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Decisione

14.2021.160

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esame d’ufficio dell’esigibilità del credito riconosciuto. Pagamento "per mezzo di intermediazioni immobiliari"

5 maggio 2022Italiano14 min

i “termini generali per

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.160

Lugano

5 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.3904 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 3 settembre 2020 dalla

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 maggio 2018 la RE 1 (rappresentata dalla socia gerente PI 1), CO

1 e PI 1 (a nome proprio quale socia e debitrice solidale con il committente CO

1), hanno firmato un accordo di liquidazione delle prestazioni relative

all’edificazione dei fondi da __________ a __________, __________ e __________

RFD di __________, convenendo che CO 1 e PI 1 s’impegnavano a corrispondere

ciascu­no la metà delle fatture emesse dalla società “per prestazioni”, di fr.

300'000.– complessivi (punto 1), e “per prestiti”, di fr. 130'000.–(punto 2).

Per le prime fatture, CO 1 si obbligava a pagare fr. 150'000.– “entro 5 anni […] mediante segnalazioni

clienti, intermediazioni di vendita per oggetti che lo RE 1 detiene nel proprio

portafoglio, o mediante nuovi progetti” da lui portati.

Sempre per il pagamento delle fatture “per prestazioni”, le parti hanno convenuto i

seguenti “termini generali e

condizioni”:

“Lo RE 1 non potrà promuovere una causa per

richiedere soldi in contanti se non dietro prestazioni come pattuite al punto 1

e dovrà mettere a disposizione di CO 1 clienti, oggetti e tutto l’occorrente

affinché la somma pattuita venga pagata per mezzo di intermediazioni immobiliari,

che le parti effettueranno nel periodo di 5 anni. Ev. residui di pagamento non

ancora soluti entro i 5 anni verranno dilazionati nel tempo fino a decorrenza

dell’intero saldo residuo.”

A

mano, PI 1 ha aggiunto che “su

questo importo lo RE 1 non potrà fare precetti esecutivi nei confronti di CO 1”.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1

per l’incasso di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 4

maggio 2018, indicando quale causa del credito l’ “Offerta di liquidazione __________ – Conciliazione /

Riconoscimento di debito CO 1 / PI 1 RE 1 del 04.05.2018”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 settembre 2020

la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

mediante osservazioni scritte del 25 settembre 2020. Con replica spontanea del

30 settembre 2020 e duplica spontanea del 12 ottobre 2020 le parti hanno

ribadito le loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 1'300.– a favore del convenuto.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza,

protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del­l’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 16 ot­tobre,

per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 14 ottobre 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’al­­tro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

ri-getto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che sottoscrivendo l’accordo di

liquidazione CO 1 si è riconosciuto debitore della RE 1, tra l’altro, di fr. 150'000.–,

da pagare entro cinque anni. Orbene, ha continuato il primo giudice, al di là

dei dubbi che può suscitare l’accordo di liquidazione circa la questione di

sapere se la titolare dei crediti è PI 1 personalmente o la RE 1, l’esame d’ufficio

del titolo si estende anche all’esigibilità della pretesa posta in esecuzione,

che nella fattispecie non risulta ancora esigibile, le parti avendo

espressamente pattuito un suo pagamento entro cinque anni, e quindi entro il 3

maggio 2023. D’altronde, egli ha rilevato “di transenna” che,

contrariamente a quanto sosteneva l’istante, dal titolo non si evince che le

parti abbiano pattuito delle scadenze entro le quali il convenuto avrebbe

dovuto “attivarsi” nell’adempimento del proprio obbligo nel corso di quei

cinque anni. Per questo motivo, il Pretore ha respinto l’i­stanza.

4. Nel

reclamo lo RE 1 rimprovera anzitutto al primo giudice di aver violato la

massima dispositiva ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC perché ha rilevato d’ufficio

l’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione sebbene l’escusso non abbia

sollevato alcun’eccezione al riguardo.

4.1 Essa

perde però di vista che, come a ragione ricordato dal Pretore, l’esame d’ufficio

del titolo di rigetto si estende in linea di massima all’esigibilità della

pretesa posta in esecuzione.

4.1.1 Incombe

infatti all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione al momento del­la promozione dell’esecuzione (sentenze

del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i

rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove

l’esigibilità non risulti già dal titolo di

rigetto, la quale è in primo luogo definita dall’accordo

delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019.189 del

27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza e la dottrina più convincenti, l’esigibilità

dev’essere data al momento della notificazione del precetto esecutivo

all’escusso (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze

del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1, 5A_785/2016

del 2 febbraio 2017 consid. 3.2.2, 5A_2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.3.1, 5A_940/

2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.2.1 e della CEF 14.2017.124 dell’11 gennaio

2018, consid. 4.3 con rinvii; Staehelin,

in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 77 ad art.

82 LEF, con numerosi rinvii, anche alla dottrina e alla giurisprudenza secondo cui il momento determinante sarebbe quello

della presentazione della domanda d’esecuzione; Veuillet

in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n.

95 e 231 ad art. 82 LEF; imprecisa: sentenza del Tribunale federale 5D_110/2021

del 23 settembre 2021 consid. 4.1, che si riferisce al momento dell’e­missione [Erlass] del precetto esecutivo).

4.1.2 Vero

è che, tuttavia, nel caso in cui l'esigibilità dipende da una disdetta, il giudice

deve verificarla solo se l’escusso la contesta. In assenza di contestazione egli

può accontentarsi di un'allegazione concludente dell’escutente in merito

all'esigibilità della pretesa. Deve intervenire d'ufficio a favore del debitore

solo se l'allegazione è inconcludente o palesemente priva di fondamento o se le

affermazioni del creditore rappresenterebbero una palese violazione del diritto

imperativo (sentenza del Tribunale federale 5A_ 1026/2018 del 31 gennaio 2019,

RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2).

4.2 Nel

caso in esame, l’istante ha chiaramente allegato l’esigibilità della propria

pretesa, sostenendo che le condizioni di rimborso pattuite nell’accordo di

liquidazione erano definitivamente decadute dopo che il convenuto aveva

manifestato di non volerle più mantenere nel quadro del fallito tentativo delle

parti di addivenire a un accordo (istanza, ad 4 e 5). Non si tratta però di un

caso in cui l'esigibilità dipende da una disdetta. L’inesigibilità di un

rimborso in denaro risulta infatti direttamente dall’accordo di liquidazione

(sopra ad A). CO 1 ha del resto rilevato che l’istante si è

impegnata nell’accordo di liquidazione a non promuovere cau­sa per richiedere

soldi in contanti e a non spiccare precetti esecutivi (osservazioni ad 1/C, 2 e

5). Il Pretore poteva quindi legittimamente considerare contestata

l’esigibilità del credito (pecuniario) posto in esecuzione, o perlomeno il

diritto dell’istante di procedere per esso in via esecutiva (cfr. art. 69 cpv.

2 n. 3 LEF).

4.3 Ad

ogni modo, l'allegazione dell’istante appariva chiaramente pri­va di

fondamento nella misura in cui essa stessa ha ammesso che l’impegno del

convenuto è vincolato a condizioni che non si sono verificate. Ora, dal profilo

dell’art. 82 cpv. 1 LEF non si può manifestamente scindere il riconoscimento di

debito dalle modalità di rimborso pattuite dalle parti nello stesso atto. Di

due cose l’una: o il riconoscimento di debito viene preso in considerazione con

tali modalità oppure si considera che le parti vi hanno rinunciato, ma la

rinuncia verte allora anche sul riconoscimento di debito. In ambedue i casi,

comunque sia, non sono date le condizioni per un rigetto provvisorio

dell’opposizione, la questione dovendosi risolvere in una procedura di merito.

Da questo punto di vista, la sentenza impugnata non presta il

fianco alla critica.

5. La

reclamante precisa poi che i “termini

generali per pagamento fatture” dell’accordo di

liquidazione prevedevano l’estinzione del debito da parte di CO 1 “per mezzo di intermediazioni immobiliari che

le parti effettueranno nel periodo di 5 anni”, sicché

la moratoria di cinque anni sull’esigibilità non era assoluta, ma era subordinata

all’estinzione/riduzione dello stesso in quel lasso di tem­po secondo le

modalità convenute nell’accordo. Siccome i vari solleciti e la richiesta

indirizzata al convenuto di volersi “attivare” in tal senso sono rimasti senz’alcun

riscontro, dopo una messa in mora, la reclamante ha disdetto l’accordo con lettera

del 25 marzo 2019, motivo per cui lo stesso è divenuto privo d’oggetto. Anche

la totale inazione dell’escusso rendeva a sua mente palesemente inattuabile l’accordo

di liquidazione. Sostiene altresì che CO 1 avrebbe implicitamente riconosciuto

la sua pretesa perché in prima sede si è limitato a contestarla nel merito, senza

nulla eccepire riguardo alla clausola in questione.

5.1 Il

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN, op. cit., n. 21

ad art. 82), anche per quanto attiene all’esigibilità del credito posto in

esecuzione (sopra consid. 4.1.1). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad

esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice

del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo

2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà

respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di

riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria

completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2021.32 dell’11

agosto 2021 consid 5, 14.2020.100 dell’8 gennaio 2021, consid. 5 e 14.2020.1

del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.2 Sottoscrivendo

Fatti

i “termini generali per

pagamento fatture” CO 1 si è impegnato a estinguere la

sua parte del debito “per

mezzo di intermediazioni immobiliari” e non in denaro.

A ben vedere, non si tratta quindi di un credito pecuniario, bensì di un

obbligo di fare. La sua esecuzione non può quindi essere ottenuta con

un’esecuzione a norma della LEF, riservata ai crediti in denaro e in

prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 335 cpv. 2 CPC). Le parti hanno

del resto escluso la via esecutiva della LEF (sopra ad A). Già per questo

motivo la censura si avvera infondata.

5.3 Volendo

anche ammettere che la reclamante potesse disdire unilateralmente l’accordo di

liquidazione, come pretende di aver fatto con lettera del 25 marzo 2019 (doc.

F), la decadenza dell’accordo avrebbe fatto venir meno anche il riconoscimento

di debito (sopra consid. 4.3). Anche su questo punto il reclamo non può essere

seguito.

5.4 Il

comportamento processuale del convenuto in prima sede non può poi in alcun modo

Considerandi

costituire un riconoscimento di debito

“implicito”, che deve risultare esplicitamente dal testo dell’accordo e

non può fondarsi su elementi estrinsechi allo stesso (v. sopra consid. 5.1). L’accordo

non menziona del resto la possibilità per l’i­stante di disdirlo e di rendere

il credito esigibile prima dello scadere dei cinque anni né, a contrario di

quanto è stato pattuito per le pretese “per prestiti”, scadenze intermedie la

cui inosservanza determina l’esigibilità dell’intero credito residuo. Per

tacere del fat­to che, in caso di dubbio sul tenore del riconoscimento di

debito, l’istanza va respinta e il caso è demandato al giudice ordinario (sopra

consid. 5.1).

5.5

Il

reclamo va pertanto respinto senza che sia necessario esprimersi sulla questione

della titolarità della pretesa posta in esecuzione.

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).