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Decisione

14.2021.130

Fallimento. Motivi di annullamento

19 ottobre 2021Italiano5 min

di discussione dell’8 settembre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2021.130

Lugano

19 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2525 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 maggio 2021

da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 20 settembre 2021 presentato dall’RE 1

contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio d’esecuzio­­ne di Lugano, il 26 maggio 2021 CO 1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE

1 per il mancato pagamento di fr. 154'418.89 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’8 settembre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria

domanda.

C. Statuendo

con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento dell’RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 9

settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per

cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del

timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra

che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della

domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.

173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la

pronuncia, ma prima della

scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato

estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato

depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore

(n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enu­­merazione

è esaustiva.

Nel

caso in esame, l’RE 1 non fa valere alcun motivo valido di

annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo

presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro

della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione

dei termi-ni, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art.

173-173a LEF), ma si limita ad allegare di aver presentato, con tale __________,

una denuncia alla competente autorità penale nei confronti dell’istante CO 1

che è tuttora in fase di esame e di aver recentemente ottenuto il benestare

ufficiale per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della particella n. __________

RFD __________ di sua proprietà, sicché la dichiarazione di fallimento sarebbe “un

atto non solo non condivisibile ma altresì eccessivamente punitivo” vista

la pendenza del procedimento penale e il prossimo inizio dei lavori di

costruzione sul suo fondo.

Non sono all’evidenza motivi che rientrano in

quelli esaustivamen­te enumerati agli art. da 172 a 174 LEF. Il

reclamo va quindi respinto. Non essendo stato

concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente

pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

dell’RE 1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).