14.2021.128
Rigetto provvisorio dell’opposizione. "Prestito" di una somma di denaro con rinuncia del mutuante alla restituzione dietro partecipazione all’utile netto della vendita dei fondi da lui finanziati
23 marzo 2022Italiano14 min
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che se, come risulta dalla Convenzione, RE 1 ha effettivamente
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Incarto n.
14.2021.128
Lugano
23 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.623 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° giugno 2021 da
RE 1,
contro
CO 1,
(patrocinata dall’__________ PA
1, )
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 2015 RE 1 e CO 1 hanno sottoscritto una convenzione
(in seguito: Convenzione), con cui, premesso che CO 1 avrebbe acquistato cinque
fondi a __________, di cui due in comproprietà, che “RE 1 [avrebbe]
concesso alla convivente signora CO 1 un prestito per l’acquisto delle
precitate proprietà immobiliari di CHF 60'000.00 (sessantamila) e che entrambi avrebbero contratto solidalmente un mutuo ipotecario
garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti i fondi acquistati allo scopo di
procedere all’acquisto, alla ristrutturazione e all’ampliamento della particella n. __________ RFD di __________ “da utilizzar-si quale loro abitazione comune nella loro
qualità di conviventi”, hanno stipulato in
particolare quanto segue:
1. I
signori CO 1 e RE 1 si obbligano, qualora la loro relazione sentimentale e di
conviventi dovesse terminare, a vendere le precitate proprietà immobiliare
affinché venga integralmente rimborsato il debito ipotecario. L’eventuale
ricavato netto della vendita dovrà essere suddiviso tra di loro in parti
uguali. La signora CO 1, in una simile evenienza, si impegna a non lasciare
senza dimora il suo convivente RE 1 dandogli la possibilità di coabitare
fintanto che lo stesso avrà trovato un nuovo alloggio.
2. Il
signor RE 1 dichiara che non vanterà alcuna pretesa nei confronti di CO 1 per
quanto riguarda il prestito concesso, per il pagamento di interessi ipotecari e
ammortamenti riferite alle proprietà in oggetto. […]”.
B. Cessate la relazione sentimentale e la
convivenza, con lettere del 30 ottobre 2020 e del 29 gennaio 2021 RE 1 ha prima
chiesto a CO 1 e poi sollecitato la restituzione del prestito di fr. 60'000.–.
In allegato a un’email del 22 febbraio 2020 ella gli ha inviato una bozza di
convenzione non firmata, che avrebbe dovuto sostituire quella del 23 novembre
2015, e mediante la quale si sarebbe impegnata a restituirgli la somma
prestata a rate, con scadenze ancora da concordare. Con scritto del 10 marzo
2021 egli le ha rispedito la bozza, parzialmente modificata. Poiché ella non l’aveva
sottoscritta, il 20 aprile 2021 egli ha preteso per scritto la restituzione dei
fr. 60'000.– entro dieci giorni. Con e-mail del 12 marzo 2021 ella ha gli ribadito
che avrebbe potuto rimborsare la somma prestata solo con le modalità definite
nella prima bozza.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre
agli interessi del 2% dal 1° maggio 2021 indicando quale titolo di credito il “prestito definitivo dalla convenzione firmata
fra le parti in data: 23.11.2015”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno
2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 29 luglio 2021.
E. Statuendo con decisione del 6 settembre 2021, il Pretore ha re-spinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 1'000.– a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili di
prima e seconda sede. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2021, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 7 settembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 17 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Di
conseguenza, il doc. 2 accluso al reclamo per la prima volta e la relativa
allegazione di fatto sono inammissibili. Questa Camera non ne terrà conto nella
presente decisione. Non sono comunque di rilievo per il giudizio (v. sotto
consid. 5.2).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente
Fatti
i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83
cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza
indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1
CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid.
3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che se, come risulta dalla Convenzione, RE 1 ha effettivamente
prestato fr. 60'000.– a CO 1,
allo stesso tempo egli ha chiaramente dichiarato che non avrebbe vantato alcuna
pretesa su tale somma, di modo che la Convenzione non può costituire un
riconoscimento dell’obbligo di restituire il mutuo. Il primo giudice ha ritenuto
d’altronde che neppure la bozza di convenzione per il rimborso del prestito,
inviata con e-mail del 22 febbraio 2021, rappresenta un titolo di rigetto,
poiché è priva della firma dell’escussa, come lo è del resto anche l’e-mail cui
è allegata. Considerati sia singolarmente sia nel loro insieme, secondo il
Pretore i documenti prodotti dall’istante non
costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
motivo per cui ha respinto l’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 afferma dapprima che il riconoscimento di debito risulta evidente
dalla Convenzione, siccome in essa sta scritto ch’egli ha prestato fr. 60'000.–
a CO 1. Rileva d’altronde che l’escussa ha dichiarato al fisco d’essere sua
debitrice per fr. 70'000.– (di cui fr. 60'000.– per il prestito in
questione e i restanti per un altro prestito, concesso sempre da lui), come si
evince da una copia della dichiarazione d’imposta di lei per l’anno 2016. A suo
dire il non aver previsto la restituzione della somma non gli impedisce di
chiederla indietro: semplicemente, si applicano le norme previste dal Codice
delle obbligazioni, sicché la disdetta del mutuo, data con lettera del 30
ottobre 2020, rispetta il termine di preavviso di sei mesi (recte: settimane)
previsto dalla legge. Il reclamante rimprovera poi al Pretore di aver
decontestua-lizzato la sua dichiarazione di rinuncia alle pretese sulla somma
sborsata. Spiega che tale dichiarazione si riferisce unicamente al caso in cui
gli immobili indicati nella Convenzione fossero stati venduti, generando certamente
un’eccedenza con la quale egli avrebbe potuto recuperare quanto mutuato. Sostiene
di non essersi impegnato a non chiedere la restituzione del prestito tout
court, bensì a non chiederla due volte in caso di vendita dei fondi. Esclude
di aver semplicemente donato la somma contestata. Se così fosse, non si capirebbe perché la Convenzione prevede “clausole condizionali relative al prestito” e perché l’escussa ha dichiarato il debito al fisco. Ora, poiché gli
immobili non sono stati venduti – peraltro per volontà dell’escussa –, la
rinuncia alle pretese derivanti dal
prestito è inefficace e l’escussa deve restituire la somma prestata.
Che CO 1 non abbia voluto vendere gli immobili si desume, secondo lui, dall’assenza
di dichiarazioni sue in proposito come di una sua opposizione alla disdetta,
nonché dal tentativo di negoziare le condizioni di restituzione del prestito.
In
sintesi, conclude il reclamante, è evidente ch’egli ha prestato all’escussa una
somma di denaro, che il prestito è stato regolarmente disdetto e che la
clausola di rinuncia alle pretese sul prestito non si applica nel caso
concreto, motivi per cui reputa di aver reso verosimile l’esistenza di un
riconoscimento di debito.
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una
sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento
(sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3)
può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in
caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al
giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79
LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.
4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e
14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1 Nella
Considerandi
fattispecie le parti divergono sulla qualificazione giuridica del punto della
Convenzione relativa alla consegna dei fr. 60'000.–, l’istante sostenendo
che si tratti di un prestito (recte:
mutuo trattandosi della consegna di una somma di denaro) e l’escussa di una
donazione. Il Pretore l’ha considerato come un mutuo, ma con la rinuncia alla
restituzione da parte del mutuante.
5.2
Dalla
premessa “b” della Convenzione (doc. A accluso all’istanza) e dal punto n. 2
risulta evidente che i fr. 60'000.– sono stati versati a titolo di “prestito” (recte:
mutuo, v. art. 312 CO). Non è seriamente sostenibile, in buona fede, che le
parti abbiano usato la parola “prestito” per designare una donazione.
5.3
Il
mutuante ha però nel contempo dichiarato di non vantare “alcuna pretesa nei confronti di CO 1 per quanto
riguarda il prestito concesso, per il
pagamento di interessi ipotecari e ammortamenti riferite alle proprietà
in oggetto” (punto 2). La frase non è molto chiara. La rinuncia al
rimborso degli interessi ipotecari e degli ammortamenti non pare però riferirsi
al “prestito”, a garanzia del quale le parti non hanno pattuito alcun pegno
immobiliare. A prima vista, la rinuncia alle pretese fondate sul “prestito” non
verte solo su interessi e ammortamenti (non previsti), bensì (anche) sull’obbligo
di restituzione. Fatto sta che bisogna tenere conto di tutte le
circostanze risultanti dall’atto invocato come titolo di rigetto, anche di
quelle che eventualmente infirmano il riconoscimento di debito (per analogia,
sentenze della CEF 14.2020.10 del 5 giugno 2020, consid. 6.1, 14.2018.72
dell’11 ottobre 2018, consid. 5.3/b).
5.4
Secondo
il reclamante, la rinuncia riguarderebbe unicamente il caso in
cui gli immobili indicati nella Convenzione fossero stati venduti, poiché
grazie al ricavato netto egli avrebbe potuto recuperare quanto mutuato. Il
punto 2 della Convenzione relativa alla rinuncia non contempla però una simile
condizione. Vero è che il punto 2 segue immediatamente il punto 1 in cui sono
regolati i rispettivi diritti e obblighi delle parti in caso di vendita delle
proprietà immobiliari, ove la loro relazione sentimentale e convivenza fosse
terminata. Dovesse esistere, il nesso tra i due punti sarebbe comunque
implicito, ciò che lascerebbe sussistere un dubbio che non consentirebbe di
considerare la convenzione come un incontestabile riconoscimento dell’obbligo
dell’escussa di restituire il mutuo. In effetti, contrariamente a quanto crede
il reclamante, non gli basta “rendere
verosimile” che la Convenzione contiene un
riconoscimento del credito posto in esecuzione, ma lo deve dimostrare (DTF
144.
III 556 consid. 4.1.4 e sopra consid. 5). In mancanza di una
simile prova, il Pretore ha giustamente respinto l’istanza.
5.5
Per
abbondanza, va d’altronde rilevato che neppure il punto 1 prevede il rimborso
del mutuo, dal momento che il ricavato netto, tolto quanto necessario al
rimborso unicamente del debito ipotecario (di
cui non fa parte il “prestito”, v. sopra consid. 5.3), dev’essere sud-diviso,
secondo la volontà espressa dalle parti, “tra
di loro in parti uguali”.
Non
si disconosce, per vero, che con quella clausola il reclamante ha potuto
confidare in buona fede di ottenere di fatto il rimborso del mutuo qualora la
metà del ricavato netto della vendita dei fondi dovesse ammontare ad almeno fr. 60'000.–,
e persino di partecipare all’utile in caso
di ricavo superiore, pur non essendo proprietario dei fondi. Nondimeno, la
Convenzione non prevede che il mutuante possa esigere la restituzione
del mutuo qualora la mutuataria non dia seguito all’obbligo di vendere i fondi
in caso di cessazione della relazione
sentimentale e della convivenza. L’istante non ha quindi provato che CO 1 abbia
riconosciuto, firmando il contratto, di dover restituire i fr. 60'000.–,
terminata la loro relazione, entro sei settimane dalla disdetta del mutuo. La
rinuncia di lui formulata al punto n. 2 esclude l’applicazione dell’art. 318
CO.
Per esercitare la sua pretesa conformemente ai patti,
RE 1 dovrebbe fissare un termine a CO 1 per vendere i fondi e qualora la
stessa non desse seguito alla richiesta né venisse raggiunto un compromesso (ad esempio mediante il rimborso del
“prestito”), egli potrebbe promuovere nei confronti di lei un’azione
volta all’esecuzione dell’obbligo di vendita previsto al punto 1 della Convenzione
o al risarcimento del danno derivante dall’inesecuzione
di siffatto obbligo. Certo, il contratto di compravendita e la promessa
di compravendita sono di principio nulli se non rivestono la forma dell’atto
pubblico (art. 216 cpv. 1 e 22 cpv. 2 CO). Nella fattispecie la
Convenzione non è però un contratto né una promessa di compravendita dei fondi.
Si può pertanto discutere dell’applicabilità
delle norme appena citate, giacché la Convenzione prescrive solo l’obbligo di vendere senza determinare le
condizioni di vendita. Sia come sia, si tratta di una questione di
merito che non compete al giudice del rigetto risolvere (sopra consid. 2). Ai
fini dell’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la decisione impugnata resiste
alla critica, sicché il reclamo dev’essere respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).