14.2021.127
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte alla fonte. Preteso errore di calcolo
31 gennaio 2022Italiano6 min
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.127
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 219-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 8 luglio
2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio delle imposte
alla fonte, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 agosto 2021 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2021
dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso
RE 1 per l’incasso del conguaglio delle imposte
alla fonte del 2019, di fr. 1'556.26 oltre agli interessi del 2.5%
dal 28 gennaio 2021, e per gli interessi fino al 27 gennaio 2021, pari a fr. 52.80;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8
luglio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 19 luglio 2021;
che statuendo con decisione del 30 agosto 2021, la Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera chiedendole di rivederla nel senso di togliere fr. 221.80
dall’importo del precetto esecutivo;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett.
a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che
Fatti
il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione:
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo;
che
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri
immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF
145 III 150 consid. 5.1; 139 III 446, consid. 4.1.1);
che
nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha stabilito che la decisione 2
dicembre 2020 di notifica dell’imposta alla fonte 2019 acclusa all’istanza
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo posto in
esecuzione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF stante il suo passaggio in
Considerandi
giudicato, debitamente attestato;
che
nel reclamo RE 1 ribadisce di essersi accorta nel ricevere il precetto
esecutivo di aver inserito per errore due volte il medesimo importo nel
conteggio in base al quale è stata calcolata l’imposta alla fonte posta in
esecuzione;
che
pur riconoscendo la propria colpa, la reclamante ritiene un’ingiustizia che l’Ufficio
delle imposte alla fonte voglia farle pagare (anche)
la differenza (di fr. 221.80) pur sapendo che è “un eccesso”;
che tuttavia, come rilevato dalla
Giudice di pace, non spetta al giudice del rigetto esaminare se il credito
vantato dall’istante è corretto o, secondo la reclamante, errato;
che lo scopo
della procedura di rigetto non è infatti di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;
che
la decisione del 2 dicembre 2020 è un valido titolo esecutivo giusta l’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF;
che
la reclamante avrebbe dovuto contestare il preteso errore impugnando la
decisione di tassazione, notificatale già prima dell’emissione del precetto
esecutivo;
che
ormai passata in giudicato, la decisione del 2 dicembre 2020 non può più essere
riesaminata né dalla Giudice di pace né da questa Camera;
che
le rimane ad ogni modo la possibilità, già segnalata dalla prima giudice, di
chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte di verificare se la decisione è
errata, offrendo di pagare immediatamente la differenza ancora dovuta;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 221.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).