Lexipedia

Decisione

14.2021.166

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un documento nuovo

15 aprile 2022Italiano5 min

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2021.166

Lugano

15 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.191/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 1° settembre

2021 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'000.–

oltre agli interessi del 5% dall’11 novembre 2016, indicando quale causa del

credito il “Prestito del

10.11.2016”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°

settembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Mendrisio;

che

nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;

che statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 225.–

senz’assegnare ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 ottobre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

Fatti

il reclamo presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione

impugnata è tempestivo;

che

la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che il contratto di mutuo

sottoscritto dal convenuto costituisce di principio un valido riconoscimento di

debito;

ch’egli

ha però respinto l’istanza per il motivo che RE 1 non ha dimostrato l’esigibilità

della pretesa posta in esecuzione, ossia di aver disdetto il mutuo almeno sei

settimane prima dell’introduzione dell’esecuzione giusta l’art. 318 CO;

che

con il reclamo RE 1 ammette la carenza probatoria indicata nella decisione

Considerandi

impugnata e, alfine di rimediarvi, produce una copia della raccomandata della sua

“richiesta di restituzione” del 12 maggio 2021 chiedendo alla scrivente Camera, alla luce di ciò, “di riconsiderare la posizione” del primo giudice;

che

tale documento, prodotto per la prima volta in questa sede, è nuovo e quindi

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;

che

tale conseguenza le era già stata segnalata dalla scrivente Camera nella

richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;

che

il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;

che

l’esito dell’odierno giudizio non preclude a RE 1 di presentare una nuova

istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461

consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022, consid. 4.2.3 e

14.2018.38

del 12 settembre 2018, consid. 7.5);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili;

che

il reclamo non è infatti stato notificato alla controparte per osservazioni, la

quale non è quindi incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).