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Decisione

14.2021.161

Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto del Tribunale d’appello di una somma sufficiente a estinguere tutte le esecuzioni della debitrice

10 novembre 2021Italiano9 min

con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.161

Lugano

10 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.3535 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 luglio 2021 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2021 presentato dall’associazione

RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________9 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 luglio 2021 CO 1

ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento dell’associazione RE 1 per il mancato pagamento di fr. 30'700.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 12 ottobre 2021 è comparso il solo istante, che ha

confermato la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2021

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annul­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione e di aver depositato fr. 50'000.– sul conto del Tribunale d’appello

a copertura di tutti i suoi debiti, compreso quello nei confronti dell’istante.

Lo stesso giorno il giudice delegato della Camera ha parzialmente accolto la

domanda di effetto sospensivo.

E. Il

22 ottobre 2021, la reclamante ha precisato che i fr. 50'000.– coprono

tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti, tranne l’e­secuzione n. __________0

dell’istante, alla quale ha interposto opposizione, poiché è compresa nell’esecuzione

n. __________9 che ha portato al fallimento. Per ogni evenienza, essa ha

comunque versato fr. 2'630.85 supplementari sul conto del Tribunale, chiedendo

però la restituzione della differenza di fr. 5'532.10 in caso di

accoglimento del reclamo.

F. Nelle

sue osservazioni del 4 novembre 2021, CO 1 ha comunicato di aver postulato nel

frattempo la cancellazione dell’esecuzione n. __________0 e ha ammesso la

restituzione richiesta, chiedendo solo di tenere conto delle spese da lui

sostenute. Stante l’esito del reclamo, le osservazioni vengono comunicate alla

reclamante con il giudizio odierno.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato brevi manu il 15 ottobre 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo

è pure lo scritto complementare del 22 ottobre.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, il deposito di fr. 50'000.– permette senz’altro di pagare

il credito dell’istante (ora di fr. 32'752.95 al 22 ottobre 2021, v. doc.

6.

accluso allo scritto di stessa data). Il primo presupposto dell’art. 174 cpv.

2.

(n. 2) è di conseguenza adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il deposito della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo già citato (doc. 6)

prodotto dalla reclamante si evince che tutte le altre esecuzioni pendenti nei

suoi confronti sono coperte dal deposito, fatta eccezione dell’esecuzione n. __________0, nel frattempo cancellata (sopra ad F). L’istante

riser­va invero, in modo generico, le “spese da lui sostenute”, ma a parte il fatto che non le quantifica, ad ogni modo non se ne

potrebbe tenere conto in questa sede, dal momento ch’egli ha ritirato l’esecu­zione

e, comunque sia, tali spese non sarebbero idonee a intaccare la parvenza di

solvibilità risultante dalle somme depositate sul conto di questa Camera, che del

resto coprono anche l’esecu­zione poi annullata.

Ricordato

oltretutto che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza del­la solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

2.4

L’importo

di fr. 50'000.– depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato

sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché provveda ad estinguere

il credito dell’istante risultante dal­l’esecuzione n. __________9 (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenza della CEF

14.2015.26

del 25 marzo 2015 consid. 2.3), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.–

per la decisione di fallimento – che fa parte delle spese esecutive giusta l’art.

68.

LEF (DTF 133 III 687) –, così come tutte le altre esecuzioni pendenti della

reclamante, conformemente alle sue indicazioni (v. reclamo ad n. 7 e

complemento del 22 ottobre 2021 ad n. 8; siccome cancellata, l’esecuzione n. __________0 non entra invece in considerazione). L’Ufficio restituirà poi alla

reclamante l’eccedenza.

2.5

La

somma di

fr. 2'630.85 depositata sul

conto del Tribunale il 22 ottobre 2021 dev’essere retrocessa direttamente alla

reclamante.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui deposito tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna

domanda al riguardo (art. 105 cpv. 1 CPC a contrario; sentenza della CEF

14.2020.191

del 9 giugno 2021 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. È ordinato il

trasferimento della somma di fr. 50'000.– depositata dal reclamante dal

conto del Tribunale d’appello a quel­lo dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

perché esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel

considerando 2.4.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. La somma di

fr. 2'630.85 depositata sul conto

del Tribunale il 22 ottobre 2021 è retrocessa alla reclamante.

IV. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).