14.2021.135
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Interessi di mora. Pretesa dichiarazione di rinuncia all’incasso delle pigioni ancora scoperte in caso di liberazione dei locali
18 marzo 2022Italiano12 min
concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2011 di
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.135
Lugano
18 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 dicembre
2020 da
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 13 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 10 dicembre 2010 __________ (nel
frattempo sposata CO 1) quale locatrice e RE 1 in qualità di conduttore hanno
concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2011 di
un appartamento di 3½ locali a __________
per una pigione mensile di fr. 1'700.– e un acconto di fr. 150.–
mensili per le spese accessorie, da pagarsi anticipatamente. Lo stesso giorno le
parti hanno pure sottoscritto un contratto di locazione di un posteggio per fr. 150.–
mensili.
B. In parziale modifica del contratto, il 3 novembre 2017 le parti han-no
sottoscritto un “accordo
transattivo” prevedente in particolare la riduzione
del canone di locazione da fr. 1'700.– a fr. 1'600.– mensili dal 1°
luglio 2017, oltre all’acconto immutato di fr. 150.– mensili per le spese
accessorie.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'750.–
oltre agli interessi del 7% dal 13 luglio 2020, indicando quale causa del
credito i “Contratti di
locazione del 10.12.2010 per l’app.to no. 2, 3.5 locali al 2° piano e posto
auto no. __________. Appartamento; Pigioni scoperte da settembre 2018 a gennaio
2020 per un tot. di CHF 29'750.–. Posto Auto: pigioni scoperte da giugno 2018 a
gennaio 2020 per un tot. di CHF 3'000”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 dicembre
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 13 gennaio 2021.
E. Statuendo con decisione del 13 settembre 2021, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 32'750.– oltre agli interessi
del 5% (invece del 7% preteso dalla creditrice) dal 20 luglio 2020 (anziché dal
13 luglio 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
senz’assegnare indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne
l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 24 settembre 2021 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 16 settembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
27.
settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già
il 22 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella
fattispecie è pertanto irricevibile la richiesta di audizione
testimoniale della RA 1 proposta da RE 1 con il gravame, per tacere del fatto
che in procedura sommaria la prova dev’essere in linea di massima addotta
tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid.
4.3.2).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567
consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto pacifico che i due
contratti di locazione (per l’appartamento e il posteggio) e la successiva
modifica, poiché sottoscritti da RE 1, costituiscono validi titoli di rigetto
provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate e per le spese accessorie
di fr. 32'750.– complessivi. Poiché dagli atti non risulta che le parti
abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7% fatto valere dall’escutente,
egli ha limitato il rigetto dell’opposizione al tasso di legge del 5% previsto
dall’art. 104 cpv. 1 CO, a decorrere dal giorno in cui è stato emesso il
precetto esecutivo, ossia dal 20 luglio 2020 (anziché dal 13 luglio 2020).
Ricordato che le censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non
possono essere prese in considerazione dal giudice del rigetto, il Pretore ha
rilevato che RE 1 non ha reso verosimile né che il rapporto contrattuale con la
locatrice sia terminato prima di quanto sostenuto da quest’ultima (ossia il 31
gennaio 2020) né alcun’altra eccezione idonea a mettere in discussione gli
importi posti in esecuzione. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa valere di aver già prodotto davanti al primo giudice un (altro)
“accordo transattivo” concluso il 25 gennaio 2019 con CO 1, da cui risulta che la pretesa
vantata dalla locatrice e da lui riconosciuta ammontava, a quella data, a fr. 12'427.–.
A suo dire il totale del credito dell’istante al 30 agosto 2019 – giorno
fissato per la liberazione dell’immobile – era di fr. 17'402.90, sicché
non si capacita della somma pretesa col precetto
esecutivo (di fr. 32'750.–), peraltro undici mesi dopo la liberazione dei
locali. Ribadisce che all’udienza di sfratto tenutasi l’8 luglio 2019
la RA 1 avrebbe dichiarato che se lui avesse rispettato il termine fissato per lasciare
i locali nulla più doveva alla locatrice, essendo peraltro già stato concluso
un nuovo contratto di locazione con un altro inquilino a partire dal 1°
settembre 2019.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Nel caso in esame, i contratti di locazione prodotti dall’istante (doc.
B), sottoscritti dall’escusso il 10 dicembre 2010, unitamente all’accordo
transattivo firmato il 3 novembre 2017, valgono di principio quali validi
titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per (almeno) fr. 32'750.–, importo
costituito dalle diciassette pigioni maturate da settembre 2018 a gennaio 2020, di fr. 1'750.– ciascuna (fr. 1'600.–
per l’appartamento e fr. 150.– per le spese accessorie), per un totale di fr. 29'750.–,
nonché dalle venti pigioni per il posteggio, di fr. 150.– ciascuna, per un
totale di fr. 3'000.–. In quei mesi, infatti, il conduttore risultava
ancora vincolato nei confronti della locatrice, non risultando dagli atti che il
contratto sia stato disdetto, con un preavviso di tre mesi (doc. B ad 3 e
accordo transattivo ad 2), prima del 31 gennaio 2020.
5.2
Per quanto riguarda gli interessi di mora, poiché
dalla copia incompleta del contratto di locazione dell’abitazione
prodotta con l’istanza non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse
del 7% fatto valere dalla procedente, il Pretore ha correttamente limitato il
rigetto dell’opposizione al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163
consid. 5.1).
6.1
In
prima sede l’escusso ha reso verosimile che con la sottoscrizione dell’“accordo transattivo”
il 25 gennaio 2019 (doc. 1), egli si era riconosciuto debitore nei confronti della
locatrice, a tale data, di fr. 12'427.–. Che al 30 agosto 2019 (giorno
fissato per la liberazione dei locali) il credito vantato da CO 1 fosse aumentato
a (soli) fr. 17'402.90 è invece una mera allegazione contenuta nelle osservazioni
all’istanza (pag. 1 a metà) la quale, oltre a non essere corroborata da documenti (tranne per quanto concerne la cauzione
di fr. 3'524.90, doc. 2 e 3) non comprende ad ogni modo le pigioni
richieste fino a gennaio 2020 e include peraltro importi già versati alla
creditrice.
6.2
Col
reclamo RE 1 ripropone le allegazioni già esposte in prima sede, ponendo di
nuovo l’accento sulla dichiarazione rilasciata all’udienza di sfratto dell’8
luglio 2019 dalla RA 1 – rappresentante della locatrice –, la quale l’avrebbe
esonerato dal pagamento delle pigioni qualora egli avesse liberato l’ente locato
entro il 30 agosto 2019.
Orbene,
negli atti non si trova alcuna traccia né dell’asserita dichiarazione della RA
1.
(e quindi del verbale d’udienza) né della tempestiva liberazione dei locali
da parte del conduttore entro il termine pattuito – a suo dire – durante il
dibattimento. L’unico documento prodotto da RE 1 in prima sede in cui viene
menzionato il contenuto della pretesa dichiarazione è la sua risposta del 23
gennaio 2020 (doc. 2, pag. 3 ad 5) alla richiesta di pagamento del 2 gennaio
2020.
trasmessagli dalla RA 1 (doc. 2). Trattasi però di mere allegazioni di
parte, le quali, poiché non sostanziate da indizi concreti e oggettivi documentati,
non sono idonee, giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 6), a infirmare i
riconoscimenti di debito presentati da CO 1. La decisione impugnata merita
conferma anche su questo punto.
6.3
Infine,
nemmeno soccorre in aiuto del reclamante il rimprovero mosso alla procedente per
aver fatto spiccare il precetto esecutivo “solamente undici mesi dopo la liberazione dell’immobile
senza alcuna riserva nei documenti firmati in data 3 settembre 2019 da RA 1 per
conto di CO 1”. Egli non ha infatti prodotto i documenti
cui si riferisce né ha reso verosimile il momento in cui ha lasciato i locali
dati in locazione. La locatrice non era d’altronde tenuta a far valere
immediatamente le proprie pretese in via esecutiva, ricordato che non abusa, di
per sé, del suo diritto chi lo fa valere entro i termini legali di prescrizione
(sentenze della CEF 14.2021.92 del 23 dicembre 2021 consid. 5.3.1 e 14.2013.156
del 6 novembre 2013 consid. 5.1). La sorte del reclamo è così definitivamente
segnata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'750.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).