14.2021.134
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Comunione ereditaria quale locatrice. Carente identità tra escusso (rappresentante della comunione) e creditrice. Divieto dei nova
31 gennaio 2022Italiano7 min
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
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CO 1RE 1
Incarto n.
14.2021.134
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2011 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 20 aprile 2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 13 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'500.– oltre agli interessi
del 5% dal 18 gennaio 2020 (indicando quale causa del credito: “Importo scoperto di CHF 10'500.– per affitti
dal 2018 al 2020 per l’uso della casa ai __________ nel Comune __________, di
proprietà di RE 1”) e fr. 50.– (per “spese di richiamo”);
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20
aprile 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, cui il convenuto si è opposto con osservazioni
scritte del 17 maggio 2021;
che statuendo con decisione del 13 settembre 2021, il Pretore ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 21 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento in via principale e l’accertamento ch’egli
è “unico creditore (come
volontà di tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ e fu __________)”, e in via subordinata la prosecuzione della “procedura d’incasso a partire dal rigetto dell’opposizione” e l’accoglimento dell’istanza, in ambedue i casi protestate tasse,
spese e ripetibili;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è
competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;
Fatti
48 lett. e n. 1 LOG);
che
il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve
carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC);
che
siccome non sono stati prodotti in prima sede, i documenti (nuovi) acclusi al
reclamo (due certificati ereditari, dichiarazione dei membri della comunione
ereditaria del 15 settembre 2016, comunicazioni per l’Ufficio tassazione ed
estratto del Registro fondiario) sono pertanto inammissibili, sicché non
possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno;
che
in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2);
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178
consid. 4.2.1), e così di determinare rapidamente i ruoli delle parti in
un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3);
che
il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
3.3.3) e in particolare se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto
esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo (DTF 142 III
Considerandi
722.
consid. 4.1);
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di
locazione fatto valere come titolo di rigetto dell’opposizione è stato
concluso tra il convenuto (quale inquilino) e la comunione degli eredi fu __________
e __________ rappresentata da RE 1;
che
il primo giudice ha rilevato a ragione la mancanza d’identità tra la creditrice
indicata nel contratto di locazione – la comunione ereditaria – e l’escutente –
RE 1, che ne è solo il rappresentante, di modo che ha respinto a giusto titolo
l’istanza;
che
nel reclamo RE 1 allega (per la prima volta) che il fondo oggetto del contratto
di locazione appartiene alla comunione
ereditaria composta, oltre da lui, dai figli __________ e __________, i quali
gliene hanno ceduto la “totale responsabilità
economica” con dichiarazione del 15 settembre 2016;
che
sono però tutte allegazioni nuove – in prima sede il reclamante si era limitato
ad affermare di essere proprietario della casa __________ – che come i
documenti acclusi al reclamo non possono essere prese in
considerazione ai fini del giudizio odierno (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
integralmente fondato su allegazioni e documenti nuovi il reclamo si rivela
irricevibile;
che
appare del resto dubbio che con la dichiarazione del 15 settembre 2016 RE 1 sia
diventato giuridicamente l’unico titolare del contratto di locazione, per tacere del fatto che
la ces-sione di un contratto di locazione pare possibile solo all’inquilino e
unicamente per i locali commerciali (cfr. art. 263 CO);
che
in alternativa alla ripresentazione di una nuova istanza di rigetto, nella
stessa esecuzione, munita dei documenti che l’istante ha omesso di produrre
davanti al Pretore, è ipotizzabile la promozione di una nuova esecuzione per
conto della comunione ereditaria rappresentata da RE 1, ricordato che la
decisione di rigetto provvisorio non ha regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);
che
la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'550.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).