14.2021.161
Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto del Tribunale d’appello di una somma sufficiente a estinguere tutte le esecuzioni della debitrice
10 novembre 2021Italiano9 min
con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.161
Lugano
10 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.3535 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 luglio 2021 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2021 presentato dall’associazione
RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________9 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 luglio 2021 CO 1
ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento dell’associazione RE 1 per il mancato pagamento di fr. 30'700.–
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 12 ottobre 2021 è comparso il solo istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2021
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione e di aver depositato fr. 50'000.– sul conto del Tribunale d’appello
a copertura di tutti i suoi debiti, compreso quello nei confronti dell’istante.
Lo stesso giorno il giudice delegato della Camera ha parzialmente accolto la
domanda di effetto sospensivo.
E. Il
22 ottobre 2021, la reclamante ha precisato che i fr. 50'000.– coprono
tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti, tranne l’esecuzione n. __________0
dell’istante, alla quale ha interposto opposizione, poiché è compresa nell’esecuzione
n. __________9 che ha portato al fallimento. Per ogni evenienza, essa ha
comunque versato fr. 2'630.85 supplementari sul conto del Tribunale, chiedendo
però la restituzione della differenza di fr. 5'532.10 in caso di
accoglimento del reclamo.
F. Nelle
sue osservazioni del 4 novembre 2021, CO 1 ha comunicato di aver postulato nel
frattempo la cancellazione dell’esecuzione n. __________0 e ha ammesso la
restituzione richiesta, chiedendo solo di tenere conto delle spese da lui
sostenute. Stante l’esito del reclamo, le osservazioni vengono comunicate alla
reclamante con il giudizio odierno.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato brevi manu il 15 ottobre 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo
è pure lo scritto complementare del 22 ottobre.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, il deposito di fr. 50'000.– permette senz’altro di pagare
il credito dell’istante (ora di fr. 32'752.95 al 22 ottobre 2021, v. doc.
6.
accluso allo scritto di stessa data). Il primo presupposto dell’art. 174 cpv.
2.
(n. 2) è di conseguenza adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il deposito della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo già citato (doc. 6)
prodotto dalla reclamante si evince che tutte le altre esecuzioni pendenti nei
suoi confronti sono coperte dal deposito, fatta eccezione dell’esecuzione n. __________0, nel frattempo cancellata (sopra ad F). L’istante
riserva invero, in modo generico, le “spese da lui sostenute”, ma a parte il fatto che non le quantifica, ad ogni modo non se ne
potrebbe tenere conto in questa sede, dal momento ch’egli ha ritirato l’esecuzione
e, comunque sia, tali spese non sarebbero idonee a intaccare la parvenza di
solvibilità risultante dalle somme depositate sul conto di questa Camera, che del
resto coprono anche l’esecuzione poi annullata.
Ricordato
oltretutto che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
2.4
L’importo
di fr. 50'000.– depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato
sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché provveda ad estinguere
il credito dell’istante risultante dall’esecuzione n. __________9 (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenza della CEF
14.2015.26
del 25 marzo 2015 consid. 2.3), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.–
per la decisione di fallimento – che fa parte delle spese esecutive giusta l’art.
68.
LEF (DTF 133 III 687) –, così come tutte le altre esecuzioni pendenti della
reclamante, conformemente alle sue indicazioni (v. reclamo ad n. 7 e
complemento del 22 ottobre 2021 ad n. 8; siccome cancellata, l’esecuzione n. __________0 non entra invece in considerazione). L’Ufficio restituirà poi alla
reclamante l’eccedenza.
2.5
La
somma di
fr. 2'630.85 depositata sul
conto del Tribunale il 22 ottobre 2021 dev’essere retrocessa direttamente alla
reclamante.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui deposito tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna
domanda al riguardo (art. 105 cpv. 1 CPC a contrario; sentenza della CEF
14.2020.191
del 9 giugno 2021 consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
4. È ordinato il
trasferimento della somma di fr. 50'000.– depositata dal reclamante dal
conto del Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
perché esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel
considerando 2.4.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. La somma di
fr. 2'630.85 depositata sul conto
del Tribunale il 22 ottobre 2021 è retrocessa alla reclamante.
IV. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).