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Decisione

14.2021.144

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

25 febbraio 2022Italiano5 min

di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.144

Lugano

25 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause 152A21S, 153A21S e 210A21S (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 9

marzo 2021 e 22 aprile 2021 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 settembre 2021 presentato da RE 1 contro

le tre decisioni emesse l’8 settembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con tre precetti esecutivi (n. __________99, __________59

e __________61) tutti emessi il 28 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso

dei contributi personali per gli anni 2016, 2014 e 2015,

di fr. 78.65 ogni anno oltre agli interessi del 5%

dal 20 ottobre 2020 e alle “Tasse

diffida e/o interessi di mora” di fr. 7.10 nella

prima esecuzione, di fr. 17.10 nella seconda esecuzione e di fr. 10.75

nella terza esecuzione;

che avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del

9 marzo 2021 e 22 aprile 2021 la Cassa cantonale ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni

scritte del 10 maggio 2021;

che statuendo con tre decisioni separate dell’8 settembre 2021, il Giudice

di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–

in ciascuna delle cause;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa

Camera con un unico reclamo del 29 settembre 2021 chiedendo di “ritirare

e annullare tutti i precetti esecutivi AVS”;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

Considerandi

pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nel caso in esame tutte e tre le decisioni impugnate sono state notificate a RE

1.

il 10 settembre 2021 (raccomandata n. 98.__________);

che

il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 20 settembre (art. 142 cpv.

1.

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

presentato solo il 30 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è

tardivo e pertanto irricevibile;

che,

ad ogni modo, nella misura in cui fa valere di aver cessato l’attività di

farmacista nel 2011, di avere ceduto gratuitamente l’ar­­redo della farmacia

all’Ufficio dei beni culturali di Bellinzona e di ritenere difficile immaginare

il lavoro in una farmacia inesistente, la reclamante non critica a ben vedere

le decisioni impugnate, bensì le decisioni con le quali la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG ha stabilito i

contributi personali

posti in esecuzione, ciò che RE 1 avrebbe dovuto fare interponendo

opposizione alle decisioni della Cassa (del 17 ottobre 2017, 3 mar­zo 2016 e 18

settembre 2018 prodotte con le istanze) entro trenta giorni dalla loro

notifica, come indicato sulle stesse alla voce “5. Mezzi di diritto”;

che

sollevate solo in sede di rigetto dell’opposizione, le sue censure erano

comunque tardive (cfr. art. 81 LEF);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 89.40 nella

causa 152A21S, di fr. 95.75 nella causa 153A21S e di fr. 85.75 nella

causa 210A21S non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).