14.2021.142
Opposizione al sequestro di conti bancari. Reclamo dell’opponente. Contestazione del credito del sequestrante e della causa di sequestro. Reclamo della sequestrante sulle spese giudiziarie
4 aprile 2022Italiano47 min
fissare le ripetibili nella seconda causa secondo “un’adeguata applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar, nella
Source ti.ch
Incarti n.
14.2021.142
14.2021.145
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nelle cause __________8/__________0
(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promosse con istanze 28 maggio 2021 dall’
CO 1
(patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 4, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sui reclami del 29 settembre e del 1° ottobre 2021
presentati, rispettivamente, dalla RE 1 (14.2021.142) e dall’CO 1 (14.2021.145)
contro la decisione emessa il 20 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 novembre 2019 l’CO 1 (in seguito: CO 1) e la RE 1 (in seguito:
RE 1) hanno sottoscritto un accordo di cessione di azioni (“share transfert agreement”), mediante il quale la RE 1 ha ceduto all’CO 1 15'054 azioni proprie
(pari al 13.172% del suo capitale sociale) al prezzo di USD 150'000'000.–, in
merito al pagamento del quale le parti hanno sottoscritto lo stesso giorno
anche un contratto di mutuo convertibile (“convertible note agreement”), mediante il quale la venditrice ha mutuato alla compratrice USD 150'000'000.–
per un periodo di tre anni, prorogabile a sola discrezione della mutuante. Il
contratto prevede che quest’ultima possa chiedere alla mutuataria la
conversione del mutuo in nuove azioni o il suo rimborso a contanti a
determinate condizioni stabilite nell’atto, che regola altresì il calcolo degli
interessi – del 9% annuo – e le conseguenze in caso di mancato pagamento degli
stessi.
B. Il
31 marzo 2021 l’CO 1 ha comunicato alla RE 1 che, in base alla clausola 3.5 del
contratto di mutuo, non le avrebbe pagato gli interessi dovuti dal 1° gennaio
al 31 marzo 2021, i quali sarebbero quindi stati capitalizzati e aggiunti alla
somma mutuata.
C. Il
9 aprile 2021 la RE 1 ha risposto all’CO 1 che considerava il mancato pagamento
degli interessi un inadempimento contrattuale, sicché le ha chiesto la
restituzione immediata della somma mutuata, oltreché interessi per USD 3'328'767.12.
D. Con
una prima istanza del 17 maggio 2021 diretta contro l’CO 1, la RE 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro,
presso la PI 1, __________, di “qualsiasi attivo, credito, deposito in cassetta di
sicurezza, intestato al-la CO 1, in particolare la relazione no. __________”, presso l’PI 4, __________, __________, __________,
__________, di “qualsiasi
attivo, credito, deposito in cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria,
intestato alla CO 1, anche risultante a bilancio”,
presso la PI 2 e/o l’CO 1 e/o l’PI 3, __________, di “qualsiasi attivo, credito (in particolare, ma non
solo, nei confronti di PI 3, __________, diretta dal Signor PI 5), deposito in
cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria, intestata alla debitrice CO 1
o di cui è proprietaria a bilancio”, nonché di “qualsiasi attivo, credito, partecipazione
della debitrice CO 1 nei confronti di PI 6, __________, avente succursale a __________,
o diPI 7”, presso PI 5 e/o PI 8 e/oPI 9, __________,
quali organi societari, legali o di fatto, dell’CO 1,
operativi in qualità di fiduciari e di ausiliari della debitrice, di “qualsiasi attivo, credito (in particolare, ma
non solo, nei confronti di PI 3, __________, diretta dal Signor PI 5), deposito
in cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria, intestato alla debitrice CO
1”, nonché di “qualsiasi attivo, credito, partecipazione della
debitrice, risultante a bilancio nei confronti di PI 6, __________, avente succursale a __________”, e presso laPI 10, __________, di “qualsiasi attivo,
credito, deposito in cassetta di sicurezza, intestato alla debitrice CO 1”, il tutto fino a concorrenza di USD 153'328'767.12
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2021. Quale
titolo del credito la RE 1 ha indicato il “contratto
di prestito (convertible loan agreement) del 29 novembre 2019” e
quale causa di sequestro il domicilio della creditrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
E. Il
Pretore ha accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 18
maggio 2021, eseguito il giorno successivo dall’Ufficio d’esecuzione di
Lugano (verbale n. __________9) per quanto riguarda i beni da sequestrare a __________,
mentre le autorità ginevrine non l’hanno eseguito per i beni situati nel loro
circondario, in quanto il credito oggetto
del sequestro era espresso in dollari americani.
F. Con
una nuova istanza del 20 maggio 2021, sempre diretta contro l’CO 1, la RE 1 ha
chiesto allo stesso giudice di decretare il sequestro dei medesimi beni presso
le stesse società e persone, il tutto,
però, fino a concorrenza di fr. 145'110'345.20 oltre agli interessi del 9%
dal 1° aprile 2021. Anche il titolo del credito e
la causa di sequestro è rimasto immutato.
G. Avendo il Pretore accolto integralmente anche la
seconda istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20
maggio 2021, eseguito l’indomani dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per quanto
riguarda i beni da sequestrare a __________ (verbale n__________7) e dall’Office
cantonal des poursuites di Ginevra per quanto attiene ai beni da sequestrare
nel Canton Ginevra (verbale n. __________), con istanza 28 maggio 2021 l’CO 1,
con due distinte istanze, ha presentato opposizione ai due decreti di sequestro
al medesimo giudice.
Con la prima, per cui è stato aperto il
procedimento __________8, l’opponente, in ordine, ha chiesto di
dichiarare irricevibile il primo sequestro e, nel merito, in via principale, di
accogliere l’opposizione, in via
subordinata, di obbligare la RE 1 a prestare una garanzia di fr. 20'000'000.–
nel caso di totale mantenimento del
sequestro e, in via ancor più subordinata, di obbligare la sequestrante
a prestare una garanzia di fr. 700'000.– qualora il sequestro venisse
mantenuto per fr. 3'328'767.12. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2021,
la sequestrante ha concluso per la reiezione dell’opposizione e della
richiesta di cauzione.
Con
la seconda istanza, per cui è stato aperto il procedimento __________0, l’opponente
ha chiesto, in via principale, di accogliere l’opposizione, in via subordinata,
di obbligare la sequestrante a prestare una garanzia di fr. 30'000'000.–
nel caso di totale mantenimento del sequestro e, in via ancor più subordinata,
di ob-bligarla a prestare una garanzia di fr. 700'000.– ove il sequestro
fosse mantenuto per fr. 3'328'767.12. Nelle sue osservazioni del 17 giugno
2021, la sequestrante ha concluso per la reiezione delle due opposizioni.
Con
repliche e dupliche del 1° e 8 luglio 2021, le parti si sono riconfermate, in
entrambi i procedimenti, nelle rispettive posizioni.
H. Statuendo
con decisione del 20 settembre 2021, dopo aver congiunto i procedimenti il
Pretore ha accolto l’opposizione al primo sequestro, annullandolo e ponendo a
carico della sequestrante le spese processuali di fr. 2'000.– e le
ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’opponente, mentre ha respinto l’opposizione
al secondo sequestro e la richiesta di garanzia, confermandolo e ponendo a
carico dell’opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e le ripetibili
di fr. 15'000.– a favore della sequestrante.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 30
settembre 2021 per ottenerne la riforma, nel senso di addebitare all’CO 1 le
spese processuali della prima causa e di
fissare le ripetibili nella seconda causa secondo “un’adeguata applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar, nella
misura di perlomeno CHF 100'000.–”, protestate spese,
tasse e ripetibili di seconda sede, chiedendo anche per queste ultime “un’adeguata applicazione dell’art. 11 RTar”. Con osservazioni del 21 ottobre 2021 l’opponente ha chiesto la
reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
L. L’CO
1 ha adito a sua volta questa Camera con
un reclamo del 1° ottobre 2021 per ottenere, in via principale, l’annullamento
della sentenza pretorile, l’accoglimento dell’opposizione al secondo sequestro
e la sua revoca, e, in via subordinata, la condanna della RE 1 a prestare una
garanzia di fr. 30'000'000.–, protestate tasse, spese e ripetibili in
entrambe le sedi. La sequestrante ha chiesto la reiezione del reclamo e
protestato tasse spese e ripetibili mediante osservazioni del 21 ottobre 2021.
Con replica e duplica del 28 ottobre e dell’8 novembre 2021, le parti hanno
ribadito le rispettive conclusioni.
Il 16 febbraio 2022 la
sequestrante ha trasmesso alla Camera due lettere sue all’opponente del 15 novembre 2021 e
14 febbraio 2022. L’opponente ha preso posizione al riguardo con uno
scritto del 21 febbraio 2022, cui ha allegato quattro lettere inviate alla
sequestrante il 31 marzo, il 30 giugno, il 28 settembre e il 31 dicembre 2021.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
I
reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si
giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 e dell’CO 1 il 21 settembre
2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° ottobre. Presentati uno il
30.
settembre e l’altro il 1° ottobre 2021 (date dei timbri postali), entrambi i
reclami sono dunque tempestivi.
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.3.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.3.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,
consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribu-nale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in: Commentaire
romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
1.3.2.1
A
sostegno delle proprie affermazioni (sotto consid. 4.2.1), l’CO 1 ha allegato
al reclamo un parere dell’avvocato inglese __________ B__________ (doc. 3). La RE
1.
osserva a ragione che l’opponente avrebbe potuto produrre tale parere già
in prima sede, sicché esso va dichiarato inammissibile. Essa non ha infatti
spiegato perché non avrebbe potuto richiedere e produrre il documento in
precedenza, pur facendo prova della diligenza da essa ragionevolmente
esigibile. La Camera non ne terrà pertanto conto ai fini dell’odierno giudizio.
Ad ogni modo il parere risulta senza rilievo nella fattispecie (sotto consid.
5).
1.3.2.2
Lo
scambio degli allegati nella causa promossa dall’CO 1 è terminato con le
osservazioni della RE 1 del 21 ottobre 2021. Gli scritti e allegati inoltrati
il 16 e il 22 febbraio 2022 (sopra ad I) sono pertanto inammissibili in quanto
tardivi (sopra consid. 1.3.2).
1.3.2.3
La
RE 1 obietta che nel suo reclamo l’CO 1 non spiega perché la decisione
impugnata sarebbe arbitraria e considera peraltro irricevibili le censure dell’opponente,
poiché sono in parte frutto di un “copia-incolla” di quelle già proposte in
prima sede, mentre le restanti sono argomenti nuovi, prevalendo inoltre fra le
stesse critiche di carattere appellatorio. Nella sua generalità e
indeterminatezza la censura della sequestrante è inammissibile. Del resto la
reclamante ha criticato in modo puntuale – ancorché incompleto (v. sotto
consid. 6.2) – l’interpretazione del contratto di mutuo operata dal Pretore
(pagg. 9 segg. ad n. 7). Fatto sta, ad ogni modo, che in occasione dell’esame
delle doglianze dell’CO 1 occorrerà verificare – d’ufficio trattandosi di una
questione di diritto (art. 57 CPC) – se le stesse
rispettano le esigenze di motivazione risultanti dagli art. 320 lett. b
e 321 cpv. 1 CPC.
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima congiunto le due cause e giudicato
che il mantenimento del primo sequestro costituisce un abuso di diritto
(manifesto), sicché ha accolto la prima opposizione e annullato il sequestro.
Ha invece ritenuto che il secondo sequestro vada mantenuto, perché la RE 1 ha
reso verosimile l’esistenza di un credito esigibile nei confronti dell’CO 1,
come pure una causa di sequestro, ossia, in concreto, l’esistenza di un
riconoscimento di debito da parte dell’opponente (il contratto di mutuo), unita
al fatto ch’essa ha la sede all’estero e, in alternativa, che il credito ha un
legame sufficiente con la Svizzera. Egli ha implicitamente giudicato che sia
dato anche il terzo presupposto del sequestro, ovvero l’esistenza in Svizzera
di beni del debitore. Il Pretore ha d’altronde respinto la richiesta di
prestazione di garanzie, perché l’opponente non ha reso verosimile di stare
subendo un danno a causa del sequestro dei suoi beni. Egli ha infine posto le spese processuali e ripetibili relative
al primo procedimento a carico della sequestrante e quelle riferite
alla seconda causa a carico dell’opponente. Per entrambi i procedimenti, ha
fissato le spese processuali in fr. 2'000.– e le ripetibili in fr. 15'000.–.
4.
Visto
che le conclusioni dell’CO 1 sono (parzialmente)
pregiudiziali rispetto a quelle della RE 1, nel senso che l’accoglimento del
reclamo dell’opponente inciderebbe sulla richiesta di riformare la decisione
impugnata sulle ripetibili per la seconda causa, conviene
esaminare prima di tutto il reclamo dell’opponente.
I.
Sul reclamo dell’CO 1 (14.2021.145)
5.
Preliminarmente,
l’CO 1 si duole che nella decisione impugnata il Pretore
ha omesso d’indicare che al mutuo convertibile si applica
il diritto inglese, in particolare le norme relative all’interpretazione dei
contratti, pur ammettendo che, al riguardo, non c’è differenza tra diritto
inglese e svizzero. La questione è pertanto senza rilievo pratico, anche perché la RE 1 concorda sull’equivalenza
delle due legislazioni. Su questo punto il reclamo è dunque inammissibile.
6.
Secondo
la clausola n. 3.5 del contratto di mutuo, in caso di mancato pagamento di qualsiasi quota d’interessi dovuti e pagabili conformemente
alla clausola n. 3.4, l’interesse in sofferenza dev’essere capitalizzato e
aggiunto alla somma mutuata pendente, che deve portare interesse del 9% annuo
fino al suo intero rimborso (“If
any portion of the interest shall remain unpaid after becoming due and payable
in accordance with Clause 3.4 above, then, subject to Clause 4.1, the unpaid
interest shall be capitalized and added to the outstanding Loan Sum and the
same shall bear interest at the rate of 9%
per annum until fully repaid”). La clausola n. 4.1 lett. b ad IV stabilisce poi
la possibilità per la mutuante di esigere il rimborso a contanti dell’importo
totale del mutuo nel caso di un evento d’inadempienza secondo la clausola n. 6
(“in the case of an Event of Default,
in accordance with Clause 6”), stante la quale è un
“event of default” il fatto che la mutuataria non è in grado o ammette di non
essere in grado di pagare i suoi debiti alla scadenza, sospende i pagamenti di
qualsiasi suo debito o, a causa di difficoltà finanziarie effettive o previste avvia
trattative con uno o più dei suoi creditori (“the Company is unable or admits inability to pay its
debts as they fall due, suspends making payments on any of its debts or, by reason of actual or anticipated financial difficulties
commences negotiations with one or more of its creditors
[…]”) (n. 6.1 lett. b).
Ora,
il Pretore ha ritenuto che la clausola n. 3.5 non sembra dare alla mutuataria
la facoltà di scegliere se pagare gli interessi o no, quanto piuttosto le clausole n. 4.1 lett. b ad IV e 6.1 lett. b
appaiono dare facoltà di scelta alla mutuante, in caso di mancato pagamento
degli interessi, se proseguire con il contratto in regime di anatocismo o
rescinderlo anticipatamente per scritto e chiedere il rimborso integrale del
capitale e degli interessi. Il Pretore ha sottolineato che la sospensione dei
pagamenti appare un evento d’inadempienza indipendente da eventuali difficoltà
economiche della mutuataria, stante la congiunzione “or” utilizzata con valore
disgiuntivo nell’art. 6.1 lett. b.
Visto
che il 9 aprile 2021 la RE 1 aveva comunicato all’CO 1 di ritenerla
inadempiente e chiesto l’immediato rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi, e che il successivo 13 aprile la mutuataria aveva ricevuto tale
comunicazione, il primo giudice ha reputato che la sequestrante avesse reso
verosimile di vantare nei confronti dell’opponente un credito – volto al
rimborso del capitale e al pagamento degli interessi – esigibile sin dal 13
maggio 2021, ossia da prima della prima istanza di sequestro.
6.1
L’CO
1.
ammette che la RE 1 poteva chiedere la restituzione immediata della somma
mutuata, ma solo nei casi elencati esaustivamente nel contratto (all’art. 4.1),
tra cui concede esserci anche gli eventi d’inadempienza (“event of default”), a suo dire pure essi
elencati esaustivamente nel contratto, all’art. 6.1, in cui tuttavia non figura
il mancato pagamento degli interessi da parte della mutuataria. Per la
reclamante, se le parti avessero voluto considerare anche tale circostanza
quale event of default, l’avrebbero
previsto esplicitamente, ciò che però non hanno fatto. L’assenza di una simile
pattuizione è del resto coerente con l’art. 3.5 (da reputare una lex
specialis rispetto all’art. 4.1), il quale stabilisce in particolare che,
in caso di mancato pagamento degli interessi, questi vengono aggiunti alla
somma da rimborsare e sono a loro volta produttivi di interessi. Se il mancato
pagamento degli interessi costituisse un event of default, a detta della
reclamante l’art. 3.5 non avrebbe difatti alcuna portata pratica.
L’opponente
ritiene manifestamente errata l’interpretazione dell’art. 6.1 lett. b operata
dal Pretore, che non terrebbe conto del fatto che la sospensione dei pagamenti
non è una circostanza avulsa dal contesto degli altri eventi d’inadempienza
enumerati nella stessa lettera, come pure nelle lettere c) e d), che fanno ri-ferimento
a tipici indicatori d’insolvenza di una società, la cui mancanza di liquidità e
di credito non le consentono, in termini generali, di far fronte regolarmente
(e non solo transitoriamente) alle proprie obbligazioni. Il mancato pagamento
degli interessi, invece, non permette (ancora) di concludere che la mutuataria
è insolvente, sicché non può essere assimilato a un event of default. Del
resto, nei mercati finanziari anglosassoni, in cui operano le parti, è prassi
comune stipulare mutui che prevedano clausole – dette “Payment-In-Kind” o “Rolled up Interest”
– in forza delle quali il mutuatario può sospendere il pagamento degli interessi
e vederseli aggiunti alla somma da restituire. La mutuante non ha quindi
(ancora) diritto alla restituzione del prestito secondo l’opponente, che si
riferisce al riguardo anche al noto parere dell’avvocato inglese. Essa conclude
che, pur essendo chiari sia il testo del contratto sia la reale volontà delle
parti, il giudice non ha capito che il mancato pagamento degli interessi ha
avuto come unica conseguenza, automatica, l’aggiunta degli interessi non pagati
al capitale, a loro volta produttivi d’interessi (art. 3.5).
6.2
La
reclamante non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui l’art. 3.5 del
contratto non pare darle la facoltà di scegliere se pagare gli interessi o
capitalizzarli. Del resto, l’art. 3.3 pone chiaramente a carico della
mutuataria l’obbligo di pagare interessi del 9% annui ogni quattro mesi, sicché
l’art. 3.5 statuisce solo la conseguenza pecuniaria del loro mancato pagamento,
ovvero dell’inadempienza della mutuataria. Come pertinentemente rilevato dalla
sequestrante, l’art. 3.5 non consente alla mutuataria d’interrompere a suo
piacimento il pagamento degli interessi, neanche a motivo di “strategie aziendali”. In simili circostanze, non dà adito a
critiche, perlomeno sul piano della verosimiglianza, la conclusione del
Pretore secondo cui la sospensione del pagamento degli interessi è un “event of default”
giusta l’art. 6.1 lett. b che conferisce alla mutuante
il diritto di esigere il rimborso a contanti dell’importo totale del mutuo in
virtù dell’art. 4.1 lett. b ad IV.
6.3
Che
la sospensione dei pagamenti non sia una circostanza avulsa dal contesto degli
altri eventi d’inadempienza enumerati all’art. 6.1 è un’affermazione della
reclamante che non trova appiglio nel testo
del contratto. Esso non vincola infatti il caso d’inadempienza per
sospensione dei pagamenti a problemi di solvibilità della mutuataria né alla
durata della sospensione. Quanto agli altri eventi enumerati nelle lettere da b
a d, paiono secondo ogni verosimiglianza riguardare situazioni in cui la
mutuataria non ha ancora sospeso i suoi pagamenti, ma tenta di rinegoziare i
suoi debiti perché prevede difficoltà di continuare a onorarli regolarmente.
Non è d’altronde vero che se il mancato pagamento degli interessi co-stituisse
un “event of default”, l’art. 3.5 non avrebbe alcuna portata pratica.
Giusta l’art. 4.1 la mutuante può (“may”) – ma non è tenuta a – richiedere il
rimborso del mutuo nel caso in cui si verifica un’inadempienza della
mutuataria. In un caso come nell’altro, del resto, gl’interessi esigibili non saldati
continuano a generare interessi fino alla completa restituzione della somma
mutuata, proprio in virtù dell’art. 3.5.
6.4
L’allegazione
relativa all’usualità nei mercati finanziari anglosassoni delle clausole dette “Payment-In-Kind” o “Rolled up Interest”
è nuova e pertanto inammissibile, dal momento che avrebbe agevolmente potuto –
e dovuto – essere formulata già in prima sede (sopra
consid. 1.3.2). La reclamante non l’ha del resto resa
verosimile – e il parere dell’avvocato B__________ non può
al riguardo far testo (sopra consid. 1.3.2.1) – e comunque sia il contratto di
mutuo convertibile concluso dalle parti non contempla alcuna facoltà di
sospensione del pagamento degli interessi (sopra consid. 6.2).
6.5
Tutto
sommato, nella misura in cui è ricevibile la censura relativa al credito
vantato dalla sequestrante va respinta perché la reclamante non è riuscita a
dimostrare che l’interpretazione del contratto di mutuo operata dal Pretore è
meno verosimile di quella da lei proposta, contraria al diritto o fondata su
accertamenti manifestamente errati.
7.
A
proposito del secondo presupposto del sequestro, assunto pacificamente che l’opponente
ha sede all’estero, il Pretore ha ritenuto che, probabilmente, esistesse una
causa di sequestro secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ha infatti giudicato
che, unitamente allo scritto del 31 marzo 2021, con cui l’CO 1 aveva comunicato
di non intendere pagare gli interessi dovuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, e
alla successiva richiesta di rimborso del mutuo formulata dalla RE 1, il convertible loan agreement costituisce un valido riconoscimento di debito a norma dell’art. 82
cpv. 1 LEF. D’altronde, poiché il contratto prevede che la mutuataria debba
pagare gl’interessi su un conto aperto presso una banca luganese, in
alternativa il primo giudice ha reputato dato anche un sufficiente legame con
la Svizzera.
7.1
L’CO
1.
sostiene per contro che, da un canto, la sequestrante non vanta ancora alcuna
pretesa di restituzione del prestito esigibile, sicché il contratto di mutuo
non costituisce un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Dall’altro
asserisce che difetta un legame tra il credito e la Svizzera, dato che le parti
hanno sottoposto il contratto al diritto inglese e previsto che le controversie
siano deferite a un arbitro con sede a __________, di modo che il cre-dito va
piuttosto collegato con il territorio britannico. Aggiunge che tali pattuizioni
sono tipiche di relazioni tra attori internazionali (come sono le parti), che
dispongono di relazioni bancarie aperte in Svizzera per questioni di serietà e
sicurezza senza che ciò permetta al creditore di beneficiare di uno strumento
invasivo come il sequestro dei beni del debitore.
7.2
Poiché
l’CO 1 non è riuscita a contestare con successo la verosimiglianza del credito
vantato dalla RE 1 (sopra consid. 6), cade anche la sua contestazione dell’esistenza
di un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. In effetti,
sottoscrivendo il contratto di mutuo, l’opponente si è impegnata a rimborsare
la somma mutuata, oltre agli interessi maturati nel frattempo, nel caso in cui
la mutuante avesse disdetto per scritto il contratto e chiesto il rimborso del
mutuo (sopra consid. 3). Ciò integra pacificamente le caratteristiche di un
riconoscimento di debito (tra tante, sentenza della CEF 14.2020.23 del
31.
luglio 2020, consid. 5 con rinvii). La sentenza impugnata merita pertanto
conferma anche su questo punto, senza che sia necessario verificare se sussiste
anche un legame sufficiente del credito con la Svizzera, fermo restando che
secondo la giurisprudenza un simile legame esiste se il luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore è
situato in Svizzera sebbene tale legame non sia preponderante rispetto
a quello con altri Stati (sentenza della CEF 14.2016.85 del 26 ottobre 2016,
RtiD 2017 I 755 n. 50c consid. 6.3/a e i rinvii).
8.
In
definitiva, dato peraltro che il presupposto dell’esistenza dei beni
sequestrati e la loro appartenenza al debitore non è contestata e del resto è
pacifica, la decisione del Pretore resiste alla critica e va pertanto
confermata.
9.
Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia
del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
9.1
Il creditore può essere costretto d’ufficio
a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n.
5.
LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche
a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende
leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 5A_ 757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al
giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere
conto delle particolarità della fattispecie.
Tra
i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un
sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli
oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di
opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III
100.
segg.), così come gli interessi – pari in linea di
massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale
palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza
5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano
invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida
del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1
LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile
il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100,
consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono
il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono
una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del
Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).
9.2
Nel
caso concreto, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia del pregiudizio eventualmente occasionato dal
secondo sequestro, perché l’opponente non aveva reso verosimile di
subire un danno, in particolare di necessitare degli averi sequestrati per fare
fronte ai propri impegni. Contrariamente a quanto allegato dall’opponente, il
primo giudice ha considerato che l’esistenza di eventuali altri suoi conti (non
sequestrati) all’estero non fosse senza rilievo per la questione della
garanzia, non fosse solo per il suo obbligo di diminuire il danno. Tenuto conto
della somma mutuata di 150 milioni di
dollari in possesso dell’opponente, che per altro genererebbe interessi
capitalizzabili di almeno USD 13'500'000.– all’anno, il Pretore ha respinto la
richiesta di garanzia anche per le spese del processo di convalida del
sequestro, ritenendo che l’opponente fosse garantita in modo più che
sufficiente, anche qualora il sequestro avesse dovuto rivelarsi infondato.
9.3
L’CO
1.
sostiene che le argomentazioni del Pretore non considerino “la struttura societaria internazionale e
complessa della reclamante, regolate da precise norme riguardanti i centri di
costo e i flussi di liquidità”. Concretamente, le
relazioni bancarie sequestrate servirebbero a pagare gli interessi di un altro
mutuo, contratto con l’AA 1, nonché i costi di professionisti, ciò che le
creerebbe un danno finanziario ingente, dovuto al rischio che l’AA 1 disdica il
contratto per il mancato pagamento degli interessi.
9.4
Così
argomentando, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore. In
particolare non spende una parola sulla possibilità di far fronte ai propri
impegni facendo capo ad altri conti non sequestrati né sul fatto che le spese
della procedura di convalida del sequestro appaiono sufficientemente garantite
dalla somma mutuata (non tanto invero dagli interessi del 9%, ch’essa è tenuta
a versare alla mutuante, ma dal capitale, potendo essa se del caso compensare l’obbligo
di rimborso del mutuo con il credito di risarcimento dell’eventuale danno da
sequestro ingiustificato). Non basta ribadire i propri argomenti di prima sede
in versione succinta (v. istanza, pagg. 13-15, replica,
pagg. 11 seconda metà, 12-16) senza nulla aggiungere, per tacere del fatto che
il danno invocato appare al momento attuale
ancora solo potenziale. Sprovvisto di una motivazione adeguata (sopra
consid. 1.3.2), il reclamo risulta irricevibile in punto alla prestazione di
garanzie.
II.
Sul reclamo della RE 1 (14.2021.142)
10.
La
RE 1 postula anzitutto l’annullamento e la riforma del dispositivo (n. 5)
relativo alle spese e ripetibili nella prima causa, nel senso di porre le spese
processuali di fr. 2'000.– a carico dell’opponente e (implicitamente) di
rinunciare all’assegnazione di ripetibili (conclusione n. 1, primo paragrafo).
10.1
La
reclamante rimprovera al Pretore di aver applicato il principio di soccombenza
alle spese giudiziarie relative al primo procedimento, con la motivazione che
il mantenimento del primo sequestro costituiva un abuso di diritto a essa
imputabile. Obietta di non aver mai voluto una doppia garanzia, tanto da aver
suggerito la congiunzione dei procedimenti, poi avvenuta. Aggiunge di non aver
avuto alcuna certezza che i beni situati a __________ non sarebbero stati
dissequestrati se la seconda istanza di sequestro fosse stata limitata ai beni
situati a __________ e la prima istanza fosse stata dichiarata irricevibile. Di
quest’ultimo fatto essa si dice peraltro sicura, visto che le autorità di __________
non avevano sequestrato i beni ivi situati, in quanto il credito non era stato
espresso in franchi svizzeri, tanto che l’PI 4 ha eccepito proprio per quel
motivo l’irricevibilità della prima istanza. Tale rischio giustificava quindi a
suo dire di chiedere un nuovo sequestro anche per i beni situati a __________.
La sequestrante precisa comunque che questa Camera ha lasciato aperta la
questione di sapere se l’istanza di sequestro debba esprimere il credito in
franchi svizzeri, e lascia intendere che il Pretore avrebbe potuto procedere a
una conversione d’ufficio, per evitare di creare spese inutili.
La
reclamante sostiene poi che non sarebbe stato opportuno neanche ritirare la
prima istanza di sequestro. Invero, così facendo, nel tempo intercorso tra la
presentazione della seconda istanza e la decisione su di essa, essa avrebbe
perso gli effetti del blocco dei beni situati
a __________. Del resto, essa afferma, il Pretore stesso ha rilevato che la “seconda domanda di
sequestro, a quel momento si giustificava”, salvo poi contraddirsi,
censurando l’estensione della seconda istanza ai beni situati a __________.
Quindi, conclude, pur non contestando l’accoglimento dell’opposizione al primo
sequestro, considera che il mantenimento
della misura non fosse affatto abusivo.
Chiede perciò che le ripetibili nel primo procedimento vengano
stralciate – non essendo del resto comprensibile a suo dire perché siano dello
stesso importo di quelle assegnate nel secondo procedimento – oppure che le
spese giudiziarie siano ripartite secondo equità a norma dell’art. 107 CPC,
perché ritiene di aver agito in giudizio in buona fede e di aver “prevalso nel merito”.
La RE 1 non rivendica però l’assegnazione di ripetibili a lei nella prima
causa, siccome nel petitum, postula solo l’annullamento del
dispositivo n. 5 e la sua riforma nel senso dell’addebito all’opponente delle
spese processuali di fr. 2'000.–.
10.2
La RE 1 non contesta seriamente di essere
risultata soccombente nella prima causa. Non si oppone infatti all’accoglimento
dell’opposizione al primo sequestro. La sua richiesta di deroga al
principio della soccombenza dell’art. 106 CPC può quindi fondarsi solo sull’art.
107.
CPC.
10.3
Tale
norma prevede che, in determinati casi, il giudice possa (ma non sia obbligato
a) ripartire le spese giudiziarie (dunque anche le spese processuali: art. 95
cpv. 1 CPC) in deroga al principio di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
secondo cui chi soccombe sopporta le spese. L’art. 107 CPC va applicato in modo
restrittivo, soltanto in presenza delle circostanze particolari previste dalla
norma, per non svuotare di contenuto la regola posta dall’art. 106 cpv. 1 CPC
(DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).
10.4
La
sequestrante pare fondare la domanda di assegnazione delle spese processuali
della prima causa anzitutto sull’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto afferma
di averla intentata in buona fede, come appurato dal Pretore. A ben vedere, non
contesta però che il primo sequestro non si giustificava più dopo che era stato
decretato il secondo. Orbene, omettendo di rinunciare al primo sequestro nei
giorni immediatamente successivi al 20 maggio 2021, la RE 1 ha obbligato l’CO 1
a presentare opposizione il 28 maggio (anche) contro tale provvedimento
(sopra ad G). Se la sequestrante fosse stata di buona fede, ovvero se avesse
prestato l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lei (art.
3.
cpv. 2 CC e Tappy in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 107 CPC), il
Pretore non avrebbe dovuto emettere la sentenza ora impugnata. Non risulta
pertanto dato il motivo d’equità dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC. Il primo
giudice ha giustamente applicato il principio della soccombenza.
10.5
L’allegazione della reclamante secondo cui avrebbe “prevalso nel merito”
è di difficile comprensione e pertanto di dubbia ricevibilità. Fatto sta che –
se così avesse inteso – la vittoria nella seconda causa non la esimeva dal
rinunciare alla prima dopo l’esecuzione del secondo sequestro, nella misura in
cui non poteva in buona fede sperare in un esito migliore della prima causa
rispetto alla seconda dato che le istanze erano identiche fatta salva la valuta
in cui è stato espresso il credito da essa vantato. Siccome la
sequestrante è poi risultata soccombente nel primo procedimento, le tocca
assumere le relative spese processuali.
11.
La
RE 1 postula inoltre la parziale riforma del dispositivo (n. 6) relativo alle
spese e ripetibili nella seconda causa, nel senso di aumentare “nella misura di perlomeno CHF 100'000.--”
le ripetibili poste a carico dell’opponente in “adeguata
applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar”.
11.1
Nel
quantificare le ripetibili in ciascuna delle cause, il Pretore ha constatato che le parti non avevano prodotto le note
professionali dei propri rappresentanti, sicché ha dovuto (giocoforza)
procedere alla tassazione per apprezzamento. Al riguardo ha tenuto conto come
valore litigioso il valore dei beni sequestrati, da lui stimato in almeno fr. 12'759'408.92
(controvalore di USD 13'691'822.–), pari al saldo della relazione bancaria
sequestrata presso la PI 1 (doc. 5, recte: E). Ha quindi constatato che le
ripetibili potevano essere fissate tra fr. 51'037.60 e fr. 178'631.72
secondo l’art. 11 RTar. Fondandosi sulla deroga dell’art. 13 RTar, il Pretore
ha poi limitato le ripetibili a fr. 15'000.– in ognuna delle cause (sotto
consid. 11.4.1).
11.2
La
RE 1 rimprovera al Pretore una violazione del diritto per aver egli equiparato
il valore litigioso al valore dei beni sequestrati. Una simile assimilazione è
a suo dire possibile solo se il valore dei beni sequestrati è noto, ciò che il
giudice stesso ha ammesso non essere il caso nella fattispecie. Censura anche
un accertamento manifestamente errato dei fatti, la stima di fr. 12'759'408.92
essendo sbagliata, perché fondata su un documento prodotto dall’CO 1, che mai
ha riferito in maniera indubitabile l’ammontare dei valori sequestrati. La
sequestrante ritiene quindi che il valore litigioso debba essere fissato in
base all’ammontare del credito oggetto del sequestro, ossia fr. 145'110'345.20.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse prendere come parametro la liquidità
bancaria sequestrata, per evitare di cadere nell’arbitrio la reclamante
sostiene che si debba tenere conto anche della relazione presso la PI 10, che
presentava un saldo di USD 19'214'367.40, pari a fr. 17'905'868.98, il 21
maggio 2021, ciò che ha per effetto di aumentare
il valore litigioso a fr. 30'665'277.90. Nella prima ipotesi le ripetibili
possono essere fissate tra fr. 580'441.38 e fr. 2'902'206.90 e nella seconda tra fr. 122'661.11 e fr. 429'313.90.
11.3
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, non è arbitrario fissare
il valore litigioso in base al valore dei beni sequestrati e, se non è noto, in
base all’importo del credito fatto valere dal sequestrante, specie in caso di
sequestro di conti bancari, la banca non essendo tenuta a dare informazioni sul
suo esito prima che la decisione di sequestro sia passata in giudicato (DTF
139.
III 195 consid. 4.3.3; sentenze del
Tribunale federale 5A_314/ 2019 del 20 gennaio 2020, consid. 3.4,
e della CEF 14.2017.177 del 27 marzo 2018 consid. 10). Tuttavia, qualora il valore dei beni sequestrati sia noto in altro modo (ad esempio per mezzo di
una stima dei beni sequestrati eseguita in un pignoramento precedente il
sequestro), non è (più) opportuno fondarsi sull’ammontare del credito, fermo
restando che il valore dei beni sequestrati è determinante solo se è conosciuto
nel suo complesso (“insgesamt”), ossia se il giudice conosce il valore di tutti i beni sequestrati (sentenza del Tribunale federale
5A_314/2019 citata, consid. 3.7 [obiter dictum]).
11.3.1
Orbene,
dall’incarto risulta che gli unici beni effettivamente sequestrati dagli uffici
d’esecuzione sono le relazioni bancarie presso la PI 1 e la PI 10, tutte le
altre persone indicate nel decreto di sequestro avendo dichiarato di non
detenere beni dell’CO 1. Il saldo dei conti
al momento del sequestro è noto, l’opponente avendo prodotto i
relativi estratti (doc. 5 e 5A). In questa situazione, è dunque noto anche il
valore dei beni sequestrati, pari alla
somma di quei saldi.
Dalla decisione impugnata si
deduce d’altronde che il cambio tra franco svizzero e dollaro statunitense, applicato
dal Pretore per calcolare le spese, e che nessuna delle parti rimette
in discussione, era il 21 maggio 2021 di 1 : 0.9318. Ne consegue che il valore dei beni sequestrati quel
giorno ammontava a fr. 30'661'987.20 (pari a 0.9318 x [USD 13'691'822 + 19'214'367.40]), ossia sostanzialmente al valore indicato dalla reclamante. Tale
importo va considerato il valore litigioso del procedimento. La sequestrante
non indica infatti alcun motivo di dubitare dell’autenticità e affidabilità
degli estratti conto prodotti dall’opponente, che sono emessi dalle stesse
banche presso le quali è stato eseguito il sequestro, ovvero da terzi di cui
non risultano ragioni di diffidare dell’indipendenza e onestà.
11.3.2
Va
pertanto dato torto alla reclamante laddove essa pretende di calcolare le
ripetibili in base all’importo del credito da essa vantato, ma va seguita sul
fatto che il valore dei beni sequestrati supera fr. 30'000'000.–.
11.4
In
forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere
stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al
precitato Regolamento. Per una causa sommaria prescritta dalla
LEF il cui valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2
lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.4 all’1.4% del valore medesimo.
In concreto, per un valore litigioso di fr. 30'661'987.20, le ripetibili
andrebbero fissate tra fr. 122'650.– e fr. 429'270.– arrotondati. Tuttavia “nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto
in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli
interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l’art. 13 cpv. 1 RTar,
prevede che “l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
Al giudice è riconosciuto un ampio potere d’apprezzamento
(DTF 135 III 264 consid. 2.5). L’autorità giudiziaria superiore deve
quindi dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a
quella del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30
maggio 2012 consid. 4.3.2), specialmente in ambito di reclamo, in cui il potere
di cognizione dell’autorità superiore sul piano dei fatti è limitato (art. 320
lett. b CPC), ciò che non le consente un esame completo dell’uso fatto dal
primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (sentenza della CEF 14.2017.29
del 2 giugno 2017 consid. 6.3 e i numerosi rinvii).
11.4.1
Nel
caso in esame, in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar il Pretore ha ridotto
le ripetibili al di sotto del minimo stabilito dall’art. 11 RTar, da lui
erratamente stabilito in fr. 51'037.60, fissandole in fr. 15'000.– in
ciascuna delle cause, “tenuto
conto della complessità del caso, degli atti prodotti e del presumibile tempo
impiegato”.
11.4.2
A
prescindere dal valore litigioso ritenuto, la RE 1 sostiene che alle ripetibili
nella seconda causa non si possa applicare l’art. 13 cpv. 1 RTar e in subordine
che la loro riduzione rispetto al minimo tariffale debba essere più contenuta
di quella operata dal Pretore. Afferma, in sostanza, che il suo patrocinatore
ha impiegato molto più tempo di quello implicitamente considerato dal primo
giudice, ch’essa suppone essere di 30 ore (a fr. 500.–/ora), per redigere
le istanze di sequestro, verificare “debitamente” i documenti a esse allegati,
analizzare “minuziosamente” le opposizioni ai sequestri e le istanze di prestazione di garanzia,
così come i documenti a esse acclusi, uno dei quali di centinaia di pagine,
redigere le risposte e le dupliche e infine esaminare le repliche. Asserisce
anche di aver dovuto sopportare il costo di traduzione degli allegati redatti
in lingua straniera, per tacere del tempo impiegato dal suo patrocinatore nelle
relazioni con lei e l’Ufficio d’esecuzione di Lugano. Tenuto conto del notevole
impegno sia nell’esame dei fatti, che in quello del diritto la reclamante
giudica la decisione impugnata infondata,
insostenibile, sproporzionata, ingiustificabile e insufficientemente
motivata, facendo carico al Pretore di non aver spiegato perché la causa fosse
più semplice o richiedesse un dispendio inferiore rispetto a quelle usuali, né
perché il caso o gli interessi delle parti presentassero particolarità tali da
derogare al minimo legale. Sottolinea che il giudice ha emanato la decisione
ben quattro mesi dopo l’avvio della procedura, fatto questo di per sé
sintomatico di un’accresciuta complessità, posto che nella procedura di
sequestro le decisioni vengono emanate molto rapidamente.
Secondo la reclamante le ripetibili fissate dal Pretore non tengono poi
conto del rischio cui è esposto l’avvocato, da commisurare secondo il valore
litigioso. A tal proposito, essa cita una decisione di questa Camera che
riguardava una causa di sequestro del valore litigioso simile a quello del presente
procedimento. Ebbene, poiché, a fronte di una complessità a suo avviso molto
inferiore, la Camera ha riconosciuto adeguate 40 ore di lavoro e una
remunerazione di fr. 500.– l’ora, lascia intendere che, anche volendo
stabilire le ripetibili in base al dispendio di tempo, non si potrebbe
riconoscere al suo patrocinatore un onorario inferiore a fr. 500.– l’ora
per un numero di ore peraltro molto superiore a 40.
11.4.3
In
fattispecie che presentavano valori litigiosi di più di 100 milioni di franchi,
la Camera ha avuto modo di stabilire che per l’applicazione dell’art. 13 cpv.
1.
RTar un onorario di fr. 500.– l’ora era adeguato a tenere calcolo dell’importanza
della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull’avvocato, da
commisurare in funzione del valore litigioso (sentenze della CEF 14.2017.176 e
177.
del 27 marzo 2018 consid. 10.2). La RE 1 pare orientarsi su tale
indicazione per calcolare l’onorario da essa rivendicato. Per giustificare la
soglia minima di fr. 122'650.– risultante dall’art. 11 cpv. 1 RTar (sopra
consid. 10.3), il dispendio lavorativo calcolato a fr. 500.–/ora dovrebbe
essere di oltre 245 ore, pari a più di 30 giornate lavorative di 8 ore. Ora,
non solo la reclamante non ha presentato in prima sede una nota d’onorario e
spese come le consentivano gli art. 105 cpv. 2 CPC e 14 cpv. 2 RTar, ma neppure
nel reclamo essa quantifica l’onere lavorativo del proprio patrocinatore,
limitandosi ad affermare che il numero di ore dedicate alla pratica è molto
superiore a 40. Anche la descrizione alquanto generica del lavoro svolto (sopra
consid. 11.4.2) non permette di ritenere che il patrocinatore della reclamante
abbia dedicato alla causa almeno 30 giornate lavorative.
11.4.3.1
Nella
valutazione del dispendio di tempo andrebbe del resto dimezzato il numero di
pagine degli allegati presentati, stanti la dimensione dei caratteri e la
larghezza dei margini usate e considerato che la necessità degli allegati
spontanei non è dimostrata e i documenti veramente decisivi sono solo il
contratto di mutuo convertibile, lo scritto con cui l’CO 1 ha comunicato la
sospensione del pagamento degli interessi e la lettera di disdetta della RE 1.
Il grado di difficoltà della causa è inoltre piuttosto basso, siccome verte in
fondo soltanto sull’interpretazione di poche clausole contrattuali e sulla
(mancata) dimostrazione del danno derivante dal sequestro (a proposito dell’istanza
di prestazione di garanzie). Anche sul costo di traduzione degli allegati
redatti in lingua straniera la reclamante è rimasta evasiva. Ad ogni modo, in
sede di opposizione al sequestro l’unica traduzione agli atti risulta poi un
verbale di due (scarse) pagine (doc. 6). Infine, la celerità dell’emanazione
delle sentenze dipende meno dalla complessità della causa che dalla mole degli
incarti pendenti.
11.4.3.2
Quanto
alle ripetibili e costi relativi alla procedura di concessione del sequestro, ove
avesse ritenuto di avere diritto a ripetibili la RE 1 avrebbe dovuto impugnare
il decreto di sequestro in cui le spese processuali di fr. 2'000.– sono
state poste a suo carico senz’assegnazione di ripetibili. Essa non può tornare
sulla questione in sede di opposizione al sequestro (così in merito alla tassa
di giustizia: Yvonne Artho von
Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pag.
121). Il carattere unilaterale della procedura di concessione del
sequestro non consente del resto al giudice di porre ripetibili a carico del
debitore, che non è parte (Artho von
Gunten, op. cit., pag. 124 ad II; Meier-Dieterle in: Klagen und Rechtsbehelfe im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota 25 ad § 1, pag. 683; cfr. sentenze
della CEF 14.2020.73 del 10 luglio 2020 consid. 6 e 14.2019.132 del 16 agosto
2019.
consid. 7). Solo la tassa di giustizia di fr. 2'000.–
potrà, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro, essere prelevata in
priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2
LEF) ove il sequestro non sia stato revocato nel frattempo (citata 14.2020.73
consid. 6 e i rinvii). Il tempo impiegato per allestire l’istanza di sequestro
non va pertanto computato ai fini della fissazione delle ripetibili nella causa
di opposizione al sequestro.
11.4.3.3
Ciò
posto, non si può considerare che la reclamante abbia provato un onere
lavorativo maggiore alle 40 ore riconosciute dalla Camera nel precedente da
essa citato. A fronte delle
245.
ore corrispon-denti al limite inferiore della tariffa ad valorem, ben poteva il Pretore reputare
manifesta la sproporzione tra le prestazioni presumibilmente eseguite e l’onorario
dovuto secondo l’art. 11 RTar, specie tenuto conto del suo
ampio potere d’apprezzamento. L’applicazione dell’art. 13 RTar resiste di
conseguenza alla critica.
11.4.4
Nel
fissare le ripetibili sulla scorta dell’art. 13 RTar, il giudice non
deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica, ma pure
dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava
su di lui, da commisurare in funzione del
valore litigioso (v. sentenze del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio
2011, consid. 6.2, e della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017, consid. 5.3/c e il
rinvio). La Camera tiene
conto dell’importanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa
oraria, nel Cantone Ticino in media di fr. 280.–
(art. 12 RTar, che rinvia per analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri
appena citati), in funzione del valore litigioso (già citata 14.2017.176,
consid. 10.2).
11.4.4.1
Nel
caso in rassegna, l’indennità di fr. 15'000.– stabilita dal Pretore
corrisponde, con una tariffa oraria di fr. 500.– che pare adeguata a una
causa vertente su 30 milioni di franchi e condivisa dalla reclamante, a un
dispendio di tempo di 30 ore. Occorre però considerare che le due cause e i
relativi allegati sono praticamente identici, sicché la remunerazione totale
(in caso di vittoria in ambedue i procedimenti) ascende a oltre fr. 25'000.–,
tolte le spese legate alla presentazione di allegati e documenti in doppio. Le
ore (implicitamente) riconosciute aumentano di conseguenza a 50, ossia a oltre
6.
giornate lavorative. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze e della
carenza d’indicazioni precise nel reclamo sulla quantità di lavoro fornito dal patrocinatore della reclamante, non risulta che il
Pretore abbia abusato del proprio potere d’apprezzamento nello
stabilire in fr. 15'000.– le ripetibili in ciascuna delle cause.
11.4.4.2
Sennonché
il primo giudice si è fondato per errore su un valore litigioso (di fr. 12'759'408.92)
di meno della metà di quello effettivo,
pari a fr. 30'661'987.20 (sopra consid. 11.1 e 11.3.1). Orbene, tanto più aumenta il valore litigioso – e quindi
il connesso rischio di responsabilità per danni professionali – tanto più
cresce il volume di lavoro che l’avvocato deve consacrare all’analisi giuridica
della causa e alla verifica degli allegati e della documentazione annessa per
evitare possibili errori professionali; tale dispendio di tempo va ad
aggiungersi alla quota dell’onorario da impiegare per l’adeguamento del fondo
di riserva destinato a far fronte a eventuali azioni di responsabilità o al
pagamento dei premi e franchigie previste dal contratto di assicurazione di
responsabilità civile profes-sionale, di cui la Camera tiene conto modulando la
tariffa oraria. Per quanto concerne il caso
concreto, appare adeguato riconoscere venti ore supplementari per tenere conto
del valore litigioso reale e dunque riformare la decisione impugnata
aumentando le ripetibili assegnate alla RE 1 nella seconda causa a fr. 25'000.–.
III.
Sulle spese e ripetibili, e sui rimedi giuridici
12.
Nella prima procedura di reclamo, la tassa di giudizio, stabilita in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
seguono la soccombenza parziale della RE 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), che vede le sue domande, vertenti su fr. 17'000.–
nella prima causa e su almeno fr. 100'000.– nella seconda, accolte solo
per fr. 10'000.–, ossia nella misura di 1⁄12.
13.
Nella
seconda causa, spese processuali e ripetibili vanno invece poste integralmente a carico dell’CO 1 (art. 106
cpv. 1 CPC).
Dandosi in
concreto un valore litigioso di fr. 30'661'987.20, l’art. 11 cpv. 1 e 2
RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo,
ovvero tra fr. 36'790.– e fr. 257'560.–. In seconda sede la causa non
presenta particolarità tali da giustificare una deroga alla tariffa ad valorem. Stimando
il dispendio lavorativo del patrocinatore della sequestrante in 50 ore anche
nella procedura in esame, l’onorario minimo ad valorem previsto dalla
tariffa corrisponderebbe a un onorario ad horam di fr. 736.–, che non può ancora ritenersi
manifestamente sproporzionato giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar.
Tenuto
conto dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che
grava sull’avvocato (sopra consid. 11.4.3), del grado piuttosto basso delle sue difficoltà e del dispendio di
tempo del patrocinatore (art. 11 cpv. 5 RTar), risulta adeguato attribuire alla
sequestrante l’indennità minima stabilita dalla Tariffa, arrotondata in fr. 37'000.–,
comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), che
nel caso concreto, stante il libero potere d’apprezzamento di cui gode la
Camera in seconda sede, risulta una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato
e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1
RTar.
14.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 117'000.–
nella prima procedura e di fr. 30'665'277.90 nella
seconda, raggiunge senz’altro
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo della RE 1 (inc. 14.2021.142) è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 6 della decisione impugnata è così riformato:
6.
Le spese processuali relative all’inc. __________0
di complessivi CHF 2'000.– sono poste a carico dell’opponente, tenuta a
rifondere alla sequestrante fr. 25'000.– per ripetibili.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per 11⁄12 a suo carico, e per il
rimanente 1⁄12 a carico dell’CO 1, alla quale la RE 1 rifonderà fr. 2'000.– per
ripetibili ridotte.
2.
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo dell’CO 1 (inc.
14.2021.145) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa
rifonderà alla RE 1 fr. 37'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv. ;
– avv. e
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).