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Decisione

14.2021.138

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ordinanza di assegnazione di un termine per presentare osservazioni all’istanza non giunta al convenuto. Violazione del diritto di essere sentito e rinvio al primo giudice

3 novembre 2021Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2021, dolendosi di non essere stata sentita, in quanto non le è stato

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.138

Lugano

3 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0028-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo promossa con istanza 18 agosto 2021

da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 settembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 22 settembre 2021 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2021

dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

dello stipendio di del giugno 2021 di fr. 4'333.–

oltre agli interessi del 5% dal 5 lu­glio 2021, la quale ha interposto

opposizione;

che statuendo con decisione del 22 settembre 2021 sull’istanza 18 agosto 2021 dell’escutente, la Giudice

Fatti

di pace del Circolo di Arbedo ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­zione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2021, dolendosi di non essere stata sentita, in quanto non le è stato

assegnato un termine per presentare osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

che

il reclamo, inoltrato già il 27 settembre 2021 a fronte di una decisione

notificata alla reclamante al più presto il 23 settembre, risulta tempestivo (combinati

art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

a domanda della Camera, la Giudice di pace ha trasmesso il tracciamento dell’invio

raccomandato contenente la disposizione ordinatoria del 20 agosto 2021 con cui

ha assegnato alla convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni

scritte, il quale indica come esito dell’invio la dicitura “termine di recapito

sconosciuto”, la quale, secondo quanto accertato telefonicamente dalla Camera

presso la Posta svizzera, significa che la raccomandata è andata persa;

che

difettando la prova che la citazione è giunta alla convenuta, la decisione

impugnata risulta emessa senza che la convenuta abbia avuto la facoltà di

esprimersi sull’istanza, in violazione delle norme costituzionale (art. 29 cpv.

2 Cost.) e legali (art. 53 e 253 CPC);

che

il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui violazione

determina di principio l’annullamento della decisio­ne impugnata, indipendentemente

dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid.

2.2);

che

Considerandi

secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente

sanata se la parte lesa ha potuto esprimer­si liberamente dinanzi a un’autorità

superiore provvista dello stes­so potere di cognizione dell’autorità

inferiore (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia

particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il

rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e

causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse

della parte lesa a un giudizio in tempi ra-gionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4);

che

nel caso specifico la violazione è grave, il potere di cognizione della Camera

è più limitato di quello del giudice di pace sui fatti (art. 320 lett. b CPC) e

la convenuta non si è espressa sul merito, sicché non vi è spazio per una

sanatoria;

che

il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e

di rinviare la causa alla Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio dopo

aver dato l’occasione alla convenuta di esprimersi per scritto od oralmente nel

quadro di un’udien­­za (art. 327

cpv. 3 lett. a CPC);

che

siccome il giudizio odierno di

rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudice

di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata

senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale

6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza

della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);

che la necessità del rinvio della causa

non essendo addebitabile in nessun modo alle parti, per

equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in

questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione

annullata sono poste a carico dello Stato;

che non si pone invece

problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta

motivata al riguardo (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del

fatto che, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone

non potrebbe essere costretto, comunque sia, a rifondere ripetibili alla

reclamante (tra altre: sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017,

consid. 6.1, e i rinvii);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'333.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).