14.2021.133
Fallimento. Accertamento della validità della notifica della citazione. Accenno al versamento di un acconto all’istante "nelle prossime settimane"
6 ottobre 2021Italiano5 min
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'111.45.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.133
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.2891 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 maggio 2021 dalla
CO 1
(rappresentata dal __________, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 15 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 25 maggio 2021 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'111.45.
B. All’udienza
di discussione del 15 settembre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 15 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre
2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di non aver ricevuto la
citazione. Accertato, in base agli atti dell’incarto pretorile, che la
raccomandata contenente la citazione all’udienza destinata alla RE 1 era stata
ritirata il 21 giugno 2021 alle ore 10:25 da tale PI 1, il 24
settembre 2021 il presidente della Camera ha impartito alla reclamante un
termine di dieci giorni per esprimersi al riguardo. Con scritto del 28
settembre 2021, la reclamante ha comunicato di aver preso atto della corretta
notifica della convocazione, andata persa in seguito a un disguido interno
della società, di cui si è scusata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 settembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 27 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato il 21 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo
è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Appurato
che la citazione all’udienza fallimentare è stata regolarmente notificata alla
convenuta (sopra ad D), la sua censura di violazione del diritto di essere
sentita va respinta.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I presupposti di
legge devono essere realizzati e dimostrati al più tardi l’ultimo giorno del
termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
Nel
caso in esame la reclamante non dimostra la realizzazione di nessuno dei motivi
di annullamento del fallimento enumerati dalla legge. Accenna solo alla
possibilità di un aiuto dell’__________ in caso di sospensione della procedura
fallimentare e al versamento di un primo acconto all’istante “nelle prossime
settimane”. Tuttavia, persino il pagamento integrale del credito dell’CO 1
non avrebbe giustificato l’annullamento del fallimento ove fosse stato
effettuato dopo il 27 settembre 2021 (v. sopra consid. 1). Non si disconosce
con ciò che la conferma del fallimento possa avere conseguenze dolorose per la
convenuta e per i suoi dipendenti, ma la legge va applicata anche nei periodi
economici difficili, finché essa non preveda eccezioni (come ad esempio la
sospensione delle esecuzioni giusta l’art. 62 LEF durata dal 19 marzo al 19
aprile 2020, v. sentenza della CEF 15.2020.39 del 15 maggio 2020 consid. 4). Il
reclamo va pertanto respinto senza necessità di verificare se la solvibilità
della reclamante sia verosimile.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la
domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).