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Decisione

14.2021.135

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Interessi di mora. Pretesa dichiarazione di rinuncia all’incasso delle pigioni ancora scoperte in caso di liberazione dei locali

18 marzo 2022Italiano12 min

concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2011 di

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.135

Lugano

18 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 dicembre

2020 da

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 13 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 10 dicembre 2010 __________ (nel

frattempo sposata CO 1) quale locatrice e RE 1 in qualità di conduttore hanno

concluso un contratto di locazione a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2011 di

un appartamento di 3½ locali a __________

per una pigione mensile di fr. 1'700.– e un acconto di fr. 150.–

mensili per le spese accessorie, da pagarsi anticipatamente. Lo stesso giorno le

parti hanno pure sottoscritto un contratto di locazione di un posteggio per fr. 150.–

mensili.

B. In parziale modifica del contratto, il 3 novembre 2017 le parti han­-no

sottoscritto un “accordo

transattivo” prevedente in particolare la riduzione

del canone di locazione da fr. 1'700.– a fr. 1'600.– mensili dal 1°

luglio 2017, oltre all’acconto immutato di fr. 150.– mensili per le spese

accessorie.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'750.–

oltre agli interessi del 7% dal 13 luglio 2020, indicando quale causa del

credito i “Contratti di

locazione del 10.12.2010 per l’app.to no. 2, 3.5 locali al 2° piano e posto

auto no. __________. Appartamento; Pigioni scoperte da settembre 2018 a gennaio

2020 per un tot. di CHF 29'750.–. Posto Auto: pigioni scoperte da giugno 2018 a

gennaio 2020 per un tot. di CHF 3'000”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 dicembre

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezio­ne 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 13 gennaio 2021.

E. Statuendo con decisione del 13 settembre 2021, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 32'750.– oltre agli interessi

del 5% (invece del 7% preteso dalla creditrice) dal 20 luglio 2020 (anziché dal

13 luglio 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

senz’assegnare indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne

l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione

dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 24 settembre 2021 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 16 settembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

27.

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già

il 22 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nella

fattispecie è pertanto irricevibile la richiesta di audizione

testimoniale della RA 1 proposta da RE 1 con il gravame, per tacere del fatto

che in procedura sommaria la prova dev’essere in linea di massima addotta

tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid.

4.3.2).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567

consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto pacifico che i due

contratti di locazione (per l’appartamento e il posteggio) e la successiva

modifica, poiché sottoscritti da RE 1, costituiscono validi titoli di rigetto

provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate e per le spese accessorie

di fr. 32'750.– complessivi. Poiché dagli atti non risulta che le parti

abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora del 7% fatto valere dall’escutente,

egli ha limitato il rigetto dell’opposizione al tasso di legge del 5% previsto

dall’art. 104 cpv. 1 CO, a decorrere dal giorno in cui è stato emesso il

precetto esecutivo, ossia dal 20 luglio 2020 (anziché dal 13 luglio 2020).

Ricordato che le censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non

possono essere prese in considerazione dal giudice del rigetto, il Pretore ha

rilevato che RE 1 non ha reso verosimile né che il rapporto contrattuale con la

locatrice sia terminato prima di quanto sostenuto da quest’ultima (ossia il 31

gennaio 2020) né alcun’altra eccezione idonea a mettere in discussione gli

importi posti in esecuzione. Onde l’accogli­­mento parziale dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere di aver già prodotto davanti al primo giudice un (altro)

“accordo transattivo” concluso il 25 gennaio 2019 con CO 1, da cui risulta che la pretesa

vantata dalla locatrice e da lui riconosciuta ammontava, a quella data, a fr. 12'427.–.

A suo dire il totale del credito dell’istante al 30 agosto 2019 – giorno

fissato per la liberazione dell’immobile – era di fr. 17'402.90, sicché

non si capacita della somma pretesa col precetto

esecutivo (di fr. 32'750.–), peraltro undici mesi dopo la libera­zione dei

locali. Ribadisce che all’udienza di sfratto tenutasi l’8 lu­glio 2019

la RA 1 avrebbe dichiarato che se lui avesse rispettato il termine fissato per lasciare

i locali nulla più doveva alla locatrice, essendo peraltro già stato concluso

un nuovo contratto di locazione con un altro inquilino a partire dal 1°

settembre 2019.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Nel caso in esame, i contratti di locazione prodotti dall’istante (doc.

B), sottoscritti dall’escusso il 10 dicembre 2010, unitamente all’ac­­cordo

transattivo firmato il 3 novembre 2017, valgono di principio quali validi

titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per (almeno) fr. 32'750.–, importo

costituito dalle diciassette pigioni maturate da settembre 2018 a gennaio 2020, di fr. 1'750.– ciascuna (fr. 1'600.–

per l’appartamento e fr. 150.– per le spese accessorie), per un totale di fr. 29'750.–,

nonché dalle venti pigioni per il posteggio, di fr. 150.– ciascuna, per un

totale di fr. 3'000.–. In quei mesi, infatti, il conduttore risultava

ancora vincolato nei confronti della locatrice, non risultando dagli atti che il

contratto sia stato disdetto, con un preavviso di tre mesi (doc. B ad 3 e

accordo transattivo ad 2), prima del 31 gennaio 2020.

5.2

Per quanto riguarda gli interessi di mora, poiché

dalla copia incom­pleta del contratto di locazione dell’abitazione

prodotta con l’istan­­za non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse

del 7% fatto valere dalla procedente, il Pretore ha correttamente limitato il

rigetto dell’opposizione al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163

consid. 5.1).

6.1

In

prima sede l’escusso ha reso verosimile che con la sottoscrizione dell’“accordo transattivo”

il 25 gennaio 2019 (doc. 1), egli si era riconosciuto debitore nei confronti della

locatrice, a tale data, di fr. 12'427.–. Che al 30 agosto 2019 (giorno

fissato per la liberazione dei locali) il credito vantato da CO 1 fosse aumentato

a (soli) fr. 17'402.90 è invece una mera allegazione contenuta nelle osservazioni

all’istanza (pag. 1 a metà) la quale, oltre a non essere corroborata da documenti (tranne per quanto concerne la cauzione

di fr. 3'524.90, doc. 2 e 3) non comprende ad ogni modo le pigioni

richieste fino a gennaio 2020 e include peraltro importi già versati alla

creditrice.

6.2

Col

reclamo RE 1 ripropone le allegazioni già esposte in prima sede, ponendo di

nuovo l’accento sulla dichiarazione rilasciata all’udienza di sfratto dell’8

luglio 2019 dalla RA 1 – rappresentante della locatrice –, la quale l’avrebbe

esonerato dal pagamento delle pigioni qualora egli avesse liberato l’ente locato

entro il 30 agosto 2019.

Orbene,

negli atti non si trova alcuna traccia né dell’asserita dichiarazione della RA

1.

(e quindi del verbale d’udienza) né della tempestiva liberazione dei locali

da parte del conduttore entro il termine pattuito – a suo dire – durante il

dibattimento. L’unico documento prodotto da RE 1 in prima sede in cui viene

menzionato il contenuto della pretesa dichiarazione è la sua risposta del 23

gennaio 2020 (doc. 2, pag. 3 ad 5) alla richiesta di pagamento del 2 gennaio

2020.

trasmessagli dalla RA 1 (doc. 2). Trattasi però di mere allegazioni di

parte, le quali, poiché non sostanziate da indizi concreti e oggettivi documentati,

non sono idonee, giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 6), a infirmare i

riconoscimenti di debito presentati da CO 1. La decisio­ne impugnata merita

conferma anche su questo punto.

6.3

Infine,

nemmeno soccorre in aiuto del reclamante il rimprovero mosso alla procedente per

aver fatto spiccare il precetto esecutivo “solamente undici mesi dopo la liberazione dell’immobile

senza alcuna riserva nei documenti firmati in data 3 settembre 2019 da RA 1 per

conto di CO 1”. Egli non ha infatti prodotto i documenti

cui si riferisce né ha reso verosimile il momento in cui ha lasciato i locali

dati in locazione. La locatrice non era d’altronde tenuta a far valere

immediatamente le proprie pretese in via esecutiva, ricordato che non abusa, di

per sé, del suo diritto chi lo fa valere entro i termini legali di prescrizione

(sentenze della CEF 14.2021.92 del 23 dicembre 2021 consid. 5.3.1 e 14.2013.156

del 6 novembre 2013 consid. 5.1). La sorte del reclamo è così definitivamente

segnata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96.

CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'750.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).