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Decisione

14.2021.141

Rivendicazione di un conto bancario pignorato e sequestrato penalmente. Asserita cessione di credito

15 aprile 2022Italiano15 min

settembre 2021 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione della petizione, protestate

Source ti.ch

AP 1

Incarto n.

14.2021.141

Lugano

15 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa OR.2018.175 (rivendicazione di beni pignorati) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 settembre 2018

dall’

AO 1

contro

AP 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sull’appello del 27 settembre 2021 presentato da AP 1 contro

la decisione emessa il 26 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Il

6 aprile 2010, l’avv. PI 2 ha aperto presso la AO 1 (ora AO 1) il

conto corrente “__________” a nome della società panamense PI 1. Egli ha fatto

iscrivere a suo favore un diritto di firma individuale. In merito alla rubrica

“GF” del conto è stato indicato come avente diritto economico PI 3 (formulari A

del 6 aprile 2010 e del 16 aprile 2013).

B. Nel corso del maggio del

2014, PI 4, residente a __________ (Italia), siccome la sua banca (__________) non

gli lasciava prelevare a contanti gli averi su un suo conto di cui aveva

notificato la chiu-sura, si è rivolto all’avv. PI 2, il quale gli ha proposto

di trasferirne il saldo, pari a € 169'822.12, sul conto da lui aperto presso l’AO

1 a nome della PI 1, che avrebbe poi provveduto a prelevare e a fargli avere a

contanti. Il trasferimento prospettato è avvenuto il 22 maggio 2014.

C. Sennonché

la relazione bancaria della PI 1 è stata sequestrata dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 5 settembre 2014 in un procedimento a carico dell’avv. PI 2

per reati di appropriazione indebita o subordinatamente amministrazione

infedele e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il 21 marzo

2017 in una procedura diretta contro il medesimo per sospetti di truffa e

sottrazione fiscale.

D. Nell’esecuzione n. __________ promossa dall’allora __________ (ora AO 1)

nei confronti di PI 3, il 19 settembre 2017 (doc. C) l’Ufficio d’esecuzione di

Lugano ha pignorato, tra altri be­ni, il

conto corrente della panamense, della cui rubrica “__________” l’escus­­so

è l’avente diritto economico, che al 5 maggio 2017 presentava un saldo di € 216'005.53.

Nel verbale di pignoramento è stato indicato che quanto pignorato era oggetto

di un sequestro LEF a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato

Canton Ticino e del Comune di __________, così come di sequestri

penali del­l’AFC e del Ministero pubblico ticinese

nei procedimenti già citati a carico dell’avv. PI 2.

E. Il

9 maggio 2018 PI 4 ha sottoscritto un’“attestazione”

in cui dichiarava in particolare di aver trasferito il 22 maggio 2014, su indicazione dell’avv. PI 2, € 169'822.12 sul conto della PI 1, di aver

appreso poco dopo il trasferimento della somma dell’arresto in Italia dell’avv.

PI 2 e del sequestro del conto, di aver ottenuto dalla madre AP 1 la

restituzione della somma con mezzi propri e di non avere motivo di opposizione

a che “l’importo che era di

mia spettanza venga dissequestrato a favore della signora AP 1 alla quale ho

ceduto (e confermo con la presente tale cessione) ogni mio credito verso PI 1”. Confermava così un suo precedente scritto del 25 gennaio 2018 ad AP 1,

con cui già aveva dichiarato che

“per quanto attiene all’importo da me inviato il 22 maggio 2014 sul conto della

società PI 1 (…) non ho più a che pretendere in quanto sono stato da Lei

completamente tacitato”.

F. L’11

giugno 2018 il Ministero pubblico ticinese ha dissequestrato la relazione

bancaria intestata alla PI 1 limitatamente a € 169'822.12. Con scritto del 10 luglio

2018 anche l’AFC ne ha autorizzato il dissequestro parziale per la stessa somma

“in modo di effettuare un

pagamento a favore della signora AP 1”.

G. Il

24 agosto 2018 AP 1 ha rivendicato la proprietà della relazione bancaria

limitatamente a € 169'822.12.

H. Conformemente

a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF, il 28 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione

ha quindi impartito all’AO 1, nonché alla Confederazione Svizzera, allo Stato

Canton Ticino e al Comune di __________, un termine di venti giorni per

promuovere un’azione di contestazione della rivendicazione dinanzi al giudice

di merito, avvertendoli che se non l’avessero fatto la pretesa sarebbe stata

riconosciuta nell’esecuzione in corso. Adita quale autorità di vigilanza dai

tre enti pubblici, con sentenza del 26 marzo 2019 (inc. 15.2018.77) la

scrivente Camera ha respinto la domanda di annullare l’assegnazione

del termine per perenzione della rivendicazione.

Fatti

I. Nel

frattempo, il 7 settembre 2018, l’AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, una petizione di contestazione

della rivendicazione. Mediante osservazioni del 12 ottobre 2018, la

convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con replica del 24 giugno

2019 e duplica del 28 agosto 2019 le parti hanno ribadito il loro punto di

vista. Esperita l’istruttoria, il 26 aprile e il 29 aprile 2021 le parti hanno

inoltrato le loro conclusioni, con cui hanno confermato le rispettive domande

di causa. Il 12 maggio 2021 AP 1 ha inoltrato delle osservazioni sulle

conclusioni della controparte.

L. Statuendo

con decisione del 26 agosto 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 1, ha accolto la petizione dell’AO 1, ponendo a carico della convenuta

le spese processuali di fr. 8'500.– senz’assegnare indennità.

M. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27

settembre 2021 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione della petizione, protestate

spese e ripetibili. Con osservazioni del 12 novembre 2021 l’AO 1ha concluso per

la reiezione del gravame.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni pignorati

(art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il

rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che

il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione

raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c

[massima]). Nella fattispecie, il valore del bene rivendicato ammonta a € 169'822.12. Il ricorso in esame è quindi ammissibile

quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.

1.1

Pronunciata

in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica

è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 27 agosto 2021, il termine d’impugna­­zione

è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

27.

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del

timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)

contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono

ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

2.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto

(formalmente) pignorato (Staehelin/ Strub,

Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). A

prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione

sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte

rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii,

sentenze della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4 e 14.2013.126 del

21.

ottobre 2013, consid. 3).

3.

Ricordato come colui che rivendica la proprietà

di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore

aggiunto ha constatato che AP 1 ha fondato la sua rivendicazione su una

cessione di credito sottoscritta in suo favore da PI 4, basata su due

dichiarazioni di quest’ultimo. Egli ha considerato che la prima, del 25 gennaio

2018, non è utile alla rivendicante poiché consiste unicamente in una

dichiarazione di tacitazione, da cui non si evince alcuna cessione di credito. Quanto

al secondo scrit­to, del 9 maggio 2018, se dà sì conto (e conferma) dell’esistenza

di una cessione in favore di AP 1, il testo non riporta la cessione in quanto

tale bensì l’attestazione/conferma dell’esisten­za di una cessione, di cui non

vi è traccia negli atti, poiché è avvenuta solo oralmente. PI 4 ha d’altronde

dichiarato nella sua audizione che le due attestazioni del 25 gennaio e del 9

maggio 2018 costituiscono l’unica documentazione in suo possesso relativa alla

vicenda in oggetto. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che ciò è “troppo poco” per

poter ritenere data l’esistenza di una cessione rispettosa di tutte le

formalità richieste dall’art. 165 CO, sicché, in difetto di forma scritta, l’ha

ritenuta nulla.

Per

abbondanza, il Pretore aggiunto ha poi puntualizzato che il secondo scritto

attesta solo l’avvenuto versamento della somma sul conto intestato alla PI 1,

ma non l’impegno della società a restituire la somma, circostanza che non

risulta dal testo della cessione, da cui emerge solo un accordo tra PI 4 e PI 2.

Il primo giudice ha d’altronde precisato che la validità della cessione, dal

punto di vista del terzo debitore (la banca

escutente), non può essere stabilita oppure estesa inter­pretando la

dichiarazione, la quale non fornisce la chiarezza ne­cessaria a garantire

la sicurezza giuridica, i punti essenziali della cessione non essendo stati

riportati nella forma scritta richiesta dalla legge. In definitiva, il primo

giudice ha concluso che AP 1 non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un

diritto preminente rispetto al bene pignorato.

4.

Nell’appello

(n. 23) AP 1 sostiene invece di aver dimostrato l’esistenza di un

accordo orale tra PI 4 e la PI 1 quanto alla restituzione dell’importo

depositato: la società l’ha infatti ricevuto in nome e per conto di PI 4, ciò

che costui ha confermato sia nelle due dichiarazioni sia in sede d’audizione

testimoniale, per tacere del fatto che nessuno ha mai allegato il contrario. L’accordo

prevedeva del resto che sarebbe stato l’avente diritto di firma sul conto,

ossia PI 2, a prelevare l’importo per (ri)consegnarlo a PI 4.

L’appellante

sostiene altresì (n. 22) che la cessione è valida dal punto di vista formale,

la dichiarazione del 9 maggio 2018 non essendo una semplice conferma di una

precedente cessione avve-nuta oralmente, bensì una cessione di credito in

quanto tale, redatta in forma scritta e contenente tutti gli essentiala negotii,

ossia la menzione di PI 4 come cedente, di AP 1 come cessionaria e della PI 1

come debitrice ceduta e non necessita di alcun’interpretazione (n. 24). D’altronde,

continua l’appellante (n. 23), che non esista un accordo scritto di

restituzione tra PI 4 e la PI 1 non significa che un tale accordo non vi sia e nemmeno

nella cessione di credito – che secondo il Tribunale federale ha

carattere astratto – esso doveva figurare, non trattandosi di un

elemento essenziale dell’accordo.

4.1

L’appellante pretende di essere titolare del credito cedutole da PI

4, ovvero del credito vantato da quest’ultimo nei confronti della PI 1 in

restituzione dei € 169'822.12 versati sul

conto pignorato. Ora, il pignoramento eseguito a favore dell’AO 1 non verte su

quel credito, bensì sul conto direttamente,

vale a dire sul credito della PI 1 nei con­fronti della banca. Sul

credito pignorato AP 1 non vanta – neppure allega di vantare – alcuna

titolarità. A prescindere dalla questione della validità della cessione, l’appellante

può tutt’al più far valere un diritto di natura personale nei confronti della PI

1, che però non è “incompatibile con il pignoramento né dev’essere preso in

considerazione in proseguimento di esecuzione” nel senso dell’art. 106 cpv. 1

LEF (DTF 119 III 22; sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4.2/c,

massimata in RtiD 2017 I 745 n. 45c; Tschumy

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF).

4.2

Ancorché

per un altro motivo, la sentenza impugnata merita pertanto conferma senza che

sia necessario esaminare la questione della validità della cessione del credito

di PI 4, che verte su un credito diverso da quello pignorato ed è pertanto

senza rilievo nella causa in esame.

5.

L’appellante

(n. 14 – 20) fa anche valere che la AO 1, come convenuta nell’azione di

rivendicazione, avrebbe dovuto dimostrare che gli averi sul conto bancario

erano di pertinenza del­l’avente diritto economico PI 3, ciò che ritiene non

essere il caso (n. 25), per il motivo che gli stessi sono manifestamente di pertinenza

di un terzo, ossia della titolare PI 1, la quale è, come ammesso dalla banca

stessa, l’unico soggetto giuridicamente legittimato nei suoi confronti.

AP

1.

perde però di vista di non essere parte della

procedura esecutiva, sicché non è legittimata a contestare la pignorabi-lità

del credito della PI 1 nei confronti della ban­ca, e di non aver alcun

interesse personale degno di protezione di rivendicare tale credito al posto

della sua titolare, appunto la società panamense. L’appellante omette inoltre

di considerare che nell’azione di rivendicazione giusta l’art. 109 LEF non

incombe al creditore dimostrare di avere il diritto di far pignorare il bene

rivendicato, bensì al rivendicante – cioè lei nella fattispecie – provare di essere titolare di un proprio diritto (reale o

di distrazione) suscet­tibile di ostare al pignoramento

nel senso dell’art. 106 LEF. Ne segue che la decisione impugnata non presta il

fianco alla critica nemmeno da questo punto di vista.

6.

AP

1.

(n. 21) si duole infine che il Pretore aggiunto non

si è espresso sul fatto, già fatto valere in prima sede, che l’AFC ha

dissequestrato gli averi bancari in suo favore (doc. A, allegato 2: “in

modo di effettuare un pagamento a favore della signora AP 1”) e che PI 3 non ha interposto reclamo contro la decisione di

dissequestro del Procuratore pubblico (doc. 9), che è quindi passata in

giudicato, di modo che queste decisioni di autorità fiscali e penali vincolano

le autorità d’esecuzione e fallimen­to giusta l’art. 44 LEF.

6.1

Ora, solo la decisione di confisca definitiva osta al pignoramento dei

beni confiscati o fa decadere il pignoramento già eseguito, in quanto essi

escono dal patrimonio dell’escusso per entrare in quello del beneficiario della

confisca. Certo, l’art. 44 LEF non si applica solo alla realizzazione dei beni

confiscati, ma anche alle misure provvisionali di blocco come il sequestro

penale (DTF 115 III 3 consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 1B_388/2016

del 6 marzo 2017, consid. 3.3, e della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015

II 880 segg. n. 48c consid. 5), il quale tuttavia non osta al pignoramento o al

mantenimento del pignoramento dei beni sequestrati (DTF 93 III 93 consid. 3),

ma solo alla loro realizzazione e alla distribuzione del ricavato (DTF 131 III

657.

consid. 3.2), finché ne rimangono possibili la confisca o la restituzione

giusta l’art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione

del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce

alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa

(DTF 142 III 176 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2021.109 del 14

gennaio 2022 consid. 3.3).

6.2

Nel

caso specifico, il credito rivendicato non è stato confiscato e i sequestri

penali sono stati tolti (sopra ad F). Non vi è pertanto (più) spazio per

applicare l’art. 44 LEF. Ad ogni modo i sequestri penali non ostavano al mantenimento

del pignoramento (sopra consid. 6.1). Lo scritto dell’AFC di cui si avvale l’appellante

(doc. A, alle-gato 2) è solo una decisione di dissequestro parziale, che non dispone

alcuna confisca (nel senso dell’art. 44 LEF) a favore dell’ap­pellante, ma contiene solo l’invito alla banca, “come richiesto dal con­tribuente”, di “effettuare un pagamento a favore della

signora AP 1 così come da istruzioni da voi ricevute”.

Si tratta quindi solo di disposizioni private date alla banca dal

rappresentante della titolare del conto, che non vincolano l’UE. Ciò posto, anche tale censura cade nel vuoto, segnando così l’esito

definitivo del recla­mo.

7.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e

13.

LTG (RL 178.200), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 169'822.12, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 8'500.–

relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo

carico. AP 1 rifonderà all’AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).