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Decisione

14.2021.132

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo la pronuncia di tutti i crediti dell’istante, tranne tre crediti non ancora posti in esecuzione fatti valere in occasione dell’udienza

28 ottobre 2021Italiano9 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 65'684.40

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.132

Lugano

28 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.2460 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 21 maggio 2021 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA

1, __________)

giudicando sul reclamo del 20 settembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 21

maggio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Luga­no, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 65'684.40

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione dell’8 settembre 2021 è comparsa la sola istante, che ha

confermato la propria domanda sulla scorta di un calcolo aggiornato dello

scoperto, ammontante a fr. 55'006.60.

C. Statuendo

con decisione 8 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 settembre

2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere depositato presso

questa Camera l’in­tero importo (di fr. 48'980.90) dovuto all’istante. Nel

termine impartitole con ordinanza del 24 settembre 2021 per determinarsi sulla

domanda di effetto sospensivo, con osservazioni del 1° ottobre 2021, la Cassa istante

ha comunicato che la reclamante aveva provveduto a estinguere la totalità del

debito posto in esecuzione il 23 settembre 2021, rimanendo pendenti solo gli

acconti da giugno a settembre 2021, e si è rimesso al giudizio della Camera per

quanto attiene alla richiesta di effetto sospensivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 9 settembre 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati prima

della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece

invochi fatti successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194.

cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del

28.

novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. Entrambi

i presupposti devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo

(DTF 136 III 295 consid. 3.2). I motivi d’annullamento valgono anche

per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito

dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’i­­stanza

e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del

22.

settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile

2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 asserisce di aver depositato la somma (di fr. 48'980.90)

necessaria a estinguere il suo debito AVS presso l’autorità giudiziaria

superiore (ossia la scrivente Camera) a disposizione dell’istante, ma in realtà

ha prodotto 20 ricevute rilasciate dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 20

settembre 2021 per una somma complessiva di fr. 48'980.90, che attestano l’estinzione

di tutte le esecuzioni promosse dalla Cassa istante nei suoi confronti. Nelle

sue osservazioni del 1° ottobre 2021, que­st’ultima ha

confermato l’estinzione di tutte le sue pretese, tranne gli acconti da giugno a

settembre 2021. Essi non facevano invero parte della somma di fr. 65'684.40

fatta valere nell’istanza (v. doc. C accluso alla stessa), ma sono stati

aggiunti in occasione del­l’u­dienza dell’8 settembre 2021 (v. doc. E).

2.2

Ora,

il momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per

dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzio­ne del convenuto è quello

dell’emanazione della sentenza (cfr. sentenze della CEF 14.2020.115 del 20 dicembre 2020 consid. 6.2,

e 14.2020.113 del 3 settembre 2020 consid. 5.1). Ciò vale non solo per

la sospensione dei pagamenti da parte del convenuto giusta l’art. 174 cpv. 1 n.

2.

LEF, ma anche per la verifica dell’esi­stenza di un credito dell’istante

verso il convenuto. D’altronde, risulta ammissibile l’allegazione di fatti

nuovi e la produzione di nuo­vi mezzi di prova perlomeno fino all’inizio dell’(eventuale)

udienza (DTF 144 III 118 seg. consid. 2.2; Bohnet

in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 9 ad art. 252 CPC, che preconizza da parte

sua l’ammissione di nova fino alla fine della fase di assunzione delle

prove, quindi anche in eventuali successive

udienze). Ciò vale a maggior ragione quando il primo scam­bio di allegati ha luogo in occasione dell’udienza,

come previsto dagli art. 168 e 190 cpv. 2 LEF

2.3

Ne

segue che l’allegazione del mancato pagamento degli

acconti da giugno a settembre 2021 e la produzione del conteggio aggiornato

delle pretese dell’istante (doc. E) in occasione dell’udienza dovevano essere

prese in considerazione dal Pretore al momento in cui ha emanato la decisione

di fallimento. Se fosse comparsa, la convenuta avrebbe del resto avuto modo di

esprimersi al riguar­do e di produrre eventuali controprove. Di conseguenza

anche le pretese di versamento degli acconti da giugno a settembre 2021 devono

essere considerate nel valutare se è adempiuto il presupposto dell’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF. Orbene, la reclamante non ha dimostrato di aver versato anche

gli acconti in questione e l’istante ha confermato di non averli ricevuti. Le

pretese della Cassa risultano così non essere state integralmente estinte,

ricordato che nella procedura di fallimento senza preventiva esecuzione l’esi­genza

posta dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF si applica anche ai crediti non ancora posti in esecuzione (sopra

consid. 2). Già per questo motivo il reclamo dev’essere

respinto.

2.4

La

reclamante non ha d’altronde reso verosimile il secondo requisito stabilito

dall’art. 174 LEF, ossia la propria solvibilità. Anzi, non ne ha fatto proprio alcun

accenno nel reclamo. La Camera ha del resto accertato d’ufficio che nei suoi

confronti sono pendenti venti esecuzioni per quasi fr. 100'000.–

complessivi, di cui sei allo stadio del pignoramento, dieci in fase di

realizzazione e una giunta alla comminatoria di fallimento. A prima vista,

anche il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF non appare dato. Il

reclamo va pertanto respinto.

3.

Con

il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto. Non è quindi necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una richiesta motivata al

riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).