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Decisione

14.2021.150

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante poste in esecuzione. Solvibilità

22 novembre 2021Italiano9 min

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 207'379.25

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2021.150

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa

SO.2021.2689 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 giugno 2021 dalla

Cassa di compensazione CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 6 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 2

giugno 2021, la Cassa di compensazione CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 207'379.25

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 6 ottobre 2021

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 6 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i crediti

dell’istante e di essere solvibile. L’11 ottobre 2021 il vicepresiden­te della

Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il

termine impartitole, l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174

cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in

concreto alla RE 1 il 7 ottobre 2021, giorno in cui l’Ufficio dei fallimenti le

ha consegnato una copia della decisione di fallimento, il reclamo, presentato

già l’8 ottobre 2021 (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo.

Lo è pure il complemento del 14 ottobre 2021, con cui la reclamante ha

documentato altri pagamenti.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati prima

della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece

invochi fatti successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre ren-dere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi

d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art.

194.

cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito

dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e

non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22

settembre 2020, consid. 2.3, e 14.

2018.47

del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c, consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un estratto del

suo conto Postfinance dell’8 ottobre 2021 relativo all’addebito di complessivi

fr. 154'828.25 a sal­do di tutte le (20) esecuzioni in corso dell’istante e di

tre altre procedure della __________ (doc. E in relazione con il doc. D).

Nell’istanza la Cassa di compensazione CO 1 aveva però fatto valere uno

scoperto totale di fr. 207'379.25, che comprendeva apparentemente anche delle

pretese non ancora poste in esecuzione. Siccome essa non si è opposta al

reclamo, si può tuttavia ritenere che i contributi (correnti) non ancora posti

in esecuzione siano stati nel frattempo saldati o perlomeno che l’istante abbia

rinunciato a farli valere nella procedura in esame. Il presupposto dell’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2

Essendo

i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della

(verosimile) solvibilità del­la reclamante – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto anche 12

ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano dell’8 ottobre 2021, che accertano

l’estinzione di altrettante altre sue esecuzioni per fr. 3'047.60 complessivi

(doc. F), oltre a ulteriori 4 ricevute del 14 ottobre 2021 per totali fr.

17'042.40 (doc. I accluso al complemento del 14 ottobre), sicché a quella data

risultavano a suo carico solo due esecuzioni per premi IVA, assommanti a fr.

11'423.50, indicate come perente (doc. L). La Camera ha d’altronde verificato

d’ufficio che l’estratto non menziona due esecuzioni considerate per errore

integralmente estinte, ma non erano state computate le spese processuali della

procedura di rigetto dell’opposizione, sicché in real­tà sussistono tuttora per

fr. 105.– (la n. __________) e per fr. 95.– (la n. __________). Non risultano

attestati di carenza di beni a suo carico.

2.2.3

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,

anche senza considerare il saldo dei suoi conti bancario e postale (doc. G e

H), pur deducendone i pagamenti menzionati sopra. Ricordato che secondo

giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che

la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, visto che l’istante non ha presentato

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 6 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).