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Decisione

14.2021.148

Fallimento. Intenzione della reclamante di prendere contatto con l’istante per concordare il pagamento del suo credito

29 ottobre 2021Italiano6 min

con decisione del 22 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.148

Lugano

29 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.2628 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 giugno 2021 l’CO 1

ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'035.80 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 22 settembre 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 22 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui

è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 23 settembre

2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 ottobre, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 4 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),

il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio

d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti,

così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui

non era dato alcun motivo di reiezione del­l’istanza giusta l’art. 172 LEF o di

differimento del fallimento giusta gli art. 173 e 173a LEF, di modo che

al riguardo il reclamo è irricevibile, e non pretende neppure che sia adempiuto

uno dei requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Che RE 1, come affer­ma

nel reclamo, sia intenzionata a prendere contatto con l’istante per concordare

il pagamento, eventualmente per il tramite di congrue rate, dell’importo del

debito all’origine del fallimento grazie all’attività dell’esercizio pubblico

da lei gestito non basta per giustificare l’annullamento del fallimento in

virtù dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, poiché l’estinzione integrale del debito

deve avvenire entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.

3.2), ovvero entro il 4 ottobre 2021 (sopra consid. 1).

2.3

Anche il

secondo requisito dell’art. 174 cpv. 2 LEF – la verosimile solvibilità della

reclamante – appare inadempiuto, giacché l’esistenza a suo carico

di 13 attestati di carenza di beni, emessi già a partire dal 2019 anche per

importi modesti, rendono verosimili problemi di solvibilità e di reddittività

della sua attività professionale. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).