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Decisione

14.2021.123

Fallimento. Eccezione di compensazione

20 ottobre 2021Italiano5 min

con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.123

Lugano

20 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2381 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 maggio 2021

dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 maggio 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 43'471.75 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’8 settembre 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odier­no,

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 9 settembre

2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’11 settembre 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra

che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della

domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.

173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la

pronuncia, ma prima della

scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato

estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato

depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore

(n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enu­­merazione

è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di

annullamento (pagamento del credito che ha portato al fal-limento, deposito

dell’importo presso l’autorità giudiziaria superio­re, concessione di una

dilazione, ritiro della domanda di falli-men­to, annullamento della

comminatoria o restituzione dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di

differimento del fallimento (v. art. 173-173a LEF), ma si limita a

lamentare la chiusura immediata del bar __________ da lui gestito malgrado sia

in corso “una causa” da lui promossa alla Pretura di Locarno-Campagna,

con cui auspica di far accertare un suo credito nei confronti dell’istante, da

porre in compensazione con quello fatto valere da quest’ultima nella procedura

di fallimento. Chiede perciò la sospensione del fallimento fino alla decisione

sulla causa da lui avviata.

2.2

Si

tratta però di una censura che il reclamante avrebbe semmai dovuto sollevare

con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF). Non è ammissibile in

sede di fallimento. Siccome egli non si è presentato all’udienza dell’8

settembre 2021, per ottenere l’an­nullamento del fallimento avrebbe dovuto dimostrare

con il recla­mo l’adempimento di uno dei motivi enumerati esaustivamente al­l’art.

174.

cpv. 2 LEF, ciò che non ha fatto, sicché il reclamo non può ch’essere

respinto.

2.3

Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).