14.2021.155
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Omissione di presentare osservazioni all’istanza nel termine prorogato. Buona fede processuale
4 marzo 2022Italiano5 min
quella d’appello non prevede una norma equivalente all’art. 316 cpv. 3 CPC, perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (sentenza della CEF
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.155
Lugano
4 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.2002 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 aprile 2021
dalla
CO 1
(rappresentata dal proprio Servizio
giuridico, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 37'497.61,
indicando quale causa del credito: “Fr. 50'397.61
Convenzione di rimborso e riconoscimento di debito del 27.10.2017 ./. acconti
ricevuti per comp. Fr. 12'900.00”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21
aprile 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
entro il termine prorogato a sua domanda, l’escusso non ha presentato
osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 24 settembre 2021, il Pretore ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 13 ottobre 2021 dolendosi di non aver ricevuto dall’CO
Fatti
1 entro il termine prorogato l’estratto conto di tutti i suoi
versamenti ai fini di verifica del saldo da lui realmente dovuto e rinnovando
la sua richiesta in questa sede;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
l’assunzione di prove è esclusa nella procedura di reclamo, che a differenza di
quella d’appello non prevede una norma equivalente all’art. 316 cpv. 3 CPC, perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (sentenza della CEF
14.2020.156 del 5 marzo 2021, RtiD 2021 II 777 n. 52c consid. 4.3.4);
che
la richiesta del reclamante volta a ottenere dall’CO 1 un estratto dettagliato
dei suoi versamenti è pertanto inammissibile;
che
il reclamante non può in buona fede sostenere di essersi aspettato in prima
sede di ricevere dalla Pretura l’estratto eventualmente allegato all’istanza –
l’atto gli è stato comunicato e menzionava solo due allegati, il riconoscimento
di debito (doc. A) e il precetto esecutivo (doc. B) – o l’autorizzazione
formale a poterlo visionare presso la banca escutente;
Considerandi
che
come cliente della banca egli aveva ovviamente la facoltà di chiederle l’estratto
auspicato – e ciò già mesi prima del ricevimento dell’istanza, nel mese di
maggio del 2021, giacché il precetto esecutivo gli era stato notificato il 9
novembre 2020 –, ciò che non poteva sfuggirgli, anche perché secondo le proprie
affermazioni in passato ha lavorato in una fiduciaria bancaria, per tacere del
fatto che vista la sua esperienza stupisce che non abbia tenuto traccia e le
prove dei suoi versamenti;
che
ad ogni modo il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) impone
alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde
permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio (sentenza della CEF
14.2020.149
del 19 ottobre 2020 consid. 3.1);
che
se davvero si aspettava di ricevere l’estratto auspicato oppure un’autorizzazione
della Pretura a visionarlo presso la banca o farselo consegnare dalla stessa,
vedendo la scadenza prorogata avvicinarsi RE 1 avrebbe dovuto diligentemente
interpellare la Pretura al riguardo;
che
il reclamante non può legittimamente invocare la propria negligente omissione di
presentare tempestivamente osservazioni all’istanza né la sua ignoranza delle
regole giudiziarie, che come tutte le norme sono reputate note a tutti, le
parti dovendosi informare prima della scadenza dei termini a loro impartiti del
modo corretto di rispettarli;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'497.61,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).