Lexipedia

Decisione

14.2021.128

Rigetto provvisorio dell’opposizione. "Prestito" di una somma di denaro con rinuncia del mutuante alla restituzione dietro partecipazione all’utile netto della vendita dei fondi da lui finanziati

23 marzo 2022Italiano14 min

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che se, come risulta dalla Convenzione, RE 1 ha effettivamente

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.128

Lugano

23 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.623 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° giugno 2021 da

RE 1,

contro

CO 1,

(patrocinata dall’__________ PA

1, )

giudicando sul reclamo del 15 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 6 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 23 novembre 2015 RE 1 e CO 1 hanno sottoscritto una convenzione

(in seguito: Convenzione), con cui, premesso che CO 1 avrebbe acquistato cinque

fondi a __________, di cui due in comproprietà, che “RE 1 [avreb­be]

concesso alla convivente signora CO 1 un prestito per l’ac­­quisto delle

precitate proprietà immobiliari di CHF 60'000.00 (sessantamila) e che entrambi avrebbero contratto solidalmente un mutuo ipotecario

garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti i fondi acquistati allo scopo di

procedere all’acquisto, alla ristrutturazione e al­l’ampliamento della particella n. __________ RFD di __________ “da utilizzar-si quale loro abitazione comune nella loro

qualità di conviventi”, han­no stipulato in

particolare quanto segue:

1. I

signori CO 1 e RE 1 si obbligano, qualora la loro relazione sentimentale e di

conviventi dovesse terminare, a vendere le precitate proprietà immobiliare

affinché venga integralmente rimborsato il debito ipotecario. L’eventuale

ricavato netto della vendita dovrà essere suddiviso tra di loro in parti

uguali. La signora CO 1, in una simile evenienza, si impegna a non lasciare

senza dimora il suo convivente RE 1 dandogli la possibilità di coabitare

fintanto che lo stesso avrà trovato un nuovo alloggio.

2. Il

signor RE 1 dichiara che non vanterà alcuna pretesa nei confronti di CO 1 per

quanto riguarda il prestito concesso, per il pagamento di interessi ipotecari e

ammortamenti riferite alle proprietà in oggetto. […]”.

B. Cessate la relazione sentimentale e la

convivenza, con lettere del 30 ottobre 2020 e del 29 gennaio 2021 RE 1 ha pri­ma

chiesto a CO 1 e poi sollecitato la restituzione del prestito di fr. 60'000.–.

In allegato a un’email del 22 febbraio 2020 ella gli ha inviato una bozza di

convenzione non firmata, che avrebbe dovuto sostituire quella del 23 novembre

2015, e mediante la qua­le si sarebbe impegnata a restituirgli la somma

prestata a rate, con scadenze ancora da concordare. Con scritto del 10 marzo

2021 egli le ha rispedito la bozza, parzialmente modificata. Poiché ella non l’aveva

sottoscritta, il 20 aprile 2021 egli ha preteso per scritto la restituzione dei

fr. 60'000.– entro dieci giorni. Con e-mail del 12 marzo 2021 ella ha gli ribadito

che avrebbe potuto rimborsare la somma prestata solo con le modalità definite

nella prima bozza.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre

agli interessi del 2% dal 1° maggio 2021 indicando quale titolo di credito il “prestito definitivo dalla convenzione firmata

fra le parti in data: 23.11.2015”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno

2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 29 luglio 2021.

E. Statuendo con decisione del 6 settembre 2021, il Pretore ha re-spinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 1'000.– a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili di

prima e seconda sede. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2021, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 7 settembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 17 settembre. Presentato due giorni prima (da­ta del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Di

conseguenza, il doc. 2 accluso al reclamo per la prima volta e la relativa

allegazione di fatto sono inammissibili. Questa Camera non ne terrà conto nella

presente decisione. Non sono comunque di rilievo per il giudizio (v. sotto

consid. 5.2).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente

Fatti

i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83

cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto

dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza

indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1

CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid.

3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che se, come risulta dalla Convenzione, RE 1 ha effettivamente

pre­stato fr. 60'000.– a CO 1,

allo stesso tempo egli ha chiaramente dichiarato che non avrebbe vantato alcuna

pretesa su tale somma, di modo che la Convenzione non può costituire un

riconoscimento dell’obbligo di restituire il mutuo. Il primo giudice ha ritenuto

d’altronde che neppure la bozza di convenzione per il rimborso del prestito,

inviata con e-mail del 22 febbraio 2021, rappresenta un titolo di rigetto,

poiché è priva della firma dell’escussa, come lo è del resto anche l’e-mail cui

è allegata. Considerati sia singolarmente sia nel loro insieme, secondo il

Pretore i documenti prodotti dall’istante non

costituiscono un valido titolo di rigetto prov­visorio dell’opposizione,

motivo per cui ha respinto l’istanza.

4. Nel

reclamo RE 1 afferma dapprima che il riconoscimento di debito risulta evidente

dalla Convenzione, siccome in essa sta scritto ch’egli ha prestato fr. 60'000.–

a CO 1. Rileva d’altronde che l’escussa ha dichiarato al fisco d’essere sua

debitrice per fr. 70'000.– (di cui fr. 60'000.– per il prestito in

questione e i restanti per un altro prestito, concesso sempre da lui), come si

evince da una copia della dichiarazione d’imposta di lei per l’anno 2016. A suo

dire il non aver previsto la restituzione della somma non gli impedisce di

chiederla indietro: semplicemente, si applicano le norme previste dal Codice

delle obbligazioni, sicché la disdetta del mutuo, data con lettera del 30

ottobre 2020, rispetta il termine di preavviso di sei mesi (recte: settimane)

previsto dalla legge. Il reclamante rimprovera poi al Pretore di aver

decontestua-lizzato la sua dichiarazione di rinuncia alle pretese sulla somma

sborsata. Spiega che tale dichiarazione si riferisce unicamente al caso in cui

gli immobili indicati nella Convenzione fossero stati venduti, generando certamente

un’eccedenza con la quale egli avrebbe potuto recuperare quanto mutuato. Sostiene

di non essersi impegnato a non chiedere la restituzione del prestito tout

court, bensì a non chiederla due volte in caso di vendita dei fondi. Esclude

di aver semplicemente donato la somma contestata. Se così fosse, non si capirebbe perché la Convenzione prevede “clau­sole condizionali relative al prestito” e perché l’escussa ha dichiarato il debito al fisco. Ora, poiché gli

immobili non sono stati venduti – peraltro per volontà dell’escussa –, la

rinuncia alle pretese derivanti dal

prestito è inefficace e l’escussa deve restituire la som­ma prestata.

Che CO 1 non abbia voluto vendere gli immobili si desume, secondo lui, dall’assenza

di dichiarazioni sue in proposito come di una sua opposizione alla disdetta,

nonché dal tentativo di negoziare le condizioni di restituzione del prestito.

In

sintesi, conclude il reclamante, è evidente ch’egli ha prestato all’escussa una

somma di denaro, che il prestito è stato regolarmente disdetto e che la

clausola di rinuncia alle pretese sul prestito non si applica nel caso

concreto, motivi per cui reputa di aver reso verosimile l’esistenza di un

riconoscimento di debito.

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una

sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affi­damento

(sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3)

può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in

caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al

giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.1 Nella

Considerandi

fattispecie le parti divergono sulla qualificazione giuridica del punto della

Convenzione relativa alla consegna dei fr. 60'000.–, l’istante sostenendo

che si tratti di un prestito (recte:

mutuo trattandosi della consegna di una somma di denaro) e l’escussa di una

donazione. Il Pretore l’ha considerato come un mutuo, ma con la rinuncia alla

restituzione da parte del mutuante.

5.2

Dalla

premessa “b” della Convenzione (doc. A accluso all’istanza) e dal punto n. 2

risulta evidente che i fr. 60'000.– sono stati versati a titolo di “prestito” (recte:

mutuo, v. art. 312 CO). Non è seriamen­te sostenibile, in buona fede, che le

parti abbiano usato la parola “prestito” per designare una donazione.

5.3

Il

mutuante ha però nel contempo dichiarato di non vantare “alcu­na pretesa nei confronti di CO 1 per quanto

riguarda il prestito concesso, per il

pagamento di interessi ipotecari e ammortamenti riferite alle proprietà

in oggetto” (punto 2). La frase non è molto chia­ra. La rinuncia al

rimborso degli interessi ipotecari e degli ammortamenti non pare però riferirsi

al “prestito”, a garanzia del quale le parti non hanno pattuito alcun pegno

immobiliare. A prima vista, la rinuncia alle pretese fondate sul “prestito” non

verte solo su interessi e ammortamenti (non previsti), bensì (anche) sull’obbligo

di restituzione. Fatto sta che bisogna tenere conto di tutte le

circostanze risultanti dall’atto invocato come titolo di rigetto, anche di

quelle che eventualmente infirmano il riconoscimento di debito (per analogia,

sentenze della CEF 14.2020.10 del 5 giugno 2020, consid. 6.1, 14.2018.72

dell’11 ottobre 2018, consid. 5.3/b).

5.4

Secondo

il reclamante, la rinuncia riguarderebbe unicamente il ca­so in

cui gli immobili indicati nella Convenzione fossero stati venduti, poiché

grazie al ricavato netto egli avrebbe potuto recuperare quanto mutuato. Il

punto 2 della Convenzione relativa alla rinuncia non contempla però una simile

condizione. Vero è che il punto 2 segue immediatamente il punto 1 in cui sono

regolati i rispettivi diritti e obblighi delle parti in caso di vendita delle

proprietà immobiliari, ove la loro relazione sentimentale e convivenza fosse

terminata. Dovesse esistere, il nesso tra i due punti sarebbe comunque

implicito, ciò che lascerebbe sussistere un dubbio che non consentirebbe di

considerare la convenzione come un incontestabile riconoscimento dell’obbligo

dell’escussa di restituire il mutuo. In effetti, contrariamente a quanto crede

il reclamante, non gli basta “rendere

verosimile” che la Convenzione contiene un

riconoscimento del credito posto in esecuzione, ma lo deve dimostrare (DTF

144.

III 556 consid. 4.1.4 e sopra consid. 5). In mancanza di una

simile prova, il Pretore ha giustamente respinto l’istanza.

5.5

Per

abbondanza, va d’altronde rilevato che neppure il punto 1 prevede il rimborso

del mutuo, dal momento che il ricavato netto, tolto quanto necessario al

rimborso unicamente del debito ipotecario (di

cui non fa parte il “prestito”, v. sopra consid. 5.3), dev’essere sud-diviso,

secondo la volontà espressa dalle parti, “tra

di loro in parti uguali”.

Non

si disconosce, per vero, che con quella clausola il reclamante ha potuto

confidare in buona fede di ottenere di fatto il rimborso del mutuo qualora la

metà del ricavato netto della vendita dei fondi dovesse ammontare ad almeno fr. 60'000.–,

e persino di partecipare all’utile in caso

di ricavo superiore, pur non essendo proprietario dei fondi. Nondimeno, la

Convenzione non prevede che il mu­tuante possa esigere la restituzione

del mutuo qualora la mutuataria non dia seguito all’obbligo di vendere i fondi

in caso di cessazione della relazione

sentimentale e della convivenza. L’istante non ha quindi provato che CO 1 abbia

riconosciuto, firman­do il contratto, di dover restituire i fr. 60'000.–,

terminata la loro relazione, entro sei settimane dalla disdetta del mutuo. La

rinuncia di lui formulata al punto n. 2 esclude l’applicazione dell’art. 318

CO.

Per esercitare la sua pretesa conformemente ai patti,

RE 1 dovrebbe fissare un termine a CO 1 per vendere i fondi e qualora la

stessa non desse seguito alla richiesta né venisse raggiunto un compromesso (ad esempio mediante il rimbor­so del

“prestito”), egli potrebbe promuovere nei confronti di lei un’azione

volta all’esecuzione dell’obbligo di vendita previsto al punto 1 della Convenzione

o al risarcimento del danno derivante dall’inesecuzione

di siffatto obbligo. Certo, il contratto di compravendita e la promessa

di compravendita sono di principio nulli se non rivestono la forma dell’atto

pubblico (art. 216 cpv. 1 e 22 cpv. 2 CO). Nella fattispecie la

Convenzione non è però un contratto né una promessa di compravendita dei fondi.

Si può pertanto discutere dell’applicabilità

delle norme appena citate, giacché la Convenzio­ne prescrive solo l’obbligo di vendere senza determinare le

condizioni di vendita. Sia come sia, si tratta di una questione di

merito che non compete al giudice del rigetto risolvere (sopra consid. 2). Ai

fini dell’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la decisione impugnata resiste

alla critica, sicché il reclamo dev’essere respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).