14.2021.138
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ordinanza di assegnazione di un termine per presentare osservazioni all’istanza non giunta al convenuto. Violazione del diritto di essere sentito e rinvio al primo giudice
3 novembre 2021Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2021, dolendosi di non essere stata sentita, in quanto non le è stato
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CO 1
Incarto n.
14.2021.138
Lugano
3 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0028-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo promossa con istanza 18 agosto 2021
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 22 settembre 2021 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2021
dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso
dello stipendio di del giugno 2021 di fr. 4'333.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 luglio 2021, la quale ha interposto
opposizione;
che statuendo con decisione del 22 settembre 2021 sull’istanza 18 agosto 2021 dell’escutente, la Giudice
Fatti
di pace del Circolo di Arbedo ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2021, dolendosi di non essere stata sentita, in quanto non le è stato
assegnato un termine per presentare osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che
il reclamo, inoltrato già il 27 settembre 2021 a fronte di una decisione
notificata alla reclamante al più presto il 23 settembre, risulta tempestivo (combinati
art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
a domanda della Camera, la Giudice di pace ha trasmesso il tracciamento dell’invio
raccomandato contenente la disposizione ordinatoria del 20 agosto 2021 con cui
ha assegnato alla convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni
scritte, il quale indica come esito dell’invio la dicitura “termine di recapito
sconosciuto”, la quale, secondo quanto accertato telefonicamente dalla Camera
presso la Posta svizzera, significa che la raccomandata è andata persa;
che
difettando la prova che la citazione è giunta alla convenuta, la decisione
impugnata risulta emessa senza che la convenuta abbia avuto la facoltà di
esprimersi sull’istanza, in violazione delle norme costituzionale (art. 29 cpv.
2 Cost.) e legali (art. 53 e 253 CPC);
che
il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui violazione
determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid.
2.2);
che
Considerandi
secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente
sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità
superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011
del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia
particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il
rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e
causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse
della parte lesa a un giudizio in tempi ra-gionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4);
che
nel caso specifico la violazione è grave, il potere di cognizione della Camera
è più limitato di quello del giudice di pace sui fatti (art. 320 lett. b CPC) e
la convenuta non si è espressa sul merito, sicché non vi è spazio per una
sanatoria;
che
il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e
di rinviare la causa alla Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio dopo
aver dato l’occasione alla convenuta di esprimersi per scritto od oralmente nel
quadro di un’udienza (art. 327
cpv. 3 lett. a CPC);
che
siccome il giudizio odierno di
rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudice
di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata
senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza
della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa
non essendo addebitabile in nessun modo alle parti, per
equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in
questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione
annullata sono poste a carico dello Stato;
che non si pone invece
problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta
motivata al riguardo (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del
fatto che, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone
non potrebbe essere costretto, comunque sia, a rifondere ripetibili alla
reclamante (tra altre: sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017,
consid. 6.1, e i rinvii);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'333.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).