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Decisione

14.2021.133

Fallimento. Accertamento della validità della notifica della citazione. Accenno al versamento di un acconto all’istante "nelle prossime settimane"

6 ottobre 2021Italiano5 min

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'111.45.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.133

Lugano

6 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.2891 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 maggio 2021 dalla

CO 1

(rappresentata dal __________, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 15 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 25 maggio 2021 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'111.45.

B. All’udienza

di discussione del 15 settembre 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 15 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre

2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di non aver ricevuto la

citazione. Accertato, in base agli atti dell’incarto pretorile, che la

raccomandata contenen­te la citazione all’udienza destinata alla RE 1 era stata

ritirata il 21 giugno 2021 alle ore 10:25 da tale PI 1, il 24

settembre 2021 il presidente della Camera ha impartito alla reclamante un

termine di dieci giorni per esprimersi al riguardo. Con scritto del 28

settembre 2021, la reclamante ha comunicato di aver preso atto della corretta

notifica della convocazione, andata persa in seguito a un disguido interno

della società, di cui si è scusata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 settembre 2021, il

termine d’impu­gnazione è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 27 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato il 21 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo

è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Appurato

che la citazione all’udienza fallimentare è stata regolarmente notificata alla

convenuta (sopra ad D), la sua censura di violazione del diritto di essere

sentita va respinta.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I presupposti di

legge devono essere realizzati e dimostrati al più tardi l’ultimo giorno del

termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

Nel

caso in esame la reclamante non dimostra la realizzazione di nessuno dei motivi

di annullamento del fallimento enumerati dalla legge. Accenna solo alla

possibilità di un aiuto dell’__________ in caso di sospensione della procedura

fallimentare e al versamento di un primo acconto all’istante “nelle prossime

settimane”. Tuttavia, persino il pagamento integrale del credito dell’CO 1

non avrebbe giustificato l’annullamento del fallimento ove fos­se stato

effettuato dopo il 27 settembre 2021 (v. sopra consid. 1). Non si disconosce

con ciò che la conferma del fallimento possa avere conseguenze dolorose per la

convenuta e per i suoi dipendenti, ma la legge va applicata anche nei periodi

economici difficili, finché essa non preveda eccezioni (come ad esempio la

sospensione delle esecuzioni giusta l’art. 62 LEF durata dal 19 marzo al 19

aprile 2020, v. sentenza della CEF 15.2020.39 del 15 maggio 2020 consid. 4). Il

reclamo va pertanto respinto senza necessità di verificare se la solvibilità

della reclamante sia verosimile.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la

domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).