14.2021.150
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante poste in esecuzione. Solvibilità
22 novembre 2021Italiano9 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 207'379.25
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2021.150
Lugano
22 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa
SO.2021.2689 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 giugno 2021 dalla
Cassa di compensazione CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 2
giugno 2021, la Cassa di compensazione CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 207'379.25
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 6 ottobre 2021
nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 6 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i crediti
dell’istante e di essere solvibile. L’11 ottobre 2021 il vicepresidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il
termine impartitole, l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174
cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in
concreto alla RE 1 il 7 ottobre 2021, giorno in cui l’Ufficio dei fallimenti le
ha consegnato una copia della decisione di fallimento, il reclamo, presentato
già l’8 ottobre 2021 (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo.
Lo è pure il complemento del 14 ottobre 2021, con cui la reclamante ha
documentato altri pagamenti.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima
della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece
invochi fatti successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre ren-dere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi
d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art.
194.
cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito
dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e
non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22
settembre 2020, consid. 2.3, e 14.
2018.47
del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c, consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un estratto del
suo conto Postfinance dell’8 ottobre 2021 relativo all’addebito di complessivi
fr. 154'828.25 a saldo di tutte le (20) esecuzioni in corso dell’istante e di
tre altre procedure della __________ (doc. E in relazione con il doc. D).
Nell’istanza la Cassa di compensazione CO 1 aveva però fatto valere uno
scoperto totale di fr. 207'379.25, che comprendeva apparentemente anche delle
pretese non ancora poste in esecuzione. Siccome essa non si è opposta al
reclamo, si può tuttavia ritenere che i contributi (correnti) non ancora posti
in esecuzione siano stati nel frattempo saldati o perlomeno che l’istante abbia
rinunciato a farli valere nella procedura in esame. Il presupposto dell’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.
2.2
Essendo
i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della
(verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto anche 12
ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano dell’8 ottobre 2021, che accertano
l’estinzione di altrettante altre sue esecuzioni per fr. 3'047.60 complessivi
(doc. F), oltre a ulteriori 4 ricevute del 14 ottobre 2021 per totali fr.
17'042.40 (doc. I accluso al complemento del 14 ottobre), sicché a quella data
risultavano a suo carico solo due esecuzioni per premi IVA, assommanti a fr.
11'423.50, indicate come perente (doc. L). La Camera ha d’altronde verificato
d’ufficio che l’estratto non menziona due esecuzioni considerate per errore
integralmente estinte, ma non erano state computate le spese processuali della
procedura di rigetto dell’opposizione, sicché in realtà sussistono tuttora per
fr. 105.– (la n. __________) e per fr. 95.– (la n. __________). Non risultano
attestati di carenza di beni a suo carico.
2.2.3
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,
anche senza considerare il saldo dei suoi conti bancario e postale (doc. G e
H), pur deducendone i pagamenti menzionati sopra. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, visto che l’istante non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 6 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).