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Decisione

14.2021.126

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Onere di motivazione del reclamo. Nova

23 febbraio 2022Italiano29 min

30 luglio 2019 gli eredi hanno sottoscritto il contratto di divisone ereditaria.

Source ti.ch

RE 1

Incarti n.

14.2021.126

14.2021.169

Lugano

23 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2020.5758 e SO.2021.2676 (opposizione al sequestro) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 23 dicembre

2020 e 2 giugno 2021 rispettivamente da

RE 1

RE 2 (Giappone)

(patrocinati dall’avv. PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2 )

giudicando sui reclami del 13 settembre e del 21 ottobre 2021 presentati

rispettivamente da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 1° settembre e l’8

ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 7 giugno 2017 è deceduto a __________ E__________, il quale con

testamento pubblico del 30 gennaio 2017 aveva istituito quali suoi eredi la

moglie RE 1, i figli S__________ e RE 2 e il nipote K__________.

B. Il

21 febbraio 2018 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, ha nominato l’avv.

PI 1 quale amministratore della successione.

C. L’11

giugno 2018 gli eredi hanno sottoscritto una convenzione d’intenti circa la

divisione della comunione ereditaria, secondo la quale essi avrebbero, previo

aumento del mutuo ipotecario presso un nuovo istituto bancario, liquidato il

debito ipotecario presso la Banca __________ e saldato tutti gli altri debiti

della comunione ereditaria. Per attuare quanto precede, nel dicembre 2018 la

comunione ereditaria ha ottenuto dalla Banca __________ di __________, grazie

all’intermediazione dell’CO 1, l’erogazione di un mutuo ipotecario di fr. 2'672'000.–

con un interesse dell’1%.

D. L’avv.

PI 1 ha conferito all’CO 1 il 4 giugno 2019 un mandato d’incarico professionale

avente come oggetto l’analisi e la negoziazione con l’Ufficio esecuzione e con

Fatti

i creditori dei debiti riconducibili alla comunione ereditaria.

E. Il

30 luglio 2019 gli eredi hanno sottoscritto il contratto di divisone ereditaria.

F. Per

l’insieme delle sue prestazioni, il 24 settembre 2019 l’CO 1 ha emesso una nota

di complessivi fr. 138'636.85 a carico della comunione ereditaria.

G. Il

13 novembre 2019 la notaia PI 2 ha trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 e di RE

2 (PI 3), al patrocinatore di S__________ (avv. __________) e all’amministratore

unico dell’CO 1 (__________), con copia all’avv. PI 1, il conteggio aggiornato

degli ave­ri della comunione ereditaria, cui è stato aggiunto il bonifico

arrivato dalla Banca __________ a cura dell’avv. PI 1 e la fattura legale e

notarile inerente il suo onorario, informandoli che “dedotte le mie prestazioni sul conto risulta l’importo

finale di fr. 93'962.44 che, salvo vostra indicazione contraria, come già

discusso, provvederò a versare domani sul conto di CO 1 a parziale pagamento

delle loro spettanze come da fattura dello scorso 24 settembre pari a CHF 138'636.85,

già in vostro possesso. Fatto ciò il mio mandato sarà concluso (…)”.

In

medesima data l’avv. PI 3 rispondeva: “Cara Collega, ti ringrazio per il tuo mail, che esaminerò

attentamente. Purtroppo mi arriva solo ora e domani sono assente tutto il

giorno. Ti sarei però grata se volessi attendere, prima di versare il saldo in

tuo possesso alla spettabile CO 1, che io finisca di verificare le esecuzioni a

carico della signora RE 1, ma di pertinenza della successione, come da

convenzione e come da miei mail precedenti. (…)”

A

quest’e-mail la notaia PI 2 rispondeva: “Cara Collega, già il Collega PI 1 mi ha preannunciato

che ci sono ulteriori spese a carico della successione. Aspetto vostre indicazioni

in merito (…)”.

H. A

domanda dell’avv. PI 1, il 29 novembre 2019 l’CO 1 ha emessa una nota di fr. 33'607.80

limitata al mandato da lui conferitole, ch’egli ha approvato lo stesso giorno e

ha poi saldato.

I. Nel

frattempo, sulla scorta di contratti del 19 giugno, 19 agosto e 23 agosto 2019,

RE 1 ha ottenuto dall’CO 1 tre mutui per complessivi fr. 5'000.–.

L. Con

istanza 20 novembre 2020 diretta contro RE 1, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della sua quota

di comproprietà di ½ del fondo n. __________ RFD di __________ fino a

concorrenza di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre

2019 e di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019. Qua­le

titolo del credito l’CO 1 ha indicato i contratti di mutuo del 19

giugno, 19 agosto e il 23 agosto 2019, oltre agli “onorari e spese relativi al mandato conferito dall’amministratore

della successione fu E__________ così come da fattura del 24 settembre 2019,

dedotti gli acconti”, e quale causa di sequestro il domicilio della

creditrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) nonché il

trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF).

M. Con

istanza del 7 maggio 2021 diretta contro RE 2, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezio­ne 5, di decretare il sequestro della sua quota

di comproprietà di ¼ sempre del fondo n. __________ RFD di __________ fino a

concorrenza di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre

2019. L’istante ha menzionato lo stesso titolo di credito e le medesime

cause di sequestro che nell’istanza contro RE 1.

N. Avendo il Pretore accolto integralmente le istanze

e ordinato i sequestri con decreti del 23 novembre 2020 e del 10 maggio 2021,

con istanze del 23 dicembre 2020 e del 2 giugno 2021, motivate rispettivamente

il 5 febbraio e il 5 luglio 2021, RE 1 e RE 2 hanno presentato opposizione ai

decreti di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 22 marzo e

del 7 settembre 2021, l’CO 1 ha concluso per la reiezione delle opposizioni.

O. Statuendo

con due decisioni distinte del 1° settembre e dell’8 ottobre 2021, il Pretore

ha respinto le opposizioni e confermato i sequestri, ponendo a carico degli

opponenti in entrambe le cause le spese processuali di fr. 300.– e

ripetibili di fr. 2'500.– a favore della sequestrante.

P. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 so­no insorti a

questa Camera con due distinti reclami del 13 settembre e

del 21 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento, l’accogli­mento della

rispettiva opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con osservazioni

del 19 novembre e del 3 dicembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione dei

reclami. Nella causa avviata da RE 1 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti con replica spontanea del 30 novembre e duplica spontanea del 3

dicembre 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ambo i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma

che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono convenuti che l’istante

ritiene essere solidali e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi

di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di

statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente (sentenza della CEF 14.2015.53/54 del 25 agosto 2015, consid. 1).

2.

Le

sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

2.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica della prima decisione è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE

1.

il 2 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 12

settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 settembre (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo di RE 1 è dunque tempestivo. Anche il

reclamo di RE 2 si avvera tempestivo, siccome è stato presentato il 21 ottobre

2021.

contro la decisione notificata alla sua patrocinatrice l’11 ottobre 2021.

2.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe

lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°

settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche

per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

2.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.3.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

2.3.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138

III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320.

lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

3.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

3.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

3.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

4.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato verosimile il

credito di fr. 105'029.05 fatto valere

dalla sequestrante (pari alla nota del 24 settembre 2019 di fr. 138'636.85,

dedotti i fr. 33'607.80

della nota del 29 settembre 2019 già pagati dall’PI 1 per l’incarico da lui

conferitole), pur riconoscendo che, come sostenu­to dagli opponenti, i confini esatti dell’incarico conferito

direttamen­te dagli eredi all’CO 1 non è perfettamente delineabile e

nemmeno gli accordi presi circa la sua remunerazione sono definibili con

precisione. Come indizi a favore del credito vantato dal­l’istante, il primo

giudice ha tuttavia rilevato che i legali degli eredi non avevano contestato la

comunicazione della notaia PI 2 contenuta nell’e-mail del 13 novembre 2019, secondo

cui, salvo indicazione contraria, il saldo di fr. 93'962.– del conto della

comunione ereditaria sarebbe stato versato all’CO 1 a parziale pagamento delle

sue spettanze di fr. 138'636.85; la patrocinatrice di RE 1 e di RE 2 si

era in particolare limitata a rispondere alla notaia di attendere, prima di

eseguire il versamento, che avesse terminato di verificare le esecuzioni a

carico di RE 1 che erano di pertinenza della successione. D’altron­­de, secondo

il Pretore il principio della pretesa creditoria dell’CO 1 trova fondamento

anche nel contratto di divisione ereditaria.

Per

quanto attiene alla sola causa avviata da RE 1, il primo giudice ha constatato

che l’opponente nulla aveva eccepito in merito al credito di fr. 5'000.–,

che permaneva quindi verosimile alla luce dei contratti di prestito prodotti

dall’istante.

Relativamente

alla causa di sequestro, per quanto riguarda RE 1 il Pretore ha ritenuto

verosimile che il suo domicilio fosse all’estero, vista la comunicazione 28

ottobre 2020 dell’Uf­ficio controllo abitanti della Città di __________ prodotta

dall’istante, dalla quale risulta che RE 1 è partita per il Giappone il 10

giugno 2020. Che a detta dell’opponente fosse necessario “confrontarsi seriamente con l’ufficio

controllo abitanti della Città di __________ per capire per quale motivo

indichino con tanta facilità un cambio di domicilio” e

che a tale Ufficio ella avrebbe comunicato di assentarsi solo momentaneamente

per andare a trovare il figlio in Giappone sono allegazioni che il Pretore ha

ritenuto prive di riscontri oggettivi atti a rimettere seriamente in

discussione le informazioni rilasciate dal controllo abitanti.

Nella

causa avviata da RE 2, il Pretore ha anche reputato data la causa di sequestro fondata

sul domicilio all’estero del debitore, alla luce della comunicazione 6 maggio

2021.

dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ fornita dall’istante

e al fatto che lo stesso opponente ha ammesso di risiedere in Giappone da lungo

tempo.

5.

Nei reclami RE 1 e RE 2

sostengono invece che il credito di fr. 105'029.05 non è verosimile. Essi

premettono che nella sentenza 14.2020.157 del 5 marzo 2021 la scrivente Camera

ha già stabilito, sulla base dei documenti in quella sede ammissibili

(decisione di nomina dell’PI 1 quale amministratore della successione,

contratto di divisione ereditaria, note dell’CO 1 del 24 settembre e 29

novembre 2019), che il credito non è verosimile. A mente loro, tale conclusione

non cambia nemmeno alla luce dei due ulteriori documenti presi in

considerazione dal Pretore nelle decisioni impugnate, ovvero i messaggi

elettronici del 13 e 14 novembre 2019.

5.1

Per

quanto attiene all’e-mail del 13 novembre 2019 della notaia PI 2 i reclamanti

(n. 37 – 39) evidenziano che il versamento dei fr. 93'962.44 sarebbe

dovuto avvenire “salva

contraria indicazione” degli avvocati destinatari

della comunicazione e, siccome la notaia non ha poi eseguito alcun pagamento a

favore dell’CO 1, il motivo non può ch’essere uno: i legali degli eredi han­no

espresso “contrarie

indicazioni”, cioè si sono opposti al pagamento, motivo per cui l’avv. PI 1 ha ritenuto

che l’importo com­plessivo non corrispondesse a quanto dovuto in base all’incarico

da lui conferito all’CO 1. Ne segue, a mente dei reclamanti, che l’e-mail della

notaia non solo non è utile a dimostrare la verosimiglianza del credito, ma

addirittura conferma che gli ere­di erano e sono contrari al pagamento. D’altronde,

essi continua­no, nella sentenza del 5 marzo 2021 la scrivente Camera ha posto

in rilievo proprio che “la

reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo

di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale” (consid. 6), ciò che priva ulteriormente di significato l’e-mail in

discussione.

5.1.1

Ora, con le

osservazioni ai reclami (n. 31) l’CO 1 rammenta di aver spiegato nelle istanze

di sequestro (n. 17), rimediando peraltro alla

mancanza evidenziata dalla scrivente Camera nella sentenza del 5 marzo

2021, il vero motivo per cui non le è stato versato il saldo residuo di fr. 93'962.44.

Sono infatti emersi – essa asserisce – ulteriori debiti di pertinenza della

successione, il cui saldo era prioritario rispetto al suo onorario secon­do la

convenzione ereditaria (doc. E, punto 11), ovvero “esecuzioni a carico della signora RE 1 di pertinenza

della Comunione ereditaria” (n. 3), ciò che trova

conferma anche nell’e-mail dell’PI 3 (doc. I terzo foglio: “Ti sarei però grata se volessi attendere […] che io finisca di verificare le

esecuzioni a carico della signora RE 1, ma di pertinenza della successione,

come da convenzione”) e dall’e-mail di risposta della

notaia (“già il Collega PI 1

mi ha preannunciato che ci sono ulteriori spese a carico della successione”) (stesso foglio del doc. I). Al riguardo i reclamanti non hanno speso

una parola. Dalle e-mail della notaia non si evince neppure alcuna

contestazione dell’PI 1 relativa al principio o alla quantificazione della

pretesa dell’CO 1 né ricezione di “contrarie indicazioni” degli eredi. Ella

rileva solo che “l’PI 1 mi ha

preannunciato che ci sono ulteriore spese a carico della successione”.

5.1.2

Contrariamente a quanto

asseriscono i reclamanti, l’esistenza di “contrarie indicazioni” degli

eredi non costituisce pertanto l’unica spiegazione possibile del mancato

versamento a favore della sequestrante. Poiché non hanno contestato l’altra

spiegazione attendibile fornita dall’CO 1 in questa procedura, i reclamanti non

hanno dimostrato che l’accertamento del Pretore fondato sullo scambio di

messaggi elettronici del 13 settembre 2021 sia manifestamente errato o in

chiaro contrasto con la decisione 5 marzo 2021 di questa Camera, la quale

riguardava un precedente sequestro in cui tale spiegazione appunto non era

stata data. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica anche sul piano

giuridico.

5.2

I reclamanti (ad n. 40) evidenziano altresì che il Pretore ha

considerato solo una parte dell’e-mail di risposta dell’PI 3 (“Ti sarei però grata se

volessi attendere, prima di versare il saldo in tuo possesso alla spettabile CO

1”), ignorando

totalmente la frase precedente,

da

cui si evince che la legale non aveva ancora potuto esaminare alcunché (“Cara collega, ti

ringrazio per il tuo mail, che esaminerò attentamente. Purtroppo mi arriva solo

ora e domani sono assente tutto il giorno”). Essi concludono che il Pretore non ne poteva dedurre un riconoscimento del credito della sequestrante.

I reclamanti disconoscono però

che le verifiche prospettate dal­l’PI 3 riguardavano le esecuzioni a carico di RE

1.

e non la fondatezza della nota d’onorario dell’CO 1, peraltro “già in [suo] possesso” e “già discusso”. La censura cade pertanto nel vuoto.

5.3

Solo

in questa sede, RE 1 con la replica spontanea e RE 2 con il reclamo (n. 41)

affermano di aver trovato, con molta pazienza, tra i disordinati e doppi documenti

contenuti nella chiavetta USB prodotta dall’istante,

una loro e-mail del 1° ot­tobre 2019, in cui scrivevano: “Chiaro che 138'636.85 sono conte-stati

siccome non vi sono da parte nostra nessun mandato ufficiale. Rammento che le

ore legate al pre progetto alla convenzione e al seguito sino a dicembre 2018

da marzo 2018 non sono riconosciute siccome […] Resta da sapere poi quanto

vuole a ore in caso e per altri motivi resta contestato il tutto” (file “Re Pratica __________” della cartella “RE 2”). A detta loro, il credito dell’CO 1 è quindi stato contestato,

contrariamente a quanto essa sostene­va con

l’istanza di sequestro, tanto più che negli atti non figura al­cun’e-mail

dell’PI 3 in cui dia il proprio benestare al versamento.

Sennonché

i reclamanti non chiariscono il motivo per cui non avrebbero potuto allegare

tale fatto già in prima sede secondo la diligenza ragionevolmente esigibile

tenuto conto delle circostan­ze. L’allegazione è quindi irricevibile (sopra

consid. 2.3.2).

5.4

I reclamanti (ad n. 27-33)

fanno inoltre valere che la fattura del 24 settembre 2019 non contiene

indicazioni sufficientemente precise circa le prestazioni svolte dall’CO 1 perché

si potesse pretendere da loro più di una generica contestazione.

La censura è sprovvista di

rilevanza. Il Pretore non ha infatti fatto carico agli opponenti di non aver formulato

contestazioni sufficientemente precise e dettagliate in sede di opposizione,

bensì ha accertato come dagli atti non risultino da parte degli eredi contestazioni della fattura, nemmeno generiche, prima dell’introduzione del­l’istanza di sequestro. I reclamanti non allegano per avventura che da tale

accertamento non si possa dedurre la verosimile esistenza della pretesa vantata

dalla sequestrante oppure ch’essi abbiano reso verosimili circostanze

successive tali da rimettere in discussione la tacita accettazione della

fattura. Anche su questo punto i reclami, insufficientemente motivati (sopra

consid. 2.2), si avvera­no inammissibili.

5.5

I

reclamanti (ad n. 31) evidenziano altresì che la tabella allegata alla fattura del

24.

settembre 2019 riporta prestazioni relative alla vendita di un appartamento

a Davos, che secondo il contratto di divisione ereditaria appartiene a S__________,

sicché secondo loro tali prestazioni devono, se del caso, essere retribuite da

que­st’ultimo. L’allegazione è nuova e irricevibile, siccome

i reclamanti non spiegano perché non avrebbero potuto farla valere già in pri­ma

sede (sopra consid. 2.3.2).

5.6

Gl’insorgenti (ad n. 34) contestano inoltre i parametri di calcolo del­la

nota d’onorario dell’CO 1, che stando al proprio elenco delle prestazioni

avrebbe svolto 340 ore di lavoro, corrispondenti a due mesi di lavoro di otto

ore al giorno a tempo pieno, dato a loro

dire “assolutamente inverosimile”. Criticano anche la tariffa ora­ria “mai pattuita” di fr. 300.–

l’ora, oltre al premio anch’esso mai convenuto di fr. 26'720.–, pari all’1%

dell’entità del finanziamento.

I dati in questione erano però

già noti al momento in cui la notaia ha proposto, “come già discusso”, di

pagare (parzialmente) la nota d’onorario dell’CO 1. I reclamanti non spiegano

perché il Pretore non poteva considerare, senza arbitrio, che la mancata

contestazione della nota a quel momento ne rendesse verosimile l’esistenza. Insufficientemente

motivata, la censura è irricevibile (sopra consid. 2.2).

5.7

Secondo i reclamanti (ad

n. 35) un ulteriore aspetto da considerare è che la fattura del 24 settembre

2019.

non è mai stata notificata alla comunione ereditaria, ma è stata

sottoposta soltanto al­l’amministratore dell’eredità, che l’ha respinta

chiedendo di sostituirla con la nota di fr. 33'607.80 del 29 novembre 2019,

di un importo molto più ragionevole e credibile, tant’è che è stata saldata. Essi

fanno notare che a questa seconda fattura è allegato un elen­co di prestazioni,

per altro piuttosto consistente di 104 ore di lavo­ro, estrapolate proprio dall’elenco

annesso alla prima fattura. Si tratta a loro giudizio di lavori che secondo l’amministrazione

dell’e­­redità potevano ragionevolmente essere retribuiti.

5.7.1

I reclamanti non traggono

alcuna conseguenza dall’allegata mancata notifica della fattura alla comunione ereditaria. Ad ogni modo, dallo scambio di

e-mail del 13 novembre 2019 (doc. H e I) emerge che la fattura era già in

possesso dell’allora patrocinatrice di RE 1 e RE 2, per tacere del fatto che i

reclamanti han­no ammesso in questa sede che la fattura “ad ogni modo è giunta agli eredi” (replica spontanea di RE 1 e reclamo di RE 2 ad n. 41). Non occorre

quindi attardarsi oltre su questa questione.

5.7.2

Per il resto i reclamanti

si limitano a ribadire la tesi già esposta in prima sede (v. decisione

impugnata consid. 2.1 e 2.2) senza indicare gli elementi oggettivi da loro

avanzati a sostegno della stessa che il Pretore avrebbe ignorato, incorrendo in

un accertamento dei fatti manifestamente errato. Ancora una volta i reclami si rivelano

inammissibili siccome insufficientemente motivati (sopra consid. 2.2. e 2.3.2).

5.7.3

Del resto, l’onere della

prova della contestazione della fattura incombeva loro (art. 8 cpv. 1 CC). L’CO

1.

ha infatti sempre sostenuto che la fattura non era stata contestata (n. 13 e

17.

delle istanze di sequestro) e che l’amministratore della successione le aveva

chiesto di dividere la prima nota in due parti solo per distinguere le

prestazioni legate all’incarico da lui specificatamente conferito (doc. D) e

quelle svolte su incarico diretto degli eredi (istanza di sequestro ad n. 20; osservazioni

all’opposizione al decreto di sequestro ad n. 9; sentenza della CEF 14.2020.157

del 5 marzo 2021, consid. 4 primo paragrafo infine). I reclamanti non si

sono determinati al riguardo, sicché non hanno fatto fronte all’incom­benza di

dimostrare il carattere manifestamente insostenibile degli accertamenti del

Pretore.

5.7.4

Nel proprio reclamo (ad n.

41), RE 2 ritiene determinan­te il fatto che la seconda fattura del 29 novembre

2019.

è stata emessa due settimane dopo l’e-mail 13 novembre della notaia, chiedendosi

retoricamente che senso avrebbe scindere le prestazioni se gli eredi erano d’accordo,

non essendovi differenze nel pagare fr. 105'029.05 e fr. 33'607.80

insieme o separatamente.

In realtà, l’interesse della scissione era verosimilmente quello dello

stesso amministratore della successione, che intendeva probabilmente

autorizzare il pagamento solo per le prestazioni fornite nel quadro del mandato

da lui conferito alla fiduciaria e determinare in quale ordine saldare i debiti

della comunione ereditaria, stante l’insufficienza del saldo del conto della

medesima. Fatto sta, comunque sia, che il rilievo del reclamante non è

sufficiente a far apparire manifestamente errato l’accertamento del Pretore

sulla mancata contestazione delle pretese della sequestrante.

5.8

I reclamanti (ad n. 36) si

dolgono infine che il Pretore ha menzionato nella sua decisione il contratto di

divisione ereditaria, sebbe­ne a parere loro non sia possibile trarne alcun

elemento a suppor­to della verosimiglianza del credito dell’CO 1, nel senso che

gli eredi avrebbero in qualche modo approvato l’“ingentissima” fattura,

poiché il contratto è anteriore alla fattura, di modo che il suo importo non

era noto agli eredi al momento della firma della convenzione, la quale del

resto non indica né i parametri di retribuzione, né i dettagli delle

prestazioni svolte e neppure l’importo delle sue spettanze.

Essi perdono invero di vista

che il Pretore, nel passaggio a cui rinviano (consid. 2.3 delle decisioni

impugnate, pag. 4 infine), si è limitato a rilevare che “del resto il principio della pretesa creditoria di CO

1.

trova fondamento anche nel contratto di divisione ereditaria”. Si tratta solo di un elemento rafforzativo (“anche”) riferito unicamente al “principio” della pretesa creditoria. L’argomento

prin­cipale e decisivo è quello (precedente) della mancata

contesta-zione della fattura, che come visto i reclamanti non sono riusciti a

scardinare. In proposito, le decisioni impugnate meritano quindi conferma.

6.

Il motivo di sequestro

non è stato messo in discussione da RE 2 con il reclamo, il quale risiede

pacificamente in Giappone.

Invece, RE 1 afferma (ad n. 44

– 46) che la comunicazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________, su

cui si è basato il Pretore per ritenere verosimile la sua dimora in Giappone, è

una semplice attestazione amministrativa non sufficiente a sovvertire la sua

versione degli avvenimenti, secondo cui nel mese di giugno 2020 ella avrebbe

solo comunicato all’Ufficio controllo abitanti che sarebbe stata assente

qualche mese da settembre per fare visita al figlio RE 2 in Giappone. D’altronde,

come evidenziato dalla controparte stessa nell’istanza di sequestro, che una

signora di ottant’anni si trasferisca di punto in bianco in un paese lontano,

senza nemmeno informare la sua legale, in piena emergenza pandemica da Covid-19

è del tutto inverosimile. RE 1 non esclude di rientrare in Ticino, dove ha

sempre vissuto e dove detiene una proprietà immobiliare che da sempre funge da

abitazione familiare, in cui vivono l’altro suo figlio S__________ e suo nipote

K__________.

6.1

In tal modo la reclamante

non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui

quanto da lei dichiarato circa la sua reale volontà di soggiornare solo qualche

tempo in Giappone per andare a trovare il figlio è un’allegazione rimasta senza

alcun riscontro oggettivo atto a rimettere seriamente in discussione le

informazioni rilasciate dalla Citta di __________ il 28 ottobre 2020 (doc. M). Insufficientemente

motivata, la censura è irricevibile (v. sopra consid. 2.2).

6.2

Per abbondanza, la

motivazione del Pretore non presta il fianco alla critica. Non sarebbe stato

difficile per la reclamante ottenere una dichiarazione del controllo abitanti a

conforto della sua allegazione. RE 1 si è del resto assentata per più di “qualche mese” – nel

verbale d’udienza di conciliazione del 1° ottobre 2021 viene dispensata dalla

comparizione siccome residen­te in Giappone (doc. 4 accluso alle osservazioni

al reclamo) – e non pare intenzionata a rientrare in Svizzera a breve, pur non

escludendolo.

7.

RE 1 (ad n. 47-50) e RE

2.

(ad n. 45-48) sostengono infine che la domanda di sequestro è da respingere

in ragione del carattere abusivo del comportamento processuale della

controparte, che nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha avviato numerosi procedimenti

giudiziari aventi per oggetto il mede-simo credito e volti a sequestrare le

quote di comproprietà del loro immobile a __________, con il solo scopo di “sfiancarli” affinché

ce-dano alle sue pretese, finendo per promuovere una procedura di merito solo

il 10 settembre 2021. In particolare, RE 1 (ad n. 49) evidenzia che l’CO 1 non

ha esitato a promuovere una seconda istanza

di sequestro contro RE 2 il 7 maggio 2021 (inc. 14.2021.169), nonostante fosse

già pendente un’analoga procedura contro di lei (inc. 14.2021.129).

RE 2

(ad n. 47) invece evidenzia come tra i numerosi procedimenti ve ne sia

addirittura una volta a ottenere una misura cautelare d’iscrizione di un

diritto di compera mai sottoscritto.

7.1

Ora, come dall’CO 1 rilevato

nelle osservazioni ai reclami (ad n. 6 inc. 14.2021.126 e ad n. 5 inc.

14.2021.169), essa ha promosso la procedura di merito (con un’istanza di

conciliazione a convalida del sequestro) il 10 settembre 2021 poco dopo l’ema­nazione,

il 1° settembre 2021, della decisione con cui il Pretore ha respinto l’opposizione al sequestro di RE 1 nella

cau­sa SO.2020.5758. Non s’intravede nulla di abusivo in ciò.

7.2

Nemmeno la promozione di

più procedimenti di sequestro nei confronti dei __________ risulta

manifestamente abusiva. Le prime due procedure di sequestro, dirette contro gli

eredi RE 2 e K__________ (inc. 14.2020.156/157) non sono andate a buon fine a

causa di carenze allegatorie e probatorie, avendo l’CO 1 provato inizialmente a

farsi giustizia da sé senza farsi patrocinare da un legale dinanzi al Pretore (osservazioni

ai reclami). I reclamanti non spiegano quali norme o principi avrebbero

impedito alla sequestrante di rimediare alle proprie carenze allegatorie e

probatorie presentando nuove istanze di sequestro, ciò che il carattere

sommario delle procedure di sequestro non vieta.

7.3

I reclamanti non spiegano

poi ove sussista il carattere manifestamente abusivo dell’inoltro di un’istanza

di sequestro in pendenza di un’altra procedura di sequestro diretta contro un

debitore che l’istante ritiene solidalmente responsabile della sua pretesa con

l’altro debitore. Anche sotto questo profilo i reclami sono inammissibili.

7.4

Non è infine questa la

sede per giudicare sul carattere abusivo, a detta dei reclamanti, di una misura

cautelare d’iscrizione di un diritto di compera, i cui documenti nemmeno sono

agli atti. Lo stesso dicasi di tutti gli altri procedimenti elencati al n. 2 di

entrambi i reclami. In definitiva, anche questa censura va respinta, ciò che segna

l’esito finale dei reclami.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Le

ripetibili vanno fissate in entrambe le cause in base al valore litigioso di fr. 110'029.– nella causa promossa da RE 1 e di fr. 105'029.– in quella avviata da RE 2, verosimilmente inferiore al valore delle quote di comproprietà

sequestrate. Tenuto conto delle numerose censure sollevate

dai reclamanti, che hanno costretto la controparte a un onere lavorativo

superiore alla media, mitigato però dal fatto che i due reclami sono

praticamente identici, si giustifica di concederle ripetibili corrispondenti

alla fascia media della tariffa.

9.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori

litigiosi, come appena ricordato di fr. 110'029.– nella causa promossa da RE 1 e di fr. 105'029.– in quella avviata da RE 2, raggiungono ambedue senz’altro la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo presentato da RE 1 nella causa SO.2020.5758 (inc. 14.2021.126) è

respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO

1 fr. 2'000.– per ripetibili.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo presentato da RE 2 nella

causa SO.2021.2676 (inc. 14.2021.169) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà all’CO 1

fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).