14.2021.167
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un documento nuovo
15 aprile 2022Italiano5 min
agli interessi del 5% dal 17 novembre 2016, indicando quale causa del credito: “Prestito di CHF 20'000.– del 16/11/2016,
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RE 1
Incarto n.
14.2021.167
Lugano
15 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.627 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° settembre
2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 38'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 17 novembre 2016, indicando quale causa del credito: “Prestito di CHF 20'000.– del 16/11/2016,
Prestito di CHF 10'000.– del 18/12/2016, Prestito di CHF 8'000.– del 08/02/ 2021”;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°
settembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 27 settembre 2021;
che
statuendo con decisione del 12 ottobre 2021, il Pretore
aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza (per fr. 20'000.– anziché per 38'000.–),
ponendo a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese processuali di
fr. 440.–, compensate le ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 ottobre 2021 per ottenerne implicitamente l’accoglimento integrale dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il
reclamo è tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che
Considerandi
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza
per fr. 20'000.– ma l’ha respinta per quanto attiene alle pretese di fr. 10'000.–
e fr. 8'000.– poiché RE 1 non ne ha dimostrato l’esigibilità, ossia di
aver disdetto i rispettivi mutui sottoscritti dal convenuto almeno sei
settimane prima dell’introduzione dell’esecuzione giusta l’art. 318 CO;
che
con il reclamo RE 1 ammette la carenza probatoria indicata nella decisione
impugnata e, alfine di rimediarvi, produce una copia della raccomandata della
sua “richiesta di
restituzione” del 12 maggio 2021, chiedendo alla
scrivente Camera, alla luce di ciò, di “riconsiderare la posizione” del
primo giudice;
che
tale documento, prodotto per la prima volta in questa sede, è nuovo e quindi
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;
che
tale conseguenza le era già stata segnalata dalla scrivente Camera nella
richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;
che il reclamo si avvera dunque integralmente
irricevibile;
che
l’esito dell’odierno giudizio non preclude a RE 1 di presentare una nuova
istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461
consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022, consid. 4.2.3 e
14.2018.38
del 12 settembre 2018, consid. 7.5);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese
in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).