14.2021.144
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
25 febbraio 2022Italiano5 min
di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.144
Lugano
25 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause 152A21S, 153A21S e 210A21S (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 9
marzo 2021 e 22 aprile 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 settembre 2021 presentato da RE 1 contro
le tre decisioni emesse l’8 settembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con tre precetti esecutivi (n. __________99, __________59
e __________61) tutti emessi il 28 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso
dei contributi personali per gli anni 2016, 2014 e 2015,
di fr. 78.65 ogni anno oltre agli interessi del 5%
dal 20 ottobre 2020 e alle “Tasse
diffida e/o interessi di mora” di fr. 7.10 nella
prima esecuzione, di fr. 17.10 nella seconda esecuzione e di fr. 10.75
nella terza esecuzione;
che avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del
9 marzo 2021 e 22 aprile 2021 la Cassa cantonale ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni
scritte del 10 maggio 2021;
che statuendo con tre decisioni separate dell’8 settembre 2021, il Giudice
di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–
in ciascuna delle cause;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa
Camera con un unico reclamo del 29 settembre 2021 chiedendo di “ritirare
e annullare tutti i precetti esecutivi AVS”;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
Considerandi
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nel caso in esame tutte e tre le decisioni impugnate sono state notificate a RE
1.
il 10 settembre 2021 (raccomandata n. 98.__________);
che
il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 20 settembre (art. 142 cpv.
1.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
presentato solo il 30 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è
tardivo e pertanto irricevibile;
che,
ad ogni modo, nella misura in cui fa valere di aver cessato l’attività di
farmacista nel 2011, di avere ceduto gratuitamente l’arredo della farmacia
all’Ufficio dei beni culturali di Bellinzona e di ritenere difficile immaginare
il lavoro in una farmacia inesistente, la reclamante non critica a ben vedere
le decisioni impugnate, bensì le decisioni con le quali la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG ha stabilito i
contributi personali
posti in esecuzione, ciò che RE 1 avrebbe dovuto fare interponendo
opposizione alle decisioni della Cassa (del 17 ottobre 2017, 3 marzo 2016 e 18
settembre 2018 prodotte con le istanze) entro trenta giorni dalla loro
notifica, come indicato sulle stesse alla voce “5. Mezzi di diritto”;
che
sollevate solo in sede di rigetto dell’opposizione, le sue censure erano
comunque tardive (cfr. art. 81 LEF);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 89.40 nella
causa 152A21S, di fr. 95.75 nella causa 153A21S e di fr. 85.75 nella
causa 210A21S non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).