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Decisione

14.2021.134

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Comunione ereditaria quale locatrice. Carente identità tra escusso (rappresentante della comunione) e creditrice. Divieto dei nova

31 gennaio 2022Italiano7 min

carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2021.134

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2011 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 20 aprile 2021 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 13 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha

escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 10'500.– oltre agli interessi

del 5% dal 18 gennaio 2020 (indicando quale causa del credito: “Importo scoperto di CHF 10'500.– per affitti

dal 2018 al 2020 per l’uso della casa ai __________ nel Comune __________, di

proprietà di RE 1”) e fr. 50.– (per “spese di richiamo”);

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20

aprile 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, cui il convenuto si è opposto con osservazioni

scritte del 17 maggio 2021;

che statuendo con decisione del 13 settembre 2021, il Pretore ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 21 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento in via principale e l’accertamento ch’egli

è “unico creditore (come

volontà di tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ e fu __________)”, e in via subordinata la prosecuzione della “procedura d’incasso a partire dal rigetto dell’op­­posizione” e l’accoglimento dell’istanza, in ambedue i casi protestate tasse,

spese e ripetibili;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è

competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;

Fatti

48 lett. e n. 1 LOG);

che

il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve

carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC);

che

siccome non sono stati prodotti in prima sede, i documenti (nuovi) acclusi al

reclamo (due certificati ereditari, dichiarazione dei membri della comunione

ereditaria del 15 settembre 2016, comunicazioni per l’Ufficio tassazione ed

estratto del Registro fondiario) sono pertanto inammissibili, sicché non

possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno;

che

in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2);

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178

consid. 4.2.1), e così di determinare rapidamente i ruoli delle parti in

un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3);

che

il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) se la documentazio­ne prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3) e in particolare se vi è identità tra l’escu­tente indicato sul precetto

esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo (DTF 142 III

Considerandi

722.

consid. 4.1);

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di

locazione fatto valere come titolo di rigetto dell’opposi­zio­­ne è stato

concluso tra il convenuto (quale inquilino) e la comunione degli eredi fu __________

e __________ rappresentata da RE 1;

che

il primo giudice ha rilevato a ragione la mancanza d’identità tra la creditrice

indicata nel contratto di locazione – la comunione ereditaria – e l’escutente –

RE 1, che ne è solo il rappresentante, di modo che ha respinto a giusto titolo

l’istanza;

che

nel reclamo RE 1 allega (per la prima volta) che il fondo oggetto del contratto

di locazione appartiene alla comunio­ne

ereditaria composta, oltre da lui, dai figli __________ e __________, i quali

gliene hanno ceduto la “totale responsabilità

economica” con dichia­razione del 15 settembre 2016;

che

sono però tutte allegazioni nuove – in prima sede il reclamante si era limitato

ad affermare di essere proprietario della casa __________ – che come i

documenti acclusi al reclamo non possono essere prese in

considerazione ai fini del giudizio odierno (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

integralmente fondato su allegazioni e documenti nuovi il reclamo si rivela

irricevibile;

che

appare del resto dubbio che con la dichiarazione del 15 settembre 2016 RE 1 sia

diventato giuridicamente l’unico titolare del contratto di locazione, per tacere del fatto che

la ces-sione di un contratto di locazione pare possibile solo all’inquilino e

unicamente per i locali commerciali (cfr. art. 263 CO);

che

in alternativa alla ripresentazione di una nuova istanza di rigetto, nella

stessa esecuzione, munita dei documenti che l’istante ha omesso di produrre

davanti al Pretore, è ipotizzabile la promozione di una nuova esecuzione per

conto della comunione ereditaria rappresentata da RE 1, ricordato che la

decisione di rigetto provvisorio non ha regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);

che

la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'550.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).