14.2021.148
Fallimento. Intenzione della reclamante di prendere contatto con l’istante per concordare il pagamento del suo credito
29 ottobre 2021Italiano6 min
con decisione del 22 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.148
Lugano
29 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.2628 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 giugno 2021 l’CO 1
ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'035.80 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 22 settembre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 22 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 23 settembre
2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 ottobre, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 4 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio
d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti,
così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui
non era dato alcun motivo di reiezione dell’istanza giusta l’art. 172 LEF o di
differimento del fallimento giusta gli art. 173 e 173a LEF, di modo che
al riguardo il reclamo è irricevibile, e non pretende neppure che sia adempiuto
uno dei requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Che RE 1, come afferma
nel reclamo, sia intenzionata a prendere contatto con l’istante per concordare
il pagamento, eventualmente per il tramite di congrue rate, dell’importo del
debito all’origine del fallimento grazie all’attività dell’esercizio pubblico
da lei gestito non basta per giustificare l’annullamento del fallimento in
virtù dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, poiché l’estinzione integrale del debito
deve avvenire entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.
3.2), ovvero entro il 4 ottobre 2021 (sopra consid. 1).
2.3
Anche il
secondo requisito dell’art. 174 cpv. 2 LEF – la verosimile solvibilità della
reclamante – appare inadempiuto, giacché l’esistenza a suo carico
di 13 attestati di carenza di beni, emessi già a partire dal 2019 anche per
importi modesti, rendono verosimili problemi di solvibilità e di reddittività
della sua attività professionale. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).