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Decisione

14.2021.158

Rigetto definitivo dell’opposizione. Lodo arbitrale estero. Esecutività. Foro. Convalida sequestro. Legittimazione attiva. Conversione in franchi svizzeri

19 aprile 2022Italiano27 min

i creditori di pagare in mano all’Ufficio d’esecuzione e ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico delle parti metà ciascuno,

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.158

Lugano

19 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.815 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio

2021 dall’

CO 1

(patrocinata dalla PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 6 settembre 2013 la società della Repubblica delle Seychelles RE

1, da una parte, e il cittadino ucraino residente a __________ CO 1, dall’altra,

hanno concluso un contratto di servizio giuridico, col quale la prima s’impegnava

a rappresentare gl’interessi del secondo in una vertenza pendente davanti alla

Corte di arbitrato internazionale di Londra e derivante da un contratto di

compravendita di azioni di diverse società. Al punto 6 del medesimo le parti

hanno in particolare convenuto che tutte le controversie derivanti dal

contratto – compresa la sua interpretazione, esecuzione, violazione,

risoluzione o invalidità – sarebbero state risolte da un arbitro unico, di

lingua russa, del Tribunale arbitrale internazionale di commercio (in seguito: “TAIC”) presso la Camera arbitrale europea di

Bruxelles (Belgio).

B. A

seguito di una disputa sorta tra le parti, l’RE 1 si è rivolta al TAIC convenendo in causa, oltre a RE 1, anche l’ex moglie __________ e la __________.

Con lodo emesso il 24 aprile 2019 l’ar­bitro unico ha, tra le altre cose,

condannato i convenuti – in solido – a

corrispondere all’attrice USD 6'874'283.17 oltre agli interessi del 5%

dal 1° maggio 2018 e alle spese processuali della procedura di arbitrato.

C. Con

decreto del 24 settembre 2019 (inc. n. SO.2019.2874), eseguito il medesimo

giorno dall’UE di Lugano (verbale n. __________), il Pretore del distretto di

Lugano, sezione 5 ha accolto l’istanza dell’11 giugno 2019 dell’CO 1 diretta

contro RE 1 volta al sequestro “di

tutti i beni, in contanti o sotto forma di titoli, monete, metalli preziosi,

interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi altro valore, proprietà o

diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti, depositi, casseforti

o detenuti in qualsiasi altra qualità e di proprietà o relativi al sig. RE 1

come titolare, proprietario, creditore, avente economicamente diritto, ultimo

beneficiario o committente”

presso diversi istituti finanziari e società, tra cui la C__________ di __________

(ora __________, __________), la E__________ (__________), la K__________

(Lussemburgo), la __________ (Marshall Islands),

la __________ (Lussem­burgo),

la __________ (Ajeltake Island), la __________

(Marshall Islands), la __________

(__________), la Q__________ (__________) e la Banca __________ (__________),

fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 (controvalore di USD 6'874'283.17),

oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal

24 aprile 2019 su fr. 89'710.09. Il 10 ottobre 2019 RE 1 ha presentato al

medesimo giudice opposizione al decreto di sequestro, il quale con decisione del 26 giugno 2020 (SO.2019.4936) l’ha accolta annullandolo.

Con­tro tale decisione l’CO 1 è insorta alla scrivente Camera con un reclamo

del 10 luglio 2020 (inc. 14.2020.95).

D. Parallelamente, avendo il

Pretore del distretto di Lugano (sezione 5), con decisione sempre del 26 giugno

2020 (inc. SO.2019.3299), respinto l’istanza del 5 luglio

2019 dell’CO 1 volta all’exequatur del lodo arbitrale e, a convalida del sequestro n. __________, al

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.

2__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano da essa promossa il 3 agosto

2018 per l’incasso di fr. 6'862'830.73 oltre agli interessi del 5%, quest’ultima

è insorta con un reclamo del 10 luglio 2020 che è stato parzialmente accolto

dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) con sentenza 7

gennaio 2021 (inc. 12.2020.85) nel senso, tra l’altro, dell’accoglimento

dell’istanza di exequatur

mentre non si è pronunciato sull’istanza di rigetto definitivo in mancanza di

una domanda specifica nel petitum del reclamo.

E. Con

(nuovo) precetto esecutivo n. 3__________ emesso il 26 gennaio 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'909'133.18

oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018, indicando quale causa del

credito la “Convalida del

sequestro n. __________ del 10 ottobre 2019”. Avendo RE

1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 febbraio

2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 1° aprile 2021. Con replica spontanea del 19

aprile 2021, seguito da uno scritto del 20 aprile 2021, e duplica spontanea del

28 aprile 2021, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. L’istante

ha ancora scritto alla Pretura il 22 giugno e il 30 luglio 2021 e il convenuto

il 4 agosto 2021.

F. Nel

frattempo, contro la sentenza di exequatur del 7 gennaio 2021 della II CCA (sopra ad D) RE 1 è insorto al

Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 9 febbraio 2021, al

quale è stato conferito l’effetto sospensivo con decreto del 15 mar­zo 2021. Mediante

sentenza 4A_95/2021 del 17 giugno 2021, il Tribunale federale ha respinto il

ricorso nella misura della sua ammissibilità.

G. Statuendo con decisione del 4 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza del 12 febbraio 2021 (sopra ad E) e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° maggio

2018 su fr. 6'819'423.06 e dal 24 aprile 2019 su fr. 89'710.09 (anziché

per fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi del 5% dal

1° maggio 2018), dichiarando, tra l’altro, irricevibile la domanda dell’istante

volta a far ordine all’ufficiale d’esecuzione di mantenere il sequestro e d’istruire

Fatti

i creditori di pagare in mano all’Ufficio d’esecuzione e ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico delle parti metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

H. Con

decisione dell’11 ottobre 2021 (inc. 14.2020.95) la

scrivente Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 10 luglio 2020 con-tro

la decisione di annullamento del sequestro del 26 giugno 2020 (sopra ad C), nel

senso che ne ha confermato l’annullamento tran­ne per il credito di $ 21'690'085.00

e £ 2'254'385.66.

I. Contro

la sentenza di rigetto dell’opposizione del 4 ottobre 2021 (sopra ad G) RE 1 è

insorto a questa Camera con un

reclamo del 14 ottobre 2021 per ottenerne, in via

principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il

parziale accoglimento dell’istanza per fr. 6'207'497.38 oltre agli

interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'122'717.80 e dal 24

aprile 2019 su fr. 84'779.58, in entrambi i casi protestate spese e

ripetibili. Il 22 ottobre 2021 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue

osservazioni del 29 novembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 5 ottobre 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 15 ottobre. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1). Per contro non può rilevare in linea di massima un vizio della

procedura di esecuzione di cui l’interessato de­ve prevalersi tramite ricorso

all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il lodo arbitrale estero del 24

aprile 2019 prodotto dall’istante, già riconosciu­to e dichiarato esecutivo in

Svizzera dalla II CCA con sentenza del 7 gennaio 2021, costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Se – egli ha osservato – è vero

che con decreto del 15 marzo 2021 il Tribunale federale ha conferito effetto

sospensivo al ricorso di RE 1 contro la sentenza di exequatur, è altrettanto

vero che il 17 giugno 2021 esso l’ha però respinto, fermo restando che la

sentenza del Tribunale federale, prodotta dall’istante il 22 giugno 2021, è

ammissibile siccome è stata emessa solo dopo la conclusione dello scambio degli

allegati (il 28 aprile 2021) e al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto

(il 12 febbraio 2021) l’effetto sospensivo non era ancora stato concesso.

Il

primo giudice ha d’altronde respinto l’argomento del convenuto relativo alla

mancanza d’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato

nel lodo arbitrale ritenendo che, sebbene l’indicazione titolo di credito nel

precetto esecutivo sia generica e “poco felice”, l’escusso non

poteva non comprendere per quale pretese l’escutente stava agendo, né ha mai

sostenuto il contrario. Il Pretore ha poi rilevato che le contestazioni del

convenuto contro il contenuto del lodo arbitrale sono questioni di merito già

risolte in sede di exequatur dinanzi alla II CCA e sono quindi irricevibili, siccome il giudice del

rigetto è vincolato dalla decisione del

giudice dell’exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF). Ha quindi accordato il

rigetto per la somma di fr. 6'909'133.18 posta in esecuzione, oltre agli

interessi di mora del 5%, dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.09 e dal 24

aprile 2019, ossia dalla data del lodo arbitrale, su fr. 89'710.09 (anziché per fr. 6'909'133.18 oltre agli

interessi del 5% dal 1° maggio 2018).

Il

Pretore ha infine dichiarato irricevibile la domanda dell’istante volta a fare

ordine all’ufficiale d’esecuzione di mantenere il sequestro e di avvisare i creditori

di pagare in mano all’UE, posto che la decadenza del sequestro non

tempestivamente convalidato avviene per legge e che competente per accertarla è

semmai l’ufficio d’esecuzione che l’ha eseguito, e su ricorso l’autorità di

vigilanza.

4.

RE

1.

(ad H) si duole che il Pretore ha constatato che “la decadenza del sequestro non tempestivamente

convalidato avviene per legge” senza spiegare per

quale motivo ha deciso, nonostante la decadenza del sequestro, di rigettare

l’opposizione al­l’esecuzione a sua convalida. Ribadisce che, siccome il

sequestro era già da tempo decaduto, doveva essere revocato ex officio giusta

l’art. 280 LEF. Rimprovera altresì al primo giudice di aver tutelato l’esecuzione pur qualificando

l’indicazione del motivo di credito sul precetto esecutivo (“convalida del sequestro n. __________ del 10

ottobre 2019”) come “generica e poco felice” e

nonostante si riferisse a un sequestro decaduto.

4.1

A ben

vedere, il primo giudice si è pronunciato sulla questione della – pretesa –

decadenza del sequestro unicamente in

relazio­ne alla domanda dell’istante volta a fare ordine all’ufficiale di

mantenere il sequestro n. __________ e d’istruire i creditori di pagare in mano

all’ufficio d’esecuzione, che ha dichiarato irricevibile, rilevando che

la competenza al riguardo spetta all’ufficio d’esecuzio­ne che ha eseguito il

sequestro e su ricorso all’autorità di vigilanza (consid. 10 della

decisione impugnata). La motivazione vale però anche per la censura ora in

esame e al riguardo il reclamante non si esprime, sicché su questo punto la

ricevibilità del reclamo è dubbia (cfr. sopra consid. 1.2).

4.2

Sia come sia, la

decadenza del sequestro renderebbe senza oggetto l’istanza di rigetto

dell’opposizione solo se, insieme al sequestro, fosse decaduto l’unico foro

d’esecuzione in Svizzera (art. 46 e segg. LEF) e ciò fosse sufficientemente

manifesto per essere appurato dal giudice del rigetto (cfr. DTF 125 III

46.

consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2014 consid.

5.1) al posto delle autorità esecutive normalmente competenti (DTF 143 III 584 consid. 3.2.1; sentenza della CEF 14.2017.206 del 274

luglio 2018 consid. 1.3; sopra consid. 2 i.f.). Ciò non pare essere il

caso in concreto, siccome RE 1 risiede a __________. L’esecuzione può infatti

sussistere indipendentemente dal sequestro,

al foro ordinario (sentenze della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2

con rinvii, massimata in RtiD 2014 II 905 n. 62c, e 15.2009.5 del 5 febbraio

2009, consid. 5) e l’opposizione alla stessa essere rigettata a prescindere dalla

sorte del sequestro.

4.3

Ad ogni modo, il

sequestro pare essere stato convalidato (anche) dalla procedura arbitrale

sfociata nel lodo belga del 24 aprile 2019, che era

pendente al momento in cui è stato eseguito il sequestro (il 24

settembre 2019), in conformità all’art. 279 cpv. 1 LEF. In effetti, il termine

entro il quale il creditore che ha promosso causa all’estero senza preventiva

esecuzione deve promuovere l’esecuzione dopo la notifica della decisione giusta

l’art. 279 cpv. 4 LEF è sospeso finché l’exequatur della

decisione estera in Svizzera non è definitiva (art. 279 cpv. 5 LEF; sentenza

della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013 consid. 5.3), ciò che

tuttavia non gl’impedisce di avviare l’esecuzione a convalida del

sequestro prima che la decisione di exequatur sia definitiva (citata CEF 14.2013.104 consid. 5.3 e 6.3). Nella fattispecie,

al momento dell’emanazione della decisione impugnata (il 4

ottobre 2021) la decisione d’exequatur era definitiva già dal 17 giugno 2021 (data della reiezione del

ricorso 4A_95/2021 di RE 1 al Tribunale federa­le) e il sequestro era già stato

convalidato (giusta l’art. 279 cpv. 4 LEF) dall’esecuzione in merito alla quale

è stata rigettata l’esecuzione. Anche sotto questo profilo la sentenza

impugnata non dà adito a critiche.

4.4

Il reclamante non si

confronta neppure con l’argomentazione del Pretore secondo cui egli non poteva non comprendere per quale pretese

l’escutente stava agendo, né ha mai sostenuto il contrario. È pertanto pure

irricevibile la censura di mancata identità tra il credito posto in esecuzione

(“convalida del sequestro n. __________

del 10 ottobre 2019”) e quello

risultante dal lodo belga invocato quale titolo di rigetto. Ambedue i documenti

si riferiscono del resto manifestamente alla stessa pretesa, come risulta dal

decreto di sequestro n. __________, che menziona quale titolo di credito

proprio il lodo belga (doc. F).

5.

Nel

merito, il reclamante (ad E e I infine) rimprovera anzitutto al primo giudice di non essersi pronunciato sulla

censura secondo cui, a causa del sequestro penale che verte sul credito posto

in esecuzione, l’istante non era legittimato a presentare l’istanza di rigetto.

5.1

In prima sede, in realtà, il reclamante non ha contestato la

legittimazione attiva dell’istante, ma ha semplicemente sostenuto nelle

osservazioni all’istanza che il sequestro penale impediva la convalida del

sequestro civile giusta l’art. 44 LEF (pag. 13) e che a causa del sequestro

penale difetta la condizione dell’identità tra il credito invocato nell’esecuzione

e quello (sequestrato penalmen­te) risultante dal lodo arbitrale belga (pag. 29).

Anche nella duplica spontanea (pag. 8), egli si è limitato a ribadire i motivi

del seque-stro penale senz’accennare a un problema di legittimazione. Ora, la

legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione di fatto

implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da

reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede

di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC

a

contrario; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2016

dell’8 novembre 2016, consid. 2.2 con

rinvii, sentenza della CEF 14.2020.9 del 24 giugno 2020, consid. 5.3 e

5.3.1).

D’altronde,

il reclamante non spiega il motivo per cui il sequestro penale priverebbe l’CO

1.

della legittimazione di fare valere le pretese riconosciutele nel lodo

arbitrale. Tardiva e insufficientemente motivata, la censura si avvera

(doppiamente) inammissibile (v. sopra consid. 1.3).

5.2

Per

abbondanza, l’argomento sarebbe comunque infondato, poiché la sola sussistenza

di un sequestro penale non ostacola un sequestro civile (sentenza del Tribunale

federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.2 che rinvia alla DTF 93 III

93.

consid. 3) e quindi nemmeno la sua convalida.

6.

Il

reclamante mette poi in discussione, sotto diversi aspetti, la qualità di

titolo di rigetto definitivo del lodo arbitrale belga.

6.1

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80

cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80 LEF). Il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni

bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP

(art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.,

2021, n. 59 seg. ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una

decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla

fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione

presuppone una dichiarazione di esecutivi­tà (cosiddetto “exequatur”;

sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 5 con rinvii).

6.2

Il

reclamante (ad G e I) contesta che l’CO 1 fosse in possesso di un valido titolo

di rigetto definitivo al momento della presentazione dell’istanza. Ribadisce

che l’esecutività del lodo arbitrale è stata sospesa dal Tribunale d’appello

belga con decisione del 6 marzo 2020, aspetto sul quale il primo giudice non si

è pro-nunciato. A parer suo, la decisione di exequatur è divenuta esecutiva solo a procedura di rigetto avviata,

precludendo quindi all’istan­te la facoltà di avvalersene. Ciò nonostante

il primo giudice ha deciso di assumere agli atti la sentenza del Tribunale federale

del 17 giugno 2021, seppur prodotta tardivamente dall’istante il 22 giugno 2021,

ossia dopo la chiusura dello scambio degli scritti, ciò ch’egli ricorda di aver

già contestato in prima sede nelle osservazioni del 4 agosto 2021.

6.2.1

Così

argomentando, il reclamante si confronta però solo in parte con la motivazione

della decisione impugnata, il Pretore avendo ritenuto che la produzione della

sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021 andava ammessa poiché al

momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto il Tribunale federale non aveva

ancora concesso l’effetto sospensivo, di modo che, nelle more di questa

procedura, il nuovo documento che attesta la fine dell’effetto sospensivo è

sorto solo dopo la conclusione dello scambio degli allegati. Insufficientemente

motivata, la censura è inammissibile.

6.2.2

Ad

ogni modo, il titolo di rigetto dell’opposizione non è la decisione di exequatur, bensì il

lodo arbitrale belga. È quindi determinante l’esecutività della decisione

estera dichiarata esecutiva in Svizzera e non già la decisione di exequatur. La

questione dell’esecutività del titolo di rigetto dev’essere esaminata al

momento in cui il giudice del rigetto statuisce e non già al momento dell’inoltro

del­l’istanza o al momento della chiusura dello scambio degli scritti (sentenza

della CEF 14.2021.22 del 9 giugno 2021 consid. 6).

6.2.3

Nel

caso in esame, come rilevato dal primo giudice, l’esecutività del lodo belga è

già stata discussa e ammessa dalla II CCA (sentenza 12.2020.85 del 7

gennaio 2021 consid. 15), la quale, rispondendo alla censura riproposta dal

reclamante in questa sede, ha spiegato che la sospensione dell’esecutività del

lodo arbitrale decisa dal Tribunale d’appello belga con decisione del 6 marzo

2020.

non era d’ostacolo all’exequatur.

La sentenza vincola il giudice del rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF), che al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, il 4 ottobre 2021, non poteva far

altro che considerare il lodo belga esecutivo, dal momento che il Tribunale federale,

il 17 giugno 2021, aveva respinto il ricorso contro la decisione della II CCA.

6.2.4

Del

resto, la produzione di documenti nuovi è possibile alle condizioni

dell’art. 229 cpv. 1 CPC, cioè nel caso in cui, da un canto, il fatto o il

mezzo di prova nuovo venga immediatamente addotto e, dall’altro, sia sorto dopo

l’ultimo scambio di allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato

possibile addurlo nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (sentenza della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022,

consid. 4.2.2). Nel caso di specie l’istante ha prodotto prontamente la

sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2021 già il 22 giugno (act. VIII)

e si tratta di un documento emesso dopo lo scambio degli allegati (terminato il

28.

aprile 2021): le condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC sono quindi adempiute

sicché il documento è ammissibile. Per

tacere del fatto che, da parte sua invece, RE 1 ha atteso più di un

mese, ossia fino al 4 agosto 2021 (act. X), per sollevare contestazioni circa l’ammissibilità

della decisione in questione.

6.2.5

Non

corrisponde neppure al vero che il primo giudice non si è pronunciato sull’allegata

sospensione del lodo belga. Il Pretore ha spiegato in maniera generale che come

giudice del rigetto è vincolato a quanto già deciso il giudice dell’exequatur

giusta l’art. 81 cpv. 3 LEF. Incombeva semmai al reclamante, prima

dell’emanazione della decisione di rigetto, dimostrare in virtù dell’art. 81

cpv. 1 LEF che l’esecutività della decisione estera conferita con la sentenza

di exequatur era stata nel

frattempo revocata nello stato d’origine, ciò che non ha fatto (sentenza della

CEF 14.2020.125 del 23 marzo 2021, consid. 4.2.1).

6.2.6

Che

la decisione di exequatur non fosse definitiva al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto non

precludeva all’istante di avvalersi del lodo belga come titolo. In

effetti, le esecuzioni a convalida del sequestro avviate prima della fine

della procedura di exequatur sono in sé ammissibili, l’art. 279 cpv. 5 LEF non impedendo al

creditore di escutere il debitore a convalida del sequestro durante la

sospensione dei termini stabiliti da questa norma (sopra consid. 4.3). È vero però

che il giudice non può rigettare l’opposizione in via definitiva prima del

passaggio in giudicato della decisione di exequatur

cui si applica la Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(citata 14.2013.104, consid. 5.3), ma nel caso di specie essa è

passata in giudicato con la notifica della sentenza del Tribunale federale del

17.

giugno 2021. In definitiva, tutte le censure a questo riguardo cadono quindi

nel vuoto.

6.3

Il

reclamante contesta d’altronde il tasso di cambio applicato dal­l’istante (ad A

– D), facendo valere che la data determinante per

la conversione in franchi svizzeri è quella della domanda d’esecuzione

del 20 gennaio 2021 giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF e non quella dell’istanza

di sequestro (11 giugno 2019), sicché secondo il notorio sito www.fxtop.com il

credito complessivo ammonta in realtà a fr. 6'207'497.38 (e non a fr. 6'909'133.18)

e gli interessi di mora devono essere adeguati di conseguenza. A mente del

reclamante, il Pretore avrebbe dovuto correggere d’ufficio l’errata allegazione

della controparte contraria a un dato notorio, ossia il tasso di cambio. Non avendolo fatto, egli ha ignorato la

mancanza d’iden­tità manifesta tra la pretesa posta in esecuzione e il

debito accertato nel titolo di rigetto, identità che dev’essere rilevata d’ufficio

in ogni stadio di causa. Egli ricorda del resto di aver contestato con le

osservazioni all’istanza “che

vi possa essere identità fra il credito invocato nell’esecuzione e quello

(sequestrato penalmente) di cui al lodo arbitrale belga” cosi come che gli

“interessi ed importi in ogni caso [sono] contestati e […] non possono essere

riconosciuti”. Viste le sue censure, ma anche indipendentemente

dalle stesse, il reclamante conclude che il primo giudice avrebbe dovuto intervenire

d’ufficio.

6.3.1

In ogni stadio di causa,

il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato

nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722

consid. 4.1), fermo restando che in sede di recla­mo l’esame d’ufficio è

limitato alle carenze

manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

6.3.2

Ciò posto, il reclamante

disconosce però che l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella

risultante dal titolo di rigetto non riguarda l’importo in sé: deve solo

trattarsi della medesima pretesa (sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio

2022, consid. 5.2 con rinvii). Il Pretore doveva quindi solo convincersi che la

pretesa posta in esecuzione era la medesima di quella contenuta nel titolo di

rigetto, ciò che l’escusso ha sì contestato, ma senza motivazione (sopra

consid. 5.1), il sequestro penale, stante la sua natura provvisionale, non

avendo alcun effetto sulla titolarità del credito sequestrato. D’altronde, il

cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è un’esigenza

della pratica, con cui il legislatore non ha inteso modificare il rapporto di

diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera stipulata

contrattualmente (sentenza della CEF 14.2012.6 del 24 febbraio 2012, consid.

7). In definitiva, la questione della conversione in franchi svizzeri del

credito espresso in valuta estera non riguarda l’esigenza d’identità contestata

dal reclamante e non deve pertanto essere esaminata d’ufficio.

6.3.3

Vero è che il tasso di

conversione in moneta estera è ormai ritenuto un fatto notorio, in quanto è

facilmente determinabile in internet, nelle pubblicazioni ufficiali e nella

stampa scritta (DTF 135 III 88, consid. 4.1 pag. 90), perlomeno per le divise

frequentemente negoziate (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2019 del 30

giugno 2021, RSPC 2021, 573 n. 2550, consid. 3.6.6), per le quali ci si può affidare

in particolare al sito internet www.fxtop.com, dove sono reperibili i tassi ufficiali della Banca centrale europea (sentenza

della CEF 14.2016.273 del 6 febbraio 2017, consid. 4.2, v. anche sentenze della

CEF 14.2009.48 del 10 luglio 2009, consid. 4a e 14.2009.2 del 29 maggio 2009,

consid. 8). Nel caso in esa­me, l’oggetto della controversia non è però il

tasso di conversione (la cui notorietà per la grivnia ucraina [UAH] sarebbe del

resto discutibile) bensì il momento determinante per la sua applicazione. Nell’istanza

di rigetto lCO 1 ha quantificato la sua pretesa applicando il tasso di cambio stabilito

nel decreto di sequestro del 24 settembre 2019, ovvero quello del giorno dell’istanza

di sequestro, l’11 giugno 2019, mentre il reclamante sostiene che la

conversione andava fatta alla data della

domanda d’esecuzione (20 gennaio 2021).

6.3.3.1

Ora, come in caso di

domanda d’esecuzione (art. 67 al. 1 ch. 3 LEF) o di continuazione dell’esecuzione

(art. 88 al. 1 LEF), anche nell’istanza di sequestro il creditore deve indicare

il credito in valuta legale svizzera. Qualora il sequestro sia richiesto senza preventiva

esecuzione, il tasso di cambio determinante è quello del giorno dell’istanza di

sequestro. Al momento della convalida, nella domanda d’esecuzione l’escutente dovrà

poi menzionare la stes­sa pretesa, in capitale e interessi, di quella

menzionata nell’istan­za di sequestro

(sentenza 5A_197/2012 del 26 settembre 2012 consid. 2.1 con numerosi riferimenti

dottrinali). Riservato quanto previsto all’art. 88 cpv. 4 LEF, la conversione

determina infatti l’importo del credito per tutta la durata della procedura d’esecuzione

forzata (DTF 51 III 180 consid. 4).

6.3.3.2

Ne segue che il giudizio impugnato

non presta il fianco alla critica, nella misura in cui il Pretore ha rigettato

l’opposizione fondandosi sul tasso di cambio applicato dall’istante, corrispondente

a quello dell’inoltro dell’istanza di sequestro presentata senza preventiva

esecuzione. Per tacere del fatto che le censure esposte dal reclamante con le

osservazioni all’istanza di rigetto circa gli “interessi e importi” rivendicati

della controparte, sono del tutto generiche e inconcludenti, sicché nemmeno si

poteva dedurne una contestazio­ne della conversione del credito posto in

esecuzione in franchi svizzeri.

7.

RE

1.

ribadisce poi che il lodo doveva essere estromesso dagli atti poiché è

stato ottenuto in modo illecito sulla base di un procedimento viziato e di un

falso contratto di servizi legali, munito di un falso patto d’arbitrato e contiene

pure informazioni confidenziali tutelate dal segreto professionale (motivi F). Egli

ripropone altresì la tesi relativa all’incompatibilità del lodo con l’ordine

pubblico svizzero (motivi L), siccome risulta da una procedura arbitrale, non

trasparente e condotta in “grave

violazione di basilari garanzie processuali” del

diritto belga e svizzero e ha come oggetto una condanna al pagamento di un

credito fondato su un pactum

de palmario falso pronunciata da un’autorità arbitrale

non indipendente e imparziale. Infine (motivi M) rileva che il primo giudice

nemmeno si è pronunciato sulla fidefacenza del lodo arbitrale da lui contestata

per il motivo che è stato prodotto solo in copia, è privo di attestazione

certificante la sua attendibilità, è redatto in lingua russa e dalla traduzione

in francese, prodotta anch’essa solo in copia, non risulta da chi emana ed è

sprovvista della firma del traduttore che ne certificherebbe l’attendibilità.

7.1

Sennonché

il reclamante si limita a ribadire tali argomenti senza considerare che il

Pretore ha ricordato, a ragione, che il giudice del rigetto è vincolato

dalla decisione di exequatur – nel

senso sot­t’inteso che non è abilitato a riesaminare le eccezioni

già respinte o proponibili nella procedura

di exequatur – e che tutte le censure

sollevate contro il lodo belga sono perciò inammissibili (consid.

8.1

e 8.3 della decisione impugnata; art. 81 cpv. 3 LEF; sentenze della

CEF 14.2021.69 del 22 giugno 2021 consid. 5 e già citata 14.2014.103 consid.

5). Insufficientemente motivata, la censura è inammissibile.

7.2

La II CCA ha già ampiamente risposto alle censure in questione (esposte

al consid. 7 della sentenza del 7 gennaio 2021) ai consid. 13 e 14 (violazione

segreto professionale, falsità dei documenti, fidefacenza del lodo) e ai

consid. 16 e 17 (ordine pubblico svizzero), censure sulle quali pure il

Tribunale federale nella sentenza su ricorso del 17 giugno 2021 (inc.

4A_95/2021) si è pronunciato (consid. 8). L’esito del reclamo è quindi segnato.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar

(RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'909'133.18,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).