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Decisione

14.2021.147

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo la pronuncia di tutti i crediti indicati nell’istanza. Solvibilità

18 gennaio 2022Italiano9 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 85'701.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.147

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.3360 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 6 agosto 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 23 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 6

agosto 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 85'701.–

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione aggiornata al 17 marzo 2021 a doman­da delle parti (in occasione

delle precedenti udienze dell’8 ottobre e 2 dicembre 2020), nessuno è comparso.

In risposta all’ordinan­­za 21 maggio 2021 con cui alle parti era stata data l’occasione

di esprimersi sull’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni as-sunto d’ufficio

dal Pretore, il 27 maggio 2021 la convenuta ha prospettato una serie di

pagamenti a parziale soddisfacimento delle pretese dell’istante. Alla nuova

udienza fissata per il 22 settembre 2021 è comparsa la sola istante, che ha

confermato la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 23 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato quasi

tutte le pretese dell’istan­­te. Il 6 ottobre 2021 il presidente della

Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il

termine impartitole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la

controparte è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto giovedì 7 ottobre. Presentato tre giorni prima

(data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In virtù dell’art.

174.

cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la Camera ha già accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in

sede di concessione dell’effetto sospensivo che prima e dopo la pronuncia del

fallimento la reclamante ha effettuato

diversi pagamenti a favore dell’istante per oltre fr. 126'000.– (doc. B-H

acclusi al reclamo), sicché, secondo l’estratto esecutivo allora assunto

dalla Camera, rimanevano pendenti nei suoi confronti cinque esecuzioni dell’istante

per poco più di fr. 18'000.– complessivi, ma che riguardavano premi

successivi a quelli fatti valere nell’istanza (premi fino al 31 agosto 2020

[doc. C], poi aggiornati fino al 30 novembre 2020 [doc. F, G e H]), ossia

quelli relativi alla chiusura 2020 (nel frattempo estinti il 9 dicembre 2021) e

ai mesi da marzo a giugno 2021. Il primo presupposto per annullare il fallimento stabilito all’art. 174

cpv. 2 (n. 1) LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risulta di

conseguenza adempiuto.

2.2

Essendo i pagamenti

in parte successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata

(art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,

contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti (Giroud in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, oltre alle rimanenti quattro esecuzioni

dell’i­­stante già citate, è tuttora in

corso un’altra esecuzione (n. __________) per poco più di fr. 54'000.–,

che si trova però anch’essa ancora allo stadio preliminare e per la quale la

reclamante ha chiesto una dilazione di fr. 2'000.– mensili il 4 ottobre

2021.

(doc. L). Non

risultano invece più attestati di carenza di beni a suo carico. Dato

che i creditori non hanno ancora chiesto la prosecuzione di quelle esecuzioni e

la Cassa istante non si è opposta al reclamo, pare verosimile che la reclamante

abbia trovato un accordo con loro per l’appianamento dei suoi rimanenti debiti.

Tenuto

conto anche di quanto la reclamante è riuscita a pagare negli ultimi tempi

(ovvero oltre fr. 130'000.–), si può ritenere che la sua sopravvivenza

economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Essendo

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1

va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazio­ni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 23 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).