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Decisione

14.2021.167

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un documento nuovo

15 aprile 2022Italiano5 min

agli interessi del 5% dal 17 novembre 2016, indicando quale causa del credito: “Prestito di CHF 20'000.– del 16/11/2016,

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.167

Lugano

15 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.627 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° settembre

2021 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 38'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 17 novembre 2016, indicando quale causa del credito: “Prestito di CHF 20'000.– del 16/11/2016,

Prestito di CHF 10'000.– del 18/12/2016, Prestito di CHF 8'000.– del 08/02/ 2021”;

che

avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°

settembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 27 settembre 2021;

che

statuendo con decisione del 12 ottobre 2021, il Pretore

aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza (per fr. 20'000.– anziché per 38'000.–),

ponendo a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese processuali di

fr. 440.–, compensate le ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 ottobre 2021 per ottenerne implicitamente l’accoglimento integrale dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il

reclamo è tempestivo;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che

Considerandi

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza

per fr. 20'000.– ma l’ha respinta per quanto attiene alle pretese di fr. 10'000.–

e fr. 8'000.– poiché RE 1 non ne ha dimostrato l’esigibilità, ossia di

aver disdetto i rispettivi mutui sottoscritti dal convenuto almeno sei

settimane prima dell’introdu­zione dell’esecuzione giusta l’art. 318 CO;

che

con il reclamo RE 1 ammette la carenza probatoria indicata nella decisione

impugnata e, alfine di rimediarvi, produce una copia della raccomandata della

sua “richiesta di

restituzione” del 12 maggio 2021, chiedendo alla

scrivente Camera, alla luce di ciò, di “riconsiderare la posizione” del

primo giudice;

che

tale documento, prodotto per la prima volta in questa sede, è nuovo e quindi

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;

che

tale conseguenza le era già stata segnalata dalla scrivente Camera nella

richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;

che il reclamo si avvera dunque integralmente

irricevibile;

che

l’esito dell’odierno giudizio non preclude a RE 1 di presentare una nuova

istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461

consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022, consid. 4.2.3 e

14.2018.38

del 12 settembre 2018, consid. 7.5);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese

in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).