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Decisione

14.2021.125

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo fondato su fatti nuovi

28 gennaio 2022Italiano6 min

RE 1 per l’incasso di fr. 2'250.– (indicando quale causa del credito: “Mietzins 4.5 Zimmerwohnung im

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.125

Lugano

28 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.118 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 25 giugno 2021 dalla

CO 1, (LU)

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. L’8 giugno 2017 la CO 1 (locatrice) e RE 1 (inquilina) hanno

sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento a __________ (LU), la

cui pigione, comprensiva delle spese accessorie, è stata fissata in fr. 2'250.–,

da pagarsi anticipatamente una volta al mese. Lo stesso giorno le parti hanno

sottoscritto anche un contratto di locazione di un posteggio per una pigione

mensile di fr. 130.–, da pagarsi anticipatamente. In entrambi i contratti

è stata prevista la possibilità di dare disdetta, con tre mesi di preavviso,

per la fine di marzo, giugno o settembre, la prima volta per il 31 marzo 2018.

Fatti

B. Il

24 luglio 2020 RE 1 ha inviato alla CO 1 la disdetta per entrambi i contratti

di locazione per la fine di ottobre 2020.

C. Con precetto esecutivo n. __________38 emesso il

19 gennaio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Biasca, la CO 1 ha escusso

RE 1 per l’incasso di fr. 2'250.– (indicando quale causa del credito: “Mietzins 4.5 Zimmerwohnung im

1. Stock, __________, __________ __________, 01.11.2020-30.11.2020”), fr. 130.– (per “Mietzins Einstellpark­platz Nr. 2, __________, __________

__________, 01.11.2020-30.11.2020”), fr. 2'250.– (per “Mietzins 4.5 Zimmerwohnung im

1. Stock, __________, __________ __________, 01.12.2020-31.12.2020”), fr. 130.– (per “Mietzins

Einstellparkplatz Nr. 2, __________ 1, __________ __________,

01.12.2020-31.12.2020”), fr. 2'250.–

(per “Mietzins

4.5 Zimmerwohnung im 1. Stock, __________ 1, __________ __________,

01.01.2021-31.01.2021”) e

fr. 130.– (per “Mietzins Einstellparkplatz Nr. 2, __________ 1, __________ __________,

01.01.2021-31.01.2021”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Riviera. La convenuta non ha inoltrato osservazioni.

E. Statuendo con decisione del 17 agosto 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2021 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, altresì domandando cosa fare (“Was kann ich tun?”)

e chiedendo se la Camera può aiutarla (“Können Sie mir bitte helfen?”). Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 31 agosto 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 10 settembre. Presentato il 6 settembre 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Di

conseguenza, poiché RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, nella

(limitata) misura in cui potrebbero aver rilievo, sono inammissibili le sue

asserzioni di aver disdetto regolarmente (“ordentlich”) i contratti di

locazione e di aver parlato del fatto con diverse persone, che perciò lo potrebbero

testimoniare, com’è inammissibile l’accusa rivolta alla CO 1 d’es­sersi

comportata falsamente (“nicht

wahrheitsgetreu gehandelt”). Questa Camera non ne

terrà conto nella presente decisione.

1.2.2

Per

mera abbondanza, va comunque

osservato che, per entrambi i contratti di locazione, la disdetta poteva

essere data, con preavviso di tre mesi, per la fine di marzo, giugno o

settembre, sicché la disdetta del 24 luglio 2020 pare d’acchito tardiva (anche)

per settembre 2020. Per il resto RE 1 non ha, né in prima sede né con il

reclamo, reso verosimile l’esistenza di una precedente (e tempestiva) disdetta.

1.3

La

Camera non può poi aiutare (“helfen”)

RE 1. Il suo ruolo istituzionale si esaurisce infatti nell’esame delle contestazioni debitamente motivate contenute nel

reclamo (sopra consid. 1.2). Non

possono essere reputate tali le censure fondate esclusivamente su fatti

nuovi. Non è dunque possibile entrare nel merito del reclamo.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio

dell’art. 96 CPC, segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stati

intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 7'140.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).