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Decisione

14.2021.153

Opposizione al sequestro. Causa di sequestro. Domicilio all’estero del debitore. Verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera. Trafugamento di beni

16 marzo 2022Italiano21 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.153

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 19 aprile 2021 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo dell’11 ottobre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 28 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. L’RE 1 (in seguito: “RE 1”) è una società cinese con sede a __________,

attiva nel settore del commercio di prodotti chimici e farmaceutici. La

medesima è gestita da L__________, padre di PINT1 1. Quest’ultima è sposata dal

2013 – ma attualmente in fase di separazione giudiziaria in Italia – con PINT2

1, amministratore unico dell’CO 1 (in seguito: “CO 1”), fondata nel 2019 e anch’es­sa

operante nel settore della fornitura di prodotti chimici con base a __________

(Estonia). Fino al 24 novembre 2020 tra gli amministratori (“management board member”) dell’CO 1 figurava PINT1 1, sostituita in seguito dal marito. Tra le

società riconducibili ad PINT2 1, oltre all’CO 1 vi sono pure la G__________

S.p.A. e la M__________ S.r.l. Quest’ultima, oltre ad aver fondato nel luglio

2019 l’CO 1 – di cui essa ha l’intero controllo – è pure azionista di

maggioranza della G__________ S.p.A, che è una società quotata in borsa.

B. Con

istanza del 1° aprile 2021 diretta contro l’CO 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i conti ed averi della debitrice a lei

intestati presso l’agenzia di __________ della banca __________ SA, in particolare il conto IBAN CH__________”, il tutto fino a concorrenza di fr. 4'589'620.–

(pari a USD 4'866'067.23) oltre agli interessi del 5% dal

1° aprile 2021. Quali titoli di credito l’RE 1 ha indicato

una serie di contratti con cui diversi fornitori di materie prime cinesi le

hanno ceduto, tra agosto e settembre del 2021, i crediti vantati nei confronti

dell’CO 1. L’RE 1 ha spiegato che a seguito dell’estromissione – il 24 novembre

2020 – di PINT1 1 dal consiglio d’amministrazione dell’CO 1, quest’ultima ha

cessato di pagare i propri fornitori cinesi, motivo per cui l’istante ha deciso

d’intervenire facendosi cedere i crediti in sofferenza alfine di tutelare la credibilità

e la reputazione di cui PINT1 1 godeva nei confronti dei venditori asiatici. Quale

causa del sequestro, l’istante ha menzionato l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF

(debitore domiciliato all’estero) e in via subordinata l’art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF (trafugamento di beni, latitanza o fuga).

C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto dello stesso giorno (__________), eseguito dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione il 7 aprile 2021 (verbale n. __________),

con istanza 19 aprile 2021 l’CO 1 ha presentato opposizione al decreto di

sequestro al medesimo giudice. Con osservazioni scritte del 25 maggio 2021 la

sequestrante ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Mediante replica,

duplica, triplica e quadruplica inoltrate spontaneamente il 7 giugno, 21

giugno, 26 luglio e 4 agosto 2021, le parti hanno confermato le loro rispettive

e contrastanti posizioni.

D. Statuendo

con decisione del 28 settembre 2021, il Pretore ha accolto l’opposizione e

annullato il sequestro, ponendo a carico del­l’RE

1 le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.–

a favore della parte opponente.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo dell’11 ottobre 2021 per ottenerne l’annulla-mento,

la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con

osservazioni del 15 novembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 29 settembre 2021, il

termine d’impu­­gnazione è scaduto sabato 9 ottobre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 11 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art.

31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1 La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,

consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

1.2.3 A

dimostrazione dell’autenticità dei contratti di cessione acclusi all’istanza,

messa in dubbio dall’opponente e dal Pretore, in questa sede la reclamante

produce per la prima volta nove certificati di autenticità e conformità della

traduzione rilasciati dalla Camera cinese di commercio internazionale e

legalizzati dal Consolato generale d’Italia a Shangai e per tre di essi dall’Ambasciata

d’Italia a Pechino (doc. 51-59). Ora, la reclamante non spiega perché non

avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore,

facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Sono quin­di

irricevibili, per tacere del fatto che, stante l’esito del giudizio odier­no,

non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 6).

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fonda-mento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

3. Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto rilevato che i presupposti relativi

alla prima causa di sequestro invocata dall’RE 1, quella del domicilio del

debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), non sono ossequiati, il credito

difettando in particolare di un legame sufficiente con la Svizzera. La

fattispecie riguarda infatti contratti di fornitura di materie prime conclusi

da una società esto­ne (l’CO 1) con ditte cinesi, che hanno spedito la merce

direttamente in Europa ai clienti della compratrice, le forniture essendo poi saldate

da una società cinese (l’RE 1) sulla scorta di varie cessioni dei crediti. A

giudizio del Pretore non costituisce un nesso sufficiente con la Svizzera il

solo fatto che l’CO 1 vi detenga conti

bancari. Non si giungerebbe a diversa conclusione nemmeno qualora il pagamento

delle fatture ai fornitori cinesi avesse dovuto essere effettuato dal

conto svizzero posto sotto sequestro – circostanza peraltro non resa verosimile

dalla sequestrante – giacché le relazioni contrattuali alla base del rapporto

tra le società nulla hanno a che vedere con la Svizzera, paese in cui non

doveva essere eseguita alcuna prestazione.

4. Nel

reclamo l’RE 1 ritiene anzitutto che il legame sufficiente con la Svizzera

previsto dall’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è dato dal fatto che quello sequestrato

a __________ è il conto indicato su tutte le fatture emesse dall’CO 1, la quale

ha scelto “scientemente” di collocare il centro dei propri movimenti finanziari sul territorio

elvetico. Pur dicendosi consapevole che la presenza di un conto in Svizzera non

basta a creare un legame sufficiente ai sensi della suddetta norma, essa rimprovera

al Pretore di non aver considerato che il conto in questione non aveva finalità

di risparmio, bensì era un conto operativo attraverso il quale veniva “veicolata tutta l’attività commerciale” della società estone. La reclamante ricorda inoltre come la dottrina

riconosca pure il cosiddetto “sequestro

degli stranieri”, laddove il creditore riscontri

difficoltà nel far valere i propri diritti presso la giustizia estera, ciò che

succederebbe nella fattispecie qualora essa decidesse di avviare un’azione di

merito in Estonia – paese in cui ha sede l’opponente e che per lingua, cultura

e ordinamento giuridico si differenzia notevolmente dalla Cina – con conseguenti

ostacoli probatori, essendo i fornitori situati in Estremo oriente e i clienti

finali in Europa centrale.

4.1 Cosi

argomentando l’RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione

pretorile, secondo cui l’invocata causa di sequestro non sarebbe data anche

qualora il pagamento delle fatture dei fornitori cinesi avesse dovuto avvenire

tramite il conto sequestrato, dal momento che le relazioni contrattuali alla

base delle fatture non hanno nulla a che vedere con la Svizzera, paese in cui

non era prevista alcuna prestazione contrattuale. Essa si limita infatti a

riproporre tali e quali le argomentazioni già presentate in prima sede (cfr. n.

36, 38, 39 a pag. 14 e n. 42 a pag. 15 delle osservazioni all’opposizione al

sequestro e n. 23-25 a pagg. 12 e 13 del reclamo), sottolineando in particolare

il fatto che il conto in questione fosse il fulcro della sua attività.

Insufficientemente motivate, le censure sono pertanto irricevibili (v. sopra

consid. 1.2).

4.2 Anche

nel merito, del resto, il reclamo risulta infondato. Certo, secondo la

giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal

sequestrante con la Svizzera segnatamente quando vi si trovi il luogo d’esecuzione

dell’obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore

sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a, sentenze del Tribunale federale

5A_222/2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2016.85-92

del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c, consid. 6.3/a e i rinvii). Nel

caso in esame, tuttavia, il conto sequestrato non è il luogo di pagamento delle

forniture delle ditte cinesi, le quali andavano pagate sui conti di quelle

ditte (e dopo la cessione sul conto della reclamante). Che il conto sequestrato

sia per ipotesi il centro delle attività bancarie dell’opponente non ha alcuna

attinenza con i crediti fatti valere dalla

reclamante. La sola detenzione di conti in Sviz­zera non costituisce un

legame sufficiente giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (DTF 123 III 495 consid.

3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid.

5.2.1).

4.3 Il

richiamo al “sequestro degli stranieri” (reclamo, pag. 13 ad 24), poiché

è un semplice “copia e incolla” delle osservazioni del 25 maggio 2021 prodotte

davanti al primo giudice (pag. 14, n. 39), è in sé irricevibile. Vero è che il

Pretore non si è espresso diretta-mente sulle considerazioni della sequestrante,

la quale, citando Stoffel, aveva

sostenuto che le difficoltà nel far valere le proprie pretese in Estonia avrebbero

giustificato l’applicazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. L’argomento è però

manifestamente privo di fondamento, come risulta già dalla sola lettura della

norma in questione, che non subordina il sequestro incondizionatamente all’e­sistenza di difficoltà processuali cui sarebbe

esposto il sequestran­te se fosse costretto a far valere il credito all’estero,

bensì all’esi­stenza di un “sufficiente” legame del credito con la Svizzera. Nel­l’applicazione

della norma occorre tenere conto della volontà del legislatore di rendere più

restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola

circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),

volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza del legame

sufficiente con la Svizzera (DTF 135 III 613 consid. 4.5; sentenze della CEF 14.2017.206

del 24 luglio 2018, consid. 13.3, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, consid.

6.3). Anche se fosse ricevibile, la censura andrebbe

quindi respinta, a prescindere dal fatto che, ad ogni modo, la reclamante non

spiega perché le difficoltà legate alle differenze di lingua,

cultura e ordinamento giuri­dico con la Cina e i conseguenti ostacoli probatori

sarebbero minori in Svizzera che in Estonia.

5. In via sussidiaria la reclamante sostiene di aver reso verosimile

pure la seconda causa di sequestro invocata, quella

relativa al trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271

cpv. 1 n. 2 LEF), identificata nell’aumento di capitale della M__________ S.r.l. (un’altra delle società gestite da PINT2

1) sottoscritto nel febbraio del 2021 dall’CO 1 grazie a fondi (pari a €

7 milioni) prelevati dal conto sequestrato.

5.1 Nella decisione impugnata il primo giudice ha rilevato che nonostante

una leggera “tensione

finanziaria” l’esercizio 2019 della M__________ S.r.l. si era comunque chiuso con un utile e che

la società è azionista di maggioranza di un’altra società gestita da PINT2

1, la G__________ S.p.A, la quale è

quotata in bor­sa e non risulta conoscere

difficoltà finanziarie. Ha d’altronde esclu­so che eventuali tensioni

finanziarie siano indicative dell’intenzio­­ne

dell’opponente di sottrarsi ai propri obblighi, precisando che non era il caso

dell’aumento di capitale del 26 febbraio 2021, posto che la sequestrante aveva

comunque ricevuto in contropartita delle partecipazioni nella M__________

S.r.l.

5.2 Nel

reclamo l’RE 1 sottolinea invece che la situazione finanziaria della G__________

S.p.A è in realtà disastrosa, avendo essa chiuso in perdita tre esercizi

consecutivi fino a registrare, nel 2019, un disavanzo superiore a € 15 milioni.

Ricordata la sanzione inflitta dalla Consob ad PINT2 1 per aver egli compiuto

tra il 2016 e il 2017 operazioni volte a creare nei confronti dell’esterno “la convinzione di un’illusoria solidità della

società e del Gruppo, in realtà già al collasso”, la

reclamante ribadisce che è illegittimo l’au­­mento di capitale da lui operato nel

febbraio del 2021 all’oscuro della moglie a mezzo del conto sequestrato. Per l’RE

1 appare evidente che lo scopo di PINT2 1 nel suo ruolo di amministratore unico

dell’CO 1 fosse quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la

difficile situazione finanziaria del proprio gruppo, sottraendole quindi il “substrato economico necessario per essere

risarcita”.

5.3 La

realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF

presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni,

latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza

soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento

delle proprie obbligazioni (Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14

ad § 51; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il de­bitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li

sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo

soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo

eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio

dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze

della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e

14.2006.64 del 5 settembre 2006, consid. 6.2, con rinvii). Spetta al

sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una

causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid.

7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II

789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).

5.4 Nella fattispecie l’unica circostanza oggettiva invocata dalla

reclamante a sostegno di una possibile causa di sequestro giusta l’art. 271

cpv. 1 n. 2 LEF è l’aumento di capitale della M__________

S.r.l del 26 febbraio 2021 finanziato con € 7 milioni dall’opponente. Come

giustamente rilevato dal Pretore, quest’ultima ha tuttavia ricevuto in

contropartita delle partecipazioni in quella società. Non si tratta quindi di

un regalo o di una distruzione di attivi. Potrebbe entrare in considerazione l’ipotesi

di un trafugamento di beni solo se la situazione finanziaria della M__________

S.r.l fosse tale da considerare che il valore delle partecipazioni acquisite

dall’op­-ponente sia da reputare probabilmente nullo o perlomeno sensibilmente

inferiore al prezzo pagato.

5.4.1 In

proposito, il Pretore ha accertato (a pag. 6) che l’esercizio 2019 della M__________ S.r.l. si era chiuso con un

utile (doc. N nel­l’inc. __________, recte: doc. O, 2° foglio) e che la società è

azio­nista di maggioranza (57%) della G__________ S.p.A, la quale è quotata in

borsa e non risulta conoscere difficoltà

finanziarie, come si evince da due valutazioni della società fornite dalla

Banca __________ e dalla __________

(doc. 20 e 21, recte: V e W del 17

settembre 2020 e 12 marzo 2021).

5.4.2 La

reclamante si confronta solo molto parzialmente con gli accertamenti del

Pretore, limitandosi a sottolineare che la situazione

finanziaria della G__________ S.p.A è in realtà disastrosa, avendo essa chiuso

in perdita tre esercizi consecutivi fino a registrare, nel 2019, un disavanzo

superiore a € 15 milioni, come risulta dalla prima valutazione (doc. V e

reclamo ad n. 28). Non contesta inve­ce, né in questa sede né in quella

precedente (v. osservazioni al­l’opposizione, ad n. 43-47), l’utile conseguito

dalla M__________

S.r.l. nel 2019 e neppure l’“outlook” favorevole risultante dalle valutazioni bancarie

della G__________ S.p.A (ribadite nelle osservazioni al

reclamo, ad n. 28-29). Dalle cifre fornite dalla Banca Intesa risultano perdite

solo per gli anni 2018 e 2019 e stime di utili per il 2020 e 2021 (doc. V pag.

9 alla voce “Net income”). Nulla muta al

riguardo la sanzione inflitta dalla Consob ad PINT2 1 per aver egli

compiuto tra il 2016 e il 2017 operazioni volte a creare nei confronti dell’esterno

“la convinzione di un’illusoria

solidità della società e del Gruppo, in realtà già al collasso”. Da una parte perché la sanzione è stata sospesa dalla Corte d’appello

di Genova (doc. S e osservazioni al reclamo ad n. 28-29 pag. 14), e dall’altra

poiché i fatti sanzionati sono assai anteriori alla cessione dei crediti fatti

valere dalla sequestrante, sicché non consentono di ritenere verosimile che il

gruppo fosse ancora “al collasso” nel 2019.

La reclamante non ha pertanto dimostrato che l’accertamen­­to del

Pretore, secondo cui le partecipazioni dell’CO 1 nella M__________

S.r.l. costituiscono un’adeguata contropartita del­l’investimento degli € 7 milioni, è manifestamente errato

(giusta l’art. 320 lett. b CPC). In mancanza di un (verosimile) atto oggettivo

di trafugamento, anche la seconda causa di sequestro non può essere considerata

realizzata.

5.5 Per

abbondanza va anche rilevato che la reclamante non ha reso verosimile l’elemento

soggettivo del preteso trafugamento della somma versata per finanziare l’aumento

di capitale della M__________ S.r.l. Infatti, secondo le sue stesse allegazioni lo scopo dell’CO 1 sarebbe stato

quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la difficile situazione

finanziaria del gruppo diretto dal suo amministratore unico PINT2 1. Ciò però non manifesta l’intenzione o la

coscienza dell’opponente di ostacolare l’eser­cizio dei diritti della

reclamante, tanto più che quest’ultima non ha reso verosimile che l’aumento di

capitale è avvenuto dopo la comunicazione delle cessioni con cui la reclamante

ha acquisito i crediti a garanzia dei quali chiede il sequestro. È così inverosimile

che l’opponente volesse sottrarsi a debiti verso la sequestrante ancora

inesistenti al momento del preteso atto di trafugamento.

5.6 Infine, l’affermata diluizione della

partecipazione di PINT1 1 nella M__________ S.r.l., a dire della

reclamante tenuta all’o­scuro dell’aumento di capitale (reclamo n. 30), è senza

rilievo per la questione di un ipotetico atto di trafugamento di cui sarebbe

stata vittima l’RE 1, non PINT1 1. Dall’atto notarile prodotto da quest’ultima

(doc. 45) si evince del resto che era stata convocata all’assemblea di delibera

dell’aumento di capitale.

6. In definitiva, stante l’assenza di uno dei tre presupposti (cumulativi)

stabiliti dalla legge per la concessione del sequestro (art. 272 cpv. 1 LEF),

il reclamo – nella misura in cui è ricevibile – va pertanto respinto senza che

sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla reclamante

relative alla verosimiglianza del credito.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 4'589'620.– supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa

rifonderà all’CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).