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Decisione

14.2021.146

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le pretese indicate nell’istanza. Solvibilità

19 ottobre 2021Italiano9 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 34'667.70

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.146

Lugano

19

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.2256 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2021

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 23 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 7

maggio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 34'667.70

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 30 giugno 2021 le parti hanno convenuto di riaggiornarla al

22 settembre, data in cui l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la

convenuta vi si è opposta facendo valere di aver pagato all’istante fr. 11'409.50

il 21 settembre 2021 e di essere intenzionata a versarle ulteriori fr. 10'000.–

“nei prossimi giorni”. In replica e duplica le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

C. Statuendo

con decisione 23 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni in corso nei

suoi confronti. Il 6 ottobre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione delle sue pretese.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 settembre 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 4 ottobre. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova”

– il debitore deve inoltre

rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole

valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194

cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28

novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti

valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della

CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n.

51c consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un ordine di

pagamento del 1° ottobre 2021 a favore dell’Uf­ficio d’esecuzione di Lugano

relativo a tutte le esecuzioni ancora pendenti della Cassa istante (doc. D),

comprese quelle indicate nell’istanza e la fattura trimestrale per il periodo

da gennaio a mar­zo 2021, tramutatasi in

seguito nell’esecuzione n. __________). La Camera ha verificato d’ufficio

che le somme in questione sono state accreditate sul conto dell’Ufficio prima

della scadenza del termine di reclamo (il 4 ottobre, v. sopra consid. 1.1). Il

presupposto del­l’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente pro-babilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così co­me da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto

sospensivo sulla scorta di un estratto esecutivo aggiornato

assunto d’ufficio, che a carico della reclamante erano, apparentemente, ancora

pendenti due esecuzioni, la n. __________ sfociata il 31 maggio 2021 in un

attestato di carenza di beni a favore dell’istante, e la n. __________, per le

quali la reclamante aveva però prodotto due ordini di pagamento del 1° e 4

ottobre 2021 (doc. D ed E). La Camera ha controllato che nel frattempo i

pagamenti sono stati registrati dall’Ufficio e le esecuzioni estinte. Non

risulta­no quindi più esecuzioni o attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della

reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole

e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i

requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va

annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 23 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al

soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).