14.2021.130
Fallimento. Motivi di annullamento
19 ottobre 2021Italiano5 min
di discussione dell’8 settembre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria
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Incarto
n.
14.2021.130
Lugano
19 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2525 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 maggio 2021
da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 settembre 2021 presentato dall’RE 1
contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 26 maggio 2021 CO 1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE
1 per il mancato pagamento di fr. 154'418.89 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’8 settembre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria
domanda.
C. Statuendo
con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento dell’RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 9
settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del
timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra
che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.
173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la
pronuncia, ma prima della
scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato
estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato
depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore
(n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione
è esaustiva.
Nel
caso in esame, l’RE 1 non fa valere alcun motivo valido di
annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo
presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro
della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione
dei termi-ni, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art.
173-173a LEF), ma si limita ad allegare di aver presentato, con tale __________,
una denuncia alla competente autorità penale nei confronti dell’istante CO 1
che è tuttora in fase di esame e di aver recentemente ottenuto il benestare
ufficiale per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della particella n. __________
RFD __________ di sua proprietà, sicché la dichiarazione di fallimento sarebbe “un
atto non solo non condivisibile ma altresì eccessivamente punitivo” vista
la pendenza del procedimento penale e il prossimo inizio dei lavori di
costruzione sul suo fondo.
Non sono all’evidenza motivi che rientrano in
quelli esaustivamente enumerati agli art. da 172 a 174 LEF. Il
reclamo va quindi respinto. Non essendo stato
concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente
pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
dell’RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).