14.2021.158
Rigetto definitivo dell’opposizione. Lodo arbitrale estero. Esecutività. Foro. Convalida sequestro. Legittimazione attiva. Conversione in franchi svizzeri
19 aprile 2022Italiano27 min
i creditori di pagare in mano all’Ufficio d’esecuzione e ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico delle parti metà ciascuno,
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.158
Lugano
19 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.815 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio
2021 dall’
CO 1
(patrocinata dalla PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 6 settembre 2013 la società della Repubblica delle Seychelles RE
1, da una parte, e il cittadino ucraino residente a __________ CO 1, dall’altra,
hanno concluso un contratto di servizio giuridico, col quale la prima s’impegnava
a rappresentare gl’interessi del secondo in una vertenza pendente davanti alla
Corte di arbitrato internazionale di Londra e derivante da un contratto di
compravendita di azioni di diverse società. Al punto 6 del medesimo le parti
hanno in particolare convenuto che tutte le controversie derivanti dal
contratto – compresa la sua interpretazione, esecuzione, violazione,
risoluzione o invalidità – sarebbero state risolte da un arbitro unico, di
lingua russa, del Tribunale arbitrale internazionale di commercio (in seguito: “TAIC”) presso la Camera arbitrale europea di
Bruxelles (Belgio).
B. A
seguito di una disputa sorta tra le parti, l’RE 1 si è rivolta al TAIC convenendo in causa, oltre a RE 1, anche l’ex moglie __________ e la __________.
Con lodo emesso il 24 aprile 2019 l’arbitro unico ha, tra le altre cose,
condannato i convenuti – in solido – a
corrispondere all’attrice USD 6'874'283.17 oltre agli interessi del 5%
dal 1° maggio 2018 e alle spese processuali della procedura di arbitrato.
C. Con
decreto del 24 settembre 2019 (inc. n. SO.2019.2874), eseguito il medesimo
giorno dall’UE di Lugano (verbale n. __________), il Pretore del distretto di
Lugano, sezione 5 ha accolto l’istanza dell’11 giugno 2019 dell’CO 1 diretta
contro RE 1 volta al sequestro “di
tutti i beni, in contanti o sotto forma di titoli, monete, metalli preziosi,
interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi altro valore, proprietà o
diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti, depositi, casseforti
o detenuti in qualsiasi altra qualità e di proprietà o relativi al sig. RE 1
come titolare, proprietario, creditore, avente economicamente diritto, ultimo
beneficiario o committente”
presso diversi istituti finanziari e società, tra cui la C__________ di __________
(ora __________, __________), la E__________ (__________), la K__________
(Lussemburgo), la __________ (Marshall Islands),
la __________ (Lussemburgo),
la __________ (Ajeltake Island), la __________
(Marshall Islands), la __________
(__________), la Q__________ (__________) e la Banca __________ (__________),
fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 (controvalore di USD 6'874'283.17),
oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal
24 aprile 2019 su fr. 89'710.09. Il 10 ottobre 2019 RE 1 ha presentato al
medesimo giudice opposizione al decreto di sequestro, il quale con decisione del 26 giugno 2020 (SO.2019.4936) l’ha accolta annullandolo.
Contro tale decisione l’CO 1 è insorta alla scrivente Camera con un reclamo
del 10 luglio 2020 (inc. 14.2020.95).
D. Parallelamente, avendo il
Pretore del distretto di Lugano (sezione 5), con decisione sempre del 26 giugno
2020 (inc. SO.2019.3299), respinto l’istanza del 5 luglio
2019 dell’CO 1 volta all’exequatur del lodo arbitrale e, a convalida del sequestro n. __________, al
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
2__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano da essa promossa il 3 agosto
2018 per l’incasso di fr. 6'862'830.73 oltre agli interessi del 5%, quest’ultima
è insorta con un reclamo del 10 luglio 2020 che è stato parzialmente accolto
dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) con sentenza 7
gennaio 2021 (inc. 12.2020.85) nel senso, tra l’altro, dell’accoglimento
dell’istanza di exequatur
mentre non si è pronunciato sull’istanza di rigetto definitivo in mancanza di
una domanda specifica nel petitum del reclamo.
E. Con
(nuovo) precetto esecutivo n. 3__________ emesso il 26 gennaio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'909'133.18
oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018, indicando quale causa del
credito la “Convalida del
sequestro n. __________ del 10 ottobre 2019”. Avendo RE
1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 febbraio
2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 1° aprile 2021. Con replica spontanea del 19
aprile 2021, seguito da uno scritto del 20 aprile 2021, e duplica spontanea del
28 aprile 2021, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. L’istante
ha ancora scritto alla Pretura il 22 giugno e il 30 luglio 2021 e il convenuto
il 4 agosto 2021.
F. Nel
frattempo, contro la sentenza di exequatur del 7 gennaio 2021 della II CCA (sopra ad D) RE 1 è insorto al
Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 9 febbraio 2021, al
quale è stato conferito l’effetto sospensivo con decreto del 15 marzo 2021. Mediante
sentenza 4A_95/2021 del 17 giugno 2021, il Tribunale federale ha respinto il
ricorso nella misura della sua ammissibilità.
G. Statuendo con decisione del 4 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza del 12 febbraio 2021 (sopra ad E) e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° maggio
2018 su fr. 6'819'423.06 e dal 24 aprile 2019 su fr. 89'710.09 (anziché
per fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi del 5% dal
1° maggio 2018), dichiarando, tra l’altro, irricevibile la domanda dell’istante
volta a far ordine all’ufficiale d’esecuzione di mantenere il sequestro e d’istruire
Fatti
i creditori di pagare in mano all’Ufficio d’esecuzione e ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico delle parti metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
H. Con
decisione dell’11 ottobre 2021 (inc. 14.2020.95) la
scrivente Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 10 luglio 2020 con-tro
la decisione di annullamento del sequestro del 26 giugno 2020 (sopra ad C), nel
senso che ne ha confermato l’annullamento tranne per il credito di $ 21'690'085.00
e £ 2'254'385.66.
I. Contro
la sentenza di rigetto dell’opposizione del 4 ottobre 2021 (sopra ad G) RE 1 è
insorto a questa Camera con un
reclamo del 14 ottobre 2021 per ottenerne, in via
principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il
parziale accoglimento dell’istanza per fr. 6'207'497.38 oltre agli
interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'122'717.80 e dal 24
aprile 2019 su fr. 84'779.58, in entrambi i casi protestate spese e
ripetibili. Il 22 ottobre 2021 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue
osservazioni del 29 novembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 5 ottobre 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 15 ottobre. Presentato il giorno prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1). Per contro non può rilevare in linea di massima un vizio della
procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso
all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il lodo arbitrale estero del 24
aprile 2019 prodotto dall’istante, già riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera dalla II CCA con sentenza del 7 gennaio 2021, costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Se – egli ha osservato – è vero
che con decreto del 15 marzo 2021 il Tribunale federale ha conferito effetto
sospensivo al ricorso di RE 1 contro la sentenza di exequatur, è altrettanto
vero che il 17 giugno 2021 esso l’ha però respinto, fermo restando che la
sentenza del Tribunale federale, prodotta dall’istante il 22 giugno 2021, è
ammissibile siccome è stata emessa solo dopo la conclusione dello scambio degli
allegati (il 28 aprile 2021) e al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto
(il 12 febbraio 2021) l’effetto sospensivo non era ancora stato concesso.
Il
primo giudice ha d’altronde respinto l’argomento del convenuto relativo alla
mancanza d’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato
nel lodo arbitrale ritenendo che, sebbene l’indicazione titolo di credito nel
precetto esecutivo sia generica e “poco felice”, l’escusso non
poteva non comprendere per quale pretese l’escutente stava agendo, né ha mai
sostenuto il contrario. Il Pretore ha poi rilevato che le contestazioni del
convenuto contro il contenuto del lodo arbitrale sono questioni di merito già
risolte in sede di exequatur dinanzi alla II CCA e sono quindi irricevibili, siccome il giudice del
rigetto è vincolato dalla decisione del
giudice dell’exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF). Ha quindi accordato il
rigetto per la somma di fr. 6'909'133.18 posta in esecuzione, oltre agli
interessi di mora del 5%, dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal 24
aprile 2019, ossia dalla data del lodo arbitrale, su fr. 89'710.09 (anziché per fr. 6'909'133.18 oltre agli
interessi del 5% dal 1° maggio 2018).
Il
Pretore ha infine dichiarato irricevibile la domanda dell’istante volta a fare
ordine all’ufficiale d’esecuzione di mantenere il sequestro e di avvisare i creditori
di pagare in mano all’UE, posto che la decadenza del sequestro non
tempestivamente convalidato avviene per legge e che competente per accertarla è
semmai l’ufficio d’esecuzione che l’ha eseguito, e su ricorso l’autorità di
vigilanza.
4.
RE
1.
(ad H) si duole che il Pretore ha constatato che “la decadenza del sequestro non tempestivamente
convalidato avviene per legge” senza spiegare per
quale motivo ha deciso, nonostante la decadenza del sequestro, di rigettare
l’opposizione all’esecuzione a sua convalida. Ribadisce che, siccome il
sequestro era già da tempo decaduto, doveva essere revocato ex officio giusta
l’art. 280 LEF. Rimprovera altresì al primo giudice di aver tutelato l’esecuzione pur qualificando
l’indicazione del motivo di credito sul precetto esecutivo (“convalida del sequestro n. __________ del 10
ottobre 2019”) come “generica e poco felice” e
nonostante si riferisse a un sequestro decaduto.
4.1
A ben
vedere, il primo giudice si è pronunciato sulla questione della – pretesa –
decadenza del sequestro unicamente in
relazione alla domanda dell’istante volta a fare ordine all’ufficiale di
mantenere il sequestro n. __________ e d’istruire i creditori di pagare in mano
all’ufficio d’esecuzione, che ha dichiarato irricevibile, rilevando che
la competenza al riguardo spetta all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il
sequestro e su ricorso all’autorità di vigilanza (consid. 10 della
decisione impugnata). La motivazione vale però anche per la censura ora in
esame e al riguardo il reclamante non si esprime, sicché su questo punto la
ricevibilità del reclamo è dubbia (cfr. sopra consid. 1.2).
4.2
Sia come sia, la
decadenza del sequestro renderebbe senza oggetto l’istanza di rigetto
dell’opposizione solo se, insieme al sequestro, fosse decaduto l’unico foro
d’esecuzione in Svizzera (art. 46 e segg. LEF) e ciò fosse sufficientemente
manifesto per essere appurato dal giudice del rigetto (cfr. DTF 125 III
46.
consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2014 consid.
5.1) al posto delle autorità esecutive normalmente competenti (DTF 143 III 584 consid. 3.2.1; sentenza della CEF 14.2017.206 del 274
luglio 2018 consid. 1.3; sopra consid. 2 i.f.). Ciò non pare essere il
caso in concreto, siccome RE 1 risiede a __________. L’esecuzione può infatti
sussistere indipendentemente dal sequestro,
al foro ordinario (sentenze della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2
con rinvii, massimata in RtiD 2014 II 905 n. 62c, e 15.2009.5 del 5 febbraio
2009, consid. 5) e l’opposizione alla stessa essere rigettata a prescindere dalla
sorte del sequestro.
4.3
Ad ogni modo, il
sequestro pare essere stato convalidato (anche) dalla procedura arbitrale
sfociata nel lodo belga del 24 aprile 2019, che era
pendente al momento in cui è stato eseguito il sequestro (il 24
settembre 2019), in conformità all’art. 279 cpv. 1 LEF. In effetti, il termine
entro il quale il creditore che ha promosso causa all’estero senza preventiva
esecuzione deve promuovere l’esecuzione dopo la notifica della decisione giusta
l’art. 279 cpv. 4 LEF è sospeso finché l’exequatur della
decisione estera in Svizzera non è definitiva (art. 279 cpv. 5 LEF; sentenza
della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013 consid. 5.3), ciò che
tuttavia non gl’impedisce di avviare l’esecuzione a convalida del
sequestro prima che la decisione di exequatur sia definitiva (citata CEF 14.2013.104 consid. 5.3 e 6.3). Nella fattispecie,
al momento dell’emanazione della decisione impugnata (il 4
ottobre 2021) la decisione d’exequatur era definitiva già dal 17 giugno 2021 (data della reiezione del
ricorso 4A_95/2021 di RE 1 al Tribunale federale) e il sequestro era già stato
convalidato (giusta l’art. 279 cpv. 4 LEF) dall’esecuzione in merito alla quale
è stata rigettata l’esecuzione. Anche sotto questo profilo la sentenza
impugnata non dà adito a critiche.
4.4
Il reclamante non si
confronta neppure con l’argomentazione del Pretore secondo cui egli non poteva non comprendere per quale pretese
l’escutente stava agendo, né ha mai sostenuto il contrario. È pertanto pure
irricevibile la censura di mancata identità tra il credito posto in esecuzione
(“convalida del sequestro n. __________
del 10 ottobre 2019”) e quello
risultante dal lodo belga invocato quale titolo di rigetto. Ambedue i documenti
si riferiscono del resto manifestamente alla stessa pretesa, come risulta dal
decreto di sequestro n. __________, che menziona quale titolo di credito
proprio il lodo belga (doc. F).
5.
Nel
merito, il reclamante (ad E e I infine) rimprovera anzitutto al primo giudice di non essersi pronunciato sulla
censura secondo cui, a causa del sequestro penale che verte sul credito posto
in esecuzione, l’istante non era legittimato a presentare l’istanza di rigetto.
5.1
In prima sede, in realtà, il reclamante non ha contestato la
legittimazione attiva dell’istante, ma ha semplicemente sostenuto nelle
osservazioni all’istanza che il sequestro penale impediva la convalida del
sequestro civile giusta l’art. 44 LEF (pag. 13) e che a causa del sequestro
penale difetta la condizione dell’identità tra il credito invocato nell’esecuzione
e quello (sequestrato penalmente) risultante dal lodo arbitrale belga (pag. 29).
Anche nella duplica spontanea (pag. 8), egli si è limitato a ribadire i motivi
del seque-stro penale senz’accennare a un problema di legittimazione. Ora, la
legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione di fatto
implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da
reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede
di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC
a
contrario; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2016
dell’8 novembre 2016, consid. 2.2 con
rinvii, sentenza della CEF 14.2020.9 del 24 giugno 2020, consid. 5.3 e
5.3.1).
D’altronde,
il reclamante non spiega il motivo per cui il sequestro penale priverebbe l’CO
1.
della legittimazione di fare valere le pretese riconosciutele nel lodo
arbitrale. Tardiva e insufficientemente motivata, la censura si avvera
(doppiamente) inammissibile (v. sopra consid. 1.3).
5.2
Per
abbondanza, l’argomento sarebbe comunque infondato, poiché la sola sussistenza
di un sequestro penale non ostacola un sequestro civile (sentenza del Tribunale
federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.2 che rinvia alla DTF 93 III
93.
consid. 3) e quindi nemmeno la sua convalida.
6.
Il
reclamante mette poi in discussione, sotto diversi aspetti, la qualità di
titolo di rigetto definitivo del lodo arbitrale belga.
6.1
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80
cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80 LEF). Il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.,
2021, n. 59 seg. ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una
decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione
presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”;
sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 5 con rinvii).
6.2
Il
reclamante (ad G e I) contesta che l’CO 1 fosse in possesso di un valido titolo
di rigetto definitivo al momento della presentazione dell’istanza. Ribadisce
che l’esecutività del lodo arbitrale è stata sospesa dal Tribunale d’appello
belga con decisione del 6 marzo 2020, aspetto sul quale il primo giudice non si
è pro-nunciato. A parer suo, la decisione di exequatur è divenuta esecutiva solo a procedura di rigetto avviata,
precludendo quindi all’istante la facoltà di avvalersene. Ciò nonostante
il primo giudice ha deciso di assumere agli atti la sentenza del Tribunale federale
del 17 giugno 2021, seppur prodotta tardivamente dall’istante il 22 giugno 2021,
ossia dopo la chiusura dello scambio degli scritti, ciò ch’egli ricorda di aver
già contestato in prima sede nelle osservazioni del 4 agosto 2021.
6.2.1
Così
argomentando, il reclamante si confronta però solo in parte con la motivazione
della decisione impugnata, il Pretore avendo ritenuto che la produzione della
sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021 andava ammessa poiché al
momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto il Tribunale federale non aveva
ancora concesso l’effetto sospensivo, di modo che, nelle more di questa
procedura, il nuovo documento che attesta la fine dell’effetto sospensivo è
sorto solo dopo la conclusione dello scambio degli allegati. Insufficientemente
motivata, la censura è inammissibile.
6.2.2
Ad
ogni modo, il titolo di rigetto dell’opposizione non è la decisione di exequatur, bensì il
lodo arbitrale belga. È quindi determinante l’esecutività della decisione
estera dichiarata esecutiva in Svizzera e non già la decisione di exequatur. La
questione dell’esecutività del titolo di rigetto dev’essere esaminata al
momento in cui il giudice del rigetto statuisce e non già al momento dell’inoltro
dell’istanza o al momento della chiusura dello scambio degli scritti (sentenza
della CEF 14.2021.22 del 9 giugno 2021 consid. 6).
6.2.3
Nel
caso in esame, come rilevato dal primo giudice, l’esecutività del lodo belga è
già stata discussa e ammessa dalla II CCA (sentenza 12.2020.85 del 7
gennaio 2021 consid. 15), la quale, rispondendo alla censura riproposta dal
reclamante in questa sede, ha spiegato che la sospensione dell’esecutività del
lodo arbitrale decisa dal Tribunale d’appello belga con decisione del 6 marzo
2020.
non era d’ostacolo all’exequatur.
La sentenza vincola il giudice del rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF), che al momento
dell’emanazione della decisione impugnata, il 4 ottobre 2021, non poteva far
altro che considerare il lodo belga esecutivo, dal momento che il Tribunale federale,
il 17 giugno 2021, aveva respinto il ricorso contro la decisione della II CCA.
6.2.4
Del
resto, la produzione di documenti nuovi è possibile alle condizioni
dell’art. 229 cpv. 1 CPC, cioè nel caso in cui, da un canto, il fatto o il
mezzo di prova nuovo venga immediatamente addotto e, dall’altro, sia sorto dopo
l’ultimo scambio di allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato
possibile addurlo nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze (sentenza della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022,
consid. 4.2.2). Nel caso di specie l’istante ha prodotto prontamente la
sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021 già il 22 giugno (act. VIII)
e si tratta di un documento emesso dopo lo scambio degli allegati (terminato il
28.
aprile 2021): le condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC sono quindi adempiute
sicché il documento è ammissibile. Per
tacere del fatto che, da parte sua invece, RE 1 ha atteso più di un
mese, ossia fino al 4 agosto 2021 (act. X), per sollevare contestazioni circa l’ammissibilità
della decisione in questione.
6.2.5
Non
corrisponde neppure al vero che il primo giudice non si è pronunciato sull’allegata
sospensione del lodo belga. Il Pretore ha spiegato in maniera generale che come
giudice del rigetto è vincolato a quanto già deciso il giudice dell’exequatur
giusta l’art. 81 cpv. 3 LEF. Incombeva semmai al reclamante, prima
dell’emanazione della decisione di rigetto, dimostrare in virtù dell’art. 81
cpv. 1 LEF che l’esecutività della decisione estera conferita con la sentenza
di exequatur era stata nel
frattempo revocata nello stato d’origine, ciò che non ha fatto (sentenza della
CEF 14.2020.125 del 23 marzo 2021, consid. 4.2.1).
6.2.6
Che
la decisione di exequatur non fosse definitiva al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto non
precludeva all’istante di avvalersi del lodo belga come titolo. In
effetti, le esecuzioni a convalida del sequestro avviate prima della fine
della procedura di exequatur sono in sé ammissibili, l’art. 279 cpv. 5 LEF non impedendo al
creditore di escutere il debitore a convalida del sequestro durante la
sospensione dei termini stabiliti da questa norma (sopra consid. 4.3). È vero però
che il giudice non può rigettare l’opposizione in via definitiva prima del
passaggio in giudicato della decisione di exequatur
cui si applica la Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(citata 14.2013.104, consid. 5.3), ma nel caso di specie essa è
passata in giudicato con la notifica della sentenza del Tribunale federale del
17.
giugno 2021. In definitiva, tutte le censure a questo riguardo cadono quindi
nel vuoto.
6.3
Il
reclamante contesta d’altronde il tasso di cambio applicato dall’istante (ad A
– D), facendo valere che la data determinante per
la conversione in franchi svizzeri è quella della domanda d’esecuzione
del 20 gennaio 2021 giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF e non quella dell’istanza
di sequestro (11 giugno 2019), sicché secondo il notorio sito www.fxtop.com il
credito complessivo ammonta in realtà a fr. 6'207'497.38 (e non a fr. 6'909'133.18)
e gli interessi di mora devono essere adeguati di conseguenza. A mente del
reclamante, il Pretore avrebbe dovuto correggere d’ufficio l’errata allegazione
della controparte contraria a un dato notorio, ossia il tasso di cambio. Non avendolo fatto, egli ha ignorato la
mancanza d’identità manifesta tra la pretesa posta in esecuzione e il
debito accertato nel titolo di rigetto, identità che dev’essere rilevata d’ufficio
in ogni stadio di causa. Egli ricorda del resto di aver contestato con le
osservazioni all’istanza “che
vi possa essere identità fra il credito invocato nell’esecuzione e quello
(sequestrato penalmente) di cui al lodo arbitrale belga” cosi come che gli
“interessi ed importi in ogni caso [sono] contestati e […] non possono essere
riconosciuti”. Viste le sue censure, ma anche indipendentemente
dalle stesse, il reclamante conclude che il primo giudice avrebbe dovuto intervenire
d’ufficio.
6.3.1
In ogni stadio di causa,
il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato
nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722
consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è
limitato alle carenze
manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
6.3.2
Ciò posto, il reclamante
disconosce però che l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella
risultante dal titolo di rigetto non riguarda l’importo in sé: deve solo
trattarsi della medesima pretesa (sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio
2022, consid. 5.2 con rinvii). Il Pretore doveva quindi solo convincersi che la
pretesa posta in esecuzione era la medesima di quella contenuta nel titolo di
rigetto, ciò che l’escusso ha sì contestato, ma senza motivazione (sopra
consid. 5.1), il sequestro penale, stante la sua natura provvisionale, non
avendo alcun effetto sulla titolarità del credito sequestrato. D’altronde, il
cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è un’esigenza
della pratica, con cui il legislatore non ha inteso modificare il rapporto di
diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera stipulata
contrattualmente (sentenza della CEF 14.2012.6 del 24 febbraio 2012, consid.
7). In definitiva, la questione della conversione in franchi svizzeri del
credito espresso in valuta estera non riguarda l’esigenza d’identità contestata
dal reclamante e non deve pertanto essere esaminata d’ufficio.
6.3.3
Vero è che il tasso di
conversione in moneta estera è ormai ritenuto un fatto notorio, in quanto è
facilmente determinabile in internet, nelle pubblicazioni ufficiali e nella
stampa scritta (DTF 135 III 88, consid. 4.1 pag. 90), perlomeno per le divise
frequentemente negoziate (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2019 del 30
giugno 2021, RSPC 2021, 573 n. 2550, consid. 3.6.6), per le quali ci si può affidare
in particolare al sito internet www.fxtop.com, dove sono reperibili i tassi ufficiali della Banca centrale europea (sentenza
della CEF 14.2016.273 del 6 febbraio 2017, consid. 4.2, v. anche sentenze della
CEF 14.2009.48 del 10 luglio 2009, consid. 4a e 14.2009.2 del 29 maggio 2009,
consid. 8). Nel caso in esame, l’oggetto della controversia non è però il
tasso di conversione (la cui notorietà per la grivnia ucraina [UAH] sarebbe del
resto discutibile) bensì il momento determinante per la sua applicazione. Nell’istanza
di rigetto lCO 1 ha quantificato la sua pretesa applicando il tasso di cambio stabilito
nel decreto di sequestro del 24 settembre 2019, ovvero quello del giorno dell’istanza
di sequestro, l’11 giugno 2019, mentre il reclamante sostiene che la
conversione andava fatta alla data della
domanda d’esecuzione (20 gennaio 2021).
6.3.3.1
Ora, come in caso di
domanda d’esecuzione (art. 67 al. 1 ch. 3 LEF) o di continuazione dell’esecuzione
(art. 88 al. 1 LEF), anche nell’istanza di sequestro il creditore deve indicare
il credito in valuta legale svizzera. Qualora il sequestro sia richiesto senza preventiva
esecuzione, il tasso di cambio determinante è quello del giorno dell’istanza di
sequestro. Al momento della convalida, nella domanda d’esecuzione l’escutente dovrà
poi menzionare la stessa pretesa, in capitale e interessi, di quella
menzionata nell’istanza di sequestro
(sentenza 5A_197/2012 del 26 settembre 2012 consid. 2.1 con numerosi riferimenti
dottrinali). Riservato quanto previsto all’art. 88 cpv. 4 LEF, la conversione
determina infatti l’importo del credito per tutta la durata della procedura d’esecuzione
forzata (DTF 51 III 180 consid. 4).
6.3.3.2
Ne segue che il giudizio impugnato
non presta il fianco alla critica, nella misura in cui il Pretore ha rigettato
l’opposizione fondandosi sul tasso di cambio applicato dall’istante, corrispondente
a quello dell’inoltro dell’istanza di sequestro presentata senza preventiva
esecuzione. Per tacere del fatto che le censure esposte dal reclamante con le
osservazioni all’istanza di rigetto circa gli “interessi e importi” rivendicati
della controparte, sono del tutto generiche e inconcludenti, sicché nemmeno si
poteva dedurne una contestazione della conversione del credito posto in
esecuzione in franchi svizzeri.
7.
RE
1.
ribadisce poi che il lodo doveva essere estromesso dagli atti poiché è
stato ottenuto in modo illecito sulla base di un procedimento viziato e di un
falso contratto di servizi legali, munito di un falso patto d’arbitrato e contiene
pure informazioni confidenziali tutelate dal segreto professionale (motivi F). Egli
ripropone altresì la tesi relativa all’incompatibilità del lodo con l’ordine
pubblico svizzero (motivi L), siccome risulta da una procedura arbitrale, non
trasparente e condotta in “grave
violazione di basilari garanzie processuali” del
diritto belga e svizzero e ha come oggetto una condanna al pagamento di un
credito fondato su un pactum
de palmario falso pronunciata da un’autorità arbitrale
non indipendente e imparziale. Infine (motivi M) rileva che il primo giudice
nemmeno si è pronunciato sulla fidefacenza del lodo arbitrale da lui contestata
per il motivo che è stato prodotto solo in copia, è privo di attestazione
certificante la sua attendibilità, è redatto in lingua russa e dalla traduzione
in francese, prodotta anch’essa solo in copia, non risulta da chi emana ed è
sprovvista della firma del traduttore che ne certificherebbe l’attendibilità.
7.1
Sennonché
il reclamante si limita a ribadire tali argomenti senza considerare che il
Pretore ha ricordato, a ragione, che il giudice del rigetto è vincolato
dalla decisione di exequatur – nel
senso sott’inteso che non è abilitato a riesaminare le eccezioni
già respinte o proponibili nella procedura
di exequatur – e che tutte le censure
sollevate contro il lodo belga sono perciò inammissibili (consid.
8.1
e 8.3 della decisione impugnata; art. 81 cpv. 3 LEF; sentenze della
CEF 14.2021.69 del 22 giugno 2021 consid. 5 e già citata 14.2014.103 consid.
5). Insufficientemente motivata, la censura è inammissibile.
7.2
La II CCA ha già ampiamente risposto alle censure in questione (esposte
al consid. 7 della sentenza del 7 gennaio 2021) ai consid. 13 e 14 (violazione
segreto professionale, falsità dei documenti, fidefacenza del lodo) e ai
consid. 16 e 17 (ordine pubblico svizzero), censure sulle quali pure il
Tribunale federale nella sentenza su ricorso del 17 giugno 2021 (inc.
4A_95/2021) si è pronunciato (consid. 8). L’esito del reclamo è quindi segnato.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar
(RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'909'133.18,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).