14.2021.160
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esame d’ufficio dell’esigibilità del credito riconosciuto. Pagamento "per mezzo di intermediazioni immobiliari"
5 maggio 2022Italiano14 min
i “termini generali per
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.160
Lugano
5 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.3904 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 3 settembre 2020 dalla
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 maggio 2018 la RE 1 (rappresentata dalla socia gerente PI 1), CO
1 e PI 1 (a nome proprio quale socia e debitrice solidale con il committente CO
1), hanno firmato un accordo di liquidazione delle prestazioni relative
all’edificazione dei fondi da __________ a __________, __________ e __________
RFD di __________, convenendo che CO 1 e PI 1 s’impegnavano a corrispondere
ciascuno la metà delle fatture emesse dalla società “per prestazioni”, di fr.
300'000.– complessivi (punto 1), e “per prestiti”, di fr. 130'000.–(punto 2).
Per le prime fatture, CO 1 si obbligava a pagare fr. 150'000.– “entro 5 anni […] mediante segnalazioni
clienti, intermediazioni di vendita per oggetti che lo RE 1 detiene nel proprio
portafoglio, o mediante nuovi progetti” da lui portati.
Sempre per il pagamento delle fatture “per prestazioni”, le parti hanno convenuto i
seguenti “termini generali e
condizioni”:
“Lo RE 1 non potrà promuovere una causa per
richiedere soldi in contanti se non dietro prestazioni come pattuite al punto 1
e dovrà mettere a disposizione di CO 1 clienti, oggetti e tutto l’occorrente
affinché la somma pattuita venga pagata per mezzo di intermediazioni immobiliari,
che le parti effettueranno nel periodo di 5 anni. Ev. residui di pagamento non
ancora soluti entro i 5 anni verranno dilazionati nel tempo fino a decorrenza
dell’intero saldo residuo.”
A
mano, PI 1 ha aggiunto che “su
questo importo lo RE 1 non potrà fare precetti esecutivi nei confronti di CO 1”.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1
per l’incasso di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 4
maggio 2018, indicando quale causa del credito l’ “Offerta di liquidazione __________ – Conciliazione /
Riconoscimento di debito CO 1 / PI 1 RE 1 del 04.05.2018”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 settembre 2020
la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
mediante osservazioni scritte del 25 settembre 2020. Con replica spontanea del
30 settembre 2020 e duplica spontanea del 12 ottobre 2020 le parti hanno
ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 1'300.– a favore del convenuto.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 16 ottobre,
per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 14 ottobre 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
ri-getto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che sottoscrivendo l’accordo di
liquidazione CO 1 si è riconosciuto debitore della RE 1, tra l’altro, di fr. 150'000.–,
da pagare entro cinque anni. Orbene, ha continuato il primo giudice, al di là
dei dubbi che può suscitare l’accordo di liquidazione circa la questione di
sapere se la titolare dei crediti è PI 1 personalmente o la RE 1, l’esame d’ufficio
del titolo si estende anche all’esigibilità della pretesa posta in esecuzione,
che nella fattispecie non risulta ancora esigibile, le parti avendo
espressamente pattuito un suo pagamento entro cinque anni, e quindi entro il 3
maggio 2023. D’altronde, egli ha rilevato “di transenna” che,
contrariamente a quanto sosteneva l’istante, dal titolo non si evince che le
parti abbiano pattuito delle scadenze entro le quali il convenuto avrebbe
dovuto “attivarsi” nell’adempimento del proprio obbligo nel corso di quei
cinque anni. Per questo motivo, il Pretore ha respinto l’istanza.
4. Nel
reclamo lo RE 1 rimprovera anzitutto al primo giudice di aver violato la
massima dispositiva ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC perché ha rilevato d’ufficio
l’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione sebbene l’escusso non abbia
sollevato alcun’eccezione al riguardo.
4.1 Essa
perde però di vista che, come a ragione ricordato dal Pretore, l’esame d’ufficio
del titolo di rigetto si estende in linea di massima all’esigibilità della
pretesa posta in esecuzione.
4.1.1 Incombe
infatti all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione (sentenze
del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i
rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove
l’esigibilità non risulti già dal titolo di
rigetto, la quale è in primo luogo definita dall’accordo
delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019.189 del
27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza e la dottrina più convincenti, l’esigibilità
dev’essere data al momento della notificazione del precetto esecutivo
all’escusso (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze
del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1, 5A_785/2016
del 2 febbraio 2017 consid. 3.2.2, 5A_2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.3.1, 5A_940/
2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.2.1 e della CEF 14.2017.124 dell’11 gennaio
2018, consid. 4.3 con rinvii; Staehelin,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 77 ad art.
82 LEF, con numerosi rinvii, anche alla dottrina e alla giurisprudenza secondo cui il momento determinante sarebbe quello
della presentazione della domanda d’esecuzione; Veuillet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n.
95 e 231 ad art. 82 LEF; imprecisa: sentenza del Tribunale federale 5D_110/2021
del 23 settembre 2021 consid. 4.1, che si riferisce al momento dell’emissione [Erlass] del precetto esecutivo).
4.1.2 Vero
è che, tuttavia, nel caso in cui l'esigibilità dipende da una disdetta, il giudice
deve verificarla solo se l’escusso la contesta. In assenza di contestazione egli
può accontentarsi di un'allegazione concludente dell’escutente in merito
all'esigibilità della pretesa. Deve intervenire d'ufficio a favore del debitore
solo se l'allegazione è inconcludente o palesemente priva di fondamento o se le
affermazioni del creditore rappresenterebbero una palese violazione del diritto
imperativo (sentenza del Tribunale federale 5A_ 1026/2018 del 31 gennaio 2019,
RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2).
4.2 Nel
caso in esame, l’istante ha chiaramente allegato l’esigibilità della propria
pretesa, sostenendo che le condizioni di rimborso pattuite nell’accordo di
liquidazione erano definitivamente decadute dopo che il convenuto aveva
manifestato di non volerle più mantenere nel quadro del fallito tentativo delle
parti di addivenire a un accordo (istanza, ad 4 e 5). Non si tratta però di un
caso in cui l'esigibilità dipende da una disdetta. L’inesigibilità di un
rimborso in denaro risulta infatti direttamente dall’accordo di liquidazione
(sopra ad A). CO 1 ha del resto rilevato che l’istante si è
impegnata nell’accordo di liquidazione a non promuovere causa per richiedere
soldi in contanti e a non spiccare precetti esecutivi (osservazioni ad 1/C, 2 e
5). Il Pretore poteva quindi legittimamente considerare contestata
l’esigibilità del credito (pecuniario) posto in esecuzione, o perlomeno il
diritto dell’istante di procedere per esso in via esecutiva (cfr. art. 69 cpv.
2 n. 3 LEF).
4.3 Ad
ogni modo, l'allegazione dell’istante appariva chiaramente priva di
fondamento nella misura in cui essa stessa ha ammesso che l’impegno del
convenuto è vincolato a condizioni che non si sono verificate. Ora, dal profilo
dell’art. 82 cpv. 1 LEF non si può manifestamente scindere il riconoscimento di
debito dalle modalità di rimborso pattuite dalle parti nello stesso atto. Di
due cose l’una: o il riconoscimento di debito viene preso in considerazione con
tali modalità oppure si considera che le parti vi hanno rinunciato, ma la
rinuncia verte allora anche sul riconoscimento di debito. In ambedue i casi,
comunque sia, non sono date le condizioni per un rigetto provvisorio
dell’opposizione, la questione dovendosi risolvere in una procedura di merito.
Da questo punto di vista, la sentenza impugnata non presta il
fianco alla critica.
5. La
reclamante precisa poi che i “termini
generali per pagamento fatture” dell’accordo di
liquidazione prevedevano l’estinzione del debito da parte di CO 1 “per mezzo di intermediazioni immobiliari che
le parti effettueranno nel periodo di 5 anni”, sicché
la moratoria di cinque anni sull’esigibilità non era assoluta, ma era subordinata
all’estinzione/riduzione dello stesso in quel lasso di tempo secondo le
modalità convenute nell’accordo. Siccome i vari solleciti e la richiesta
indirizzata al convenuto di volersi “attivare” in tal senso sono rimasti senz’alcun
riscontro, dopo una messa in mora, la reclamante ha disdetto l’accordo con lettera
del 25 marzo 2019, motivo per cui lo stesso è divenuto privo d’oggetto. Anche
la totale inazione dell’escusso rendeva a sua mente palesemente inattuabile l’accordo
di liquidazione. Sostiene altresì che CO 1 avrebbe implicitamente riconosciuto
la sua pretesa perché in prima sede si è limitato a contestarla nel merito, senza
nulla eccepire riguardo alla clausola in questione.
5.1 Il
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN, op. cit., n. 21
ad art. 82), anche per quanto attiene all’esigibilità del credito posto in
esecuzione (sopra consid. 4.1.1). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad
esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice
del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo
2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà
respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di
riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria
completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2021.32 dell’11
agosto 2021 consid 5, 14.2020.100 dell’8 gennaio 2021, consid. 5 e 14.2020.1
del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.2 Sottoscrivendo
Fatti
i “termini generali per
pagamento fatture” CO 1 si è impegnato a estinguere la
sua parte del debito “per
mezzo di intermediazioni immobiliari” e non in denaro.
A ben vedere, non si tratta quindi di un credito pecuniario, bensì di un
obbligo di fare. La sua esecuzione non può quindi essere ottenuta con
un’esecuzione a norma della LEF, riservata ai crediti in denaro e in
prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 335 cpv. 2 CPC). Le parti hanno
del resto escluso la via esecutiva della LEF (sopra ad A). Già per questo
motivo la censura si avvera infondata.
5.3 Volendo
anche ammettere che la reclamante potesse disdire unilateralmente l’accordo di
liquidazione, come pretende di aver fatto con lettera del 25 marzo 2019 (doc.
F), la decadenza dell’accordo avrebbe fatto venir meno anche il riconoscimento
di debito (sopra consid. 4.3). Anche su questo punto il reclamo non può essere
seguito.
5.4 Il
comportamento processuale del convenuto in prima sede non può poi in alcun modo
Considerandi
costituire un riconoscimento di debito
“implicito”, che deve risultare esplicitamente dal testo dell’accordo e
non può fondarsi su elementi estrinsechi allo stesso (v. sopra consid. 5.1). L’accordo
non menziona del resto la possibilità per l’istante di disdirlo e di rendere
il credito esigibile prima dello scadere dei cinque anni né, a contrario di
quanto è stato pattuito per le pretese “per prestiti”, scadenze intermedie la
cui inosservanza determina l’esigibilità dell’intero credito residuo. Per
tacere del fatto che, in caso di dubbio sul tenore del riconoscimento di
debito, l’istanza va respinta e il caso è demandato al giudice ordinario (sopra
consid. 5.1).
5.5
Il
reclamo va pertanto respinto senza che sia necessario esprimersi sulla questione
della titolarità della pretesa posta in esecuzione.
6.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).