14.2021.166
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un documento nuovo
15 aprile 2022Italiano5 min
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
Source ti.ch
CO 1RE 1
Incarto n.
14.2021.166
Lugano
15 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.191/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 1° settembre
2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'000.–
oltre agli interessi del 5% dall’11 novembre 2016, indicando quale causa del
credito il “Prestito del
10.11.2016”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°
settembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Mendrisio;
che
nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 225.–
senz’assegnare ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 ottobre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
Fatti
il reclamo presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione
impugnata è tempestivo;
che
la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova
nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che il contratto di mutuo
sottoscritto dal convenuto costituisce di principio un valido riconoscimento di
debito;
ch’egli
ha però respinto l’istanza per il motivo che RE 1 non ha dimostrato l’esigibilità
della pretesa posta in esecuzione, ossia di aver disdetto il mutuo almeno sei
settimane prima dell’introduzione dell’esecuzione giusta l’art. 318 CO;
che
con il reclamo RE 1 ammette la carenza probatoria indicata nella decisione
Considerandi
impugnata e, alfine di rimediarvi, produce una copia della raccomandata della sua
“richiesta di restituzione” del 12 maggio 2021 chiedendo alla scrivente Camera, alla luce di ciò, “di riconsiderare la posizione” del primo giudice;
che
tale documento, prodotto per la prima volta in questa sede, è nuovo e quindi
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;
che
tale conseguenza le era già stata segnalata dalla scrivente Camera nella
richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;
che
il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;
che
l’esito dell’odierno giudizio non preclude a RE 1 di presentare una nuova
istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461
consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022, consid. 4.2.3 e
14.2018.38
del 12 settembre 2018, consid. 7.5);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili;
che
il reclamo non è infatti stato notificato alla controparte per osservazioni, la
quale non è quindi incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).