14.2021.168
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Vincolatività di una decisione di rinvio. Contestazione dell’autenticità della firma. Perizia. Accordo sulla riduzione del debito
5 maggio 2022Italiano22 min
decisione impugnata e rinviando la causa all’istanza precedente perché giudicasse
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.168
Lugano
5 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO-17-20 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa
con istanza 26 novembre 2020 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 3, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 ottobre 2021 dalla Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 luglio 2015 la CO 1 e RE 1 hanno concluso un contratto,
mediante il quale la prima si è impegnata a fornire al secondo 13 finestre, che
la CO 1 avrebbe ordinato al produttore, l’PI 1, in __________. Le parti hanno
pattuito un corrispettivo di fr. 27'954.40, da pagare per metà al momento della
commessa, e per metà al momento della fornitura. Di tale somma, fr. 2'461.–
costituivano un supplemento per l’allungamento fino a terra del vetro fisso delle
finestre scorrevoli n. 3 e 4 (modello HAHS2R).
B. L’11
agosto 2015 RE 1 ha versato alla CO 1 un acconto di fr. 13'977.50.
C. Le
13 finestre sono state fornite in data imprecisata, comunque compresa tra il 28
settembre e il 4 ottobre 2015 (40a settimana del 2015). Le finestre
n. 3 e 4 erano del modello corretto (HAHS2R), ma non avevano la lunghezza
prevista, sicché il 14 ottobre 2015 RE 1 ne ha ordinate altre due, leggermente
diverse (modello HAHS2). Anche tali finestre sono state fornite in data
imprecisata, comunque compresa tra il 16 e il 22 novembre 2015 (47a
settimana del 2015).
D. Il
13 novembre 2015 RE 1 ha versato alla CO 1 ulteriori fr. 11'516.20
(anziché fr. 13'976.90, pari al “residuo” sul corrispettivo), ritenendo
con ciò di aver pagato tutto il dovuto. A suo avviso, infatti, non era tenuto a
versare fr. 2'461.– (cioè la differenza tra fr. 13'976.90 e fr. 11'516.20),
perché le finestre n. 3 e 4 inizialmente fornite non avevano la lunghezza
pattuita.
E. Il
18 ottobre 2018 la CO 1 ha inviato a RE 1 un “ultimo sollecito” di
pagamento dei restanti fr. 2'461.–, il quale il giorno seguente ha
risposto di non volerli pagare.
F. Dopo
un’ulteriore vana richiesta di pagamento del 21 gennaio 2020, con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 14 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di
Acquarossa, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'461.– oltre
agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015, indicando quale causa del credito
il “Riconoscimento di debito
del 30 settembre 2015 (saldo)”.
G. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 novembre
2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Malvaglia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 3 dicembre 2020.
H. Statuendo con decisione dell’11 gennaio 2021, la Giudice di pace
supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
Fatti
I. RE
1 ha impugnato tale decisione mediante reclamo del 20 gennaio 2021, che questa
Camera ha accolto con sentenza 14.2021.7 del 19 luglio 2021, annullando la
decisione impugnata e rinviando la causa all’istanza precedente perché giudicasse
nuovamente, nel senso dei considerandi.
L. Dopo
aver dato a RE 1 la possibilità di presentare un memoriale di duplica, poi
inoltrato il 6 agosto 2021, il 13 ottobre 2021 la Giudice di pace ha nuovamente
accolto l’istanza, sempre ponendo a carico del convenuto le spese processuali di
fr. 150.–.
M. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2021 perché sia “annullata la decisione del Giudice di pace
supplente” e sia “mantenuta l’opposizione interposta”, protestate spese e ripetibili. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2021 la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La CO 1 mette in dubbio
la tempestività del reclamo, ma senza argomentare e rimettendosi al giudizio di
questa Camera. Ora, benché la decisione sia stata (malauguratamente) notificata
mediante Posta A (non tracciabile), visto che è stata emessa il 13 ottobre 2021,
e pertanto è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo, il
reclamo, impostato il 21 ottobre 2021 (secondo il tracciamento della Posta), è
senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella
parte in fatto del reclamo, RE 1 rileva che la Giudice di pace supplente
si è distanziata in modo manifesto da quan-to ordinato da questa Camera nella
decisione di rinvio, non convocando le parti a un’udienza
e non pronunciandosi sulla sua richiesta d’ammettere
la testimonianza dell’amministratore unico dell’istante, PI 2. Ora, a prescindere dal fatto che il reclamante non ha riproposto il
rilievo nella parte in diritto dell’impugnativa, ad ogni modo egli non ha
concluso né a un ulteriore rinvio al primo giudice per citazione delle parti a
un’udienza e audizione di PI 2, né all’adozione delle medesime misure nella
procedura di reclamo. Ha invece chiesto solo l’annullamento (recte: la riforma)
della decisione impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Non occorre
pertanto attardarsi ulteriormente sulla questione, per tacere del fatto che
nella sentenza di rinvio la Camera non ha ordinato al primo giudice di citare
le parti a un’udienza e di sentire PI 2 come teste, bensì solo di emettere un nuovo giudizio motivato previa fissazione
alla convenuta [recte:
al convenuto] di un termine per inoltrare una duplica, concessione all’istante
di determinarsi sull’eventuale duplica (preferibilmente mediante fissazione di
un’udienza […] ed esame degli argomenti fatti valere dalle parti
[…]”.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.
254.
cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace supplente ha ritenuto che l’escusso non
aveva reso verosimile, come gl’incombeva, che la firma sul riconoscimento di
debito prodotto dall’istante non era sua. Ha considerato che tale firma non
presentava d’acchito difformità significative rispetto a quelle figuranti su
altri documenti messi agli atti. Ha pertanto respinto l’eccezione di falso
sollevata da RE 1. La prima giudice ha d’altronde giudicato fuori luogo in una
procedura sommaria la richiesta dell’escusso di compiere un sopralluogo e ha
rinunciato a tenere un’udienza, gli allegati delle parti essendo già
sufficienti. Infine, ritenendola non supportata da alcuna documentazione, ha
altresì respinto l’obiezione dell’escusso, secondo cui la CO 1 non può
reclamare la somma posta in esecuzione, perché vi ha rinunciato mediante un
accordo tra le parti. Onde il (reiterato) accoglimento dell’istanza.
4.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
4.1
A
meno che i documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’acchito sospetti
– ciò che il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono
presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il
rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile
immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi,
ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere
che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a
contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma
deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova
immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità
(DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi). Gli
spetta pertanto produrre firme di confronto coeve a quella contestata o
perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità o licenza
di condurre, ritenuto che difformità da lievi a medie non sono sufficienti a
rendere verosimile la falsità, a meno che altri elementi fattuali concorrano a
determinare un giudizio diverso (sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre
2020, consid. 5.1 e 5.2 e i rinvii).
4.2
Nel
caso concreto, la Giudice di pace supplente ha premesso che nella
decisione di rinvio questa Camera non aveva espresso alcun giudizio sull’autenticità
della firma apposta sul riconoscimento di debito del 30 settembre 2015, ma l’aveva
solo invitata a determinarsi in merito attraverso una nuova decisione. Ha
ritenuto al riguardo che l’escusso non aveva reso verosimile, come gl’incom-beva,
che la firma sul riconoscimento di debito non era sua, osservando che tale
firma è sostanzialmente uguale, ossia non presenta differenze significative
rispetto a quelle apposte dall’escusso su altri documenti da lui prodotti;
dissimili tra di loro sono, semmai, quella sulla seconda ordinazione e quella
sulle osservazioni all’istanza. Ha considerato ad ogni modo che la firma
contestata non presentava difformità significative rispetto a quelle figuranti
sulle osservazioni all’istanza e sul reclamo. Ha pertanto respinto l’eccezione
di falso sollevata dal convenuto
4.3
RE
1.
critica la prima giudice per aver
omesso d’indicare nella motivazione che la Camera si era già espressa sull’autenticità
della firma, mettendola in dubbio.
In
realtà, la Giudice di pace supplente ha rilevato
– a ragione – che la Camera non aveva espresso alcun giudizio sull’autenticità
della firma. L’indicazione “a
giusto titolo” sottolineata dal reclamante si
riferisce infatti all’assenza di determinazione della giudice sulla
contestazione dell’autenticità del riconoscimento di debito e l’inciso (“la cui calligrafia differisce manifestamente
da quella della firma attribuita a RE 1 e dalla calligrafia delle osservazioni
e delle firme apposte in originale sugli ordini del materiale”) alla tesi da lui sostenuta, riportata per chiarire la questione da
risolvere. Non rispecchia l’opinione della Camera, che nel caso contrario avrebbe
riformato il giudizio impugnato anziché rinviare la causa alla prima sede. Ha
del resto precisato che la sua decisione “non pregiudica[va] la sorte della causa nel merito, sulla quale
il Giudice di pace supplente [avrebbe statuito] con pieno potere di
apprezzamento” (sentenza 14.2021.7,
pag. 3).
4.4
RE
1.
contesta poi la valutazione calligrafica operata dalla Giudice
di pace supplente. Rileva infatti che la firma sul riconoscimento di debito
presenta “macroscopiche differenze” rispetto a “quella
originale che risulta dai documenti che la stessa Giudice di prime cure
menziona espressamente”, e che
“già solo ad un semplice
colpo d’occhio del profano, [essa] stride manifestamente con le altre”. Le rimprovera perciò di aver commesso un
arbitrio, da un canto per essersi sostituita di fatto ad
un perito calligrafico, dall’altro per aver
considerato la firma autentica “in dispregio all’evidenza dei fatti”. Afferma
che la valutazione della giudice di prime cure è ancora più incomprensibile se
si pensa che la CO 1 – benché da lui sollecitata – non ha mai prodotto l’originale
del riconoscimento di debito per fugare ogni dubbio sulla sua autenticità.
Avendo egli formulato una “chiara
e manifesta contestazione”, conclude che secondo la
giurisprudenza della Camera la Giudice di pace supplente avrebbe dovuto
respingere l’istanza.
4.4.1
Pur citandola testualmente, il reclamante
fraintende manifestamente il senso della giurisprudenza della Camera
relativa all’autenticità del titolo di rigetto (ricordata sopra al consid.
4.1): non basta una “chiara e manifesta contestazione” della firma sul riconoscimento di debito per ottenere la reiezione dell’istanza,
l’escusso deve renderne (almeno) verosimile la falsità. Il richiamo alla
sentenza 14.2019.92 emessa dalla Camera l’8 novembre 2019 non gli è poi di
aiuto. La Giudice di pace supplente non ha infatti considerato che l’escusso
non aveva contestato l’autenticità del riconoscimento, bensì che la sua
contestazione non raggiungeva il grado (minimo) della verosimiglianza necessario
al suo accoglimento. Sotto questo punto di vista, la decisione impugnata non
presta il fianco a critiche.
4.4.2
L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono manifestamente errati, quando sono
arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione dei vizi sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza del Tribunale federale
5A_507/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 3.2; sentenza della CEF
14.2016.57
del 6 settembre 2016 consid. 6.2/b). Incombe al reclamante dimostrare il carattere per ipotesi manifestamente errato (giusta l’art.
320.
lett. b CPC) dell’accertamento censurato e, giusta l’art. 321 CPC, motivare
la sua contestazione (sentenze della CEF 14.2017.214 del 4 giugno 2018 consid.
5.
e 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 5).
Nel
caso in esame, il reclamante si limita a contrapporre la propria valutazione a
quella della Giudice di pace supplente, qualificando come “macroscopiche” le differenze tra la firma incriminata e quelle di
confronto e affermando in modo categorico che
“già solo ad un semplice colpo d’occhio del profano, [essa] stride manifestamente con
le altre”. Egli non spiega però in che cosa consistono
tali differenze, indicando precisamente ciò che distingue la firma contestata
(sul doc. D accluso all’istanza) dalle altre firme di confronto (sul doc. B
annesso all’istanza, sulle osservazioni all’istanza e sui doc. F e L [terzo
foglio] allegati alla stessa), le quali non sono neppure identiche tra di loro.
Insufficientemente
motivata, la doglianza si avvera irricevibile e, comunque sia, inidonea a
sostanziare un accertamento manifestamente errato dei fatti, nel senso che la
prima giudice avrebbe tratto deduzioni insostenibili dagli elementi
raccolti.
4.4.3
Il
reclamante misconosce un’altra volta la giurisprudenza relativa all’autenticità
del titolo di rigetto laddove rimprovera alla prima giudice di essersi
sostituita a un “perito calligrafico”. Le spettava in effetti decidere seduta
stante se egli aveva reso verosimile l’eccezione di falso sulla base dei
documenti versati agli atti (sopra consid. 4.1). Non bisogna dimenticare che la
procedura di rigetto dell’opposizione è di carattere sommario e serve solo a determinare senza indugio i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario di riconoscimento o di
disconoscimento di debito, in linea di massima solo sulla scorta di documenti
(sopra consid. 2) o comunque di mezzi di prova immediatamente disponibili (art.
254.
cpv. 2 lett. a CPC), tra cui non rientra l’esperimento di una perizia
calligrafica, la quale andrà semmai ordinata nella procedura di merito, sia
essa di riconoscimento o di disconoscimento di debito.
4.4.4
Contrariamente
a quanto allega, il reclamante non ha chiesto alla CO 1 durante
la procedura di prima sede di produrre l’originale del
riconoscimento di debito, ma si è solo doluto che l’avvocato della controparte
non aveva dato seguito alla sua richiesta telefonica
di ricevere una “copia” del documento (osservazioni all’istanza, a pag. 2). La mancata
produzione dell’originale non poteva di conseguenza incidere sulla valutazione della
prima giudice.
5.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio
documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La
verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione
(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1
e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in
fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un
certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del
22.
aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono
oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo
invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18
agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82
LEF).
5.1
La
Giudice di pace supplente ha riferito l’obiezione di RE 1, che
sosteneva di aver ricevuto dalla CO 1 due fine-stre (n. 3 e 4) non conformi a
quanto previsto nel contratto del 30 luglio 2015, per cui, successivamente alla
sottoscrizione del riconoscimento di debito, il 13 ottobre 2015 egli aveva
dovuto fare un secondo ordine di finestre. Ad avviso del convenuto, l’istante
non aveva perciò diritto al corrispettivo (parziale) dovuto per le finestre n.
3.
e 4 ordinate in un primo tempo, pari a fr. 2'461.–, ossia un importo
corrispondente al credito posto in esecuzione. Del resto, le parti avevano
concordato oralmente una riduzione del corrispettivo proprio di quell’ammontare.
Ebbene, la giudice di prime cure ha respinto tale obiezione, affermando che l’escusso
non aveva prodotto agli atti né “un
documento che contesti per iscritto una deduzione del costo al momento del
ricevimento della fattura del materiale”, né “una conferma scritta puntuale nel periodo
della consegna e fatturazione del materiale circa l’accordo verbale delle parti
su eventuali deduzioni”, né “una contestazione scritta della fattura errata nel
periodo in questione”. Egli, ha concluso, “avrebbe dovuto esigere un documento scritto
che le finestre non erano corrette con l’accordo sul prezzo dovuto”.
5.2
RE
1.
afferma dapprima che dagli atti “risulta chiaramente” che, a
causa di un errore della CO 1, è stata necessaria una seconda ordinazione, e
che vi è una differenza tra il costo delle finestre n. 3 e 4 in base al primo
ordine e quello delle finestre poi effettivamente installate. Sostiene che la
Giudice di pace supplente si è determinata in modo arbitrario sulla predetta
differenza di costo, quando invece, alla luce di ciò, come pure “delle considerazioni di risposta e di duplica
del qui reclamante”, ella avrebbe dovuto rinviare l’istante
a una procedura di merito, per “tirare
le giuste conclusioni, in particolare verificando
le circostanze che hanno portato all’accordo
avente per oggetto la trattenuta che […] controparte a torto reclama”. Il
reclamante reputa infatti tale accordo determinante, e fa notare che, già
secondo logica, se non vi fosse stato un accordo di riduzione del
corrispettivo, l’escutente non avrebbe fornito le nuove finestre n. 3 e 4. Sennonché,
la fornitura è poi avvenuta, ed è peraltro stata pagata anticipatamente, e per
cinque anni l’istante non ha mosso altre pretese. Ciò rende evidente a suo
avviso ch’essa non ha titolo per rivendicare la somma posta in esecuzione.
5.2.1
Che
sia stata necessaria una seconda ordinazione è una circostanza che la CO 1
riconosce. Che le finestre n. 3 e 4 nel primo e nel secondo ordine avessero un
costo diverso è invece un’allegazione nuova e come tale irricevibile (sopra
consid. 1.2). Ad ogni modo il costo del secondo ordine (fr. 15'305.44.–,
doc. F accluso alle osservazioni all’istanza) era superiore a quello del primo,
di fr. 14'206.34, compreso il supplemento di fr. 2'461 (doc. C), e
come sostenuto dall’istante la differenza è stata da lei presa a carico siccome
non chiede più di quanto pattuito inizialmente. La censura è pertanto priva di
rilievo e in ogni caso non rimette in questione il fatto, accertato nella
decisione impugnata, ch’egli non ha reso
verosimile un motivo di riduzione della fattura di fr. 2'461.–.
5.2.2
In
prima sede, invero, RE 1 aveva sostenuto che il suo rifiuto di pagare il saldo
di fr. 2'461.– posto in esecuzione era motivato dal fatto che le finestre
poi effettivamente montate non includevano il vetro fisso fino a terra come inizialmente
pattuito. Egli pare aver rinunciato a tale argomento in seconda sede. Fatto sta
che il motivo della seconda ordinazione non pare essere legato alla questione
dell’altezza del vetro fisso, giacché anche le finestre della seconda
ordinazione non avevano la caratteristica desiderata secondo le stesse
allegazioni dell’escusso, bensì verosimilmente l’altezza delle stesse finestre
(di 2170 mm nella prima ordinazione e di 2160 mm nella seconda, doc. C e F). E
che ciò sia dovuto a un errato “dettaglio
esecutivo” della CO 1 – che lo contesta – è tutto da
dimostrare, siccome le misure della prima ordinazione fatta dalla CO 1 (doc. B
e C, secondo e terzo foglio) corrispondono a quelle comunicate dall’escusso
(doc. A, quinto foglio).
5.2.3
Il
vero motivo della contestazione di RE 1 pare del resto essere in realtà l’aggiunta
dell’IVA alla somma pattuita inizialmente con l’IVA compresa (doc. D in fondo),
come risulta dai documenti da lui prodotti come doc. L, cui egli accenna nel
reclamo (pag. 12 ad 7). Se non che, secondo l’ordinazione, l’IVA andava
aggiunta (per fr. 2'070.70) al prezzo totale di fr. 25'883.70 (doc.
C, pag. 5), motivo per cui, verosimilmente, l’istante ha fatto firmare al
convenuto il riconoscimento di debito del 30 settembre 2015 vertente su fr. 13'977.–
(pari a fr. 25'883.70 + 2'070.70 ./. l’acconto di fr. 13'977.20, v.
doc. D), come da essa sostenuto nella replica (ad n. 5) e nelle osservazioni al
reclamo (ad n. 32). Rilevante ai fini del presente giudizio risulta ad ogni
buon conto il riconoscimento di debito firmato dal reclamante, che include l’IVA.
5.2.4
Sulla
necessità del rinvio a una procedura di merito basta nuovamente ricordare che
la procedura di rigetto dell’opposizione serve proprio a determinare quale
parte deve farsi, eventualmente, carico dell’azione di merito, giusta gli art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF (sopra consid. 2 e 4.4.3). Non è una decisione a sé stante,
ma deriva dall’esito della causa di rigetto.
5.2.5
Il
reclamante allega l’esistenza di un “accordo avente per oggetto la trattenuta”
(si suppone di fr. 2'461.–), ma non pretende
di averla resa verosimile in prima sede con riscontri oggettivi, come gl’in-combeva
(sopra consid. 5). Il fatto poi che l’escutente ha fornito le nuove finestre n.
3.
e 4 non implica logicamente l’esistenza di un pregresso accordo di riduzione
del corrispettivo, anzi non si capisce perché l’escutente avrebbe dovuto
concedere uno sconto mentre si era già assunta i costi supplementari della
nuova consegna (v. sopra consid. 5.2.1). Nella misura in cui respinge l’eccezione
dell’escusso, implicitamente, in quanto non l’ha resa verosimile, la decisione
impugnata resiste alla critica pure su quest’ultimo punto. Nella misura in cui
è ricevibile, in definitiva il reclamo va pertanto respinto integralmente.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'461.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 260.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).