14.2021.13
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo, spese esecutive e spese di diffida
9 agosto 2021Italiano17 min
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi pure il 3 settembre 2020 sempre
Source ti.ch
CO 1
Incarti n.
14.2021.13
14.2021.14
14.2021.15
Lugano
9 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2020.867, SO.2020.868 e SO.2020.869 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse
con istanze 14 dicembre 2020 da
Confederazione Svizzera, Berna (SO.2020.867)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (SO.2020.868/869)
(rappresentati dall’RA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 5 febbraio 2021 presentati dalla
Confederazione svizzera (14.2021.13) e dallo Stato del Canton Ticino
(14.2021.14 e 14.2021.15) contro le decisioni emesse il 25 gennaio 2021 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 8'968.70, indicando quale causa del credito l’“Imposta federale diretta (IFD) 2011 come ACB
del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio < Imposta (IFD)
2011 (Acconti dedotti -562.10)”.
Fatti
B. Con
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi pure il 3 settembre 2020 sempre
dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO
1 per l’incasso di fr. 17'244.85 e fr. 9'370.70, indicando quali
cause dei crediti l’“Imposta cantonale (IC)
2011 come ACB del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio< Imposta (IC) 2011
(Acconti dedotti – 1097.65)”, rispettivamente l’“Imposta cantonale (IC) 2010 come ACB del
18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio< Imposta (IC) 2010
(Acconti dedotti – 588.10)”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con tre
separate istanze del 14 dicembre 2020 la Confederazione Svizzera e lo Stato del
Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. In nessuno dei procedimenti la controparte ha
presentato osservazioni nel termine assegnatole.
D. Statuendo con tre decisioni distinte del 25 gennaio 2021, il Pretore ha
parzialmente accolto le istanze rispettivamente per fr. 8'172.80 (anziché 8'968.70), fr. 16'108.60 (anziché 17'244.85) e fr. 8'271.25
(anziché 9'370.70), ponendo a carico
dell’istante le spese processuali di fr. 300.–, fr. 350.– e fr. 330.–
per 1⁄10 e a carico della convenuta per i rimanenti 9⁄10.
E. Contro
le sentenze appena citate la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton
Ticino sono insorti a questa Camera con
tre reclami separati del 5 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento integrale delle istanze, protestate spese e ripetibili. CO 1
non ha ritirato la raccomandata con la quale le è stato assegnato il termine
per presentare eventuali osservazioni ai reclami.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,
di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto alla Confederazione Svizzera e allo Stato del
Canton Ticino il 26 gennaio 2021, i termini d’impugnazione sono scaduti venerdì
5.
febbraio. Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i
reclami sono dunque tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo
limitatamente agli importi stabiliti nelle decisioni di tassazione, indicate
quali titoli di rigetto, anziché per quelli superiori menzionati negli
attestati di carenza di beni e nelle istanze.
4.
Nei
rispettivi reclami la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino
sostengono che il rigetto doveva essere accordato, oltre che per il capitale
indicato nelle decisioni di tassazione, anche per le spese esecutive menzionate
negli attestati di carenza di beni e per gli interessi di mora, posto che
secondo la giurispru-denza le decisioni di tassazione valgono titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro passaggio in giudicato
qualora venga prodotta la documentazione che permette di comprendere come sono
stati calcolati, ciò che affermano di aver fatto nel caso concreto. I
reclamanti evidenziano che la controparte non ha sollevato alcuna censura
riguardo all’inesattezza degli attestati di carenza di beni e che secondo
giurisprudenza gli stessi costituiscono prova piena dei fatti che attestano
finché non è dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Infine, i reclamanti
concludono che il Pretore ha violato l’art. 320 CPC per non avere concesso il
rigetto definitivo dell’opposizione per l’intero credito posto nelle rispettive
esecuzioni.
5.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80.
LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze
giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.
165.
cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.1
Nel
caso specifico, è pacifico che le tre decisioni di tassazione agli atti (doc. D)
sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti
sugli atti in questione, che la reclamante non contesta) e valgono pertanto
titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2011, di fr. 8'172.80,
e per le imposte cantonali del 2011, di fr. 16'108.60,
e del 2010, di fr. 8'271.25, come d’altronde stabilito dal Pretore.
5.2
Gli
enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi
crediti constatati negli attestati di carenza di beni (in seguito ACB) del 18
agosto 2020 acclusi alle istanze (doc. C) e a quelli precedenti emessi il 27
novembre 2018 (doc. E), pari, giusta il loro conteggio (doc. F pag. 4),
rispettivamente a:
– fr. 8'968.70
per l’imposta federale diretta 2011, pari al capitale di fr. 8'172.80
(doc. D) oltre agli interessi di fr. 1'246.70
fino all’emissione del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.– per
il primo ACB e di fr. 93.80 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.–
(doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti
esecuzioni per complessivi fr. 948.60 (ossia fr. 386.50 + 562.10),
– fr. 17'244.85
per l’imposta cantonale 2011, pari al capitale di fr. 16'108.60 (doc. D)
oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 2'309.60
fino al rilascio del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 169.50 per il
primo ACB e di fr. 130.70 per il se-condo, e alle spese giudiziarie di fr. 320.–
(doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti
esecuzioni per complessivi fr. 1'843.55 (fr. 745.90 + 1'097.65), e
– fr. 9'370.70
per l’imposta cantonale 2010, pari al capitale di fr. 8'271.25 (doc. D)
oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 1'156.15
e di fr. 385.40 fino al primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.30
per il primo ACB e di fr. 95.65 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G)
computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti
esecuzioni per complessivi fr. 992.05 (fr. 403.95 + 588.10).
5.2.1
Come
rilevato dai reclamanti, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l’ACB,
benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali,
lo è invece per le spese esecutive menzionate
nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione,
ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 marzo
2019.
consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2; 14.2014.208
del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano
quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive menzionate negli
ACB.
5.2.2
Le
decisioni del 27 marzo 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc.
G) costituiscono poi validi titoli di rigetto definitivo per le relative spese
giudiziarie, anch’esse menzionate nei primi attestati di carenza di beni (doc.
E).
5.2.3
Per
le due tasse di diffida di fr. 50.– (14.2020.14 e 14.2020.15) il Cantone
non ha invece prodotto alcun titolo di rigetto (ovvero le stesse diffide,
sentenza della CEF 14.2016.215 del 31 gennaio 2017), sicché i suoi reclami sono
da respingere su questo punto.
5.2.4
Le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in
giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN,
op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la
questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione
speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati
nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli
importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare
un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243
cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021
[RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il
quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1°
settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione
del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse
di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6
cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello
applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla
chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta
dovuta conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione
emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di
reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto
tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).
Sul
piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno
civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni dopo la
notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato
dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza
[RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio
di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa
(art. 3 dell’ordinanza).
5.2.4.1
Come
evidenziato dai reclamanti, il rigetto può essere accordato per gli interessi
di mora qualora sia stata prodotta la documentazione che permette di
determinare come gli stessi sono stati calcolati
(già citate 14.2016.154 consid. 5.3/b e 14.2015.163/164 consid. 5.3/b).
5.2.4.2
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta del 2011 agli atti figura il
conteggio (doc. F pag. 2) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3%
(secondo l’allegato all’apposita ordinanza per gli anni dal 2011 al 2016) dal
31.
marzo 2012 (anno successivo a quello fiscale del 2011) fino al 27 novembre
2018.
(data di rilascio del primo attestato
di carenza di beni [doc. E]) per un
totale di fr. 1'246.70, che
corrisponde alla somma degli interessi di fr. 789.70 fino al primo
precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 457.– da quella data fino
all’emissione del primo ACB (doc. F pagg. 1 e 4), che ha posto fine al decorso
degli interessi di mora (art. 149 cpv. 4 LEF). Ne segue che il Pretore doveva
concedere il rigetto dell’opposizione anche per fr. 1'246.70.
5.2.4.3
Per
quanto concerne l’imposta cantonale del 2011 agli atti figura il conteggio
(doc. F) degli interessi di ritardo del 2.5% (giusta l’allegato all’apposito
DE per gli anni dal 2011 al 2016) sul capitale di fr. 16'108.60, che
decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'950.– ciascuna dal 31 maggio,
31.
luglio e 30 settembre 2011, ossia dal primo giorno (computato) del mese che
segue la relativa scaden-za fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre
(doc. F, pag. 2), oltre agli interessi
sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 4'258.60 dal 30 novembre 2015, ossia
dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. F, pag. 1). Il totale di fr. 2'309.60
(doc. F, pag. 2) corrisponde alla somma
degli interessi di fr. 1'559.– fino al primo precetto esecutivo del
6.
agosto 2016 e di fr. 750.60 da quella data fino all’emissione del primo
ACB. Pure in questo caso il Pretore doveva
concedere il rigetto dell’opposizione anche per fr. 2'309.60.
5.2.4.4
Per
quanto concerne l’imposta cantonale del 2010 agli atti figura il conteggio
(doc. G) degli interessi di ritardo del 3% (giusta l’allegato all’apposito DE
per l’anno 2010) sulle tre rate d’acconto
di fr. 2'498.– ciascuna, che decorrono
dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre
2010, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa
scadenza fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc. G, pag. 2), oltre agli interessi di ritardo del 2.5% (per
gli anni dal 2011 al 2016) per il conguaglio di fr. 777.25 dal 30 novembre
2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. G, pag. 1). Il
totale di fr. 1'541.55 (doc. G, pag. 2) corrisponde alla somma degli
interessi di fr. 1'156.15 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto
2016.
e di fr. 385.40 da quella data fino
all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il rigetto dell’opposizione
andava esteso anche agli interessi di fr. 1'541.55.
6.
In
definitiva, il reclamo merita accoglimento per la causa concernente l’imposta
federale diretta 2011 (14.2021.13) e parziale accoglimento per quanto attiene
all’imposta cantonale 2010 e 2011 escludendo in entrambe le cause le tasse di
diffida di fr. 50.– (14.2021.14 e 14.2021.15).
7.
In
tutte e tre le cause e in entrambe le sedi, le tasse seguono la
soccombenza di CO 1, pressoché totale per quanto attiene alle imposte cantonali
(art. 106 cpv. 1 CPC). Ricordato
che le tasse vanno stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), in applicazione analogica dell’art. 318 cpv.
3.
CPC occorre ridurre quelle
stabilite in prima sede, per le quali il Pretore si è
attenuto al massimo tariffale nelle cause 14.2020.13 e 14.2020.15 (che è addirittura
stato superato di fr. 30.– nel secondo caso) e alla fascia medio-alta
nella causa 14.2020.14. Vista la laconicità delle decisioni impugnate, che ha
richiesto un onere lavorativo contenuto, le spese vanno ricondotte nella fascia
media della tariffa da fr. 300.– a fr. 180.– nella prima causa, da fr. 350.–
a fr. 280.– nella seconda, e da fr. 330.– a fr. 180.– nella
terza.
Non
si pone invece problema di ripetibili, i reclamanti non avendo formulato alcuna
domanda motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 795.90
nella causa 14.2021.13, di fr. 1'136.25 nella causa 14.2021.14 e di fr. 1'099.45
nella causa 14.2021.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo della Confederazione Svizzera
(14.2021.13) è accolto.
1.1
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.867)
sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata
in via definitiva.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte
convenuta.”
1.2
Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al reclamo sono poste
a carico di CO 1.
2.
Il
reclamo dello Stato del Canton Ticino (14.2021.14) è parzialmente accolto.
2.1
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata
(inc. SO.2020.868) sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 17'194.85.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 280.– sono poste a carico della parte
convenuta.”
2.2
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al
reclamo sono poste a carico di CO 1.
3.
Il
reclamo dello Stato del Canton Ticino (14.2021.15) è parzialmente accolto.
3.1
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata
(inc. SO.2020.869) sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 9'320.70.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte
convenuta.”
3.2
Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste
a carico di CO 1.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).