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Decisione

14.2021.122

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione con pretesi danni subìti dall’inquilino. Carente motivazione del reclamo

28 gennaio 2022Italiano6 min

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.–;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.122

Lugano

28 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.537 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 8 luglio 2021

dalla

CO 1,

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° settembre 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________98 emesso il 15 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'300.45 oltre

agli interessi del 5% dal 10 giugno 2021, indicando quale causa del credito gli

“affitti non pagati”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8

luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Cit­tà, cui il convenuto, nel termine impartito, si è

opposto con osservazioni scritte del 19 luglio 2021;

che

statuendo con decisione del 1° settembre 2021, il Pretore

aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che

stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è

competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;

48 lett. e n. 1 LOG);

che

il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art.

321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal

memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di

locazione stipulato dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per le pigioni e gli acconti delle spese

accessorie dovuti da RE 1 per i mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, pretese di

Considerandi

cui egli non contesta il mancato pagamento;

che

il primo giudice non ha accolto l’eccezione di compensazione del

credito posto in esecuzione sollevata da RE 1 con una sua pretesa di

risarcimento del danno alla merce da lui depositata nell’ente locato, a suo

dire causato da problemi di umidità e d’in­­festazione di animali, ritenendo

che il convenuto non avesse prodotto alcun indizio a sostegno delle proprie

affermazioni, in particolare nessuna fotografia né una copia delle segnalazioni

ch’egli ha allegato di aver spedito alla locatrice;

che

nel reclamo RE 1 afferma di non ritrovare più le fotografie da lui fatte con il

cellulare, nel frattempo sostituito, che provano quanto da lui allegato,

rilevando di averle fatte vedere, a suo tempo, a familiari e amici;

che

per il resto egli si limita sostanzialmente a ribadire di aver avuto molti

problemi con topi, ragni, animali vari e tanta umidità, che hanno danneggiato

molta merce e attrezzature depositate nel locale, tanto da doverle buttar via,

ciò che avrebbe notificato al proprietario per e-mail e potrebbero testimoniare

le persone che l’hanno aiutato a sgomberare il magazzino;

che

in chiusura egli auspica “che questa

situazione finisca e che i proprietari rinuncino agli affitti, come io ho

rinunciato a chiedere i danni”;

che

così argomentando, il reclamante non si confronta però con la motivazione della

sentenza impugnata e in particolare non contesta di non aver prodotto alcun

indizio atto a rendere verosimile, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il danno

da lui allegato, in particolare con fotografie, segnalazioni scritte o

elettroniche oppure dichiarazioni scritte di terzi, per tacere del fatto ch’egli

pare ammettere di aver rinunciato alla sua pretesa di risarcimento;

che

insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile;

che,

comunque sia, al debitore che non detiene documenti suscettibili di rendere

verosimile la pretesa opposta in compensazione rimane la possibilità di

dimostrarla con altri mezzi di prova, segnatamente con testimonianze o perizie,

in una causa di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF);

che

rientra peraltro nella sua responsabilità (e interesse) far in modo di

salvaguardare i mezzi di prova e gl’indizi a lui utili;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).