14.2021.147
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo la pronuncia di tutti i crediti indicati nell’istanza. Solvibilità
18 gennaio 2022Italiano9 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 85'701.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.147
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.3360 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 6 agosto 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 6
agosto 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 85'701.–
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione aggiornata al 17 marzo 2021 a domanda delle parti (in occasione
delle precedenti udienze dell’8 ottobre e 2 dicembre 2020), nessuno è comparso.
In risposta all’ordinanza 21 maggio 2021 con cui alle parti era stata data l’occasione
di esprimersi sull’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni as-sunto d’ufficio
dal Pretore, il 27 maggio 2021 la convenuta ha prospettato una serie di
pagamenti a parziale soddisfacimento delle pretese dell’istante. Alla nuova
udienza fissata per il 22 settembre 2021 è comparsa la sola istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 23 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato quasi
tutte le pretese dell’istante. Il 6 ottobre 2021 il presidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il
termine impartitole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la
controparte è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 7 ottobre. Presentato tre giorni prima
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In virtù dell’art.
174.
cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la Camera ha già accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in
sede di concessione dell’effetto sospensivo che prima e dopo la pronuncia del
fallimento la reclamante ha effettuato
diversi pagamenti a favore dell’istante per oltre fr. 126'000.– (doc. B-H
acclusi al reclamo), sicché, secondo l’estratto esecutivo allora assunto
dalla Camera, rimanevano pendenti nei suoi confronti cinque esecuzioni dell’istante
per poco più di fr. 18'000.– complessivi, ma che riguardavano premi
successivi a quelli fatti valere nell’istanza (premi fino al 31 agosto 2020
[doc. C], poi aggiornati fino al 30 novembre 2020 [doc. F, G e H]), ossia
quelli relativi alla chiusura 2020 (nel frattempo estinti il 9 dicembre 2021) e
ai mesi da marzo a giugno 2021. Il primo presupposto per annullare il fallimento stabilito all’art. 174
cpv. 2 (n. 1) LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risulta di
conseguenza adempiuto.
2.2
Essendo i pagamenti
in parte successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata
(art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti (Giroud in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, oltre alle rimanenti quattro esecuzioni
dell’istante già citate, è tuttora in
corso un’altra esecuzione (n. __________) per poco più di fr. 54'000.–,
che si trova però anch’essa ancora allo stadio preliminare e per la quale la
reclamante ha chiesto una dilazione di fr. 2'000.– mensili il 4 ottobre
2021.
(doc. L). Non
risultano invece più attestati di carenza di beni a suo carico. Dato
che i creditori non hanno ancora chiesto la prosecuzione di quelle esecuzioni e
la Cassa istante non si è opposta al reclamo, pare verosimile che la reclamante
abbia trovato un accordo con loro per l’appianamento dei suoi rimanenti debiti.
Tenuto
conto anche di quanto la reclamante è riuscita a pagare negli ultimi tempi
(ovvero oltre fr. 130'000.–), si può ritenere che la sua sopravvivenza
economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Essendo
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 23 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).