14.2021.149
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore del figlio maggiorenne. Res iudicata parziale. Pretesa condizionata alla fornitura di giustificativi di formazione professionale. Prescrizione
6 maggio 2022Italiano24 min
occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 (sede di Lugano
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.149
Lugano
6 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2020.5810 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 23 dicembre 2020 da
RE 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1 e dalla MLaw PR 1
)
contro
CO 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 24 novembre 2008, il Pretore del Distretto di
Lugano (sezione 6) ha accertato la paternità di CO 1 su RE 1, nata il 28 marzo
1991, e ha condannato il padre a pagare, retroattivamente dal 18 agosto 2005, contributi di mantenimento mensili in favore della
figlia di fr. 1'191.– dal 18 agosto al 31 dicembre 2005, di fr. 1'298.–
dal 1° gennaio al 31 maggio 2006, fr. 1'262.– dal 1° giugno al 31 dicembre
2006, fr. 1'182.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, fr. 1'242.– dal
1° lu-glio al 31 dicembre 2007 e fr. 1'299.– dal 1° gennaio 2008 fino al
termine della formazione della figlia.
Fatti
B. In
occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 (sede di Lugano
allora Ovest), padre e figlia non sono riusciti a raggiungere un
accordo in particolare su un piano di pagamento della pretesa di fr. 102'717.–
vantata dalla figlia per gli alimenti arretrati maturati fino alla fine della
sua formazione, il 30 novembre 2012.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 111'810.90 oltre agli
interessi del 5% dal 5 agosto 2005, indicando quale causa del credito: “Pagamento contributi di mantenimento come da
sentenza (cresciuta in giudicato) emessa dalla Pretura di __________ il 24
novembre 2008”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 22 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Pretura del Distretto di Lugano (sezione 5) limitatamente a fr. 97'961.–
(anziché fr. 111'810.90) “oltre interessi, tasse e spese”. Con decisione del 22 dicembre 2020 il Pretore ha
accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto a concorrenza di fr. 28'053.– oltre agli
interessi del 5% dal 15 giugno 2018.
E. CO
1 ha impugnato la decisione con reclamo del
31 dicembre 2020, che questa Camera ha respinto mediante decisione 14.2021.1
del 6 ottobre 2021. In base alla segnalazione di RE 1 in merito a un errore di
calcolo del Pretore, nondimeno la Camera ha – per economia processuale – rettificato
la decisione impugnata, estendendo il rigetto dell’opposizione a fr. 49'199.–.
L’escusso
ha impugnato anche quest’ultima decisione con ricorso in materia civile del 26
ottobre 2021, che il Tribunale federale ha respinto con decisione 5A_893/2021
del 1° marzo 2022.
F. Nel
frattempo, il 23 dicembre 2020 RE 1 ha inoltrato alla
stessa Pretura una nuova istanza di rigetto definitivo
della medesima opposizione, limitata questa volta a fr. 92'343.80 “oltre interessi del 5% a
far data dal 15.06.2018, tasse e spese esecutive di CHF 203.30”. Nel termine impartito, il convenuto vi si è opposto con osservazioni
scritte del 29 gennaio 2021. In sede di replica e duplica spontanee del 12
febbraio e 17 febbraio 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni
antitetiche.
G. Statuendo con decisione del 22 settembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza
senza prelevare spese processuali, ma ponendo a
carico dell’istante un’indennità di fr. 900.– a favore del convenuto.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenerne la
riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, sempre senza prelievo di
spese processuali, ma con addebito alla controparte di fr. 900.– per
ripetibili, protestate “tasse,
spese e ripetibili di primo e di secondo grado”. Nelle
sue osservazioni dell’11 novembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 23 settembre 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 3 ottobre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 4 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima
considerato che l’istanza era ricevibile solo nella misura in cui non
era stata accolta la precedente istanza di rigetto, fondata sullo stesso titolo.
Sicché andavano senz’altro escluse le mensilità comprese tra il 18 agosto 2005
e il 24 novembre 2008. Ciò premesso, il giudice ha negato che la decisione
allegata dall’istante quale titolo esecutivo costituisca titolo di rigetto per
le mensilità successive al 24 novembre 2008.
Ha infatti spiegato che, dall’esame del dispositivo – non chiaro – e
delle motivazioni, si deduceva che l’esigibilità delle mensilità successive al
28.
marzo 2009, in apparenza incondizionata, era in realtà subordinata alla
condizione che l’istante consegnasse semestralmente al padre attestati a
comprova della sua effettiva frequentazione
di corsi di formazione così come le pagelle scolastiche. Orbene, non risultando
dagli atti che tale condizione fosse realizzata, alla decisione non
poteva essere riconosciuto valore di titolo esecutivo per gli alimenti maturati
dopo il 28 marzo 2009.
Il
Pretore ha poi giudicato prescritte le mensilità comprese tra il 25 novembre
2008.
e il 28 marzo 2009, perché l’istante non aveva interrotto tempestivamente
il relativo termine di prescrizione quinquennale. A tal proposito, scostandosi
dall’opinione espressa nella precedente decisione, ha invero ritenuto che l’incontro
delle parti del 12 giugno 2013 presso l’ARP 3 va qualificato come procedura di
aiuto all’incasso a norma dell’art. 137 CC, e non può perciò essere considerato
un valido atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 135 n. 2 CO (la
cui lista è esaustiva). Esso non costituisce infatti né una conciliazione
presso l’autorità competente, né un primo atto davanti al giudice competente,
né, ha implicitamente sostenuto il Pretore, un altro degli atti indicati nel
predetto articolo. A suo avviso, il primo atto interruttivo della prescrizione è quindi stato la domanda di
esecuzione dell’11 giugno 2018, intervenuta però (tardivamente) dopo lo
spirare del termine di prescrizione. In conclusione, il giudice ha respinto l’istanza
nella misura in cui era ricevibile.
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
140.
III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio
è limitato alle carenze
manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
4.1
Nella
fattispecie non è contestato, e del resto è evidente, che la decisione 24
novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano
(sezione 6, doc. D), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione per il pagamento del contributo di mantenimento. Si tratta
infatti di una decisione giudiziaria esecutiva (oltre che passata in giudicato)
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF. Controversa è per contro la questione di sapere
per quali mensilità il rigetto può essere concesso.
4.2
Con
la seconda istanza, RE 1 chiede il rigetto
dell’opposizione di nuovo per gli alimenti maturati dal 18 agosto 2005 al 30 gennaio 2013, che quantifica
però questa volta in fr. 92'343.80. Come visto il Pretore ha ritenuto l’istanza
irricevibile per le mensilità sorte tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008
con il motivo che al loro riguardo la prima istanza era stata accolta. L’istante
chiede nondimeno con il reclamo l’accoglimento integrale della seconda istanza
(senza neppure la limitazione del rigetto a fr. 92'343.80), compresi
quindi gli alimenti dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008. Non spende tuttavia
una parola in merito, limitandosi a esprimersi sui contributi maturati dopo l’emanazione
della decisione, il 25 novembre 2008. Priva di motivazione, la richiesta
relativa agli alimenti del periodo precedente è irricevibile.
Su
questo punto non si giustifica nemmeno un intervento d’ufficio di questa
Camera, perché la decisione impugnata non è manifestamente carente, anzi è
manifestamente corretta. La prima sentenza di rigetto, con cui l’opposizione è
stata rigettata in via definitiva per i contributi del periodo in questione, è
infatti da tempo passata in giudicato formalmente, così come rettificata dalla
sentenza 6 ottobre 2021 di questa Camera, ovvero per fr. 49'199.– oltre
agli interessi (sopra ad E), dal momento che sia la domanda di effetto
sospensivo sia il reclamo dell’escusso sono stati respinti (v. art. 325 cpv. 1
CPC), come pure il ricorso al Tribunale federale (v. art. 103 cpv. 1 LTF e DTF
146.
III 287 consid. 2.3.4). Con il passaggio in giudicato formale, la decisione
è passata in giudicato anche materialmente (sentenza del Tribunale federale
4A_292/ 2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1). Le parti non potevano quindi
più porre in giudizio lo stesso oggetto litigioso (ne bis in idem) pena l’irricevibilità
della nuova azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. e CPC). La conclusione del Pretore
è dunque ineccepibile.
4.3
Circa
le mensilità dovute dal 28 marzo 2009, giorno in cui RE 1 è diventata
maggiorenne, il Pretore ha negato l’esistenza di un valido titolo di
rigetto, siccome dagli atti non risultava ch’ella avesse realizzato la
condizione, cui il pagamento era subordinato (sopra consid. 3).
4.3.1
RE
1.
argomenta che il pagamento di tali mensilità non era invece
subordinato ad alcuna condizione. Il dispositivo del titolo di rigetto, chiaro
e inequivocabile in tal senso, pone infatti l’obbligo di pagare il mantenimento
e l’obbligo di produrre le attestazioni scolastiche in due punti completamente
distinti. Inoltre, aggiunge la reclamante, il giudice del rigetto deve solo
esaminare le cosiddette tre identità, non decidere sull’esistenza o la
correttezza della pretesa dedotta nel titolo, né chiarire o completarlo. Ciò
posto, poiché la sua formazione è terminata, perlomeno provvisoriamente, il 31
gennaio 2013, il contributo di mantenimento è dovuto sino a quella data.
4.3.2
Il
giudice non deve riesaminare il titolo prodotto né interpretarlo in base a
circostanze che esulano dal titolo stesso. Non è però tenuto a fondarsi
esclusivamente sul dispositivo, ma può riferirsi anche ai considerandi per
determinare se esso vale quale titolo di rigetto definitivo. È solo se il senso
del dispositivo è dubbio e il dubbio non può essere sciolto con l’esame dei
motivi che il giudice dovrà respingere l’istanza. Non può tuttavia completare
una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III
659.
consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art.
334.
CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet
in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 12 ad art. 80
LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione
litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2). Ove la decisione prodotta quale
titolo di rigetto definitivo preveda una condizione sospensiva, incombe all’escutente
di provare con documenti immediatamente disponibili la sua realizzazione, a
meno che la stessa sia riconosciuta senza riserve dall’escusso o sia notoria (DTF
143.
III 568 consid. 4.2.2).
4.3.3
Il
dispositivo della decisione del 24 novembre 2008 (doc. E), per quanto qui di
interesse, recita che:
“2. A titolo di contributo per il mantenimento della
figlia RE 1, il padre CO 1 verserà nelle mani della madre __________, in via
anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
–
dal 18.08.2005 (pro-rata) al 31.12.2005: fr. 1'191.–
–
dall’1.01.2006 al 31.05.2006: fr. 1'298.–
–
dall’1.06.2006 al 31.12.2006: fr. 1'262.–
–
dall’1.01.2007 al 30.06.2007: fr. 1'182.–
–
dall’1.07.2007 al 31.12.2007: fr. 1'242.–
–
dall’1.01.2008 e fino alla fine della formazione: fr. 1'299.–
§ L’assegno
famigliare di base, qualora venisse percepito dal padre, andrà versato in
aggiunta a detto contributo.
3.
È
fatto ordine a RE 1 di produrre al padre semestralmente, la prima volta entro
la fine del mese di marzo 2009, i giustificativi attestanti la sua
frequentazione di una formazione professionale (attestati di frequenza,
giudizi)”.
Prima
facie, l’obbligo del padre (mantenimento) e l’obbligo della figlia
(produzione di documenti) sono dunque disgiunti. Sennonché, nelle motivazioni
della decisione si legge in specie che:
“[…] appare tutelabile, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, la
richiesta del convenuto [cioè il padre, n.d.r.] che – una volta
raggiunta la maggiore età dell’attrice [cioè la figlia, n.d.r.] – i
contributi debbano essere versati solo previa produzione semestrale all’attore
dei giustificativi aggiornati attestanti la frequenza effettiva dei corsi di
formazione, così come delle pagelle scolastiche […]” (doc. E, pag. 8).
Senza
che sia necessaria alcuna (particolare) attività interpretativa, effettivamente
limitata per il giudice del rigetto (sopra consid. 4.3.2), è quindi evidente che
l’obbligo del padre di pagare il contributo di mantenimento alla figlia è
vincolato, dopo che quest’ultima ha raggiunto la maggiore età, alla
produzione da parte di lei, ogni semestre, delle attestazioni di frequenza e
delle pagelle scolastiche.
4.3.4
Orbene,
RE 1 ha prodotto un attestato di formazione empirica quale aiuto parrucchiera del 30 giugno 2010 (doc. P, 1° foglio),
una valutazione scolastica della Scuola SPAI di Locarno relativa al 1° semestre
dell’anno scolastico 2010-2011 nella professione di parrucchiera (doc.
P, 2° foglio), un attestato di
frequenza del Centro professionale di Trevano–Canobbio dell’anno scolastico 2011-2012 per il corso di addetta d’albergo (doc. P, 3°
foglio), un attestato di frequenza
dello stesso istituto per il primo semestre del secondo anno (2012-2013, doc.
F) e la pagella scolastica relativa a quel semestre (doc. P, 4° foglio).
A parte il fatto che la documentazione prodotta appare incompleta, dagli
atti non emerge ch’essa sia stata trasmessa a CO 1 prima dell’avvio della
(seconda) procedura di rigetto dell’opposizione. Ora, secondo la decisione l’obbligo
di versare i contributi non dipendeva solo
dalla consegna al padre degli attestati di frequenza dei corsi e delle
pagelle, bensì dalla consegna semestrale di quei giustificativi. Secondo un’interpretazione
letterale della decisione, l’obbligo del
padre è decaduto alla fine di ogni semestre a contare dalla fine del
mese di marzo 2009. Non è dunque di rilievo la produzione tardiva dei
giustificativi, anni dopo la fine dell’apprendistato (il 30 novembre 2012) e la
conseguente interruzione della formazione a fine gennaio del 2013 (doc. F).
4.3.5
Lo
scopo dell’obbligo stabilito nel dispositivo n. 3 essendo apparentemente di
permettere al padre di verificare che la figlia stesse regolarmente seguendo
una formazione appropriata suscettibile di concludersi normalmente nel senso
dell’art. 277 cpv. 2 CC, in un’ottica
teleologica si potrebbe invero ipotizzare che l’adempimento dell’obbligo
della figlia anche dopo la scadenza semestrale le desse comunque diritto agli
alimenti purché la condizione posta in quella norma fosse realizzata. La
questione, tuttavia, non è chiara e la
decisione del 24 novembre 2008 non prevede quale sia la conseguenza
della produzione tardiva dei giustificativi. Il giudice del rigetto non può completare
una decisione incompleta o imprecisa e in caso di dubbio sul senso di un
dispositivo, che non può essere sciolto con l’esame dei motivi, deve respingere
l’istanza (sopra consid. 4.3.2), ciò che – a ragione quindi – ha fatto il
Pretore nella fattispecie in merito ai contributi di mantenimento
richiesti per il periodo dal 28 marzo 2009 in avanti.
5.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nondimeno, l’eccezione
di prescrizione non deve essere dimostrata: basta che sia sollevata dall’escusso.
Incombe allora all’escutente dimostrare che, prima del suo compimento, si
sono verificati fatti interruttivi della prescrizione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 20 ad art. 81 LEF; Abbet,
op. cit, n. 29 e 31 ad art. 81).
5.1
Il
Pretore ha ritenuto prescritto il diritto alle mensilità comprese tra il 25
novembre 2008 e il 27 marzo 2009. Ha invero giudicato che alle stesse si
applica un termine di prescrizione di 5 anni, non interrotto da RE 1, giusta l’art.
135.
n. 2 CO, fino alla domanda di esecuzione dell’11 giugno 2018. A suo avviso,
l’incontro presso l’ARP 3, avvenuto il 12 giugno 2013, non può infatti considerarsi come uno degli atti previsti dalla
predetta norma.
5.1.1
RE
1.
sostiene da parte sua che i contributi in questione non sono prescritti. Premette
che gli atti indicati all’art. 135 n. 2 CO sono da interpretare in modo
estensivo, sicché l’incontro presso l’ARP 3 va considerato un valido atto
interruttivo della prescrizione, siccome è assimilabile a un’udienza di
conciliazione ai sensi del Codice di procedura civile. Asserisce di essersi in
effetti rivolta a un’autorità tentando di far valere il suo diritto, fatto del
resto confermato dal verbale dell’incontro, che attesta la mancata intesa tra
le parti in merito al contributo di mantenimento. A tal proposito, precisa che
l’autorità di conciliazione giusta il CPC (che non deve necessariamente essere
composta da giudici) ha come unico compito di conciliare le parti, non di
emanare una decisione. Comunque sia, aggiunge, determinante per l’interruzione
della prescrizione è che per il debitore sia riconoscibile la volontà del
creditore di ottenere il pagamento del suo credito. Ora, visto che l’incontro
presso l’ARP 3 era finalizzato a stabilire un piano di pagamento delle
mensilità da parte di CO 1, la volontà di lei di ottenere soddisfazione era
inequivocabile.
5.1.2
Secondo
l’art. 135 n. 2 CO, il creditore interrompe la prescrizione, se compie
atti di esecuzione, se presenta istanza di conciliazione, azione o eccezione
davanti a un tribunale statale o arbitrale, oppure
se si insinua nel fallimento. Nel caso di specie, RE 1 afferma di aver interrotto
la prescrizione con la comparsa all’incontro presso l’ARP 3, che
parifica a un’istanza di conciliazione secondo l’art. 135 n. 2 CO. Occorre
dunque ricercare il significato del concetto di “istanza di conciliazione”.
5.1.3
Per
la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi
della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132
V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO;
Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR,
2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz
in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73
ad art. 135 CO). Per
quanto esaustivi, gli
atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv.
1.
CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati
estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138
cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135).
Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera
quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC
(Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135).
La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente
come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art. 138
cpv. 1 CO (e all’art. 135 n. 2 CO). Partendo dalla ratio legis dell’art.
138.
cpv. 1 CO, ossia sanzionare l’inazione del creditore nel far valere i suoi
diritti, la giurisprudenza stabilisce quindi che con “atto giudiziario di parte”
sia da intendere qualsiasi atto
processuale relativo al diritto invocato in giudizio e idoneo a far avanzare il
procedimento, e precisa ch’esso dev’essere di natura formale, in modo che
entrambe le parti possano sempre accertarlo facilmente e senza contestazioni (DTF
133.
III 678 consid. 2.3.1; 130 III 206 consid. 3.2).
5.1.4
Ciò
premesso, non si può attribuire all’incontro presso l’ARP 3 (o alla richiesta
di tenerlo) la qualità d’“istanza di conciliazione” in senso stretto, non
trattandosi un’istanza di conciliazione giusta il Codice di procedura civile. Non
vi è infatti alcuno spazio per l’applicazione del Codice di procedura civile
alla procedura dinnanzi alle autorità di protezione dei minori (art. 450f
CC, per il rinvio dell’art. 314 cpv. 1 CC) stante la deroga prevista dal
diritto ticinese, che disciplina tale procedura con una legge speciale, la legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto
(LPMA, RL 213.100), e, in difetto, dalla legge
sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100) (art. 21 LPMA).
5.1.5
Non
è neppure possibile considerare l’incontro quale “istanza di conciliazione” nel
senso (lato) di “atto giudiziario di parte”. Certo, va dato atto alla
reclamante che lo scopo dell’incontro era chiaramente conciliativo, tant’è che
l’autorità ha preso “atto delle divergenze delle parti le quali non
pervengono ad alcun accordo”
(doc. M, pag. 2 in fondo), e che lei ha chiaramente chiesto l’incontro per
tentare di ottenere il pagamento dei contributi di mantenimento. Non si
disconosce, quindi, che l’incontro, o meglio la richiesta di tenerlo, assomigli
a un “atto giudiziario di parte”, ossia un atto processuale relativo al diritto
invocato (il credito al mantenimento). Tuttavia, l’ARP non è un tribunale
statale o arbitrale giusta l’art. 135 n. 2 CO, bensì un’autorità amministrativa
(Messaggio n. 8097 del Dipartimento delle istituzioni del 22 dicembre 2021 sulla
riforma dell’organizzazione delle Autorità di protezione, ad 1.3), i cui membri devono soddisfare i requisiti di eleggibilità
validi per i cur-sori (art. 9 cpv. 2 LPMA) e sottostanno alla vigilanza di tipo
amministrativa della Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 51 cpv.
2.
LPMA, che rinvia per analogia alle disposizioni della legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD, RL 173.100] e della LPAmm). Di
conseguenza la richiesta di tenere l’incontro al suo cospetto non può essere un
“atto giudiziario di parte” idoneo a far avanzare un procedimento
volto al riconoscimento o all’esecuzione del diritto invocato in giudizio. Per costringere il debitore renitente a far fronte
al suo obbligo di mantenimento, il creditore degli alimenti deve avviare un
procedimento dinnanzi al giudice o fargli notificare un precetto esecutivo. Le
autorità di protezione (dei minori) sono competenti unicamente per l’omologazione
delle convenzioni di mantenimento mediante prestazioni periodiche o un unico
versamento (art. 287 cpv. 1 e 288 cpv. 2 n. 1 CC), sempreché esse non vengano
concluse in un procedimento giudiziario, nel qual caso la competenza è attratta
dal giudice (art. 287 cpv. 3 e 288 cpv. 2 n. 1 CC). Per il resto, è sempre il
giudice che deve decidere in merito al mantenimento del figlio (art. 276a
cpv. 2, 279, 289 cpv. 1, 291-292 e 295 cpv. 1-2 CC).
5.1.6
Nulla
cambia al riguardo l’art. 198 lett. b bis CPC, secondo cui un (fallito) tentativo
di conciliazione presso l’autorità di
protezione dei minori, dispensa il genitore da un (nuovo) tentativo di conciliazione giusta l’art.
197.
CPC. Come risulta dal suo testo, la (nuova) norma non si applica infatti alle azioni dei figli maggiorenni (Markus Krapf, Kommentierte Musterklagen
zum Familienrecht, Bd IV, 2016 n. 5 ad § 88) e comunque sia l’incontro
presso l’ARP 3 è avvenuto, il 12 giugno 2013, prima dell’entrata in vigore dell’art.
198.
lett. b bis CPC, il 1° gennaio 2017. Ad ogni modo il (fallito)
tentativo di conciliazione presso l’autorità di protezione dei minori determina
l’effetto previsto dalla nuova norma solo se è seguito dall’avvio dell’azione
di mantenimento (o su altre questioni riguardanti il figlio) in un lasso di
tempo non troppo lungo (sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019 del 26
novembre 2019, consid. 3.3.3 e 4.1.2, che ha ritenuto eccessivo un intervallo
di otto mesi, citando autori che fissano in tre mesi il tempo massimo in
analogia con l’art. 209 cpv. 3 CPC); ora, nella fattispecie RE 1 non ha ancora
inoltrato alcun’azione a distanza di anni, sicché l’art. 198 lett. b bis
CPC, anche per questo terzo motivo, non entrerebbe comunque in considerazione.
5.1.7
Siccome
la reclamante non ha dimostrato di aver agito in giustizia né avviato un’esecuzione
prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, verificatasi tra
il 25 novembre 2013 e il 27 marzo 2014 per le pretese in
discussione, giacché l’esecuzione da lei promossa
il 15 giugno 2018 è inefficace da questo profilo, il reclamo va respinto anche
su questo punto, ciò che ne segna definitivamente l’esito.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 92'343.80, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1
fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).