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Decisione

14.2021.149

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore del figlio maggiorenne. Res iudicata parziale. Pretesa condizionata alla fornitura di giustificativi di formazione professionale. Prescrizione

6 maggio 2022Italiano24 min

occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 (sede di Lugano

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.149

Lugano

6 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2020.5810 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 23 dicembre 2020 da

RE 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1 e dalla MLaw PR 1

)

contro

CO 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 24 novembre 2008, il Pretore del Distretto di

Lugano (sezione 6) ha accertato la paternità di CO 1 su RE 1, nata il 28 marzo

1991, e ha condannato il padre a pagare, retroattivamente dal 18 agosto 2005, contributi di mantenimento mensili in favore della

figlia di fr. 1'191.– dal 18 agosto al 31 dicembre 2005, di fr. 1'298.–

dal 1° gennaio al 31 maggio 2006, fr. 1'262.– dal 1° giugno al 31 dicembre

2006, fr. 1'182.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, fr. 1'242.– dal

1° lu-glio al 31 dicembre 2007 e fr. 1'299.– dal 1° gennaio 2008 fino al

termine della formazione della figlia.

Fatti

B. In

occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 (sede di Lugano

allora Ovest), pa­dre e figlia non sono riusciti a raggiungere un

accordo in particolare su un piano di pagamento della pretesa di fr. 102'717.–

vantata dalla figlia per gli alimenti arretrati maturati fino alla fine della

sua formazione, il 30 novembre 2012.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 111'810.90 oltre agli

interessi del 5% dal 5 agosto 2005, indicando quale causa del credito: “Pagamento contributi di mantenimento come da

sentenza (cresciuta in giudicato) emessa dalla Pretura di __________ il 24

novembre 2008”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,

con istanza del 22 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Pretura del Distretto di Lugano (sezione 5) limitatamente a fr. 97'961.–

(anziché fr. 111'810.90) “oltre interessi, tasse e spese”. Con decisione del 22 dicembre 2020 il Pretore ha

accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto a concorrenza di fr. 28'053.– oltre agli

interessi del 5% dal 15 giugno 2018.

E. CO

1 ha impugnato la decisione con reclamo del

31 di­cembre 2020, che questa Camera ha respinto mediante decisione 14.2021.1

del 6 ottobre 2021. In base alla segnalazione di RE 1 in merito a un errore di

calcolo del Pretore, nondimeno la Camera ha – per economia processuale – rettificato

la decisione impugnata, estendendo il rigetto dell’opposi­­zione a fr. 49'199.–.

L’escusso

ha impugnato anche quest’ultima decisione con ricorso in materia civile del 26

ottobre 2021, che il Tribunale federale ha respinto con decisione 5A_893/2021

del 1° marzo 2022.

F. Nel

frattempo, il 23 dicembre 2020 RE 1 ha inoltrato alla

stessa Pretura una nuova istanza di rigetto definitivo

della medesima opposizione, limitata questa volta a fr. 92'343.80 “oltre interessi del 5% a

far data dal 15.06.2018, tasse e spese esecutive di CHF 203.30”. Nel termine impartito, il convenuto vi si è opposto con osservazioni

scritte del 29 gennaio 2021. In sede di replica e duplica spontanee del 12

febbraio e 17 febbraio 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni

antitetiche.

G. Statuendo con decisione del 22 settembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza

senza prelevare spese processuali, ma ponendo a

carico dell’istante un’indennità di fr. 900.– a favore del convenuto.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenerne la

riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, sempre senza prelievo di

spese processuali, ma con addebito alla controparte di fr. 900.– per

ripetibili, protestate “tasse,

spese e ripetibili di primo e di secondo grado”. Nelle

sue osservazioni dell’11 novembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 23 settembre 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 3 ottobre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 4 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima

considerato che l’istanza era ricevibile solo nella misura in cui non

era stata accolta la precedente istanza di rigetto, fondata sullo stesso titolo.

Sicché andavano senz’altro escluse le mensilità comprese tra il 18 agosto 2005

e il 24 novembre 2008. Ciò premesso, il giudice ha negato che la decisione

allegata dall’istante quale titolo esecutivo costituisca titolo di rigetto per

le mensilità successive al 24 novembre 2008.

Ha infatti spiegato che, dall’esame del dispositivo – non chia­ro – e

delle motivazioni, si deduceva che l’esigibilità delle mensilità successive al

28.

marzo 2009, in apparenza incondizionata, era in realtà subordinata alla

condizione che l’istante consegnasse semestralmente al padre attestati a

comprova della sua effettiva frequentazione

di corsi di formazione così come le pagelle scolastiche. Orbene, non risultando

dagli atti che tale condizione fosse realizzata, alla decisione non

poteva essere riconosciuto valore di titolo esecutivo per gli alimenti maturati

dopo il 28 marzo 2009.

Il

Pretore ha poi giudicato prescritte le mensilità comprese tra il 25 novembre

2008.

e il 28 marzo 2009, perché l’istante non aveva interrotto tempestivamente

il relativo termine di prescrizione quinquennale. A tal proposito, scostandosi

dall’opinione espressa nel­la precedente decisione, ha invero ritenuto che l’incontro

delle parti del 12 giugno 2013 presso l’ARP 3 va qualificato come procedura di

aiuto all’incasso a norma dell’art. 137 CC, e non può perciò essere considerato

un valido atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 135 n. 2 CO (la

cui lista è esaustiva). Esso non costituisce infatti né una conciliazione

presso l’autorità competente, né un primo atto davanti al giudice competente,

né, ha implicitamente sostenuto il Pretore, un altro degli atti indicati nel

predetto articolo. A suo avviso, il primo atto interruttivo della prescrizione è quindi stato la domanda di

esecuzione dell’11 giugno 2018, intervenuta però (tardivamente) dopo lo

spirare del termine di prescrizione. In conclusione, il giudice ha respinto l’istanza

nella misura in cui era ricevibile.

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

140.

III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio

è limitato alle carenze

manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

4.1

Nella

fattispecie non è contestato, e del resto è evidente, che la decisione 24

novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano

(sezione 6, doc. D), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per il pagamento del contributo di mantenimento. Si tratta

infatti di una decisione giudiziaria esecutiva (oltre che passata in giudicato)

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF. Controversa è per contro la questione di sapere

per quali mensilità il rigetto può essere concesso.

4.2

Con

la seconda istanza, RE 1 chiede il rigetto

dell’opposizione di nuovo per gli alimenti maturati dal 18 ago­sto 2005 al 30 gennaio 2013, che quantifica

però questa volta in fr. 92'343.80. Come visto il Pretore ha ritenuto l’istanza

irricevibile per le mensilità sorte tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008

con il motivo che al loro riguardo la prima istanza era stata accolta. L’istante

chiede nondimeno con il reclamo l’accoglimento integra­le della seconda istanza

(senza neppure la limitazione del rigetto a fr. 92'343.80), compresi

quindi gli alimenti dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008. Non spende tuttavia

una parola in merito, limitandosi a esprimersi sui contributi maturati dopo l’emanazione

della decisione, il 25 novembre 2008. Priva di motivazione, la richiesta

relativa agli alimenti del periodo precedente è irricevibile.

Su

questo punto non si giustifica nemmeno un intervento d’ufficio di questa

Camera, perché la decisione impugnata non è manifestamente carente, anzi è

manifestamente corretta. La prima sentenza di rigetto, con cui l’opposizione è

stata rigettata in via definitiva per i contributi del periodo in questione, è

infatti da tempo passata in giudicato formalmente, così come rettificata dalla

sentenza 6 ottobre 2021 di questa Camera, ovvero per fr. 49'199.– oltre

agli interessi (sopra ad E), dal momento che sia la domanda di effetto

sospensivo sia il reclamo dell’escusso sono stati respinti (v. art. 325 cpv. 1

CPC), come pure il ricorso al Tribunale federale (v. art. 103 cpv. 1 LTF e DTF

146.

III 287 consid. 2.3.4). Con il passaggio in giudicato formale, la decisione

è passata in giudicato anche materialmente (sentenza del Tribunale federale

4A_292/ 2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1). Le parti non potevano quindi

più porre in giudizio lo stesso oggetto litigioso (ne bis in idem) pena l’irricevibilità

della nuova azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. e CPC). La conclusione del Pretore

è dunque ineccepibile.

4.3

Circa

le mensilità dovute dal 28 marzo 2009, giorno in cui RE 1 è diventata

maggiorenne, il Pretore ha negato l’esistenza di un valido titolo di

rigetto, siccome dagli atti non risultava ch’ella avesse realizzato la

condizione, cui il pagamento era subordinato (sopra consid. 3).

4.3.1

RE

1.

argomenta che il pagamento di tali mensilità non era invece

subordinato ad alcuna condizione. Il dispositivo del titolo di rigetto, chiaro

e inequivocabile in tal senso, pone infatti l’obbligo di pagare il mantenimento

e l’obbligo di produrre le attestazioni scolastiche in due punti completamente

distinti. Inoltre, aggiunge la reclamante, il giudice del rigetto deve solo

esaminare le cosiddette tre identità, non decidere sull’esi­­stenza o la

correttezza della pretesa dedotta nel titolo, né chiarire o completarlo. Ciò

posto, poiché la sua formazione è terminata, perlomeno provvisoriamente, il 31

gennaio 2013, il contributo di mantenimento è dovuto sino a quella data.

4.3.2

Il

giudice non deve riesaminare il titolo prodotto né interpretarlo in base a

circostanze che esulano dal titolo stesso. Non è però tenuto a fondarsi

esclusivamente sul dispositivo, ma può riferirsi anche ai considerandi per

determinare se esso vale quale titolo di rigetto definitivo. È solo se il senso

del dispositivo è dubbio e il dubbio non può essere sciolto con l’esame dei

motivi che il giudice dovrà respingere l’istanza. Non può tuttavia completare

una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III

659.

consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art.

334.

CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet

in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 12 ad art. 80

LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione

litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2). Ove la decisione prodotta quale

titolo di rigetto definitivo preveda una condizione sospensiva, incombe all’escutente

di provare con documenti immediatamente disponibili la sua realizzazione, a

meno che la stessa sia riconosciuta senza riserve dall’escusso o sia notoria (DTF

143.

III 568 consid. 4.2.2).

4.3.3

Il

dispositivo della decisione del 24 novembre 2008 (doc. E), per quanto qui di

interesse, recita che:

“2. A titolo di contributo per il mantenimento della

figlia RE 1, il padre CO 1 verserà nelle mani della madre __________, in via

anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

dal 18.08.2005 (pro-rata) al 31.12.2005: fr. 1'191.–

dall’1.01.2006 al 31.05.2006: fr. 1'298.–

dall’1.06.2006 al 31.12.2006: fr. 1'262.–

dall’1.01.2007 al 30.06.2007: fr. 1'182.–

dall’1.07.2007 al 31.12.2007: fr. 1'242.–

dall’1.01.2008 e fino alla fine della formazione: fr. 1'299.–

§ L’assegno

famigliare di base, qualora venisse percepito dal padre, andrà versato in

aggiunta a detto contributo.

3.

È

fatto ordine a RE 1 di produrre al padre semestralmente, la prima volta entro

la fine del mese di marzo 2009, i giustificativi attestanti la sua

frequentazione di una formazione professionale (attestati di frequenza,

giudizi)”.

Prima

facie, l’obbligo del padre (mantenimento) e l’obbligo della figlia

(produzione di documenti) sono dunque disgiunti. Sennonché, nelle motivazioni

della decisione si legge in specie che:

“[…] appare tutelabile, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, la

richiesta del convenuto [cioè il padre, n.d.r.] che – una volta

raggiunta la maggiore età dell’attrice [cioè la figlia, n.d.r.] – i

contributi debbano essere versati solo previa produzione semestrale all’attore

dei giustificativi aggiornati attestanti la frequenza effettiva dei corsi di

formazione, così come delle pagelle scolastiche […]” (doc. E, pag. 8).

Senza

che sia necessaria alcuna (particolare) attività interpretativa, effettivamente

limitata per il giudice del rigetto (sopra consid. 4.3.2), è quindi evidente che

l’obbligo del padre di pagare il contributo di mantenimento alla figlia è

vincolato, dopo che quest’ul­­tima ha raggiunto la maggiore età, alla

produzione da parte di lei, ogni semestre, delle attestazioni di frequenza e

delle pagelle scolastiche.

4.3.4

Orbene,

RE 1 ha prodotto un attestato di formazione empirica quale aiuto parrucchiera del 30 giugno 2010 (doc. P, 1° foglio),

una valutazione scolastica della Scuola SPAI di Locarno relativa al 1° semestre

dell’anno scolastico 2010-2011 nel­la professione di parrucchiera (doc.

P, 2° foglio), un attestato di

frequenza del Centro professionale di Trevano–Canobbio dell’an­­no scolastico 2011-2012 per il corso di addetta d’albergo (doc. P, 3°

foglio), un attestato di frequenza

dello stesso istituto per il primo semestre del secondo anno (2012-2013, doc.

F) e la pagella scolastica relativa a quel semestre (doc. P, 4° foglio).

A parte il fatto che la documentazione prodotta appare incompleta, dagli

atti non emerge ch’essa sia stata trasmessa a CO 1 prima del­l’avvio della

(seconda) procedura di rigetto dell’opposizione. Ora, secondo la decisione l’obbligo

di versare i contributi non dipende­va solo

dalla consegna al padre degli attestati di frequenza dei cor­si e delle

pagelle, bensì dalla consegna semestrale di quei giustificativi. Secondo un’interpretazione

letterale della decisione, l’ob­bligo del

padre è decaduto alla fine di ogni semestre a contare dal­la fine del

mese di marzo 2009. Non è dunque di rilievo la produzione tardiva dei

giustificativi, anni dopo la fine dell’apprendistato (il 30 novembre 2012) e la

conseguente interruzione della formazione a fine gennaio del 2013 (doc. F).

4.3.5

Lo

scopo dell’obbligo stabilito nel dispositivo n. 3 essendo apparentemente di

permettere al padre di verificare che la figlia stesse regolarmente seguendo

una formazione appropriata suscettibile di concludersi normalmente nel senso

dell’art. 277 cpv. 2 CC, in un’ottica

teleologica si potrebbe invero ipotizzare che l’adempimen­­to dell’obbligo

della figlia anche dopo la scadenza semestrale le desse comunque diritto agli

alimenti purché la condizione posta in quella norma fosse realizzata. La

questione, tuttavia, non è chiara e la

decisione del 24 novembre 2008 non prevede quale sia la con­seguenza

della produzione tardiva dei giustificativi. Il giudice del rigetto non può completare

una decisione incompleta o imprecisa e in caso di dubbio sul senso di un

dispositivo, che non può essere sciolto con l’esame dei motivi, deve respingere

l’istanza (sopra consid. 4.3.2), ciò che – a ragione quindi – ha fatto il

Pretore nella fattispecie in merito ai contributi di mantenimento

richiesti per il periodo dal 28 marzo 2009 in avanti.

5.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nondimeno, l’eccezione

di prescrizione non deve essere dimostrata: basta che sia sollevata dall’escusso.

Incombe allora all’e­­scutente dimostrare che, prima del suo compimento, si

sono verificati fatti interruttivi della prescrizione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 20 ad art. 81 LEF; Abbet,

op. cit, n. 29 e 31 ad art. 81).

5.1

Il

Pretore ha ritenuto prescritto il diritto alle mensilità comprese tra il 25

novembre 2008 e il 27 marzo 2009. Ha invero giudicato che alle stesse si

applica un termine di prescrizione di 5 anni, non interrotto da RE 1, giusta l’art.

135.

n. 2 CO, fino alla domanda di esecuzione dell’11 giugno 2018. A suo avvi­so,

l’incontro presso l’ARP 3, avvenuto il 12 giugno 2013, non può infatti considerarsi come uno degli atti previsti dalla

predetta norma.

5.1.1

RE

1.

sostiene da parte sua che i contributi in questione non sono prescritti. Premette

che gli atti indicati all’art. 135 n. 2 CO sono da interpretare in modo

estensivo, sicché l’incontro presso l’ARP 3 va considerato un valido atto

interruttivo della prescrizione, siccome è assimilabile a un’udienza di

conciliazione ai sensi del Codice di procedura civile. Asserisce di essersi in

effetti rivolta a un’autorità tentando di far valere il suo diritto, fatto del

resto confermato dal verbale dell’incontro, che attesta la mancata intesa tra

le parti in merito al contributo di mantenimento. A tal proposito, precisa che

l’autorità di conciliazione giusta il CPC (che non deve necessariamente essere

composta da giudici) ha come unico compito di conciliare le parti, non di

emanare una decisione. Comunque sia, aggiunge, determinante per l’interruzione

della prescrizione è che per il debitore sia riconoscibile la volontà del

creditore di ottenere il pagamento del suo credito. Ora, visto che l’incontro

presso l’ARP 3 era finalizzato a stabilire un piano di pagamento delle

mensilità da parte di CO 1, la volontà di lei di ottenere soddisfazione era

inequivocabile.

5.1.2

Secondo

l’art. 135 n. 2 CO, il creditore interrompe la prescrizione, se compie

atti di esecuzione, se presenta istanza di conciliazione, azione o eccezione

davanti a un tribunale statale o arbitrale, oppure

se si insinua nel fallimento. Nel caso di specie, RE 1 afferma di aver interrotto

la prescrizione con la comparsa all’incontro presso l’ARP 3, che

parifica a un’istanza di conciliazione secondo l’art. 135 n. 2 CO. Occorre

dunque ricercare il significato del concetto di “istanza di conciliazione”.

5.1.3

Per

la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi

della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132

V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO;

Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR,

2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz

in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73

ad art. 135 CO). Per

quanto esaustivi, gli

atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv.

1.

CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati

estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138

cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135).

Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera

quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC

(Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135).

La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente

come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art. 138

cpv. 1 CO (e all’art. 135 n. 2 CO). Partendo dalla ratio legis dell’art.

138.

cpv. 1 CO, ossia sanzionare l’inazione del creditore nel far valere i suoi

diritti, la giurisprudenza stabilisce quindi che con “atto giudiziario di parte”

sia da intendere qualsiasi atto

processuale relativo al diritto invocato in giudizio e idoneo a far avanzare il

procedimento, e precisa ch’esso dev’essere di natura formale, in modo che

entrambe le parti possano sempre accertarlo facilmente e senza contestazioni (DTF

133.

III 678 consid. 2.3.1; 130 III 206 consid. 3.2).

5.1.4

Ciò

premesso, non si può attribuire all’incontro presso l’ARP 3 (o alla richiesta

di tenerlo) la qualità d’“istanza di conciliazione” in senso stretto, non

trattandosi un’istanza di conciliazione giusta il Codice di procedura civile. Non

vi è infatti alcuno spazio per l’ap­plicazione del Codice di procedura civile

alla procedura dinnanzi alle autorità di protezione dei minori (art. 450f

CC, per il rinvio dell’art. 314 cpv. 1 CC) stante la deroga prevista dal

diritto ticinese, che disciplina tale procedura con una legge speciale, la leg­ge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto

(LPMA, RL 213.100), e, in difetto, dalla legge

sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100) (art. 21 LPMA).

5.1.5

Non

è neppure possibile considerare l’incontro quale “istanza di conciliazione” nel

senso (lato) di “atto giudiziario di parte”. Certo, va dato atto alla

reclamante che lo scopo dell’incontro era chiaramente conciliativo, tant’è che

l’autorità ha preso “atto delle divergenze delle parti le quali non

pervengono ad alcun accordo”

(doc. M, pag. 2 in fondo), e che lei ha chiaramente chiesto l’incontro per

tentare di ottenere il pagamento dei contributi di mantenimento. Non si

disconosce, quindi, che l’incontro, o meglio la richiesta di tenerlo, assomigli

a un “atto giudiziario di parte”, ossia un atto processuale relativo al diritto

invocato (il credito al mantenimento). Tuttavia, l’ARP non è un tribunale

statale o arbitrale giusta l’art. 135 n. 2 CO, bensì un’autorità amministrativa

(Messaggio n. 8097 del Dipartimento delle istituzioni del 22 dicembre 2021 sulla

rifor­ma dell’organizzazione delle Autorità di protezione, ad 1.3), i cui membri devono soddisfare i requisiti di eleggibilità

validi per i cur-sori (art. 9 cpv. 2 LPMA) e sottostanno alla vigilanza di tipo

amministrativa della Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 51 cpv.

2.

LPMA, che rinvia per analogia alle disposizioni della legge sull’ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD, RL 173.100] e della LPAmm). Di

conseguenza la richiesta di tenere l’incontro al suo cospetto non può essere un

“atto giudiziario di parte” idoneo a far avanzare un procedimento

volto al riconoscimento o all’esecuzione del diritto invocato in giudizio. Per costringere il debitore renitente a far fronte

al suo obbligo di mantenimento, il creditore degli alimenti deve avviare un

procedimento dinnanzi al giudice o fargli notificare un precetto esecutivo. Le

autorità di protezione (dei minori) sono competenti unicamente per l’omologazione

delle convenzioni di mantenimento mediante prestazioni periodiche o un unico

versamento (art. 287 cpv. 1 e 288 cpv. 2 n. 1 CC), sempreché esse non vengano

concluse in un procedimento giudiziario, nel qual caso la competenza è attratta

dal giudice (art. 287 cpv. 3 e 288 cpv. 2 n. 1 CC). Per il resto, è sempre il

giudice che deve decidere in merito al mantenimento del figlio (art. 276a

cpv. 2, 279, 289 cpv. 1, 291-292 e 295 cpv. 1-2 CC).

5.1.6

Nulla

cambia al riguardo l’art. 198 lett. b bis CPC, secondo cui un (fallito) tentativo

di conciliazione presso l’autorità di

protezione dei minori, dispensa il genitore da un (nuovo) tentativo di conciliazione giusta l’art.

197.

CPC. Come risulta dal suo testo, la (nuova) norma non si applica infatti alle azioni dei figli maggiorenni (Markus Krapf, Kommentierte Musterklagen

zum Familienrecht, Bd IV, 2016 n. 5 ad § 88) e comunque sia l’incontro

presso l’ARP 3 è avvenuto, il 12 giugno 2013, prima dell’entrata in vigore dell’art.

198.

lett. b bis CPC, il 1° gennaio 2017. Ad ogni modo il (fallito)

tentativo di conciliazione presso l’autorità di protezione dei minori determina

l’effetto previsto dalla nuova norma solo se è seguito dall’avvio del­l’azione

di mantenimento (o su altre questioni riguardanti il figlio) in un lasso di

tempo non troppo lungo (sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019 del 26

novembre 2019, consid. 3.3.3 e 4.1.2, che ha ritenuto eccessivo un intervallo

di otto mesi, citando autori che fissano in tre mesi il tempo massimo in

analogia con l’art. 209 cpv. 3 CPC); ora, nella fattispecie RE 1 non ha ancora

inoltrato alcun’azione a distanza di anni, sicché l’art. 198 lett. b bis

CPC, anche per questo terzo motivo, non entrerebbe comunque in considerazione.

5.1.7

Siccome

la reclamante non ha dimostrato di aver agito in giustizia né avviato un’esecuzione

prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, verificatasi tra

il 25 novembre 2013 e il 27 marzo 2014 per le pretese in

discussione, giacché l’esecuzione da lei promossa

il 15 giugno 2018 è inefficace da questo profilo, il reclamo va respinto anche

su questo punto, ciò che ne segna definitivamente l’esito.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 92'343.80, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1

fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).