14.2021.153
Opposizione al sequestro. Causa di sequestro. Domicilio all’estero del debitore. Verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera. Trafugamento di beni
16 marzo 2022Italiano21 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.153
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 19 aprile 2021 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo dell’11 ottobre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 28 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’RE 1 (in seguito: “RE 1”) è una società cinese con sede a __________,
attiva nel settore del commercio di prodotti chimici e farmaceutici. La
medesima è gestita da L__________, padre di PINT1 1. Quest’ultima è sposata dal
2013 – ma attualmente in fase di separazione giudiziaria in Italia – con PINT2
1, amministratore unico dell’CO 1 (in seguito: “CO 1”), fondata nel 2019 e anch’essa
operante nel settore della fornitura di prodotti chimici con base a __________
(Estonia). Fino al 24 novembre 2020 tra gli amministratori (“management board member”) dell’CO 1 figurava PINT1 1, sostituita in seguito dal marito. Tra le
società riconducibili ad PINT2 1, oltre all’CO 1 vi sono pure la G__________
S.p.A. e la M__________ S.r.l. Quest’ultima, oltre ad aver fondato nel luglio
2019 l’CO 1 – di cui essa ha l’intero controllo – è pure azionista di
maggioranza della G__________ S.p.A, che è una società quotata in borsa.
B. Con
istanza del 1° aprile 2021 diretta contro l’CO 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i conti ed averi della debitrice a lei
intestati presso l’agenzia di __________ della banca __________ SA, in particolare il conto IBAN CH__________”, il tutto fino a concorrenza di fr. 4'589'620.–
(pari a USD 4'866'067.23) oltre agli interessi del 5% dal
1° aprile 2021. Quali titoli di credito l’RE 1 ha indicato
una serie di contratti con cui diversi fornitori di materie prime cinesi le
hanno ceduto, tra agosto e settembre del 2021, i crediti vantati nei confronti
dell’CO 1. L’RE 1 ha spiegato che a seguito dell’estromissione – il 24 novembre
2020 – di PINT1 1 dal consiglio d’amministrazione dell’CO 1, quest’ultima ha
cessato di pagare i propri fornitori cinesi, motivo per cui l’istante ha deciso
d’intervenire facendosi cedere i crediti in sofferenza alfine di tutelare la credibilità
e la reputazione di cui PINT1 1 godeva nei confronti dei venditori asiatici. Quale
causa del sequestro, l’istante ha menzionato l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF
(debitore domiciliato all’estero) e in via subordinata l’art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF (trafugamento di beni, latitanza o fuga).
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto dello stesso giorno (__________), eseguito dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione il 7 aprile 2021 (verbale n. __________),
con istanza 19 aprile 2021 l’CO 1 ha presentato opposizione al decreto di
sequestro al medesimo giudice. Con osservazioni scritte del 25 maggio 2021 la
sequestrante ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Mediante replica,
duplica, triplica e quadruplica inoltrate spontaneamente il 7 giugno, 21
giugno, 26 luglio e 4 agosto 2021, le parti hanno confermato le loro rispettive
e contrastanti posizioni.
D. Statuendo
con decisione del 28 settembre 2021, il Pretore ha accolto l’opposizione e
annullato il sequestro, ponendo a carico dell’RE
1 le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.–
a favore della parte opponente.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo dell’11 ottobre 2021 per ottenerne l’annulla-mento,
la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con
osservazioni del 15 novembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 29 settembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 ottobre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 11 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
1.2 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,
consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
1.2.3 A
dimostrazione dell’autenticità dei contratti di cessione acclusi all’istanza,
messa in dubbio dall’opponente e dal Pretore, in questa sede la reclamante
produce per la prima volta nove certificati di autenticità e conformità della
traduzione rilasciati dalla Camera cinese di commercio internazionale e
legalizzati dal Consolato generale d’Italia a Shangai e per tre di essi dall’Ambasciata
d’Italia a Pechino (doc. 51-59). Ora, la reclamante non spiega perché non
avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore,
facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Sono quindi
irricevibili, per tacere del fatto che, stante l’esito del giudizio odierno,
non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 6).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fonda-mento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
3. Nella
decisione impugnata il Pretore ha anzitutto rilevato che i presupposti relativi
alla prima causa di sequestro invocata dall’RE 1, quella del domicilio del
debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), non sono ossequiati, il credito
difettando in particolare di un legame sufficiente con la Svizzera. La
fattispecie riguarda infatti contratti di fornitura di materie prime conclusi
da una società estone (l’CO 1) con ditte cinesi, che hanno spedito la merce
direttamente in Europa ai clienti della compratrice, le forniture essendo poi saldate
da una società cinese (l’RE 1) sulla scorta di varie cessioni dei crediti. A
giudizio del Pretore non costituisce un nesso sufficiente con la Svizzera il
solo fatto che l’CO 1 vi detenga conti
bancari. Non si giungerebbe a diversa conclusione nemmeno qualora il pagamento
delle fatture ai fornitori cinesi avesse dovuto essere effettuato dal
conto svizzero posto sotto sequestro – circostanza peraltro non resa verosimile
dalla sequestrante – giacché le relazioni contrattuali alla base del rapporto
tra le società nulla hanno a che vedere con la Svizzera, paese in cui non
doveva essere eseguita alcuna prestazione.
4. Nel
reclamo l’RE 1 ritiene anzitutto che il legame sufficiente con la Svizzera
previsto dall’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è dato dal fatto che quello sequestrato
a __________ è il conto indicato su tutte le fatture emesse dall’CO 1, la quale
ha scelto “scientemente” di collocare il centro dei propri movimenti finanziari sul territorio
elvetico. Pur dicendosi consapevole che la presenza di un conto in Svizzera non
basta a creare un legame sufficiente ai sensi della suddetta norma, essa rimprovera
al Pretore di non aver considerato che il conto in questione non aveva finalità
di risparmio, bensì era un conto operativo attraverso il quale veniva “veicolata tutta l’attività commerciale” della società estone. La reclamante ricorda inoltre come la dottrina
riconosca pure il cosiddetto “sequestro
degli stranieri”, laddove il creditore riscontri
difficoltà nel far valere i propri diritti presso la giustizia estera, ciò che
succederebbe nella fattispecie qualora essa decidesse di avviare un’azione di
merito in Estonia – paese in cui ha sede l’opponente e che per lingua, cultura
e ordinamento giuridico si differenzia notevolmente dalla Cina – con conseguenti
ostacoli probatori, essendo i fornitori situati in Estremo oriente e i clienti
finali in Europa centrale.
4.1 Cosi
argomentando l’RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione
pretorile, secondo cui l’invocata causa di sequestro non sarebbe data anche
qualora il pagamento delle fatture dei fornitori cinesi avesse dovuto avvenire
tramite il conto sequestrato, dal momento che le relazioni contrattuali alla
base delle fatture non hanno nulla a che vedere con la Svizzera, paese in cui
non era prevista alcuna prestazione contrattuale. Essa si limita infatti a
riproporre tali e quali le argomentazioni già presentate in prima sede (cfr. n.
36, 38, 39 a pag. 14 e n. 42 a pag. 15 delle osservazioni all’opposizione al
sequestro e n. 23-25 a pagg. 12 e 13 del reclamo), sottolineando in particolare
il fatto che il conto in questione fosse il fulcro della sua attività.
Insufficientemente motivate, le censure sono pertanto irricevibili (v. sopra
consid. 1.2).
4.2 Anche
nel merito, del resto, il reclamo risulta infondato. Certo, secondo la
giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal
sequestrante con la Svizzera segnatamente quando vi si trovi il luogo d’esecuzione
dell’obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore
sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a, sentenze del Tribunale federale
5A_222/2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2016.85-92
del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c, consid. 6.3/a e i rinvii). Nel
caso in esame, tuttavia, il conto sequestrato non è il luogo di pagamento delle
forniture delle ditte cinesi, le quali andavano pagate sui conti di quelle
ditte (e dopo la cessione sul conto della reclamante). Che il conto sequestrato
sia per ipotesi il centro delle attività bancarie dell’opponente non ha alcuna
attinenza con i crediti fatti valere dalla
reclamante. La sola detenzione di conti in Svizzera non costituisce un
legame sufficiente giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (DTF 123 III 495 consid.
3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid.
5.2.1).
4.3 Il
richiamo al “sequestro degli stranieri” (reclamo, pag. 13 ad 24), poiché
è un semplice “copia e incolla” delle osservazioni del 25 maggio 2021 prodotte
davanti al primo giudice (pag. 14, n. 39), è in sé irricevibile. Vero è che il
Pretore non si è espresso diretta-mente sulle considerazioni della sequestrante,
la quale, citando Stoffel, aveva
sostenuto che le difficoltà nel far valere le proprie pretese in Estonia avrebbero
giustificato l’applicazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. L’argomento è però
manifestamente privo di fondamento, come risulta già dalla sola lettura della
norma in questione, che non subordina il sequestro incondizionatamente all’esistenza di difficoltà processuali cui sarebbe
esposto il sequestrante se fosse costretto a far valere il credito all’estero,
bensì all’esistenza di un “sufficiente” legame del credito con la Svizzera. Nell’applicazione
della norma occorre tenere conto della volontà del legislatore di rendere più
restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola
circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),
volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza del legame
sufficiente con la Svizzera (DTF 135 III 613 consid. 4.5; sentenze della CEF 14.2017.206
del 24 luglio 2018, consid. 13.3, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, consid.
6.3). Anche se fosse ricevibile, la censura andrebbe
quindi respinta, a prescindere dal fatto che, ad ogni modo, la reclamante non
spiega perché le difficoltà legate alle differenze di lingua,
cultura e ordinamento giuridico con la Cina e i conseguenti ostacoli probatori
sarebbero minori in Svizzera che in Estonia.
5. In via sussidiaria la reclamante sostiene di aver reso verosimile
pure la seconda causa di sequestro invocata, quella
relativa al trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF), identificata nell’aumento di capitale della M__________ S.r.l. (un’altra delle società gestite da PINT2
1) sottoscritto nel febbraio del 2021 dall’CO 1 grazie a fondi (pari a €
7 milioni) prelevati dal conto sequestrato.
5.1 Nella decisione impugnata il primo giudice ha rilevato che nonostante
una leggera “tensione
finanziaria” l’esercizio 2019 della M__________ S.r.l. si era comunque chiuso con un utile e che
la società è azionista di maggioranza di un’altra società gestita da PINT2
1, la G__________ S.p.A, la quale è
quotata in borsa e non risulta conoscere
difficoltà finanziarie. Ha d’altronde escluso che eventuali tensioni
finanziarie siano indicative dell’intenzione
dell’opponente di sottrarsi ai propri obblighi, precisando che non era il caso
dell’aumento di capitale del 26 febbraio 2021, posto che la sequestrante aveva
comunque ricevuto in contropartita delle partecipazioni nella M__________
S.r.l.
5.2 Nel
reclamo l’RE 1 sottolinea invece che la situazione finanziaria della G__________
S.p.A è in realtà disastrosa, avendo essa chiuso in perdita tre esercizi
consecutivi fino a registrare, nel 2019, un disavanzo superiore a € 15 milioni.
Ricordata la sanzione inflitta dalla Consob ad PINT2 1 per aver egli compiuto
tra il 2016 e il 2017 operazioni volte a creare nei confronti dell’esterno “la convinzione di un’illusoria solidità della
società e del Gruppo, in realtà già al collasso”, la
reclamante ribadisce che è illegittimo l’aumento di capitale da lui operato nel
febbraio del 2021 all’oscuro della moglie a mezzo del conto sequestrato. Per l’RE
1 appare evidente che lo scopo di PINT2 1 nel suo ruolo di amministratore unico
dell’CO 1 fosse quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la
difficile situazione finanziaria del proprio gruppo, sottraendole quindi il “substrato economico necessario per essere
risarcita”.
5.3 La
realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF
presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni,
latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza
soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento
delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14
ad § 51; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li
sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo
soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo
eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio
dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze
della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e
14.2006.64 del 5 settembre 2006, consid. 6.2, con rinvii). Spetta al
sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una
causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid.
7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II
789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).
5.4 Nella fattispecie l’unica circostanza oggettiva invocata dalla
reclamante a sostegno di una possibile causa di sequestro giusta l’art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF è l’aumento di capitale della M__________
S.r.l del 26 febbraio 2021 finanziato con € 7 milioni dall’opponente. Come
giustamente rilevato dal Pretore, quest’ultima ha tuttavia ricevuto in
contropartita delle partecipazioni in quella società. Non si tratta quindi di
un regalo o di una distruzione di attivi. Potrebbe entrare in considerazione l’ipotesi
di un trafugamento di beni solo se la situazione finanziaria della M__________
S.r.l fosse tale da considerare che il valore delle partecipazioni acquisite
dall’op-ponente sia da reputare probabilmente nullo o perlomeno sensibilmente
inferiore al prezzo pagato.
5.4.1 In
proposito, il Pretore ha accertato (a pag. 6) che l’esercizio 2019 della M__________ S.r.l. si era chiuso con un
utile (doc. N nell’inc. __________, recte: doc. O, 2° foglio) e che la società è
azionista di maggioranza (57%) della G__________ S.p.A, la quale è quotata in
borsa e non risulta conoscere difficoltà
finanziarie, come si evince da due valutazioni della società fornite dalla
Banca __________ e dalla __________
(doc. 20 e 21, recte: V e W del 17
settembre 2020 e 12 marzo 2021).
5.4.2 La
reclamante si confronta solo molto parzialmente con gli accertamenti del
Pretore, limitandosi a sottolineare che la situazione
finanziaria della G__________ S.p.A è in realtà disastrosa, avendo essa chiuso
in perdita tre esercizi consecutivi fino a registrare, nel 2019, un disavanzo
superiore a € 15 milioni, come risulta dalla prima valutazione (doc. V e
reclamo ad n. 28). Non contesta invece, né in questa sede né in quella
precedente (v. osservazioni all’opposizione, ad n. 43-47), l’utile conseguito
dalla M__________
S.r.l. nel 2019 e neppure l’“outlook” favorevole risultante dalle valutazioni bancarie
della G__________ S.p.A (ribadite nelle osservazioni al
reclamo, ad n. 28-29). Dalle cifre fornite dalla Banca Intesa risultano perdite
solo per gli anni 2018 e 2019 e stime di utili per il 2020 e 2021 (doc. V pag.
9 alla voce “Net income”). Nulla muta al
riguardo la sanzione inflitta dalla Consob ad PINT2 1 per aver egli
compiuto tra il 2016 e il 2017 operazioni volte a creare nei confronti dell’esterno
“la convinzione di un’illusoria
solidità della società e del Gruppo, in realtà già al collasso”. Da una parte perché la sanzione è stata sospesa dalla Corte d’appello
di Genova (doc. S e osservazioni al reclamo ad n. 28-29 pag. 14), e dall’altra
poiché i fatti sanzionati sono assai anteriori alla cessione dei crediti fatti
valere dalla sequestrante, sicché non consentono di ritenere verosimile che il
gruppo fosse ancora “al collasso” nel 2019.
La reclamante non ha pertanto dimostrato che l’accertamento del
Pretore, secondo cui le partecipazioni dell’CO 1 nella M__________
S.r.l. costituiscono un’adeguata contropartita dell’investimento degli € 7 milioni, è manifestamente errato
(giusta l’art. 320 lett. b CPC). In mancanza di un (verosimile) atto oggettivo
di trafugamento, anche la seconda causa di sequestro non può essere considerata
realizzata.
5.5 Per
abbondanza va anche rilevato che la reclamante non ha reso verosimile l’elemento
soggettivo del preteso trafugamento della somma versata per finanziare l’aumento
di capitale della M__________ S.r.l. Infatti, secondo le sue stesse allegazioni lo scopo dell’CO 1 sarebbe stato
quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la difficile situazione
finanziaria del gruppo diretto dal suo amministratore unico PINT2 1. Ciò però non manifesta l’intenzione o la
coscienza dell’opponente di ostacolare l’esercizio dei diritti della
reclamante, tanto più che quest’ultima non ha reso verosimile che l’aumento di
capitale è avvenuto dopo la comunicazione delle cessioni con cui la reclamante
ha acquisito i crediti a garanzia dei quali chiede il sequestro. È così inverosimile
che l’opponente volesse sottrarsi a debiti verso la sequestrante ancora
inesistenti al momento del preteso atto di trafugamento.
5.6 Infine, l’affermata diluizione della
partecipazione di PINT1 1 nella M__________ S.r.l., a dire della
reclamante tenuta all’oscuro dell’aumento di capitale (reclamo n. 30), è senza
rilievo per la questione di un ipotetico atto di trafugamento di cui sarebbe
stata vittima l’RE 1, non PINT1 1. Dall’atto notarile prodotto da quest’ultima
(doc. 45) si evince del resto che era stata convocata all’assemblea di delibera
dell’aumento di capitale.
6. In definitiva, stante l’assenza di uno dei tre presupposti (cumulativi)
stabiliti dalla legge per la concessione del sequestro (art. 272 cpv. 1 LEF),
il reclamo – nella misura in cui è ricevibile – va pertanto respinto senza che
sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla reclamante
relative alla verosimiglianza del credito.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 4'589'620.– supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa
rifonderà all’CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).