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Decisione

14.2021.127

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte alla fonte. Preteso errore di calcolo

31 gennaio 2022Italiano6 min

carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.127

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 219-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 8 luglio

2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio delle imposte

alla fonte, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 30 agosto 2021 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2021

dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso

RE 1 per l’incasso del conguaglio delle imposte

alla fonte del 2019, di fr. 1'556.26 oltre agli interessi del 2.5%

dal 28 gennaio 2021, e per gli interessi fino al 27 gennaio 2021, pari a fr. 52.80;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8

luglio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 19 luglio 2021;

che statuendo con decisione del 30 agosto 2021, la Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare

indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera chiedendole di rivederla nel senso di togliere fr. 221.80

dall’importo del precetto esecutivo;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello

è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett.

a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

che

Fatti

il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve

carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione:

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo;

che

il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri

immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF

145 III 150 consid. 5.1; 139 III 446, consid. 4.1.1);

che

nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha stabilito che la decisione 2

dicembre 2020 di notifica dell’imposta alla fonte 2019 acclusa all’istanza

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo posto in

esecuzione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF stante il suo passaggio in

Considerandi

giudicato, debitamente attestato;

che

nel reclamo RE 1 ribadisce di essersi accorta nel ricevere il precetto

esecutivo di aver inserito per errore due volte il medesimo importo nel

conteggio in base al quale è stata calcolata l’imposta alla fonte posta in

esecuzione;

che

pur riconoscendo la propria colpa, la reclamante ritiene un’in­giustizia che l’Ufficio

delle imposte alla fonte voglia farle pagare (anche)

la differenza (di fr. 221.80) pur sapendo che è “un eccesso”;

che tuttavia, come rilevato dalla

Giudice di pace, non spetta al giudice del rigetto esaminare se il credito

vantato dall’istante è corretto o, secondo la reclamante, errato;

che lo scopo

della procedura di rigetto non è infatti di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che

la decisione del 2 dicembre 2020 è un valido titolo esecutivo giusta l’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF;

che

la reclamante avrebbe dovuto contestare il preteso errore impugnando la

decisione di tassazione, notificatale già prima del­l’e­missione del precetto

esecutivo;

che

ormai passata in giudicato, la decisione del 2 dicembre 2020 non può più essere

riesaminata né dalla Giudice di pace né da questa Camera;

che

le rimane ad ogni modo la possibilità, già segnalata dalla prima giudice, di

chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte di verificare se la decisione è

errata, offrendo di pagare immediatamente la differenza ancora dovuta;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 221.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).