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Decisione

14.2021.136

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Violazione dell’ordine pubblico svizzero

7 marzo 2022Italiano8 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.136

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.600 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio

2021 da

CO 1

(patrocinato dalla PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 7 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 dicembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 24'704.13

complessivi, indicando quali cause di credito, per fr. 17'807.60, il “riconoscimento saldo onorari professionali

accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo esecutivo n. 21665/2019 del

6.11.2019 del Tribunale ordinario di Roma, EUR 16'481.08”), prt fr. 5'032.05 gli “interessi di mora all’8% dalla firma del riconoscimento di debito EUR 4'657.21”, per fr. 896.80 i “compensi

professionali liquidati in decreto ingiuntivo EUR 830.00”, per fr. 568.93 le “spese

forfettarie, cassa avv., IVA, vive EUR 124.50 + 38.18 + 218.38 +145.50”, per fr. 243.10 i “compensi

professionali ai sensi del DM 55/2014 EUR 225.00” e per

fr. 155.65 le “spese

forfettarie, cassa avv., IVA, spese copia DI EUR 33.75+10.35+59.20+40.74”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 febbraio

2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 27 febbraio 2021, cui l’istante ha replicato

spontaneamente il 12 marzo 2021, confermando le sue richieste.

C. Statuendo con decisione del 7 settembre

2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.– a favore

dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne

l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione

dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Entro il termine assegnatogli dal

presidente della Camera con ordinanza del 24 settembre 2021, il 6 ottobre l’CO

1 ha chiesto di dichiarare irricevibile la domanda di effetto sospensivo e in

subordine di respingerla, protestate tasse, spese e ripetibili. Non sono state

chieste osservazioni sul merito del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 23 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il decreto esecutivo prodotto

dall’istante, in quanto dichiarato definitivamen­te esecutivo giusta l’art. 647

CPCit., può essere riconosciuto pregiudizialmente in Svizzera e costituisce

quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Ha ritenuto che le

considerazioni ed eccezioni sollevate dall’escusso, che aveva sostenuto di

essere sta­to impossibilitato a opporsi al decreto ingiuntivo per motivi fisici

e aveva censurato l’agire dell’istante siccome incorretto, non rientrano tra le

eccezioni proponibili giusta l’art. 81 LEF e ha pertanto accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera all’istante di non aver rispettato gli accordi

sottoscritti dalle parti e sostiene che la decisio­ne italiana è carente,

poiché l’CO 1 non si è conformato al Codice deontologico forense italiano. Ne

deduce che la sentenza italiana è gravemente lesiva del sentire giuridico

svizzero e non merita di essere riconosciuta in Svizzera.

4.1

È

principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il

riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano

l’ordine pubblico svizzero quando offende il sentimento svizzero di giustizia

in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell’ordine

giuridico svizzero sia sostanziali che formali, con il quale si rivela

totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal

diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’eccezio­­ne

dell’ordine pubblico (DTF 126 III 108 consid. 3/b e i rinvii). La riserva va interpretata

in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed esecuzione di

decisioni estere, in cui la sua portata è più stretta che per l’applicazione

diretta del diritto straniero (cosiddetto effetto attenuato dell’ordine

pubblico); il riconoscimento della decisione

estera è la regola, da cui non occorre sco­starsi senza validi motivi

(DTF 142 III 184 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2017.182 del 5 marzo 2018,

consid. 6.2). Un riserbo ancora maggiore s’impone laddove si

applica la Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12), poiché secondo l’art. 45 cpv. 1 la decisione estera può non

essere dichiarata esecutiva solo se l’exequatur sarebbe “manifestamente”

contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 34 cpv. 1 CLug).

4.2

La

ricevibilità dell’eccezione di violazione dell’ordine pubblico svizzero

è invero dubbia, perché il reclamante non l’ha sollevata in prima sede. Ad ogni

modo, egli non indica quale principio fondamentale dell’ordine giuridico

svizzero sostanziale o formale la decisione

italiana avrebbe violato in maniera intollerabile. Egli cita so­lo, rinviando a

un proprio scritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, l’affermato

mancato rispetto del Codice deontologico forense italiano da

parte dell’CO 1, ma non trattandosi di diritto svizzero, l’allegata

inosservanza non può a priori contraddire l’ordine pubblico svizzero. Un riesame materiale della

decisione estera è d’altronde escluso (art. 45 cpv. 2 CLug; sentenza del

Tribunale federale 5A_387/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.1). Il reclamante

avrebbe dovuto semmai invocare tale censura con un’opposizione al decreto

esecutivo, anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, provando di non

averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per

caso fortuito o forza maggiore (art. 650 comma 1 del Codice di procedura civile

italiano). Essendo dunque irricevibile l’unica censura fatta valere dal

reclamante, il reclamo risulta a sua volta inammissibile.

5.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di concessio­ne dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC limitatamente alle osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'704.13,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1

fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).