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Decisione

14.2021.13

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo, spese esecutive e spese di diffida

9 agosto 2021Italiano17 min

precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi pure il 3 settembre 2020 sempre

Source ti.ch

CO 1

Incarti n.

14.2021.13

14.2021.14

14.2021.15

Lugano

9 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2020.867, SO.2020.868 e SO.2020.869 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse

con istanze 14 dicembre 2020 da

Confederazione Svizzera, Berna (SO.2020.867)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (SO.2020.868/869)

(rappresentati dall’RA 1, __________)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 5 febbraio 2021 presentati dalla

Confederazione svizzera (14.2021.13) e dallo Stato del Canton Ticino

(14.2021.14 e 14.2021.15) contro le decisioni emesse il 25 gennaio 2021 dal

Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 8'968.70, indicando quale causa del credito l’“Imposta federale diretta (IFD) 2011 come ACB

del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio < Imposta (IFD)

2011 (Acconti dedotti -562.10)”.

Fatti

B. Con

precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi pure il 3 settembre 2020 sempre

dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, lo Sta­to del Canton Ticino ha escusso CO

1 per l’incasso di fr. 17'244.85 e fr. 9'370.70, indicando quali

cause dei crediti l’“Imposta cantonale (IC)

2011 come ACB del 18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio< Imposta (IC) 2011

(Acconti dedotti – 1097.65)”, rispettivamente l’“Imposta cantonale (IC) 2010 come ACB del

18-08-2020 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio< Imposta (IC) 2010

(Acconti dedotti – 588.10)”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con tre

separate istanze del 14 dicembre 2020 la Confederazione Svizzera e lo Stato del

Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. In nessuno dei procedimenti la controparte ha

presentato osservazioni nel termine assegnatole.

D. Statuendo con tre decisioni distinte del 25 gennaio 2021, il Pretore ha

parzialmente accolto le istanze rispettivamente per fr. 8'172.80 (anziché 8'968.70), fr. 16'108.60 (anziché 17'244.85) e fr. 8'271.25

(anziché 9'370.70), ponendo a carico

dell’istante le spese processuali di fr. 300.–, fr. 350.– e fr. 330.–

per 1⁄10 e a carico della convenuta per i rimanenti 9⁄10.

E. Contro

le sentenze appena citate la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton

Ticino sono insorti a questa Camera con

tre reclami separati del 5 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento integrale delle istanze, protestate spese e ripetibili. CO 1

non ha ritirato la raccomandata con la quale le è stato assegnato il termine

per presentare eventuali osservazioni ai reclami.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,

di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto alla Confederazione Svizzera e allo Stato del

Canton Ticino il 26 gennaio 2021, i termini d’impugnazione sono scaduti venerdì

5.

febbraio. Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i

reclami sono dunque tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo

limitatamente agli importi stabiliti nelle decisioni di tassazione, indicate

quali titoli di rigetto, anziché per quelli superiori menzionati negli

attestati di carenza di beni e nelle istanze.

4.

Nei

rispettivi reclami la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino

sostengono che il rigetto doveva essere accordato, oltre che per il capitale

indicato nelle decisioni di tassazione, anche per le spese esecutive menzionate

negli attestati di carenza di beni e per gli interessi di mora, posto che

secondo la giurispru-denza le decisioni di tassazione valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro passaggio in giudicato

qualora venga prodotta la documentazione che permette di comprendere come sono

stati calcolati, ciò che affermano di aver fatto nel caso concreto. I

reclamanti evidenziano che la controparte non ha sollevato alcuna censura

riguardo all’inesattezza degli attestati di carenza di beni e che secondo

giurisprudenza gli stessi costituiscono prova piena dei fatti che attestano

finché non è dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Infine, i reclamanti

concludono che il Pretore ha violato l’art. 320 CPC per non avere concesso il

rigetto definitivo dell’opposizione per l’intero credito posto nelle rispettive

esecuzioni.

5.

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165.

cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1

Nel

caso specifico, è pacifico che le tre decisioni di tassazione agli atti (doc. D)

sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti

sugli atti in questione, che la reclamante non contesta) e valgono pertanto

titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2011, di fr. 8'172.80,

e per le imposte cantonali del 2011, di fr. 16'108.60,

e del 2010, di fr. 8'271.25, come d’altronde stabilito dal Pretore.

5.2

Gli

enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi

crediti constatati negli attestati di carenza di beni (in seguito ACB) del 18

agosto 2020 acclusi alle istanze (doc. C) e a quelli precedenti emessi il 27

novembre 2018 (doc. E), pari, giusta il loro conteggio (doc. F pag. 4),

rispettivamente a:

– fr. 8'968.70

per l’imposta federale diretta 2011, pari al capitale di fr. 8'172.80

(doc. D) oltre agli interessi di fr. 1'246.70

fino al­l’emissione del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.– per

il primo ACB e di fr. 93.80 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.–

(doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti

esecuzioni per complessivi fr. 948.60 (ossia fr. 386.50 + 562.10),

– fr. 17'244.85

per l’imposta cantonale 2011, pari al capitale di fr. 16'108.60 (doc. D)

oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 2'309.60

fino al rilascio del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 169.50 per il

primo ACB e di fr. 130.70 per il se-condo, e alle spese giudiziarie di fr. 320.–

(doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti

esecuzioni per complessivi fr. 1'843.55 (fr. 745.90 + 1'097.65), e

– fr. 9'370.70

per l’imposta cantonale 2010, pari al capitale di fr. 8'271.25 (doc. D)

oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 1'156.15

e di fr. 385.40 fino al primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.30

per il primo ACB e di fr. 95.65 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G)

computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti

esecuzioni per complessivi fr. 992.05 (fr. 403.95 + 588.10).

5.2.1

Come

rilevato dai reclamanti, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l’ACB,

benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali,

lo è invece per le spese esecutive menzionate

nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’ese­­cuzione,

ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 mar­zo

2019.

consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2; 14.2014.208

del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano

quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive menzionate negli

ACB.

5.2.2

Le

decisioni del 27 marzo 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc.

G) costituiscono poi validi titoli di rigetto definitivo per le relative spese

giudiziarie, anch’esse menzionate nei primi attestati di carenza di beni (doc.

E).

5.2.3

Per

le due tasse di diffida di fr. 50.– (14.2020.14 e 14.2020.15) il Cantone

non ha invece prodotto alcun titolo di rigetto (ovvero le stesse diffide,

sentenza della CEF 14.2016.215 del 31 gennaio 2017), sicché i suoi reclami sono

da respingere su questo punto.

5.2.4

Le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in

giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN,

op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la

questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione

speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati

nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli

importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare

un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243

cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021

[RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il

quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1°

settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione

del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse

di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6

cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello

applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla

chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta

dovuta conformemen­te alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione

emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di

reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto

tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).

Sul

piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno

civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni dopo la

notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato

dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza

[RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio

di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa

(art. 3 dell’ordinanza).

5.2.4.1

Come

evidenziato dai reclamanti, il rigetto può essere accordato per gli interessi

di mora qualora sia stata prodotta la documentazione che permette di

determinare come gli stessi sono stati calcolati

(già citate 14.2016.154 consid. 5.3/b e 14.2015.163/164 con­sid. 5.3/b).

5.2.4.2

Per

quanto concerne l’imposta federale diretta del 2011 agli atti figura il

conteggio (doc. F pag. 2) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3%

(secondo l’allegato all’apposita ordinanza per gli anni dal 2011 al 2016) dal

31.

marzo 2012 (anno successivo a quello fiscale del 2011) fino al 27 novembre

2018.

(data di rilascio del primo attestato

di carenza di beni [doc. E]) per un

totale di fr. 1'246.70, che

corrisponde alla somma degli interessi di fr. 789.70 fino al primo

precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 457.– da quella data fino

all’emissione del primo ACB (doc. F pagg. 1 e 4), che ha posto fine al decorso

degli interessi di mora (art. 149 cpv. 4 LEF). Ne segue che il Pretore doveva

concedere il rigetto del­l’opposizione anche per fr. 1'246.70.

5.2.4.3

Per

quanto concerne l’imposta cantonale del 2011 agli atti figura il conteggio

(doc. F) degli interessi di ritardo del 2.5% (giusta l’al­legato all’apposito

DE per gli anni dal 2011 al 2016) sul capitale di fr. 16'108.60, che

decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'950.– ciascuna dal 31 maggio,

31.

luglio e 30 settembre 2011, ossia dal primo giorno (computato) del mese che

segue la relativa scaden­-za fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre

(doc. F, pag. 2), oltre agli interessi

sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 4'258.60 dal 30 novembre 2015, ossia

dopo la data d’intimazione del 31 ot­tobre 2015 (doc. F, pag. 1). Il totale di fr. 2'309.60

(doc. F, pag. 2) corrisponde alla somma

degli interessi di fr. 1'559.– fino al primo precetto esecutivo del

6.

agosto 2016 e di fr. 750.60 da quella data fino all’emissione del primo

ACB. Pure in questo caso il Pretore doveva

concedere il rigetto dell’opposizione anche per fr. 2'309.60.

5.2.4.4

Per

quanto concerne l’imposta cantonale del 2010 agli atti figura il conteggio

(doc. G) degli interessi di ritardo del 3% (giusta l’alle­gato all’apposito DE

per l’anno 2010) sulle tre rate d’acconto

di fr. 2'498.– ciascuna, che decorrono

dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre

2010, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa

scadenza fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc. G, pag. 2), oltre agli interessi di ritardo del 2.5% (per

gli anni dal 2011 al 2016) per il conguaglio di fr. 777.25 dal 30 novembre

2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. G, pag. 1). Il

totale di fr. 1'541.55 (doc. G, pag. 2) corrisponde alla somma degli

interessi di fr. 1'156.15 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto

2016.

e di fr. 385.40 da quella data fino

all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il rigetto dell’opposizione

andava esteso anche agli interessi di fr. 1'541.55.

6.

In

definitiva, il reclamo merita accoglimento per la causa concernente l’imposta

federale diretta 2011 (14.2021.13) e parziale accoglimento per quanto attiene

all’imposta cantonale 2010 e 2011 escludendo in entrambe le cause le tasse di

diffida di fr. 50.– (14.2021.14 e 14.2021.15).

7.

In

tutte e tre le cause e in entrambe le sedi, le tasse seguono la

soccombenza di CO 1, pressoché totale per quanto attiene alle imposte cantonali

(art. 106 cpv. 1 CPC). Ricordato

che le tasse vanno stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), in applicazione analogica dell’art. 318 cpv.

3.

CPC occorre ridurre quelle

stabilite in prima sede, per le quali il Pretore si è

attenuto al massimo tariffale nelle cause 14.2020.13 e 14.2020.15 (che è addirittura

stato superato di fr. 30.– nel secondo caso) e alla fascia medio-alta

nella causa 14.2020.14. Vista la laconicità delle decisioni impugnate, che ha

richiesto un onere lavorativo contenuto, le spese vanno ricondotte nella fascia

media della tariffa da fr. 300.– a fr. 180.– nella prima causa, da fr. 350.–

a fr. 280.– nella seconda, e da fr. 330.– a fr. 180.– nella

terza.

Non

si pone invece problema di ripetibili, i reclamanti non avendo formulato alcuna

domanda motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 795.90

nella causa 14.2021.13, di fr. 1'136.25 nella causa 14.2021.14 e di fr. 1'099.45

nella causa 14.2021.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo della Confederazione Svizzera

(14.2021.13) è accolto.

1.1

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.867)

sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata

in via definitiva.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte

convenuta.”

1.2

Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al reclamo sono poste

a carico di CO 1.

2.

Il

reclamo dello Stato del Canton Ticino (14.2021.14) è parzialmente accolto.

2.1

Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata

(inc. SO.2020.868) sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva

limitatamente a fr. 17'194.85.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 280.– sono poste a carico della parte

convenuta.”

2.2

Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al

reclamo sono poste a carico di CO 1.

3.

Il

reclamo dello Stato del Canton Ticino (14.2021.15) è parzialmente accolto.

3.1

Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata

(inc. SO.2020.869) sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 9'320.70.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte

convenuta.”

3.2

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste

a carico di CO 1.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).