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Decisione

14.2021.155

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Omissione di presentare osservazioni all’istanza nel termine prorogato. Buona fede processuale

4 marzo 2022Italiano5 min

quella d’appello non prevede una norma equivalente all’art. 316 cpv. 3 CPC, perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (sentenza della CEF

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.155

Lugano

4 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.2002 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 aprile 2021

dalla

CO 1

(rappresentata dal proprio Servizio

giuridico, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 37'497.61,

indicando quale causa del credito: “Fr. 50'397.61

Convenzione di rimborso e riconoscimen­to di debito del 27.10.2017 ./. acconti

ricevuti per comp. Fr. 12'900.00”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21

aprile 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che

entro il termine prorogato a sua domanda, l’escusso non ha presentato

osservazioni all’istanza;

che statuendo con decisione del 24 settembre 2021, il Pretore ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare

indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 13 ottobre 2021 dolendosi di non aver ricevuto dall’CO

Fatti

1 entro il termine prorogato l’estrat­­to conto di tutti i suoi

versamenti ai fini di verifica del saldo da lui realmente dovuto e rinnovando

la sua richiesta in questa sede;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

l’assunzione di prove è esclusa nella procedura di reclamo, che a differenza di

quella d’appello non prevede una norma equivalente all’art. 316 cpv. 3 CPC, perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (sentenza della CEF

14.2020.156 del 5 marzo 2021, RtiD 2021 II 777 n. 52c consid. 4.3.4);

che

la richiesta del reclamante volta a ottenere dall’CO 1 un estratto dettagliato

dei suoi versamenti è pertanto inammissibile;

che

il reclamante non può in buona fede sostenere di essersi aspettato in prima

sede di ricevere dalla Pretura l’estratto eventualmente allegato all’istanza –

l’atto gli è stato comunicato e menzionava solo due allegati, il riconoscimento

di debito (doc. A) e il precetto esecutivo (doc. B) – o l’autorizzazione

formale a poterlo visionare presso la banca escutente;

Considerandi

che

come cliente della banca egli aveva ovviamente la facoltà di chiederle l’estratto

auspicato – e ciò già mesi prima del ricevimen­to dell’istanza, nel mese di

maggio del 2021, giacché il precetto esecutivo gli era stato notificato il 9

novembre 2020 –, ciò che non poteva sfuggirgli, anche perché secondo le proprie

affermazioni in passato ha lavorato in una fiduciaria bancaria, per tacere del

fatto che vista la sua esperienza stupisce che non abbia tenuto traccia e le

prove dei suoi versamenti;

che

ad ogni modo il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) impone

alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde

permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio (sentenza della CEF

14.2020.149

del 19 ottobre 2020 consid. 3.1);

che

se davvero si aspettava di ricevere l’estratto auspicato oppure un’autorizzazione

della Pretura a visionarlo presso la banca o farselo consegnare dalla stessa,

vedendo la scadenza prorogata avvicinarsi RE 1 avrebbe dovuto diligentemente

interpellare la Pretura al riguardo;

che

il reclamante non può legittimamente invocare la propria negligente omissione di

presentare tempestivamente osservazioni all’istanza né la sua ignoranza delle

regole giudiziarie, che come tutte le norme sono reputate note a tutti, le

parti dovendosi informare prima della scadenza dei termini a loro impartiti del

modo corretto di rispettarli;

che

il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'497.61,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).