14.2021.126
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Onere di motivazione del reclamo. Nova
23 febbraio 2022Italiano29 min
30 luglio 2019 gli eredi hanno sottoscritto il contratto di divisone ereditaria.
Source ti.ch
RE 1
Incarti n.
14.2021.126
14.2021.169
Lugano
23 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2020.5758 e SO.2021.2676 (opposizione al sequestro) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 23 dicembre
2020 e 2 giugno 2021 rispettivamente da
RE 1
RE 2 (Giappone)
(patrocinati dall’avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2 )
giudicando sui reclami del 13 settembre e del 21 ottobre 2021 presentati
rispettivamente da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 1° settembre e l’8
ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 giugno 2017 è deceduto a __________ E__________, il quale con
testamento pubblico del 30 gennaio 2017 aveva istituito quali suoi eredi la
moglie RE 1, i figli S__________ e RE 2 e il nipote K__________.
B. Il
21 febbraio 2018 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, ha nominato l’avv.
PI 1 quale amministratore della successione.
C. L’11
giugno 2018 gli eredi hanno sottoscritto una convenzione d’intenti circa la
divisione della comunione ereditaria, secondo la quale essi avrebbero, previo
aumento del mutuo ipotecario presso un nuovo istituto bancario, liquidato il
debito ipotecario presso la Banca __________ e saldato tutti gli altri debiti
della comunione ereditaria. Per attuare quanto precede, nel dicembre 2018 la
comunione ereditaria ha ottenuto dalla Banca __________ di __________, grazie
all’intermediazione dell’CO 1, l’erogazione di un mutuo ipotecario di fr. 2'672'000.–
con un interesse dell’1%.
D. L’avv.
PI 1 ha conferito all’CO 1 il 4 giugno 2019 un mandato d’incarico professionale
avente come oggetto l’analisi e la negoziazione con l’Ufficio esecuzione e con
Fatti
i creditori dei debiti riconducibili alla comunione ereditaria.
E. Il
30 luglio 2019 gli eredi hanno sottoscritto il contratto di divisone ereditaria.
F. Per
l’insieme delle sue prestazioni, il 24 settembre 2019 l’CO 1 ha emesso una nota
di complessivi fr. 138'636.85 a carico della comunione ereditaria.
G. Il
13 novembre 2019 la notaia PI 2 ha trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 e di RE
2 (PI 3), al patrocinatore di S__________ (avv. __________) e all’amministratore
unico dell’CO 1 (__________), con copia all’avv. PI 1, il conteggio aggiornato
degli averi della comunione ereditaria, cui è stato aggiunto il bonifico
arrivato dalla Banca __________ a cura dell’avv. PI 1 e la fattura legale e
notarile inerente il suo onorario, informandoli che “dedotte le mie prestazioni sul conto risulta l’importo
finale di fr. 93'962.44 che, salvo vostra indicazione contraria, come già
discusso, provvederò a versare domani sul conto di CO 1 a parziale pagamento
delle loro spettanze come da fattura dello scorso 24 settembre pari a CHF 138'636.85,
già in vostro possesso. Fatto ciò il mio mandato sarà concluso (…)”.
In
medesima data l’avv. PI 3 rispondeva: “Cara Collega, ti ringrazio per il tuo mail, che esaminerò
attentamente. Purtroppo mi arriva solo ora e domani sono assente tutto il
giorno. Ti sarei però grata se volessi attendere, prima di versare il saldo in
tuo possesso alla spettabile CO 1, che io finisca di verificare le esecuzioni a
carico della signora RE 1, ma di pertinenza della successione, come da
convenzione e come da miei mail precedenti. (…)”
A
quest’e-mail la notaia PI 2 rispondeva: “Cara Collega, già il Collega PI 1 mi ha preannunciato
che ci sono ulteriori spese a carico della successione. Aspetto vostre indicazioni
in merito (…)”.
H. A
domanda dell’avv. PI 1, il 29 novembre 2019 l’CO 1 ha emessa una nota di fr. 33'607.80
limitata al mandato da lui conferitole, ch’egli ha approvato lo stesso giorno e
ha poi saldato.
I. Nel
frattempo, sulla scorta di contratti del 19 giugno, 19 agosto e 23 agosto 2019,
RE 1 ha ottenuto dall’CO 1 tre mutui per complessivi fr. 5'000.–.
L. Con
istanza 20 novembre 2020 diretta contro RE 1, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della sua quota
di comproprietà di ½ del fondo n. __________ RFD di __________ fino a
concorrenza di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre
2019 e di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019. Quale
titolo del credito l’CO 1 ha indicato i contratti di mutuo del 19
giugno, 19 agosto e il 23 agosto 2019, oltre agli “onorari e spese relativi al mandato conferito dall’amministratore
della successione fu E__________ così come da fattura del 24 settembre 2019,
dedotti gli acconti”, e quale causa di sequestro il domicilio della
creditrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) nonché il
trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF).
M. Con
istanza del 7 maggio 2021 diretta contro RE 2, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della sua quota
di comproprietà di ¼ sempre del fondo n. __________ RFD di __________ fino a
concorrenza di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre
2019. L’istante ha menzionato lo stesso titolo di credito e le medesime
cause di sequestro che nell’istanza contro RE 1.
N. Avendo il Pretore accolto integralmente le istanze
e ordinato i sequestri con decreti del 23 novembre 2020 e del 10 maggio 2021,
con istanze del 23 dicembre 2020 e del 2 giugno 2021, motivate rispettivamente
il 5 febbraio e il 5 luglio 2021, RE 1 e RE 2 hanno presentato opposizione ai
decreti di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 22 marzo e
del 7 settembre 2021, l’CO 1 ha concluso per la reiezione delle opposizioni.
O. Statuendo
con due decisioni distinte del 1° settembre e dell’8 ottobre 2021, il Pretore
ha respinto le opposizioni e confermato i sequestri, ponendo a carico degli
opponenti in entrambe le cause le spese processuali di fr. 300.– e
ripetibili di fr. 2'500.– a favore della sequestrante.
P. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con due distinti reclami del 13 settembre e
del 21 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento della
rispettiva opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con osservazioni
del 19 novembre e del 3 dicembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione dei
reclami. Nella causa avviata da RE 1 le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti con replica spontanea del 30 novembre e duplica spontanea del 3
dicembre 2021.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ambo i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma
che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono convenuti che l’istante
ritiene essere solidali e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi
di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di
statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente (sentenza della CEF 14.2015.53/54 del 25 agosto 2015, consid. 1).
2.
Le
sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278.
cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
2.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica della prima decisione è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE
1.
il 2 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 12
settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 settembre (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo di RE 1 è dunque tempestivo. Anche il
reclamo di RE 2 si avvera tempestivo, siccome è stato presentato il 21 ottobre
2021.
contro la decisione notificata alla sua patrocinatrice l’11 ottobre 2021.
2.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe
lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°
settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche
per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
2.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.3.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
2.3.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326.
cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c
consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138
III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320.
lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale
federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
3.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
3.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
3.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
4.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato verosimile il
credito di fr. 105'029.05 fatto valere
dalla sequestrante (pari alla nota del 24 settembre 2019 di fr. 138'636.85,
dedotti i fr. 33'607.80
della nota del 29 settembre 2019 già pagati dall’PI 1 per l’incarico da lui
conferitole), pur riconoscendo che, come sostenuto dagli opponenti, i confini esatti dell’incarico conferito
direttamente dagli eredi all’CO 1 non è perfettamente delineabile e
nemmeno gli accordi presi circa la sua remunerazione sono definibili con
precisione. Come indizi a favore del credito vantato dall’istante, il primo
giudice ha tuttavia rilevato che i legali degli eredi non avevano contestato la
comunicazione della notaia PI 2 contenuta nell’e-mail del 13 novembre 2019, secondo
cui, salvo indicazione contraria, il saldo di fr. 93'962.– del conto della
comunione ereditaria sarebbe stato versato all’CO 1 a parziale pagamento delle
sue spettanze di fr. 138'636.85; la patrocinatrice di RE 1 e di RE 2 si
era in particolare limitata a rispondere alla notaia di attendere, prima di
eseguire il versamento, che avesse terminato di verificare le esecuzioni a
carico di RE 1 che erano di pertinenza della successione. D’altronde, secondo
il Pretore il principio della pretesa creditoria dell’CO 1 trova fondamento
anche nel contratto di divisione ereditaria.
Per
quanto attiene alla sola causa avviata da RE 1, il primo giudice ha constatato
che l’opponente nulla aveva eccepito in merito al credito di fr. 5'000.–,
che permaneva quindi verosimile alla luce dei contratti di prestito prodotti
dall’istante.
Relativamente
alla causa di sequestro, per quanto riguarda RE 1 il Pretore ha ritenuto
verosimile che il suo domicilio fosse all’estero, vista la comunicazione 28
ottobre 2020 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ prodotta
dall’istante, dalla quale risulta che RE 1 è partita per il Giappone il 10
giugno 2020. Che a detta dell’opponente fosse necessario “confrontarsi seriamente con l’ufficio
controllo abitanti della Città di __________ per capire per quale motivo
indichino con tanta facilità un cambio di domicilio” e
che a tale Ufficio ella avrebbe comunicato di assentarsi solo momentaneamente
per andare a trovare il figlio in Giappone sono allegazioni che il Pretore ha
ritenuto prive di riscontri oggettivi atti a rimettere seriamente in
discussione le informazioni rilasciate dal controllo abitanti.
Nella
causa avviata da RE 2, il Pretore ha anche reputato data la causa di sequestro fondata
sul domicilio all’estero del debitore, alla luce della comunicazione 6 maggio
2021.
dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ fornita dall’istante
e al fatto che lo stesso opponente ha ammesso di risiedere in Giappone da lungo
tempo.
5.
Nei reclami RE 1 e RE 2
sostengono invece che il credito di fr. 105'029.05 non è verosimile. Essi
premettono che nella sentenza 14.2020.157 del 5 marzo 2021 la scrivente Camera
ha già stabilito, sulla base dei documenti in quella sede ammissibili
(decisione di nomina dell’PI 1 quale amministratore della successione,
contratto di divisione ereditaria, note dell’CO 1 del 24 settembre e 29
novembre 2019), che il credito non è verosimile. A mente loro, tale conclusione
non cambia nemmeno alla luce dei due ulteriori documenti presi in
considerazione dal Pretore nelle decisioni impugnate, ovvero i messaggi
elettronici del 13 e 14 novembre 2019.
5.1
Per
quanto attiene all’e-mail del 13 novembre 2019 della notaia PI 2 i reclamanti
(n. 37 – 39) evidenziano che il versamento dei fr. 93'962.44 sarebbe
dovuto avvenire “salva
contraria indicazione” degli avvocati destinatari
della comunicazione e, siccome la notaia non ha poi eseguito alcun pagamento a
favore dell’CO 1, il motivo non può ch’essere uno: i legali degli eredi hanno
espresso “contrarie
indicazioni”, cioè si sono opposti al pagamento, motivo per cui l’avv. PI 1 ha ritenuto
che l’importo complessivo non corrispondesse a quanto dovuto in base all’incarico
da lui conferito all’CO 1. Ne segue, a mente dei reclamanti, che l’e-mail della
notaia non solo non è utile a dimostrare la verosimiglianza del credito, ma
addirittura conferma che gli eredi erano e sono contrari al pagamento. D’altronde,
essi continuano, nella sentenza del 5 marzo 2021 la scrivente Camera ha posto
in rilievo proprio che “la
reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo
di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale” (consid. 6), ciò che priva ulteriormente di significato l’e-mail in
discussione.
5.1.1
Ora, con le
osservazioni ai reclami (n. 31) l’CO 1 rammenta di aver spiegato nelle istanze
di sequestro (n. 17), rimediando peraltro alla
mancanza evidenziata dalla scrivente Camera nella sentenza del 5 marzo
2021, il vero motivo per cui non le è stato versato il saldo residuo di fr. 93'962.44.
Sono infatti emersi – essa asserisce – ulteriori debiti di pertinenza della
successione, il cui saldo era prioritario rispetto al suo onorario secondo la
convenzione ereditaria (doc. E, punto 11), ovvero “esecuzioni a carico della signora RE 1 di pertinenza
della Comunione ereditaria” (n. 3), ciò che trova
conferma anche nell’e-mail dell’PI 3 (doc. I terzo foglio: “Ti sarei però grata se volessi attendere […] che io finisca di verificare le
esecuzioni a carico della signora RE 1, ma di pertinenza della successione,
come da convenzione”) e dall’e-mail di risposta della
notaia (“già il Collega PI 1
mi ha preannunciato che ci sono ulteriori spese a carico della successione”) (stesso foglio del doc. I). Al riguardo i reclamanti non hanno speso
una parola. Dalle e-mail della notaia non si evince neppure alcuna
contestazione dell’PI 1 relativa al principio o alla quantificazione della
pretesa dell’CO 1 né ricezione di “contrarie indicazioni” degli eredi. Ella
rileva solo che “l’PI 1 mi ha
preannunciato che ci sono ulteriore spese a carico della successione”.
5.1.2
Contrariamente a quanto
asseriscono i reclamanti, l’esistenza di “contrarie indicazioni” degli
eredi non costituisce pertanto l’unica spiegazione possibile del mancato
versamento a favore della sequestrante. Poiché non hanno contestato l’altra
spiegazione attendibile fornita dall’CO 1 in questa procedura, i reclamanti non
hanno dimostrato che l’accertamento del Pretore fondato sullo scambio di
messaggi elettronici del 13 settembre 2021 sia manifestamente errato o in
chiaro contrasto con la decisione 5 marzo 2021 di questa Camera, la quale
riguardava un precedente sequestro in cui tale spiegazione appunto non era
stata data. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica anche sul piano
giuridico.
5.2
I reclamanti (ad n. 40) evidenziano altresì che il Pretore ha
considerato solo una parte dell’e-mail di risposta dell’PI 3 (“Ti sarei però grata se
volessi attendere, prima di versare il saldo in tuo possesso alla spettabile CO
1”), ignorando
totalmente la frase precedente,
da
cui si evince che la legale non aveva ancora potuto esaminare alcunché (“Cara collega, ti
ringrazio per il tuo mail, che esaminerò attentamente. Purtroppo mi arriva solo
ora e domani sono assente tutto il giorno”). Essi concludono che il Pretore non ne poteva dedurre un riconoscimento del credito della sequestrante.
I reclamanti disconoscono però
che le verifiche prospettate dall’PI 3 riguardavano le esecuzioni a carico di RE
1.
e non la fondatezza della nota d’onorario dell’CO 1, peraltro “già in [suo] possesso” e “già discusso”. La censura cade pertanto nel vuoto.
5.3
Solo
in questa sede, RE 1 con la replica spontanea e RE 2 con il reclamo (n. 41)
affermano di aver trovato, con molta pazienza, tra i disordinati e doppi documenti
contenuti nella chiavetta USB prodotta dall’istante,
una loro e-mail del 1° ottobre 2019, in cui scrivevano: “Chiaro che 138'636.85 sono conte-stati
siccome non vi sono da parte nostra nessun mandato ufficiale. Rammento che le
ore legate al pre progetto alla convenzione e al seguito sino a dicembre 2018
da marzo 2018 non sono riconosciute siccome […] Resta da sapere poi quanto
vuole a ore in caso e per altri motivi resta contestato il tutto” (file “Re Pratica __________” della cartella “RE 2”). A detta loro, il credito dell’CO 1 è quindi stato contestato,
contrariamente a quanto essa sosteneva con
l’istanza di sequestro, tanto più che negli atti non figura alcun’e-mail
dell’PI 3 in cui dia il proprio benestare al versamento.
Sennonché
i reclamanti non chiariscono il motivo per cui non avrebbero potuto allegare
tale fatto già in prima sede secondo la diligenza ragionevolmente esigibile
tenuto conto delle circostanze. L’allegazione è quindi irricevibile (sopra
consid. 2.3.2).
5.4
I reclamanti (ad n. 27-33)
fanno inoltre valere che la fattura del 24 settembre 2019 non contiene
indicazioni sufficientemente precise circa le prestazioni svolte dall’CO 1 perché
si potesse pretendere da loro più di una generica contestazione.
La censura è sprovvista di
rilevanza. Il Pretore non ha infatti fatto carico agli opponenti di non aver formulato
contestazioni sufficientemente precise e dettagliate in sede di opposizione,
bensì ha accertato come dagli atti non risultino da parte degli eredi contestazioni della fattura, nemmeno generiche, prima dell’introduzione dell’istanza di sequestro. I reclamanti non allegano per avventura che da tale
accertamento non si possa dedurre la verosimile esistenza della pretesa vantata
dalla sequestrante oppure ch’essi abbiano reso verosimili circostanze
successive tali da rimettere in discussione la tacita accettazione della
fattura. Anche su questo punto i reclami, insufficientemente motivati (sopra
consid. 2.2), si avverano inammissibili.
5.5
I
reclamanti (ad n. 31) evidenziano altresì che la tabella allegata alla fattura del
24.
settembre 2019 riporta prestazioni relative alla vendita di un appartamento
a Davos, che secondo il contratto di divisione ereditaria appartiene a S__________,
sicché secondo loro tali prestazioni devono, se del caso, essere retribuite da
quest’ultimo. L’allegazione è nuova e irricevibile, siccome
i reclamanti non spiegano perché non avrebbero potuto farla valere già in prima
sede (sopra consid. 2.3.2).
5.6
Gl’insorgenti (ad n. 34) contestano inoltre i parametri di calcolo della
nota d’onorario dell’CO 1, che stando al proprio elenco delle prestazioni
avrebbe svolto 340 ore di lavoro, corrispondenti a due mesi di lavoro di otto
ore al giorno a tempo pieno, dato a loro
dire “assolutamente inverosimile”. Criticano anche la tariffa oraria “mai pattuita” di fr. 300.–
l’ora, oltre al premio anch’esso mai convenuto di fr. 26'720.–, pari all’1%
dell’entità del finanziamento.
I dati in questione erano però
già noti al momento in cui la notaia ha proposto, “come già discusso”, di
pagare (parzialmente) la nota d’onorario dell’CO 1. I reclamanti non spiegano
perché il Pretore non poteva considerare, senza arbitrio, che la mancata
contestazione della nota a quel momento ne rendesse verosimile l’esistenza. Insufficientemente
motivata, la censura è irricevibile (sopra consid. 2.2).
5.7
Secondo i reclamanti (ad
n. 35) un ulteriore aspetto da considerare è che la fattura del 24 settembre
2019.
non è mai stata notificata alla comunione ereditaria, ma è stata
sottoposta soltanto all’amministratore dell’eredità, che l’ha respinta
chiedendo di sostituirla con la nota di fr. 33'607.80 del 29 novembre 2019,
di un importo molto più ragionevole e credibile, tant’è che è stata saldata. Essi
fanno notare che a questa seconda fattura è allegato un elenco di prestazioni,
per altro piuttosto consistente di 104 ore di lavoro, estrapolate proprio dall’elenco
annesso alla prima fattura. Si tratta a loro giudizio di lavori che secondo l’amministrazione
dell’eredità potevano ragionevolmente essere retribuiti.
5.7.1
I reclamanti non traggono
alcuna conseguenza dall’allegata mancata notifica della fattura alla comunione ereditaria. Ad ogni modo, dallo scambio di
e-mail del 13 novembre 2019 (doc. H e I) emerge che la fattura era già in
possesso dell’allora patrocinatrice di RE 1 e RE 2, per tacere del fatto che i
reclamanti hanno ammesso in questa sede che la fattura “ad ogni modo è giunta agli eredi” (replica spontanea di RE 1 e reclamo di RE 2 ad n. 41). Non occorre
quindi attardarsi oltre su questa questione.
5.7.2
Per il resto i reclamanti
si limitano a ribadire la tesi già esposta in prima sede (v. decisione
impugnata consid. 2.1 e 2.2) senza indicare gli elementi oggettivi da loro
avanzati a sostegno della stessa che il Pretore avrebbe ignorato, incorrendo in
un accertamento dei fatti manifestamente errato. Ancora una volta i reclami si rivelano
inammissibili siccome insufficientemente motivati (sopra consid. 2.2. e 2.3.2).
5.7.3
Del resto, l’onere della
prova della contestazione della fattura incombeva loro (art. 8 cpv. 1 CC). L’CO
1.
ha infatti sempre sostenuto che la fattura non era stata contestata (n. 13 e
17.
delle istanze di sequestro) e che l’amministratore della successione le aveva
chiesto di dividere la prima nota in due parti solo per distinguere le
prestazioni legate all’incarico da lui specificatamente conferito (doc. D) e
quelle svolte su incarico diretto degli eredi (istanza di sequestro ad n. 20; osservazioni
all’opposizione al decreto di sequestro ad n. 9; sentenza della CEF 14.2020.157
del 5 marzo 2021, consid. 4 primo paragrafo infine). I reclamanti non si
sono determinati al riguardo, sicché non hanno fatto fronte all’incombenza di
dimostrare il carattere manifestamente insostenibile degli accertamenti del
Pretore.
5.7.4
Nel proprio reclamo (ad n.
41), RE 2 ritiene determinante il fatto che la seconda fattura del 29 novembre
2019.
è stata emessa due settimane dopo l’e-mail 13 novembre della notaia, chiedendosi
retoricamente che senso avrebbe scindere le prestazioni se gli eredi erano d’accordo,
non essendovi differenze nel pagare fr. 105'029.05 e fr. 33'607.80
insieme o separatamente.
In realtà, l’interesse della scissione era verosimilmente quello dello
stesso amministratore della successione, che intendeva probabilmente
autorizzare il pagamento solo per le prestazioni fornite nel quadro del mandato
da lui conferito alla fiduciaria e determinare in quale ordine saldare i debiti
della comunione ereditaria, stante l’insufficienza del saldo del conto della
medesima. Fatto sta, comunque sia, che il rilievo del reclamante non è
sufficiente a far apparire manifestamente errato l’accertamento del Pretore
sulla mancata contestazione delle pretese della sequestrante.
5.8
I reclamanti (ad n. 36) si
dolgono infine che il Pretore ha menzionato nella sua decisione il contratto di
divisione ereditaria, sebbene a parere loro non sia possibile trarne alcun
elemento a supporto della verosimiglianza del credito dell’CO 1, nel senso che
gli eredi avrebbero in qualche modo approvato l’“ingentissima” fattura,
poiché il contratto è anteriore alla fattura, di modo che il suo importo non
era noto agli eredi al momento della firma della convenzione, la quale del
resto non indica né i parametri di retribuzione, né i dettagli delle
prestazioni svolte e neppure l’importo delle sue spettanze.
Essi perdono invero di vista
che il Pretore, nel passaggio a cui rinviano (consid. 2.3 delle decisioni
impugnate, pag. 4 infine), si è limitato a rilevare che “del resto il principio della pretesa creditoria di CO
1.
trova fondamento anche nel contratto di divisione ereditaria”. Si tratta solo di un elemento rafforzativo (“anche”) riferito unicamente al “principio” della pretesa creditoria. L’argomento
principale e decisivo è quello (precedente) della mancata
contesta-zione della fattura, che come visto i reclamanti non sono riusciti a
scardinare. In proposito, le decisioni impugnate meritano quindi conferma.
6.
Il motivo di sequestro
non è stato messo in discussione da RE 2 con il reclamo, il quale risiede
pacificamente in Giappone.
Invece, RE 1 afferma (ad n. 44
– 46) che la comunicazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________, su
cui si è basato il Pretore per ritenere verosimile la sua dimora in Giappone, è
una semplice attestazione amministrativa non sufficiente a sovvertire la sua
versione degli avvenimenti, secondo cui nel mese di giugno 2020 ella avrebbe
solo comunicato all’Ufficio controllo abitanti che sarebbe stata assente
qualche mese da settembre per fare visita al figlio RE 2 in Giappone. D’altronde,
come evidenziato dalla controparte stessa nell’istanza di sequestro, che una
signora di ottant’anni si trasferisca di punto in bianco in un paese lontano,
senza nemmeno informare la sua legale, in piena emergenza pandemica da Covid-19
è del tutto inverosimile. RE 1 non esclude di rientrare in Ticino, dove ha
sempre vissuto e dove detiene una proprietà immobiliare che da sempre funge da
abitazione familiare, in cui vivono l’altro suo figlio S__________ e suo nipote
K__________.
6.1
In tal modo la reclamante
non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui
quanto da lei dichiarato circa la sua reale volontà di soggiornare solo qualche
tempo in Giappone per andare a trovare il figlio è un’allegazione rimasta senza
alcun riscontro oggettivo atto a rimettere seriamente in discussione le
informazioni rilasciate dalla Citta di __________ il 28 ottobre 2020 (doc. M). Insufficientemente
motivata, la censura è irricevibile (v. sopra consid. 2.2).
6.2
Per abbondanza, la
motivazione del Pretore non presta il fianco alla critica. Non sarebbe stato
difficile per la reclamante ottenere una dichiarazione del controllo abitanti a
conforto della sua allegazione. RE 1 si è del resto assentata per più di “qualche mese” – nel
verbale d’udienza di conciliazione del 1° ottobre 2021 viene dispensata dalla
comparizione siccome residente in Giappone (doc. 4 accluso alle osservazioni
al reclamo) – e non pare intenzionata a rientrare in Svizzera a breve, pur non
escludendolo.
7.
RE 1 (ad n. 47-50) e RE
2.
(ad n. 45-48) sostengono infine che la domanda di sequestro è da respingere
in ragione del carattere abusivo del comportamento processuale della
controparte, che nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha avviato numerosi procedimenti
giudiziari aventi per oggetto il mede-simo credito e volti a sequestrare le
quote di comproprietà del loro immobile a __________, con il solo scopo di “sfiancarli” affinché
ce-dano alle sue pretese, finendo per promuovere una procedura di merito solo
il 10 settembre 2021. In particolare, RE 1 (ad n. 49) evidenzia che l’CO 1 non
ha esitato a promuovere una seconda istanza
di sequestro contro RE 2 il 7 maggio 2021 (inc. 14.2021.169), nonostante fosse
già pendente un’analoga procedura contro di lei (inc. 14.2021.129).
RE 2
(ad n. 47) invece evidenzia come tra i numerosi procedimenti ve ne sia
addirittura una volta a ottenere una misura cautelare d’iscrizione di un
diritto di compera mai sottoscritto.
7.1
Ora, come dall’CO 1 rilevato
nelle osservazioni ai reclami (ad n. 6 inc. 14.2021.126 e ad n. 5 inc.
14.2021.169), essa ha promosso la procedura di merito (con un’istanza di
conciliazione a convalida del sequestro) il 10 settembre 2021 poco dopo l’emanazione,
il 1° settembre 2021, della decisione con cui il Pretore ha respinto l’opposizione al sequestro di RE 1 nella
causa SO.2020.5758. Non s’intravede nulla di abusivo in ciò.
7.2
Nemmeno la promozione di
più procedimenti di sequestro nei confronti dei __________ risulta
manifestamente abusiva. Le prime due procedure di sequestro, dirette contro gli
eredi RE 2 e K__________ (inc. 14.2020.156/157) non sono andate a buon fine a
causa di carenze allegatorie e probatorie, avendo l’CO 1 provato inizialmente a
farsi giustizia da sé senza farsi patrocinare da un legale dinanzi al Pretore (osservazioni
ai reclami). I reclamanti non spiegano quali norme o principi avrebbero
impedito alla sequestrante di rimediare alle proprie carenze allegatorie e
probatorie presentando nuove istanze di sequestro, ciò che il carattere
sommario delle procedure di sequestro non vieta.
7.3
I reclamanti non spiegano
poi ove sussista il carattere manifestamente abusivo dell’inoltro di un’istanza
di sequestro in pendenza di un’altra procedura di sequestro diretta contro un
debitore che l’istante ritiene solidalmente responsabile della sua pretesa con
l’altro debitore. Anche sotto questo profilo i reclami sono inammissibili.
7.4
Non è infine questa la
sede per giudicare sul carattere abusivo, a detta dei reclamanti, di una misura
cautelare d’iscrizione di un diritto di compera, i cui documenti nemmeno sono
agli atti. Lo stesso dicasi di tutti gli altri procedimenti elencati al n. 2 di
entrambi i reclami. In definitiva, anche questa censura va respinta, ciò che segna
l’esito finale dei reclami.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Le
ripetibili vanno fissate in entrambe le cause in base al valore litigioso di fr. 110'029.– nella causa promossa da RE 1 e di fr. 105'029.– in quella avviata da RE 2, verosimilmente inferiore al valore delle quote di comproprietà
sequestrate. Tenuto conto delle numerose censure sollevate
dai reclamanti, che hanno costretto la controparte a un onere lavorativo
superiore alla media, mitigato però dal fatto che i due reclami sono
praticamente identici, si giustifica di concederle ripetibili corrispondenti
alla fascia media della tariffa.
9.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori
litigiosi, come appena ricordato di fr. 110'029.– nella causa promossa da RE 1 e di fr. 105'029.– in quella avviata da RE 2, raggiungono ambedue senz’altro la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo presentato da RE 1 nella causa SO.2020.5758 (inc. 14.2021.126) è
respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO
1 fr. 2'000.– per ripetibili.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo presentato da RE 2 nella
causa SO.2021.2676 (inc. 14.2021.169) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà all’CO 1
fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).