14.2021.141
Rivendicazione di un conto bancario pignorato e sequestrato penalmente. Asserita cessione di credito
15 aprile 2022Italiano15 min
settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione della petizione, protestate
Source ti.ch
AP 1
Incarto n.
14.2021.141
Lugano
15 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa OR.2018.175 (rivendicazione di beni pignorati) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 settembre 2018
dall’
AO 1
contro
AP 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sull’appello del 27 settembre 2021 presentato da AP 1 contro
la decisione emessa il 26 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il
6 aprile 2010, l’avv. PI 2 ha aperto presso la AO 1 (ora AO 1) il
conto corrente “__________” a nome della società panamense PI 1. Egli ha fatto
iscrivere a suo favore un diritto di firma individuale. In merito alla rubrica
“GF” del conto è stato indicato come avente diritto economico PI 3 (formulari A
del 6 aprile 2010 e del 16 aprile 2013).
B. Nel corso del maggio del
2014, PI 4, residente a __________ (Italia), siccome la sua banca (__________) non
gli lasciava prelevare a contanti gli averi su un suo conto di cui aveva
notificato la chiu-sura, si è rivolto all’avv. PI 2, il quale gli ha proposto
di trasferirne il saldo, pari a € 169'822.12, sul conto da lui aperto presso l’AO
1 a nome della PI 1, che avrebbe poi provveduto a prelevare e a fargli avere a
contanti. Il trasferimento prospettato è avvenuto il 22 maggio 2014.
C. Sennonché
la relazione bancaria della PI 1 è stata sequestrata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 5 settembre 2014 in un procedimento a carico dell’avv. PI 2
per reati di appropriazione indebita o subordinatamente amministrazione
infedele e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il 21 marzo
2017 in una procedura diretta contro il medesimo per sospetti di truffa e
sottrazione fiscale.
D. Nell’esecuzione n. __________ promossa dall’allora __________ (ora AO 1)
nei confronti di PI 3, il 19 settembre 2017 (doc. C) l’Ufficio d’esecuzione di
Lugano ha pignorato, tra altri beni, il
conto corrente della panamense, della cui rubrica “__________” l’escusso
è l’avente diritto economico, che al 5 maggio 2017 presentava un saldo di € 216'005.53.
Nel verbale di pignoramento è stato indicato che quanto pignorato era oggetto
di un sequestro LEF a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato
Canton Ticino e del Comune di __________, così come di sequestri
penali dell’AFC e del Ministero pubblico ticinese
nei procedimenti già citati a carico dell’avv. PI 2.
E. Il
9 maggio 2018 PI 4 ha sottoscritto un’“attestazione”
in cui dichiarava in particolare di aver trasferito il 22 maggio 2014, su indicazione dell’avv. PI 2, € 169'822.12 sul conto della PI 1, di aver
appreso poco dopo il trasferimento della somma dell’arresto in Italia dell’avv.
PI 2 e del sequestro del conto, di aver ottenuto dalla madre AP 1 la
restituzione della somma con mezzi propri e di non avere motivo di opposizione
a che “l’importo che era di
mia spettanza venga dissequestrato a favore della signora AP 1 alla quale ho
ceduto (e confermo con la presente tale cessione) ogni mio credito verso PI 1”. Confermava così un suo precedente scritto del 25 gennaio 2018 ad AP 1,
con cui già aveva dichiarato che
“per quanto attiene all’importo da me inviato il 22 maggio 2014 sul conto della
società PI 1 (…) non ho più a che pretendere in quanto sono stato da Lei
completamente tacitato”.
F. L’11
giugno 2018 il Ministero pubblico ticinese ha dissequestrato la relazione
bancaria intestata alla PI 1 limitatamente a € 169'822.12. Con scritto del 10 luglio
2018 anche l’AFC ne ha autorizzato il dissequestro parziale per la stessa somma
“in modo di effettuare un
pagamento a favore della signora AP 1”.
G. Il
24 agosto 2018 AP 1 ha rivendicato la proprietà della relazione bancaria
limitatamente a € 169'822.12.
H. Conformemente
a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF, il 28 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione
ha quindi impartito all’AO 1, nonché alla Confederazione Svizzera, allo Stato
Canton Ticino e al Comune di __________, un termine di venti giorni per
promuovere un’azione di contestazione della rivendicazione dinanzi al giudice
di merito, avvertendoli che se non l’avessero fatto la pretesa sarebbe stata
riconosciuta nell’esecuzione in corso. Adita quale autorità di vigilanza dai
tre enti pubblici, con sentenza del 26 marzo 2019 (inc. 15.2018.77) la
scrivente Camera ha respinto la domanda di annullare l’assegnazione
del termine per perenzione della rivendicazione.
Fatti
I. Nel
frattempo, il 7 settembre 2018, l’AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, una petizione di contestazione
della rivendicazione. Mediante osservazioni del 12 ottobre 2018, la
convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con replica del 24 giugno
2019 e duplica del 28 agosto 2019 le parti hanno ribadito il loro punto di
vista. Esperita l’istruttoria, il 26 aprile e il 29 aprile 2021 le parti hanno
inoltrato le loro conclusioni, con cui hanno confermato le rispettive domande
di causa. Il 12 maggio 2021 AP 1 ha inoltrato delle osservazioni sulle
conclusioni della controparte.
L. Statuendo
con decisione del 26 agosto 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha accolto la petizione dell’AO 1, ponendo a carico della convenuta
le spese processuali di fr. 8'500.– senz’assegnare indennità.
M. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27
settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione della petizione, protestate
spese e ripetibili. Con osservazioni del 12 novembre 2021 l’AO 1ha concluso per
la reiezione del gravame.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni pignorati
(art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il
rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che
il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione
raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c
[massima]). Nella fattispecie, il valore del bene rivendicato ammonta a € 169'822.12. Il ricorso in esame è quindi ammissibile
quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1
Pronunciata
in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica
è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 27 agosto 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
27.
settembre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del
timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)
contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono
ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
2.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già
stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò
dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto
(formalmente) pignorato (Staehelin/ Strub,
Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). A
prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione
sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte
rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii,
sentenze della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4 e 14.2013.126 del
21.
ottobre 2013, consid. 3).
3.
Ricordato come colui che rivendica la proprietà
di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore
aggiunto ha constatato che AP 1 ha fondato la sua rivendicazione su una
cessione di credito sottoscritta in suo favore da PI 4, basata su due
dichiarazioni di quest’ultimo. Egli ha considerato che la prima, del 25 gennaio
2018, non è utile alla rivendicante poiché consiste unicamente in una
dichiarazione di tacitazione, da cui non si evince alcuna cessione di credito. Quanto
al secondo scritto, del 9 maggio 2018, se dà sì conto (e conferma) dell’esistenza
di una cessione in favore di AP 1, il testo non riporta la cessione in quanto
tale bensì l’attestazione/conferma dell’esistenza di una cessione, di cui non
vi è traccia negli atti, poiché è avvenuta solo oralmente. PI 4 ha d’altronde
dichiarato nella sua audizione che le due attestazioni del 25 gennaio e del 9
maggio 2018 costituiscono l’unica documentazione in suo possesso relativa alla
vicenda in oggetto. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che ciò è “troppo poco” per
poter ritenere data l’esistenza di una cessione rispettosa di tutte le
formalità richieste dall’art. 165 CO, sicché, in difetto di forma scritta, l’ha
ritenuta nulla.
Per
abbondanza, il Pretore aggiunto ha poi puntualizzato che il secondo scritto
attesta solo l’avvenuto versamento della somma sul conto intestato alla PI 1,
ma non l’impegno della società a restituire la somma, circostanza che non
risulta dal testo della cessione, da cui emerge solo un accordo tra PI 4 e PI 2.
Il primo giudice ha d’altronde precisato che la validità della cessione, dal
punto di vista del terzo debitore (la banca
escutente), non può essere stabilita oppure estesa interpretando la
dichiarazione, la quale non fornisce la chiarezza necessaria a garantire
la sicurezza giuridica, i punti essenziali della cessione non essendo stati
riportati nella forma scritta richiesta dalla legge. In definitiva, il primo
giudice ha concluso che AP 1 non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un
diritto preminente rispetto al bene pignorato.
4.
Nell’appello
(n. 23) AP 1 sostiene invece di aver dimostrato l’esistenza di un
accordo orale tra PI 4 e la PI 1 quanto alla restituzione dell’importo
depositato: la società l’ha infatti ricevuto in nome e per conto di PI 4, ciò
che costui ha confermato sia nelle due dichiarazioni sia in sede d’audizione
testimoniale, per tacere del fatto che nessuno ha mai allegato il contrario. L’accordo
prevedeva del resto che sarebbe stato l’avente diritto di firma sul conto,
ossia PI 2, a prelevare l’importo per (ri)consegnarlo a PI 4.
L’appellante
sostiene altresì (n. 22) che la cessione è valida dal punto di vista formale,
la dichiarazione del 9 maggio 2018 non essendo una semplice conferma di una
precedente cessione avve-nuta oralmente, bensì una cessione di credito in
quanto tale, redatta in forma scritta e contenente tutti gli essentiala negotii,
ossia la menzione di PI 4 come cedente, di AP 1 come cessionaria e della PI 1
come debitrice ceduta e non necessita di alcun’interpretazione (n. 24). D’altronde,
continua l’appellante (n. 23), che non esista un accordo scritto di
restituzione tra PI 4 e la PI 1 non significa che un tale accordo non vi sia e nemmeno
nella cessione di credito – che secondo il Tribunale federale ha
carattere astratto – esso doveva figurare, non trattandosi di un
elemento essenziale dell’accordo.
4.1
L’appellante pretende di essere titolare del credito cedutole da PI
4, ovvero del credito vantato da quest’ultimo nei confronti della PI 1 in
restituzione dei € 169'822.12 versati sul
conto pignorato. Ora, il pignoramento eseguito a favore dell’AO 1 non verte su
quel credito, bensì sul conto direttamente,
vale a dire sul credito della PI 1 nei confronti della banca. Sul
credito pignorato AP 1 non vanta – neppure allega di vantare – alcuna
titolarità. A prescindere dalla questione della validità della cessione, l’appellante
può tutt’al più far valere un diritto di natura personale nei confronti della PI
1, che però non è “incompatibile con il pignoramento né dev’essere preso in
considerazione in proseguimento di esecuzione” nel senso dell’art. 106 cpv. 1
LEF (DTF 119 III 22; sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4.2/c,
massimata in RtiD 2017 I 745 n. 45c; Tschumy
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF).
4.2
Ancorché
per un altro motivo, la sentenza impugnata merita pertanto conferma senza che
sia necessario esaminare la questione della validità della cessione del credito
di PI 4, che verte su un credito diverso da quello pignorato ed è pertanto
senza rilievo nella causa in esame.
5.
L’appellante
(n. 14 – 20) fa anche valere che la AO 1, come convenuta nell’azione di
rivendicazione, avrebbe dovuto dimostrare che gli averi sul conto bancario
erano di pertinenza dell’avente diritto economico PI 3, ciò che ritiene non
essere il caso (n. 25), per il motivo che gli stessi sono manifestamente di pertinenza
di un terzo, ossia della titolare PI 1, la quale è, come ammesso dalla banca
stessa, l’unico soggetto giuridicamente legittimato nei suoi confronti.
AP
1.
perde però di vista di non essere parte della
procedura esecutiva, sicché non è legittimata a contestare la pignorabi-lità
del credito della PI 1 nei confronti della banca, e di non aver alcun
interesse personale degno di protezione di rivendicare tale credito al posto
della sua titolare, appunto la società panamense. L’appellante omette inoltre
di considerare che nell’azione di rivendicazione giusta l’art. 109 LEF non
incombe al creditore dimostrare di avere il diritto di far pignorare il bene
rivendicato, bensì al rivendicante – cioè lei nella fattispecie – provare di essere titolare di un proprio diritto (reale o
di distrazione) suscettibile di ostare al pignoramento
nel senso dell’art. 106 LEF. Ne segue che la decisione impugnata non presta il
fianco alla critica nemmeno da questo punto di vista.
6.
AP
1.
(n. 21) si duole infine che il Pretore aggiunto non
si è espresso sul fatto, già fatto valere in prima sede, che l’AFC ha
dissequestrato gli averi bancari in suo favore (doc. A, allegato 2: “in
modo di effettuare un pagamento a favore della signora AP 1”) e che PI 3 non ha interposto reclamo contro la decisione di
dissequestro del Procuratore pubblico (doc. 9), che è quindi passata in
giudicato, di modo che queste decisioni di autorità fiscali e penali vincolano
le autorità d’esecuzione e fallimento giusta l’art. 44 LEF.
6.1
Ora, solo la decisione di confisca definitiva osta al pignoramento dei
beni confiscati o fa decadere il pignoramento già eseguito, in quanto essi
escono dal patrimonio dell’escusso per entrare in quello del beneficiario della
confisca. Certo, l’art. 44 LEF non si applica solo alla realizzazione dei beni
confiscati, ma anche alle misure provvisionali di blocco come il sequestro
penale (DTF 115 III 3 consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 1B_388/2016
del 6 marzo 2017, consid. 3.3, e della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015
II 880 segg. n. 48c consid. 5), il quale tuttavia non osta al pignoramento o al
mantenimento del pignoramento dei beni sequestrati (DTF 93 III 93 consid. 3),
ma solo alla loro realizzazione e alla distribuzione del ricavato (DTF 131 III
657.
consid. 3.2), finché ne rimangono possibili la confisca o la restituzione
giusta l’art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione
del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce
alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa
(DTF 142 III 176 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2021.109 del 14
gennaio 2022 consid. 3.3).
6.2
Nel
caso specifico, il credito rivendicato non è stato confiscato e i sequestri
penali sono stati tolti (sopra ad F). Non vi è pertanto (più) spazio per
applicare l’art. 44 LEF. Ad ogni modo i sequestri penali non ostavano al mantenimento
del pignoramento (sopra consid. 6.1). Lo scritto dell’AFC di cui si avvale l’appellante
(doc. A, alle-gato 2) è solo una decisione di dissequestro parziale, che non dispone
alcuna confisca (nel senso dell’art. 44 LEF) a favore dell’appellante, ma contiene solo l’invito alla banca, “come richiesto dal contribuente”, di “effettuare un pagamento a favore della
signora AP 1 così come da istruzioni da voi ricevute”.
Si tratta quindi solo di disposizioni private date alla banca dal
rappresentante della titolare del conto, che non vincolano l’UE. Ciò posto, anche tale censura cade nel vuoto, segnando così l’esito
definitivo del reclamo.
7.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e
13.
LTG (RL 178.200), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2
lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 169'822.12, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 8'500.–
relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo
carico. AP 1 rifonderà all’AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).