14.2021.123
Fallimento. Eccezione di compensazione
20 ottobre 2021Italiano5 min
con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.123
Lugano
20 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2381 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 maggio 2021
dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 maggio 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 43'471.75 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’8 settembre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 9 settembre
2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’11 settembre 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra
che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.
173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la
pronuncia, ma prima della
scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato
estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato
depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore
(n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione
è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di
annullamento (pagamento del credito che ha portato al fal-limento, deposito
dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una
dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della
comminatoria o restituzione dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di
differimento del fallimento (v. art. 173-173a LEF), ma si limita a
lamentare la chiusura immediata del bar __________ da lui gestito malgrado sia
in corso “una causa” da lui promossa alla Pretura di Locarno-Campagna,
con cui auspica di far accertare un suo credito nei confronti dell’istante, da
porre in compensazione con quello fatto valere da quest’ultima nella procedura
di fallimento. Chiede perciò la sospensione del fallimento fino alla decisione
sulla causa da lui avviata.
2.2
Si
tratta però di una censura che il reclamante avrebbe semmai dovuto sollevare
con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF). Non è ammissibile in
sede di fallimento. Siccome egli non si è presentato all’udienza dell’8
settembre 2021, per ottenere l’annullamento del fallimento avrebbe dovuto dimostrare
con il reclamo l’adempimento di uno dei motivi enumerati esaustivamente all’art.
174.
cpv. 2 LEF, ciò che non ha fatto, sicché il reclamo non può ch’essere
respinto.
2.3
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento
non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).