdì 17 settembre. Presentato il 9 settembre 2021 (data del timbro postale),
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento del 17
settembre.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia
riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda
di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha dimostrato di aver pagato, il 15 settembre 2021, tutte
le esecuzioni dell’istante (doc. 10 accluso al complemento del reclamo). A
fronte di un fallimento senza preventiva esecuzione, ciò è tuttavia
insufficiente, poiché la misura può essere annullata solo se il convenuto prova
di aver pagato tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quelli
posti in esecuzione (sopra consid. 2 i.f.). Nell’istanza, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG vantava anche crediti non ancora posti in esecuzione per
i contributi da aprile a luglio 2021 (doc. C accluso all’istanza). I primi due,
poi dedotti nelle esecuzioni n. __________26 e __________34, risultano estinti
(doc. 10), mentre gli ultimi due no (ora oggetto delle esecuzioni n. __________96
e __________09). Sennonché, al momento dell’inoltro dell’istanza, il 7 luglio
2021, gli acconti per giugno e luglio non erano ancora esigibili, il primo
scadendo dieci giorni dopo il 30 giugno (art. 34 cpv. 3 OAVS). Vero è che il
fallimento senza preventiva esecuzione fondato sulla sospensione dei pagamenti
può essere decretato, in linea di mas-sima, anche per crediti non ancora
esigibili (DTF 85 III 151 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012
consid. 3.2.2 e della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid. 6.1/a-b, con
numerosi rinvii, e 14.2020.130 dell’11 dicembre 2020 consid. 2). Ci si potrebbe
però chiedere se il successivo pagamento di tutti i crediti dell’istante
esigibili al momento dell’inoltro della domanda di fallimento non debba essere
considerato come un motivo di annullamento del fallimento giusta l’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF. La questione può rimanere irrisolta nella fattispecie poiché
la Cassa istante non si è opposta al reclamo nelle sue osservazioni del 12
novembre 2021.
Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza
ritenersi adempiuto.
2.2
Essendo
i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei
confronti della reclamante erano pendenti al 29 ottobre 2021 sei esecuzioni recenti,
tutte sospese da opposizione, per poco più di fr. 75'000.– complessivi.
Non risultano più d’altron-de attestati di carenza di beni a suo carico e sull’estratto
del suo conto bancario risultavano incassi regolari dai suoi clienti e un saldo
di fr. 33'647.02 al 17 settembre 2021 (doc. 15 accluso alle osservazioni
del 17 settembre 2021).
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa è però
resa attenta che se non dovesse pagare le esecuzioni in corso ed essere
nuovamente dichiarata in fallimento nei prossimi tempi, la Camera non potrà
dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa formulato né motivato
alcuna richiesta al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 6 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).