14.2021.136
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Violazione dell’ordine pubblico svizzero
7 marzo 2022Italiano8 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne
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Incarto n.
14.2021.136
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.600 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio
2021 da
CO 1
(patrocinato dalla PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 7 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 dicembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'704.13
complessivi, indicando quali cause di credito, per fr. 17'807.60, il “riconoscimento saldo onorari professionali
accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo esecutivo n. 21665/2019 del
6.11.2019 del Tribunale ordinario di Roma, EUR 16'481.08”), prt fr. 5'032.05 gli “interessi di mora all’8% dalla firma del riconoscimento di debito EUR 4'657.21”, per fr. 896.80 i “compensi
professionali liquidati in decreto ingiuntivo EUR 830.00”, per fr. 568.93 le “spese
forfettarie, cassa avv., IVA, vive EUR 124.50 + 38.18 + 218.38 +145.50”, per fr. 243.10 i “compensi
professionali ai sensi del DM 55/2014 EUR 225.00” e per
fr. 155.65 le “spese
forfettarie, cassa avv., IVA, spese copia DI EUR 33.75+10.35+59.20+40.74”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 febbraio
2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 27 febbraio 2021, cui l’istante ha replicato
spontaneamente il 12 marzo 2021, confermando le sue richieste.
C. Statuendo con decisione del 7 settembre
2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne
l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Entro il termine assegnatogli dal
presidente della Camera con ordinanza del 24 settembre 2021, il 6 ottobre l’CO
1 ha chiesto di dichiarare irricevibile la domanda di effetto sospensivo e in
subordine di respingerla, protestate tasse, spese e ripetibili. Non sono state
chieste osservazioni sul merito del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 23 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il decreto esecutivo prodotto
dall’istante, in quanto dichiarato definitivamente esecutivo giusta l’art. 647
CPCit., può essere riconosciuto pregiudizialmente in Svizzera e costituisce
quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Ha ritenuto che le
considerazioni ed eccezioni sollevate dall’escusso, che aveva sostenuto di
essere stato impossibilitato a opporsi al decreto ingiuntivo per motivi fisici
e aveva censurato l’agire dell’istante siccome incorretto, non rientrano tra le
eccezioni proponibili giusta l’art. 81 LEF e ha pertanto accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera all’istante di non aver rispettato gli accordi
sottoscritti dalle parti e sostiene che la decisione italiana è carente,
poiché l’CO 1 non si è conformato al Codice deontologico forense italiano. Ne
deduce che la sentenza italiana è gravemente lesiva del sentire giuridico
svizzero e non merita di essere riconosciuta in Svizzera.
4.1
È
principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il
riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano
l’ordine pubblico svizzero quando offende il sentimento svizzero di giustizia
in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell’ordine
giuridico svizzero sia sostanziali che formali, con il quale si rivela
totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal
diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’eccezione
dell’ordine pubblico (DTF 126 III 108 consid. 3/b e i rinvii). La riserva va interpretata
in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed esecuzione di
decisioni estere, in cui la sua portata è più stretta che per l’applicazione
diretta del diritto straniero (cosiddetto effetto attenuato dell’ordine
pubblico); il riconoscimento della decisione
estera è la regola, da cui non occorre scostarsi senza validi motivi
(DTF 142 III 184 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2017.182 del 5 marzo 2018,
consid. 6.2). Un riserbo ancora maggiore s’impone laddove si
applica la Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12), poiché secondo l’art. 45 cpv. 1 la decisione estera può non
essere dichiarata esecutiva solo se l’exequatur sarebbe “manifestamente”
contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 34 cpv. 1 CLug).
4.2
La
ricevibilità dell’eccezione di violazione dell’ordine pubblico svizzero
è invero dubbia, perché il reclamante non l’ha sollevata in prima sede. Ad ogni
modo, egli non indica quale principio fondamentale dell’ordine giuridico
svizzero sostanziale o formale la decisione
italiana avrebbe violato in maniera intollerabile. Egli cita solo, rinviando a
un proprio scritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, l’affermato
mancato rispetto del Codice deontologico forense italiano da
parte dell’CO 1, ma non trattandosi di diritto svizzero, l’allegata
inosservanza non può a priori contraddire l’ordine pubblico svizzero. Un riesame materiale della
decisione estera è d’altronde escluso (art. 45 cpv. 2 CLug; sentenza del
Tribunale federale 5A_387/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.1). Il reclamante
avrebbe dovuto semmai invocare tale censura con un’opposizione al decreto
esecutivo, anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, provando di non
averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore (art. 650 comma 1 del Codice di procedura civile
italiano). Essendo dunque irricevibile l’unica censura fatta valere dal
reclamante, il reclamo risulta a sua volta inammissibile.
5.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC limitatamente alle osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'704.13,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1
fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).