14.2021.146
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le pretese indicate nell’istanza. Solvibilità
19 ottobre 2021Italiano9 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 34'667.70
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Incarto n.
14.2021.146
Lugano
19
ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.2256 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2021
dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 7
maggio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 34'667.70
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 30 giugno 2021 le parti hanno convenuto di riaggiornarla al
22 settembre, data in cui l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la
convenuta vi si è opposta facendo valere di aver pagato all’istante fr. 11'409.50
il 21 settembre 2021 e di essere intenzionata a versarle ulteriori fr. 10'000.–
“nei prossimi giorni”. In replica e duplica le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo
con decisione 23 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni in corso nei
suoi confronti. Il 6 ottobre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione delle sue pretese.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 settembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 4 ottobre. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova”
– il debitore deve inoltre
rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole
valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28
novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti
valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della
CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n.
51c consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un ordine di
pagamento del 1° ottobre 2021 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
relativo a tutte le esecuzioni ancora pendenti della Cassa istante (doc. D),
comprese quelle indicate nell’istanza e la fattura trimestrale per il periodo
da gennaio a marzo 2021, tramutatasi in
seguito nell’esecuzione n. __________). La Camera ha verificato d’ufficio
che le somme in questione sono state accreditate sul conto dell’Ufficio prima
della scadenza del termine di reclamo (il 4 ottobre, v. sopra consid. 1.1). Il
presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente pro-babilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto
sospensivo sulla scorta di un estratto esecutivo aggiornato
assunto d’ufficio, che a carico della reclamante erano, apparentemente, ancora
pendenti due esecuzioni, la n. __________ sfociata il 31 maggio 2021 in un
attestato di carenza di beni a favore dell’istante, e la n. __________, per le
quali la reclamante aveva però prodotto due ordini di pagamento del 1° e 4
ottobre 2021 (doc. D ed E). La Camera ha controllato che nel frattempo i
pagamenti sono stati registrati dall’Ufficio e le esecuzioni estinte. Non
risultano quindi più esecuzioni o attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole
e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va
annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 23 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al
soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).