14.2021.122
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione con pretesi danni subìti dall’inquilino. Carente motivazione del reclamo
28 gennaio 2022Italiano6 min
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.–;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.122
Lugano
28 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.537 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 8 luglio 2021
dalla
CO 1,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° settembre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________98 emesso il 15 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'300.45 oltre
agli interessi del 5% dal 10 giugno 2021, indicando quale causa del credito gli
“affitti non pagati”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8
luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città, cui il convenuto, nel termine impartito, si è
opposto con osservazioni scritte del 19 luglio 2021;
che
statuendo con decisione del 1° settembre 2021, il Pretore
aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è
competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;
48 lett. e n. 1 LOG);
che
il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art.
321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal
memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di
locazione stipulato dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per le pigioni e gli acconti delle spese
accessorie dovuti da RE 1 per i mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, pretese di
Considerandi
cui egli non contesta il mancato pagamento;
che
il primo giudice non ha accolto l’eccezione di compensazione del
credito posto in esecuzione sollevata da RE 1 con una sua pretesa di
risarcimento del danno alla merce da lui depositata nell’ente locato, a suo
dire causato da problemi di umidità e d’infestazione di animali, ritenendo
che il convenuto non avesse prodotto alcun indizio a sostegno delle proprie
affermazioni, in particolare nessuna fotografia né una copia delle segnalazioni
ch’egli ha allegato di aver spedito alla locatrice;
che
nel reclamo RE 1 afferma di non ritrovare più le fotografie da lui fatte con il
cellulare, nel frattempo sostituito, che provano quanto da lui allegato,
rilevando di averle fatte vedere, a suo tempo, a familiari e amici;
che
per il resto egli si limita sostanzialmente a ribadire di aver avuto molti
problemi con topi, ragni, animali vari e tanta umidità, che hanno danneggiato
molta merce e attrezzature depositate nel locale, tanto da doverle buttar via,
ciò che avrebbe notificato al proprietario per e-mail e potrebbero testimoniare
le persone che l’hanno aiutato a sgomberare il magazzino;
che
in chiusura egli auspica “che questa
situazione finisca e che i proprietari rinuncino agli affitti, come io ho
rinunciato a chiedere i danni”;
che
così argomentando, il reclamante non si confronta però con la motivazione della
sentenza impugnata e in particolare non contesta di non aver prodotto alcun
indizio atto a rendere verosimile, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il danno
da lui allegato, in particolare con fotografie, segnalazioni scritte o
elettroniche oppure dichiarazioni scritte di terzi, per tacere del fatto ch’egli
pare ammettere di aver rinunciato alla sua pretesa di risarcimento;
che
insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile;
che,
comunque sia, al debitore che non detiene documenti suscettibili di rendere
verosimile la pretesa opposta in compensazione rimane la possibilità di
dimostrarla con altri mezzi di prova, segnatamente con testimonianze o perizie,
in una causa di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF);
che
rientra peraltro nella sua responsabilità (e interesse) far in modo di
salvaguardare i mezzi di prova e gl’indizi a lui utili;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).