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Decisione

14.2021.142

Opposizione al sequestro di conti bancari. Reclamo dell’opponente. Contestazione del credito del sequestrante e della causa di sequestro. Reclamo della sequestrante sulle spese giudiziarie

4 aprile 2022Italiano47 min

fissare le ripetibili nella seconda causa secondo “un’a­­de­guata applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar, nella

Source ti.ch

Incarti n.

14.2021.142

14.2021.145

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nelle cause __________8/__________0

(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promosse con istanze 28 maggio 2021 dall’

CO 1

(patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 4, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sui reclami del 29 settembre e del 1° ottobre 2021

presentati, rispettivamente, dalla RE 1 (14.2021.142) e dall’CO 1 (14.2021.145)

contro la decisione emessa il 20 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 29 novembre 2019 l’CO 1 (in seguito: CO 1) e la RE 1 (in seguito:

RE 1) hanno sottoscrit­to un accordo di cessione di azioni (“share transfert agreement”), mediante il quale la RE 1 ha ceduto all’CO 1 15'054 azioni proprie

(pari al 13.172% del suo capitale sociale) al prezzo di USD 150'000'000.–, in

merito al pagamento del quale le parti hanno sottoscritto lo stesso giorno

anche un contratto di mutuo convertibile (“convertible note agreement”), mediante il quale la venditrice ha mutuato alla compratrice USD 150'000'000.–

per un periodo di tre anni, prorogabile a sola discrezione della mutuante. Il

contratto prevede che quest’ultima possa chiedere alla mutuataria la

conversione del mutuo in nuove azioni o il suo rimborso a contanti a

determinate condizioni stabilite nell’atto, che regola altresì il calcolo degli

interessi – del 9% annuo – e le conseguenze in caso di mancato pagamento degli

stessi.

B. Il

31 marzo 2021 l’CO 1 ha comunicato alla RE 1 che, in base alla clausola 3.5 del

contratto di mutuo, non le avrebbe pagato gli interessi dovuti dal 1° gennaio

al 31 marzo 2021, i quali sarebbero quindi stati capitalizzati e aggiunti alla

somma mutuata.

C. Il

9 aprile 2021 la RE 1 ha risposto all’CO 1 che considerava il mancato pagamento

degli interessi un inadempimento contrattua­le, sicché le ha chiesto la

restituzione immediata della somma mutuata, oltreché interessi per USD 3'328'767.12.

D. Con

una prima istanza del 17 maggio 2021 diretta contro l’CO 1, la RE 1 ha chiesto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro,

presso la PI 1, __________, di “qualsiasi attivo, credito, deposito in cassetta di

sicurezza, intestato al-la CO 1, in particolare la relazione no. __________”, presso l’PI 4, __________, __________, __________,

__________, di “qualsiasi

attivo, credito, deposito in cassetta di sicurez­za, partecipazione azionaria,

intestato alla CO 1, anche risultante a bilancio”,

presso la PI 2 e/o l’CO 1 e/o l’PI 3, __________, di “qualsiasi attivo, credito (in particolare, ma non

solo, nei confronti di PI 3, __________, diretta dal Signor PI 5), deposito in

cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria, intestata alla debitrice CO 1

o di cui è proprietaria a bilancio”, nonché di “qualsiasi attivo, credito, partecipazione

della debitrice CO 1 nei confronti di PI 6, __________, avente succursale a __________,

o diPI 7”, presso PI 5 e/o PI 8 e/oPI 9, __________,

quali organi societari, legali o di fatto, dell’CO 1,

operativi in qualità di fiduciari e di ausiliari della debitrice, di “qualsiasi attivo, credito (in particolare, ma

non solo, nei confronti di PI 3, __________, diretta dal Signor PI 5), deposito

in cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria, intestato alla debitrice CO

1”, nonché di “qualsiasi attivo, credito, partecipazione della

debitrice, risultante a bilancio nei confronti di PI 6, __________, avente succursale a __________”, e presso laPI 10, __________, di “qualsiasi attivo,

credito, deposito in cassetta di sicurezza, intestato alla debitrice CO 1”, il tutto fino a concorrenza di USD 153'328'767.12

oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2021. Quale

titolo del credito la RE 1 ha indicato il “contratto

di prestito (convertible loan agreement) del 29 novembre 2019” e

quale causa di sequestro il domicilio della creditrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

E. Il

Pretore ha accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto del 18

maggio 2021, eseguito il giorno successivo dal­l’Ufficio d’esecuzione di

Lugano (verbale n. __________9) per quanto riguarda i beni da sequestrare a __________,

mentre le autorità ginevrine non l’hanno eseguito per i beni situati nel loro

circondario, in quanto il credito oggetto

del sequestro era espresso in dollari ame­ricani.

F. Con

una nuova istanza del 20 maggio 2021, sempre diretta contro l’CO 1, la RE 1 ha

chiesto allo stesso giudice di decretare il sequestro dei medesimi beni presso

le stesse società e persone, il tutto,

però, fino a concorrenza di fr. 145'110'345.20 oltre agli interessi del 9%

dal 1° aprile 2021. Anche il titolo del credito e

la causa di sequestro è rimasto immutato.

G. Avendo il Pretore accolto integralmente anche la

seconda istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20

maggio 2021, eseguito l’indomani dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per quanto

riguarda i beni da sequestrare a __________ (verbale n__________7) e dall’Office

cantonal des poursuites di Ginevra per quanto attiene ai beni da sequestrare

nel Canton Ginevra (verbale n. __________), con istanza 28 maggio 2021 l’CO 1,

con due distinte istanze, ha presentato opposizione ai due decreti di sequestro

al medesimo giudice.

Con la prima, per cui è stato aperto il

procedimento __________8, l’opponente, in ordine, ha chiesto di

dichiarare irricevibile il primo sequestro e, nel merito, in via principale, di

accogliere l’opposizio­­ne, in via

subordinata, di obbligare la RE 1 a prestare una garan­zia di fr. 20'000'000.–

nel caso di totale mantenimento del

sequestro e, in via ancor più subordinata, di obbligare la sequestrante

a prestare una garanzia di fr. 700'000.– qualora il sequestro venisse

mantenuto per fr. 3'328'767.12. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2021,

la sequestrante ha concluso per la reiezione dell’oppo­sizione e della

richiesta di cauzione.

Con

la seconda istanza, per cui è stato aperto il procedimento __________0, l’opponente

ha chiesto, in via principale, di accogliere l’opposizione, in via subordinata,

di obbligare la sequestran­te a prestare una garanzia di fr. 30'000'000.–

nel caso di totale mantenimento del sequestro e, in via ancor più subordinata,

di ob-bligarla a prestare una garanzia di fr. 700'000.– ove il sequestro

fosse mantenuto per fr. 3'328'767.12. Nelle sue osservazioni del 17 giugno

2021, la sequestrante ha concluso per la reiezione delle due opposizioni.

Con

repliche e dupliche del 1° e 8 luglio 2021, le parti si sono riconfermate, in

entrambi i procedimenti, nelle rispettive posizioni.

H. Statuendo

con decisione del 20 settembre 2021, dopo aver congiunto i procedimenti il

Pretore ha accolto l’opposizione al primo sequestro, annullandolo e ponendo a

carico della sequestrante le spese processuali di fr. 2'000.– e le

ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’opponente, mentre ha respinto l’opposizione

al secondo sequestro e la richiesta di garanzia, confermandolo e ponendo a

carico dell’opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e le ripetibili

di fr. 15'000.– a favore della sequestrante.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 30

settembre 2021 per ottenerne la riforma, nel senso di addebitare all’CO 1 le

spese processuali della prima causa e di

fissare le ripetibili nella seconda causa secondo “un’a­­de­guata applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar, nella

misura di perlomeno CHF 100'000.–”, protestate spese,

tasse e ripetibili di seconda sede, chiedendo anche per queste ultime “un’adeguata applicazione dell’art. 11 RTar”. Con osservazioni del 21 ottobre 2021 l’opponente ha chiesto la

reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

L. L’CO

1 ha adito a sua volta questa Camera con

un reclamo del 1° ottobre 2021 per ottenere, in via principale, l’annullamento

della sentenza pretorile, l’accoglimento dell’opposizione al secondo sequestro

e la sua revoca, e, in via subordinata, la condanna della RE 1 a prestare una

garanzia di fr. 30'000'000.–, protestate tas­se, spese e ripetibili in

entrambe le sedi. La sequestrante ha chiesto la reiezione del reclamo e

protestato tasse spese e ripetibili mediante osservazioni del 21 ottobre 2021.

Con replica e duplica del 28 ottobre e dell’8 novembre 2021, le parti hanno

ribadito le rispettive conclusioni.

Il 16 febbraio 2022 la

sequestrante ha trasmesso alla Camera due lettere sue all’opponente del 15 novembre 2021 e

14 febbraio 2022. L’opponente ha preso posizione al riguardo con uno

scritto del 21 febbraio 2022, cui ha allegato quattro lettere inviate alla

sequestrante il 31 marzo, il 30 giugno, il 28 settembre e il 31 dicembre 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

I

reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si

giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 e dell’CO 1 il 21 settembre

2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° ottobre. Presentati uno il

30.

settembre e l’altro il 1° ottobre 2021 (date dei timbri postali), entrambi i

reclami sono dunque tempestivi.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.3.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.3.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,

consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribu-nale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in: Commentaire

romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

1.3.2.1

A

sostegno delle proprie affermazioni (sotto consid. 4.2.1), l’CO 1 ha allegato

al reclamo un parere dell’avvocato inglese __________ B__________ (doc. 3). La RE

1.

osserva a ragione che l’op­­ponente avrebbe potuto produrre tale parere già

in prima sede, sicché esso va dichiarato inammissibile. Essa non ha infatti

spiegato perché non avrebbe potuto richiedere e produrre il documen­to in

precedenza, pur facendo prova della diligenza da essa ragionevolmente

esigibile. La Camera non ne terrà pertanto conto ai fini dell’odierno giudizio.

Ad ogni modo il parere risulta senza rilievo nella fattispecie (sotto consid.

5).

1.3.2.2

Lo

scambio degli allegati nella causa promossa dall’CO 1 è terminato con le

osservazioni della RE 1 del 21 ottobre 2021. Gli scritti e allegati inoltrati

il 16 e il 22 febbraio 2022 (sopra ad I) sono pertanto inammissibili in quanto

tardivi (sopra consid. 1.3.2).

1.3.2.3

La

RE 1 obietta che nel suo reclamo l’CO 1 non spiega perché la decisione

impugnata sarebbe arbitraria e considera peraltro irricevibili le censure dell’opponente,

poiché sono in parte frutto di un “copia-incolla” di quelle già proposte in

prima sede, mentre le restanti sono argomenti nuovi, prevalendo inoltre fra le

stesse critiche di carattere appellatorio. Nella sua generalità e

indeterminatezza la censura della sequestrante è inammissibile. Del resto la

reclamante ha criticato in modo puntuale – ancorché incompleto (v. sotto

consid. 6.2) – l’interpretazione del contratto di mutuo operata dal Pretore

(pagg. 9 segg. ad n. 7). Fatto sta, ad ogni modo, che in occasione dell’esame

delle doglianze dell’CO 1 occorrerà verificare – d’ufficio trattandosi di una

questione di diritto (art. 57 CPC) – se le stesse

rispettano le esigenze di motivazione risultanti dagli art. 320 lett. b

e 321 cpv. 1 CPC.

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima congiunto le due cause e giudicato

che il mantenimento del primo sequestro costituisce un abuso di diritto

(manifesto), sicché ha accolto la pri­ma opposizione e annullato il sequestro.

Ha invece ritenuto che il secondo sequestro vada mantenuto, perché la RE 1 ha

reso verosimile l’esistenza di un credito esigibile nei confronti dell’CO 1,

come pure una causa di sequestro, ossia, in concreto, l’esistenza di un

riconoscimento di debito da parte dell’opponente (il contratto di mutuo), unita

al fatto ch’essa ha la sede all’estero e, in alternativa, che il credito ha un

legame sufficiente con la Svizzera. Egli ha implicitamente giudicato che sia

dato anche il terzo presupposto del sequestro, ovvero l’esistenza in Svizzera

di beni del debitore. Il Pretore ha d’altronde respinto la richiesta di

prestazione di garanzie, perché l’opponente non ha reso verosimile di stare

subendo un danno a causa del sequestro dei suoi beni. Egli ha infine posto le spese processuali e ripetibili relative

al primo procedimen­to a carico della sequestrante e quelle riferite

alla seconda causa a carico dell’opponente. Per entrambi i procedimenti, ha

fissato le spese processuali in fr. 2'000.– e le ripetibili in fr. 15'000.–.

4.

Visto

che le conclusioni dell’CO 1 sono (parzialmente)

pregiudiziali rispetto a quelle della RE 1, nel senso che l’accoglimento del

reclamo dell’opponente inciderebbe sulla richiesta di riformare la decisione

impugnata sulle ripetibili per la seconda causa, conviene

esaminare prima di tutto il reclamo dell’opponente.

I.

Sul reclamo dell’CO 1 (14.2021.145)

5.

Preliminarmente,

l’CO 1 si duole che nella decisione impugnata il Pretore

ha omesso d’indicare che al mutuo convertibile si applica

il diritto inglese, in particolare le norme relative all’interpretazione dei

contratti, pur ammettendo che, al riguardo, non c’è differenza tra diritto

inglese e svizzero. La questione è pertanto senza rilievo pratico, anche perché la RE 1 concorda sull’equivalenza

delle due legislazioni. Su questo punto il reclamo è dunque inammissibile.

6.

Secondo

la clausola n. 3.5 del contratto di mutuo, in caso di mancato pagamento di qualsiasi quota d’interessi dovuti e pagabili con­formemente

alla clausola n. 3.4, l’interesse in sofferenza dev’es­sere capitalizzato e

aggiunto alla somma mutuata pendente, che deve portare interesse del 9% annuo

fino al suo intero rimborso (“If

any portion of the interest shall remain unpaid after becoming due and payable

in accordance with Clause 3.4 above, then, subject to Clause 4.1, the unpaid

interest shall be capitalized and added to the outstanding Loan Sum and the

same shall bear interest at the rate of 9%

per annum until fully repaid”). La clausola n. 4.1 lett. b ad IV sta­bilisce poi

la possibilità per la mutuante di esigere il rimborso a contanti dell’importo

totale del mutuo nel caso di un evento d’ina­dempienza secondo la clausola n. 6

(“in the case of an Event of Default,

in accordance with Clause 6”), stante la quale è un

“event of default” il fatto che la mutuataria non è in grado o ammette di non

essere in grado di pagare i suoi debiti alla scadenza, sospen­de i pagamenti di

qualsiasi suo debito o, a causa di difficoltà finanziarie effettive o previste avvia

trattative con uno o più dei suoi creditori (“the Company is unable or admits inability to pay its

debts as they fall due, suspends making payments on any of its debts or, by reason of actual or anticipated financial difficulties

commences negotiations with one or more of its creditors

[…]”) (n. 6.1 lett. b).

Ora,

il Pretore ha ritenuto che la clausola n. 3.5 non sembra dare alla mutuataria

la facoltà di scegliere se pagare gli interessi o no, quanto piuttosto le clausole n. 4.1 lett. b ad IV e 6.1 lett. b

appaiono dare facoltà di scelta alla mutuante, in caso di mancato pagamento

degli interessi, se proseguire con il contratto in regime di anatocismo o

rescinderlo anticipatamente per scritto e chiedere il rimborso integrale del

capitale e degli interessi. Il Pretore ha sottolineato che la sospensione dei

pagamenti appare un evento d’i­nadempienza indipendente da eventuali difficoltà

economiche della mutuataria, stante la congiunzione “or” utilizzata con valore

disgiuntivo nell’art. 6.1 lett. b.

Visto

che il 9 aprile 2021 la RE 1 aveva comunicato all’CO 1 di ritenerla

inadempiente e chiesto l’immediato rimborso del capitale e il pagamento degli

interessi, e che il successivo 13 aprile la mutuataria aveva ricevuto tale

comunicazione, il primo giudice ha reputato che la sequestrante avesse reso

verosimile di vantare nei confronti dell’opponente un credito – volto al

rimborso del capitale e al pagamento degli interessi – esigibile sin dal 13

maggio 2021, ossia da prima della prima istanza di sequestro.

6.1

L’CO

1.

ammette che la RE 1 poteva chiedere la restituzione immediata della somma

mutuata, ma solo nei casi elencati esaustivamente nel contratto (all’art. 4.1),

tra cui concede esserci anche gli eventi d’inadempienza (“event of default”), a suo dire pure essi

elencati esaustivamente nel contratto, all’art. 6.1, in cui tuttavia non figura

il mancato pagamento degli interessi da parte della mutuataria. Per la

reclamante, se le parti avessero voluto considerare anche tale circostanza

quale event of default, l’avrebbero

previsto esplicitamente, ciò che però non hanno fatto. L’assenza di una simile

pattuizione è del resto coerente con l’art. 3.5 (da reputare una lex

specialis rispetto all’art. 4.1), il quale stabilisce in particolare che,

in caso di mancato pagamento degli interessi, questi vengono aggiunti alla

somma da rimborsare e sono a loro volta produttivi di interessi. Se il mancato

pagamento degli interessi costituisse un event of default, a detta della

reclamante l’art. 3.5 non avrebbe difatti alcuna portata pratica.

L’opponente

ritiene manifestamente errata l’interpretazione del­l’art. 6.1 lett. b operata

dal Pretore, che non terrebbe conto del fatto che la sospensione dei pagamenti

non è una circostanza avulsa dal contesto degli altri eventi d’inadempienza

enumerati nella stessa lettera, come pure nelle lettere c) e d), che fanno ri-ferimento

a tipici indicatori d’insolvenza di una società, la cui mancanza di liquidità e

di credito non le consentono, in termini generali, di far fronte regolarmente

(e non solo transitoriamente) alle proprie obbligazioni. Il mancato pagamento

degli interessi, invece, non permette (ancora) di concludere che la mutuataria

è insolven­te, sicché non può essere assimilato a un event of default. Del

resto, nei mercati finanziari anglosassoni, in cui operano le parti, è prassi

comune stipulare mutui che prevedano clausole – dette “Payment-In-Kind” o “Rolled up Interest”

– in forza delle quali il mutuatario può sospendere il pagamento degli interessi

e vederseli aggiunti alla somma da restituire. La mutuante non ha quindi

(ancora) diritto alla restituzione del prestito secondo l’opponente, che si

riferisce al riguardo anche al noto parere dell’avvocato inglese. Essa conclude

che, pur essendo chiari sia il testo del contratto sia la reale volontà delle

parti, il giudice non ha capito che il mancato pagamento degli interessi ha

avuto come unica conseguenza, automatica, l’aggiunta degli interessi non pagati

al capitale, a loro volta produttivi d’interessi (art. 3.5).

6.2

La

reclamante non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui l’art. 3.5 del

contratto non pare darle la facoltà di scegliere se pagare gli interessi o

capitalizzarli. Del resto, l’art. 3.3 pone chiaramente a carico della

mutuataria l’obbligo di pagare interessi del 9% annui ogni quattro mesi, sicché

l’art. 3.5 statuisce solo la conseguenza pecuniaria del loro mancato pagamento,

ovvero dell’in­adempienza della mutuataria. Come pertinentemente rilevato dal­la

sequestrante, l’art. 3.5 non consente alla mutuataria d’interrom­pere a suo

piacimento il pagamento degli interessi, neanche a motivo di “strategie aziendali”. In simili circostanze, non dà adito a

critiche, perlomeno sul piano della verosimiglianza, la conclusione del

Pretore secondo cui la sospensione del pagamento degli interessi è un “event of default”

giusta l’art. 6.1 lett. b che conferisce alla mutuante

il diritto di esigere il rimborso a contanti dell’importo totale del mutuo in

virtù dell’art. 4.1 lett. b ad IV.

6.3

Che

la sospensione dei pagamenti non sia una circostanza avulsa dal contesto degli

altri eventi d’inadempienza enumerati all’art. 6.1 è un’affermazione della

reclamante che non trova appiglio nel testo

del contratto. Esso non vincola infatti il caso d’inadempienza per

sospensione dei pagamenti a problemi di solvibilità della mutuataria né alla

durata della sospensione. Quanto agli altri eventi enumerati nelle lettere da b

a d, paiono secondo ogni verosimiglianza riguardare situazioni in cui la

mutuataria non ha ancora sospeso i suoi pagamenti, ma tenta di rinegoziare i

suoi debiti perché prevede difficoltà di continuare a onorarli regolarmente.

Non è d’altronde vero che se il mancato pagamento degli interessi co-stituisse

un “event of default”, l’art. 3.5 non avrebbe alcuna portata pratica.

Giusta l’art. 4.1 la mutuante può (“may”) – ma non è tenuta a – richiedere il

rimborso del mutuo nel caso in cui si verifica un’i­nadempienza della

mutuataria. In un caso come nell’altro, del resto, gl’interessi esigibili non saldati

continuano a generare interessi fino alla completa restituzione della somma

mutuata, proprio in virtù dell’art. 3.5.

6.4

L’allegazione

relativa all’usualità nei mercati finanziari anglosassoni delle clausole dette “Payment-In-Kind” o “Rolled up Interest”

è nuova e pertanto inammissibile, dal momento che avrebbe agevolmente potuto –

e dovuto – essere formulata già in prima sede (sopra

consid. 1.3.2). La reclamante non l’ha del resto resa

verosimile – e il parere dell’avvocato B__________ non può

al riguardo far testo (sopra consid. 1.3.2.1) – e comunque sia il contratto di

mutuo convertibile concluso dalle parti non contempla alcuna facoltà di

sospensione del pagamento degli interessi (sopra consid. 6.2).

6.5

Tutto

sommato, nella misura in cui è ricevibile la censura relativa al credito

vantato dalla sequestrante va respinta perché la reclamante non è riuscita a

dimostrare che l’interpretazione del contratto di mutuo operata dal Pretore è

meno verosimile di quella da lei proposta, contraria al diritto o fondata su

accertamenti manifestamente errati.

7.

A

proposito del secondo presupposto del sequestro, assunto pacificamente che l’opponente

ha sede all’estero, il Pretore ha ritenuto che, probabilmente, esistesse una

causa di sequestro secon­do l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ha infatti giudicato

che, unitamente allo scritto del 31 marzo 2021, con cui l’CO 1 aveva comunicato

di non intendere pagare gli interessi dovuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, e

alla successiva richiesta di rimborso del mutuo formulata dalla RE 1, il convertible loan agreement costituisce un valido riconoscimento di debito a norma dell’art. 82

cpv. 1 LEF. D’altronde, poiché il contratto prevede che la mutuataria debba

pagare gl’interessi su un conto aperto presso una banca lugane­se, in

alternativa il primo giudice ha reputato dato anche un sufficiente legame con

la Svizzera.

7.1

L’CO

1.

sostiene per contro che, da un canto, la sequestrante non vanta ancora alcuna

pretesa di restituzione del prestito esigibile, sicché il contratto di mutuo

non costituisce un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Dall’altro

asserisce che difetta un legame tra il credito e la Svizzera, dato che le parti

hanno sottoposto il contratto al diritto inglese e previsto che le controversie

siano deferite a un arbitro con sede a __________, di modo che il cre-dito va

piuttosto collegato con il territorio britannico. Aggiunge che tali pattuizioni

sono tipiche di relazioni tra attori internazionali (co­me sono le parti), che

dispongono di relazioni bancarie aperte in Svizzera per questioni di serietà e

sicurezza senza che ciò permetta al creditore di beneficiare di uno strumento

invasivo come il sequestro dei beni del debitore.

7.2

Poiché

l’CO 1 non è riuscita a contestare con successo la verosimiglianza del credito

vantato dalla RE 1 (sopra consid. 6), ca­de anche la sua contestazione dell’esistenza

di un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. In effetti,

sottoscrivendo il contratto di mutuo, l’opponente si è impegnata a rimborsare

la somma mutuata, oltre agli interessi maturati nel frattempo, nel caso in cui

la mutuante avesse disdetto per scritto il contratto e chiesto il rimborso del

mutuo (sopra consid. 3). Ciò integra pacificamente le caratteristiche di un

riconoscimento di debito (tra tante, sentenza della CEF 14.2020.23 del

31.

luglio 2020, consid. 5 con rinvii). La sentenza impugnata merita pertanto

conferma anche su questo punto, senza che sia necessario verificare se sussiste

anche un legame sufficiente del credito con la Svizzera, fermo restando che

secondo la giurisprudenza un simile legame esiste se il luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore è

situato in Svizzera seb­bene tale legame non sia preponderante rispetto

a quello con altri Stati (sentenza della CEF 14.2016.85 del 26 ottobre 2016,

RtiD 2017 I 755 n. 50c consid. 6.3/a e i rinvii).

8.

In

definitiva, dato peraltro che il presupposto dell’esistenza dei beni

sequestrati e la loro appartenenza al debitore non è contestata e del resto è

pacifica, la decisione del Pretore resiste alla critica e va pertanto

confermata.

9.

Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia

del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

9.1

Il creditore può essere costretto d’ufficio

a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n.

5.

LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche

a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende

leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 5A_ 757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al

giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere

conto delle particolarità della fattispecie.

Tra

i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un

sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli

oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di

opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III

100.

segg.), così come gli interessi – pari in linea di

massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale

palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza

5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano

invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida

del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1

LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile

il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100,

consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adem­piono

il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono

una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del

Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

9.2

Nel

caso concreto, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia del pregiudizio eventualmente occasionato dal

secondo sequestro, perché l’opponente non aveva reso verosimile di

subire un danno, in particolare di necessitare degli averi sequestrati per fare

fronte ai propri impegni. Contrariamente a quanto allegato dall’opponen­­te, il

primo giudice ha considerato che l’esistenza di eventuali altri suoi conti (non

sequestrati) all’estero non fosse senza rilievo per la questione della

garanzia, non fosse solo per il suo obbligo di diminuire il danno. Tenuto conto

della somma mutuata di 150 milioni di

dollari in possesso dell’opponente, che per altro generereb­be interessi

capitalizzabili di almeno USD 13'500'000.– all’anno, il Pretore ha respinto la

richiesta di garanzia anche per le spese del processo di convalida del

sequestro, ritenendo che l’opponente fosse garantita in modo più che

sufficiente, anche qualora il sequestro avesse dovuto rivelarsi infondato.

9.3

L’CO

1.

sostiene che le argomentazioni del Pretore non considerino “la struttura societaria internazionale e

complessa della reclamante, regolate da precise norme riguardanti i centri di

costo e i flussi di liquidità”. Concretamente, le

relazioni bancarie sequestrate servirebbero a pagare gli interessi di un altro

mutuo, contratto con l’AA 1, nonché i costi di professionisti, ciò che le

creerebbe un danno finanziario ingente, dovuto al rischio che l’AA 1 disdica il

contratto per il mancato pagamento degli interessi.

9.4

Così

argomentando, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore. In

particolare non spende una parola sulla possibilità di far fronte ai propri

impegni facendo capo ad altri conti non sequestrati né sul fatto che le spese

della procedura di convalida del sequestro appaiono sufficientemente garantite

dalla somma mutuata (non tanto invero dagli interessi del 9%, ch’essa è tenuta

a versare alla mutuante, ma dal capitale, potendo essa se del caso compensare l’obbligo

di rimborso del mutuo con il credito di risarcimento dell’eventuale danno da

sequestro ingiustificato). Non basta ribadire i propri argomenti di prima sede

in versione succinta (v. istanza, pagg. 13-15, replica,

pagg. 11 seconda metà, 12-16) senza nulla aggiungere, per tacere del fatto che

il danno invocato appare al momento attuale

ancora solo potenziale. Sprovvisto di una motivazione adeguata (sopra

consid. 1.3.2), il reclamo risulta irricevibile in punto alla prestazione di

garanzie.

II.

Sul reclamo della RE 1 (14.2021.142)

10.

La

RE 1 postula anzitutto l’annullamento e la riforma del dispositivo (n. 5)

relativo alle spese e ripetibili nella prima causa, nel senso di porre le spese

processuali di fr. 2'000.– a carico dell’op­­ponente e (implicitamente) di

rinunciare all’assegnazione di ripetibili (conclusione n. 1, primo paragrafo).

10.1

La

reclamante rimprovera al Pretore di aver applicato il principio di soccombenza

alle spese giudiziarie relative al primo procedimento, con la motivazione che

il mantenimento del primo sequestro costituiva un abuso di diritto a essa

imputabile. Obietta di non aver mai voluto una doppia garanzia, tanto da aver

suggerito la congiunzione dei procedimenti, poi avvenuta. Aggiunge di non aver

avuto alcuna certezza che i beni situati a __________ non sarebbero stati

dissequestrati se la seconda istanza di sequestro fosse stata limitata ai beni

situati a __________ e la prima istanza fosse stata dichiarata irricevibile. Di

quest’ultimo fatto essa si dice peraltro sicura, visto che le autorità di __________

non avevano sequestrato i beni ivi situati, in quanto il credito non era stato

espresso in franchi svizzeri, tanto che l’PI 4 ha eccepito proprio per quel

motivo l’irricevibilità della prima istanza. Tale rischio giustificava quindi a

suo dire di chiedere un nuovo sequestro anche per i beni situati a __________.

La sequestrante precisa comunque che questa Camera ha lasciato aperta la

questione di sapere se l’istanza di sequestro debba esprimere il credito in

franchi svizzeri, e lascia intendere che il Pretore avrebbe potuto procedere a

una conversione d’uffi­­cio, per evitare di creare spese inutili.

La

reclamante sostiene poi che non sarebbe stato opportuno ne­anche ritirare la

prima istanza di sequestro. Invero, così facendo, nel tempo intercorso tra la

presentazione della seconda istanza e la decisione su di essa, essa avrebbe

perso gli effetti del blocco dei beni situati

a __________. Del resto, essa afferma, il Pretore stesso ha rilevato che la “seconda domanda di

sequestro, a quel momento si giustificava”, salvo poi contraddirsi,

censurando l’estensione del­la seconda istanza ai beni situati a __________.

Quindi, conclude, pur non contestando l’accoglimento dell’opposizione al primo

sequestro, considera che il mantenimento

della misura non fosse affatto abusivo.

Chiede perciò che le ripetibili nel primo procedimento ven­gano

stralciate – non essendo del resto comprensibile a suo dire perché siano dello

stesso importo di quelle assegnate nel secon­do procedimento – oppure che le

spese giudiziarie siano ripartite secondo equità a norma dell’art. 107 CPC,

perché ritiene di aver agito in giudizio in buona fede e di aver “prevalso nel merito”.

La RE 1 non rivendica però l’assegnazione di ripetibili a lei nella prima

causa, siccome nel petitum, postula solo l’annullamento del

dispositivo n. 5 e la sua riforma nel senso dell’addebito all’oppo­­nente delle

spese processuali di fr. 2'000.–.

10.2

La RE 1 non contesta seriamente di essere

risultata soccomben­te nella prima causa. Non si oppone infatti all’accoglimento

dell’op­­posizione al primo sequestro. La sua richiesta di deroga al

principio della soccombenza dell’art. 106 CPC può quindi fondarsi solo sull’art.

107.

CPC.

10.3

Tale

norma prevede che, in determinati casi, il giudice possa (ma non sia obbligato

a) ripartire le spese giudiziarie (dunque anche le spese processuali: art. 95

cpv. 1 CPC) in deroga al principio di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

secondo cui chi soccombe sopporta le spese. L’art. 107 CPC va applicato in modo

restrittivo, soltanto in presenza delle circostanze particolari previste dalla

norma, per non svuotare di contenuto la regola posta dall’art. 106 cpv. 1 CPC

(DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).

10.4

La

sequestrante pare fondare la domanda di assegnazione delle spese processuali

della prima causa anzitutto sull’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto afferma

di averla intentata in buona fede, come appurato dal Pretore. A ben vedere, non

contesta però che il primo sequestro non si giustificava più dopo che era stato

decretato il secondo. Orbene, omettendo di rinunciare al primo sequestro nei

giorni immediatamente successivi al 20 maggio 2021, la RE 1 ha obbligato l’CO 1

a presentare opposizione il 28 mag­gio (anche) contro tale provvedimento

(sopra ad G). Se la sequestrante fosse stata di buona fede, ovvero se avesse

prestato l’at­­tenzione che le circostanze permettevano di esigere da lei (art.

3.

cpv. 2 CC e Tappy in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 107 CPC), il

Pretore non avrebbe dovuto emettere la sentenza ora impugnata. Non risulta

pertanto dato il motivo d’equità dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC. Il primo

giudice ha giustamente applicato il principio della soccombenza.

10.5

L’allegazione della reclamante secondo cui avrebbe “prevalso nel merito”

è di difficile comprensione e pertanto di dubbia ricevibilità. Fatto sta che –

se così avesse inteso – la vittoria nella seconda causa non la esimeva dal

rinunciare alla prima dopo l’esecuzione del secondo sequestro, nella misura in

cui non poteva in buona fede sperare in un esito migliore della prima causa

rispetto alla seconda dato che le istanze erano identiche fatta salva la valuta

in cui è stato espresso il credito da essa vantato. Siccome la

sequestrante è poi risultata soccombente nel primo procedimento, le tocca

assumere le relative spese processuali.

11.

La

RE 1 postula inoltre la parziale riforma del dispositivo (n. 6) relativo alle

spese e ripetibili nella seconda causa, nel senso di aumentare “nella misura di perlomeno CHF 100'000.--”

le ripetibili poste a carico dell’opponente in “adeguata

applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar”.

11.1

Nel

quantificare le ripetibili in ciascuna delle cause, il Pretore ha constatato che le parti non avevano prodotto le note

professionali dei propri rappresentanti, sicché ha dovuto (giocoforza)

procedere alla tassazione per apprezzamento. Al riguardo ha tenuto conto come

valore litigioso il valore dei beni sequestrati, da lui stimato in almeno fr. 12'759'408.92

(controvalore di USD 13'691'822.–), pari al saldo della relazione bancaria

sequestrata presso la PI 1 (doc. 5, recte: E). Ha quindi constatato che le

ripetibili potevano essere fissate tra fr. 51'037.60 e fr. 178'631.72

secondo l’art. 11 RTar. Fondandosi sulla deroga dell’art. 13 RTar, il Pretore

ha poi limitato le ripetibili a fr. 15'000.– in ognuna delle cause (sotto

consid. 11.4.1).

11.2

La

RE 1 rimprovera al Pretore una violazione del diritto per aver egli equiparato

il valore litigioso al valore dei beni sequestrati. Una simile assimilazione è

a suo dire possibile solo se il valore dei beni sequestrati è noto, ciò che il

giudice stesso ha ammesso non essere il caso nella fattispecie. Censura anche

un accertamento manifestamente errato dei fatti, la stima di fr. 12'759'408.92

essendo sbagliata, perché fondata su un documento prodotto dall’CO 1, che mai

ha riferito in maniera indubitabile l’ammontare dei valori sequestrati. La

sequestrante ritiene quindi che il valore litigioso debba essere fissato in

base all’ammontare del credito oggetto del sequestro, ossia fr. 145'110'345.20.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse prendere come parametro la liquidità

bancaria sequestrata, per evitare di cadere nell’arbitrio la reclamante

sostiene che si debba tenere conto anche della relazione presso la PI 10, che

presentava un saldo di USD 19'214'367.40, pari a fr. 17'905'868.98, il 21

maggio 2021, ciò che ha per effetto di aumentare

il valore litigioso a fr. 30'665'277.90. Nella prima ipotesi le ripetibili

possono essere fissate tra fr. 580'441.38 e fr. 2'902'206.90 e nella seconda tra fr. 122'661.11 e fr. 429'313.90.

11.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, non è arbitrario fissare

il valore litigioso in base al valore dei beni sequestrati e, se non è noto, in

base all’importo del credito fatto valere dal sequestrante, specie in caso di

sequestro di conti bancari, la banca non essendo tenuta a dare informazioni sul

suo esito prima che la decisione di sequestro sia passata in giudicato (DTF

139.

III 195 consid. 4.3.3; sentenze del

Tribunale federale 5A_314/ 2019 del 20 gennaio 2020, consid. 3.4,

e della CEF 14.2017.177 del 27 marzo 2018 consid. 10). Tuttavia, qualora il valore dei beni sequestrati sia noto in altro modo (ad esempio per mezzo di

una stima dei beni sequestrati eseguita in un pignoramento precedente il

sequestro), non è (più) opportuno fondarsi sull’ammontare del credito, fermo

restando che il valore dei beni sequestrati è determinante solo se è conosciuto

nel suo complesso (“insgesamt”), ossia se il giudice conosce il valore di tutti i beni sequestrati (sentenza del Tribunale federale

5A_314/2019 citata, consid. 3.7 [obiter dictum]).

11.3.1

Orbene,

dall’incarto risulta che gli unici beni effettivamente sequestrati dagli uffici

d’esecuzione sono le relazioni bancarie presso la PI 1 e la PI 10, tutte le

altre persone indicate nel decreto di sequestro avendo dichiarato di non

detenere beni dell’CO 1. Il saldo dei conti

al momento del sequestro è noto, l’op­­ponente avendo prodotto i

relativi estratti (doc. 5 e 5A). In questa situazione, è dunque noto anche il

valore dei beni sequestrati, pari alla

somma di quei saldi.

Dalla decisione impugnata si

deduce d’altronde che il cambio tra franco svizzero e dollaro statunitense, applicato

dal Pretore per cal­colare le spese, e che nessuna delle parti rimette

in discussione, era il 21 maggio 2021 di 1 : 0.9318. Ne consegue che il valore dei beni sequestrati quel

giorno ammontava a fr. 30'661'987.20 (pari a 0.9318 x [USD 13'691'822 + 19'214'367.40]), ossia sostanzialmen­te al valore indicato dalla reclamante. Tale

importo va considerato il valore litigioso del procedimento. La sequestrante

non indica infatti alcun motivo di dubitare dell’autenticità e affidabilità

degli estratti conto prodotti dall’opponente, che sono emessi dalle stes­se

banche presso le quali è stato eseguito il sequestro, ovvero da terzi di cui

non risultano ragioni di diffidare dell’indipendenza e onestà.

11.3.2

Va

pertanto dato torto alla reclamante laddove essa pretende di calcolare le

ripetibili in base all’importo del credito da essa vantato, ma va seguita sul

fatto che il valore dei beni sequestrati supera fr. 30'000'000.–.

11.4

In

forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere

stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al

precitato Regolamento. Per una causa sommaria prescritta dalla

LEF il cui valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.4 al­l’1.4% del valore medesimo.

In concreto, per un valore litigioso di fr. 30'661'987.20, le ripetibili

andrebbero fissate tra fr. 122'650.– e fr. 429'270.– arrotondati. Tuttavia “nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto

in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli

interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l’art. 13 cpv. 1 RTar,

prevede che “l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

Al giudice è riconosciuto un ampio potere d’apprezzamento

(DTF 135 III 264 consid. 2.5). L’autorità giudiziaria superiore deve

quindi dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a

quella del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30

maggio 2012 consid. 4.3.2), specialmente in ambito di reclamo, in cui il potere

di cognizione dell’autorità superiore sul piano dei fatti è limitato (art. 320

lett. b CPC), ciò che non le consente un esame completo dell’uso fatto dal

primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (sentenza della CEF 14.2017.29

del 2 giugno 2017 consid. 6.3 e i numerosi rinvii).

11.4.1

Nel

caso in esame, in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar il Pretore ha ridotto

le ripetibili al di sotto del minimo stabilito dall’art. 11 RTar, da lui

erratamente stabilito in fr. 51'037.60, fissandole in fr. 15'000.– in

ciascuna delle cause, “tenuto

conto della complessità del caso, degli atti prodotti e del presumibile tempo

impiegato”.

11.4.2

A

prescindere dal valore litigioso ritenuto, la RE 1 sostiene che alle ripetibili

nella seconda causa non si possa applicare l’art. 13 cpv. 1 RTar e in subordine

che la loro riduzione rispetto al minimo tariffale debba essere più contenuta

di quella operata dal Pretore. Afferma, in sostanza, che il suo patrocinatore

ha impiegato molto più tempo di quello implicitamente considerato dal primo

giudice, ch’essa suppone essere di 30 ore (a fr. 500.–/ora), per redigere

le istanze di sequestro, verificare “debitamente” i documenti a esse allegati,

analizzare “minuziosamente” le opposizioni ai sequestri e le istanze di prestazione di garanzia,

così come i documenti a es­se acclusi, uno dei quali di centinaia di pagine,

redigere le risposte e le dupliche e infine esaminare le repliche. Asserisce

anche di aver dovuto sopportare il costo di traduzione degli allegati redatti

in lingua straniera, per tacere del tempo impiegato dal suo patrocinatore nelle

relazioni con lei e l’Ufficio d’esecuzione di Lugano. Tenuto conto del notevole

impegno sia nell’esame dei fatti, che in quello del diritto la reclamante

giudica la decisione impugnata infondata,

insostenibile, sproporzionata, ingiustificabile e insufficien­temente

motivata, facendo carico al Pretore di non aver spiegato perché la causa fosse

più semplice o richiedesse un dispendio inferiore rispetto a quelle usuali, né

perché il caso o gli interessi delle parti presentassero particolarità tali da

derogare al minimo legale. Sottolinea che il giudice ha emanato la decisione

ben quattro mesi dopo l’avvio della procedura, fatto questo di per sé

sintomatico di un’accresciuta complessità, posto che nella procedura di

sequestro le decisioni vengono emanate molto rapidamente.

Secondo la reclamante le ripetibili fissate dal Pretore non tengono poi

conto del rischio cui è esposto l’avvocato, da commisurare secondo il valore

litigioso. A tal proposito, essa cita una decisione di questa Camera che

riguardava una causa di sequestro del valore litigioso simile a quello del presente

procedimento. Ebbene, poiché, a fronte di una complessità a suo avviso molto

inferiore, la Camera ha riconosciuto adeguate 40 ore di lavoro e una

remunerazione di fr. 500.– l’ora, lascia intendere che, anche volendo

stabilire le ripetibili in base al dispendio di tempo, non si potrebbe

riconoscere al suo patrocinatore un onorario inferiore a fr. 500.– l’ora

per un numero di ore peraltro molto superiore a 40.

11.4.3

In

fattispecie che presentavano valori litigiosi di più di 100 milioni di franchi,

la Camera ha avuto modo di stabilire che per l’applica­­zione dell’art. 13 cpv.

1.

RTar un onorario di fr. 500.– l’ora era adeguato a tenere calcolo dell’importanza

della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull’avvocato, da

commisurare in funzione del valore litigioso (sentenze della CEF 14.2017.176 e

177.

del 27 marzo 2018 consid. 10.2). La RE 1 pare orientarsi su tale

indicazione per calcolare l’onorario da essa rivendicato. Per giustificare la

soglia minima di fr. 122'650.– risultante dall’art. 11 cpv. 1 RTar (sopra

consid. 10.3), il dispendio lavorativo calcolato a fr. 500.–/ora dovrebbe

essere di oltre 245 ore, pari a più di 30 giornate lavorative di 8 ore. Ora,

non solo la reclamante non ha presentato in prima sede una nota d’onorario e

spese come le consentivano gli art. 105 cpv. 2 CPC e 14 cpv. 2 RTar, ma neppu­re

nel reclamo essa quantifica l’onere lavorativo del proprio patrocinatore,

limitandosi ad affermare che il numero di ore dedicate alla pratica è molto

superiore a 40. Anche la descrizione alquanto generica del lavoro svolto (sopra

consid. 11.4.2) non permette di ritenere che il patrocinatore della reclamante

abbia dedicato alla causa almeno 30 giornate lavorative.

11.4.3.1

Nella

valutazione del dispendio di tempo andrebbe del resto dimezzato il numero di

pagine degli allegati presentati, stanti la dimensione dei caratteri e la

larghezza dei margini usate e considerato che la necessità degli allegati

spontanei non è dimostrata e i documenti veramente decisivi sono solo il

contratto di mutuo convertibile, lo scritto con cui l’CO 1 ha comunicato la

sospensione del pagamento degli interessi e la lettera di disdetta della RE 1.

Il grado di difficoltà della causa è inoltre piuttosto basso, siccome verte in

fondo soltanto sull’interpretazione di poche clausole contrattuali e sulla

(mancata) dimostrazione del danno derivante dal sequestro (a proposito dell’istanza

di prestazione di garanzie). Anche sul costo di traduzione degli allegati

redatti in lingua straniera la reclamante è rimasta evasiva. Ad ogni modo, in

sede di opposizione al sequestro l’unica traduzione agli atti risulta poi un

verbale di due (scarse) pagine (doc. 6). Infine, la celerità dell’emana­­zione

delle sentenze dipende meno dalla complessità della causa che dalla mole degli

incarti pendenti.

11.4.3.2

Quanto

alle ripetibili e costi relativi alla procedura di concessione del sequestro, ove

avesse ritenuto di avere diritto a ripetibili la RE 1 avrebbe dovuto impugnare

il decreto di sequestro in cui le spese processuali di fr. 2'000.– sono

state poste a suo carico sen­z’assegnazione di ripetibili. Essa non può tornare

sulla questione in sede di opposizione al sequestro (così in merito alla tassa

di giustizia: Yvonne Artho von

Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pag.

121). Il carattere unilaterale della procedura di concessione del

sequestro non consente del resto al giudice di porre ripetibili a carico del

debitore, che non è parte (Artho von

Gunten, op. cit., pag. 124 ad II; Meier-Dieterle in: Klagen und Rechtsbehelfe im

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota 25 ad § 1, pag. 683; cfr. sentenze

della CEF 14.2020.73 del 10 luglio 2020 consid. 6 e 14.2019.132 del 16 agosto

2019.

consid. 7). Solo la tassa di giustizia di fr. 2'000.–

potrà, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro, essere prelevata in

priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2

LEF) ove il sequestro non sia stato revocato nel frattempo (citata 14.2020.73

consid. 6 e i rinvii). Il tempo impiegato per allestire l’istanza di sequestro

non va pertanto computato ai fini della fissazione delle ripetibili nella causa

di opposizione al sequestro.

11.4.3.3

Ciò

posto, non si può considerare che la reclamante abbia provato un onere

lavorativo maggiore alle 40 ore riconosciute dalla Came­ra nel precedente da

essa citato. A fronte delle

245.

ore corrispon-denti al limite inferiore della tariffa ad valorem, ben poteva il Pretore reputare

manifesta la sproporzione tra le prestazioni presumibilmente eseguite e l’onorario

dovuto secondo l’art. 11 RTar, specie tenuto conto del suo

ampio potere d’apprezzamento. L’applica­zione dell’art. 13 RTar resiste di

conseguenza alla critica.

11.4.4

Nel

fissare le ripetibili sulla scorta dell’art. 13 RTar, il giudice non

deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica, ma pure

dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava

su di lui, da commisurare in funzione del

valore litigioso (v. sentenze del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio

2011, consid. 6.2, e della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017, consid. 5.3/c e il

rinvio). La Camera tiene

conto dell’impor­tanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa

oraria, nel Cantone Ticino in media di fr. 280.–

(art. 12 RTar, che rinvia per analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri

appena citati), in funzione del valore litigioso (già citata 14.2017.176,

consid. 10.2).

11.4.4.1

Nel

caso in rassegna, l’indennità di fr. 15'000.– stabilita dal Pretore

corrisponde, con una tariffa oraria di fr. 500.– che pare adeguata a una

causa vertente su 30 milioni di franchi e condivisa dalla reclamante, a un

dispendio di tempo di 30 ore. Occorre però considerare che le due cause e i

relativi allegati sono praticamente identici, sicché la remunerazione totale

(in caso di vittoria in ambedue i procedimenti) ascende a oltre fr. 25'000.–,

tolte le spese legate alla presentazione di allegati e documenti in doppio. Le

ore (implicitamente) riconosciute aumentano di conseguenza a 50, ossia a oltre

6.

giornate lavorative. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze e della

carenza d’indicazioni precise nel reclamo sulla quantità di lavoro fornito dal patrocinatore della reclamante, non risulta che il

Pretore abbia abusato del proprio potere d’apprezza­mento nello

stabilire in fr. 15'000.– le ripetibili in ciascuna delle cause.

11.4.4.2

Sennonché

il primo giudice si è fondato per errore su un valore litigioso (di fr. 12'759'408.92)

di meno della metà di quello effettivo,

pari a fr. 30'661'987.20 (sopra consid. 11.1 e 11.3.1). Orbene, tan­to più aumenta il valore litigioso – e quindi

il connesso rischio di responsabilità per danni professionali – tanto più

cresce il volume di lavoro che l’avvocato deve consacrare all’analisi giuridica

della causa e alla verifica degli allegati e della documentazione annes­sa per

evitare possibili errori professionali; tale dispendio di tempo va ad

aggiungersi alla quota dell’onorario da impiegare per l’ade­­guamento del fondo

di riserva destinato a far fronte a eventuali azioni di responsabilità o al

pagamento dei premi e franchigie previste dal contratto di assicurazione di

responsabilità civile profes-sionale, di cui la Camera tiene conto modulando la

tariffa oraria. Per quanto concerne il caso

concreto, appare adeguato riconosce­re venti ore supplementari per tenere conto

del valore litigioso rea­le e dunque riformare la decisione impugnata

aumentando le ripetibili assegnate alla RE 1 nella seconda causa a fr. 25'000.–.

III.

Sulle spese e ripetibili, e sui rimedi giuridici

12.

Nella prima procedura di reclamo, la tassa di giudizio, stabilita in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

seguono la soccombenza parziale della RE 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), che vede le sue domande, vertenti su fr. 17'000.–

nella prima causa e su almeno fr. 100'000.– nella seconda, accolte solo

per fr. 10'000.–, ossia nella misura di 1⁄12.

13.

Nella

seconda causa, spese processuali e ripetibili vanno invece poste integralmente a carico dell’CO 1 (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dandosi in

concreto un valore litigioso di fr. 30'661'987.20, l’art. 11 cpv. 1 e 2

RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo,

ovvero tra fr. 36'790.– e fr. 257'560.–. In seconda sede la causa non

presenta particolarità tali da giustificare una deroga alla tariffa ad valorem. Stimando

il dispendio lavorativo del patrocinatore della sequestrante in 50 ore anche

nella procedura in esame, l’onorario minimo ad valorem previsto dalla

tariffa corrisponderebbe a un onorario ad horam di fr. 736.–, che non può ancora ritenersi

manifestamente sproporzionato giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar.

Tenuto

conto dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che

grava sull’avvocato (sopra consid. 11.4.3), del grado piuttosto basso delle sue difficoltà e del dispendio di

tempo del patrocinatore (art. 11 cpv. 5 RTar), risulta adeguato attribuire alla

sequestrante l’indennità minima stabilita dalla Tariffa, arrotondata in fr. 37'000.–,

comprensiva delle spese di cancelleria e del­l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), che

nel caso concreto, stante il libero potere d’apprezzamento di cui gode la

Camera in seconda sede, risulta una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato

e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1

RTar.

14.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 117'000.–

nella prima procedura e di fr. 30'665'277.90 nella

seconda, raggiunge senz’altro

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo della RE 1 (inc. 14.2021.142) è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 6 della decisione impugnata è così riformato:

6.

Le spese processuali relative all’inc. __________0

di complessivi CHF 2'000.– sono poste a carico dell’opponente, tenuta a

rifondere alla sequestrante fr. 25'000.– per ripetibili.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per 11⁄12 a suo carico, e per il

rimanente 1⁄12 a carico dell’CO 1, alla quale la RE 1 rifonderà fr. 2'000.– per

ripetibili ridotte.

2.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo dell’CO 1 (inc.

14.2021.145) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa

rifonderà alla RE 1 fr. 37'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. ;

– avv. e

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).