14.2021.151
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
2 marzo 2022Italiano6 min
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.–;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.151
Lugano
2 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.703 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 settembre 2021
dalla
RE 1
contro
CO 1 succursale di
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 4 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 agosto 2021
dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 7'175.75 oltre agli interessi dell’1.5% dal 31 gennaio 2021, indicando
quale causa del credito la “Cessione
di servizi di trasporto e logistica”;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13
settembre 2021 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che statuendo con decisione del 4 ottobre 2021, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.–;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenerne – implicitamente – l’annullamento;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato l’8 ottobre 2021, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett.
a e 321 cpv. 2 CPC);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
gli allegati da 1 a 5 acclusi al reclamo, in quanto prodotti per la prima volta
in questa sede, sono dunque inammissibili, sicché non se ne terrà conto ai fini
del giudizio;
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che
la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
Considerandi
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella fattispecie la reclamante persiste a ritenere di aver diritto al rigetto dell’opposizione
sulla scorta di fatture e bolle doganali senza confrontarsi con la motivazione
del Pretore aggiunto, secondo cui la documentazione da essa prodotta in prima
sede, dalla quale non è evincibile alcun impegno firmato dalla convenuta, non
costituisce un riconoscimento di debito né pertanto un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che,
pur esaminata per abbondanza nel merito, la decisione impugnata non presta il
fianco alla critica, siccome per legge (o meglio secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF),
il rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC) è subordinato alla presentazione di un riconoscimento del
debito posto in esecuzione “constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata”;
che
per scrittura “privata” s’intende uno scritto recante la firma manoscritta dell’escusso
(v. art. 14 cpv. 1 CO), in cui si riconosce debitore del credito indicato nel
precetto esecutivo (sentenza della CEF
14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5);
che
su nessuno dei documenti (da A a Z) prodotti dall’istante in prima sede figura
la firma di un rappresentante della convenuta;
che
in mancanza di un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la via
giuridica corretta aperta alla reclamante per ottenere la continuazione
dell’esecuzione è, come giustamente ricordato dal Pretore
aggiunto, un’azione ordinaria di accertamento della sua pretesa (art. 219 segg.
CPC), preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), nella
quale essa potrà produrre e far assumere tutte le prove necessarie a
dimostrarne l’esistenza e l’ammontare, e chiedere la condanna della convenuta
a versarle il dovuto unitamente al rigetto definitivo dell’opposizione al
precetto esecutivo (art. 79 LEF);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'175.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ,
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).