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Decisione

14.2021.151

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

2 marzo 2022Italiano6 min

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.–;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.151

Lugano

2 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.703 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 settembre 2021

dalla

RE 1

contro

CO 1 succursale di

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 4 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 agosto 2021

dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 7'175.75 oltre agli interessi dell’1.5% dal 31 gennaio 2021, indicando

quale causa del credito la “Cessione

di servizi di trasporto e logistica”;

che

avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13

settembre 2021 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che statuendo con decisione del 4 ottobre 2021, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.–;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenerne – implicitamente – l’annullamento;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato l’8 ottobre 2021, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett.

a e 321 cpv. 2 CPC);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

gli allegati da 1 a 5 acclusi al reclamo, in quanto prodotti per la prima volta

in questa sede, sono dunque inammissibili, sicché non se ne terrà conto ai fini

del giudizio;

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

Considerandi

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella fattispecie la reclamante persiste a ritenere di aver diritto al rigetto dell’opposizione

sulla scorta di fatture e bolle doganali senza confrontarsi con la motivazione

del Pretore aggiunto, secondo cui la documentazione da essa prodotta in prima

sede, dal­la quale non è evincibile alcun impegno firmato dalla convenuta, non

costituisce un riconoscimento di debito né pertanto un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

che,

pur esaminata per abbondanza nel merito, la decisione impugnata non presta il

fianco alla critica, siccome per legge (o meglio secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF),

il rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC) è subordinato alla presentazione di un riconoscimento del

debito posto in esecuzione “constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata”;

che

per scrittura “privata” s’intende uno scritto recante la firma manoscritta dell’escusso

(v. art. 14 cpv. 1 CO), in cui si riconosce debitore del credito indicato nel

precetto esecutivo (sentenza della CEF

14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5);

che

su nessuno dei documenti (da A a Z) prodotti dall’istante in prima sede figura

la firma di un rappresentante della convenuta;

che

in mancanza di un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la via

giuridica corretta aperta alla reclamante per ottenere la continuazione

dell’esecuzione è, come giustamente ricordato dal Pretore

aggiunto, un’azione ordinaria di accertamento della sua pretesa (art. 219 segg.

CPC), preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), nella

quale essa potrà produrre e far assumere tutte le prove necessarie a

dimostrarne l’e­sistenza e l’ammontare, e chiedere la condanna della convenuta

a versarle il dovuto unitamente al rigetto definitivo dell’opposizione al

precetto esecutivo (art. 79 LEF);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'175.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ,

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).