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Decisione

14.2021.168

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Vincolatività di una decisione di rinvio. Contestazione dell’autenticità della firma. Perizia. Accordo sulla riduzione del debito

5 maggio 2022Italiano22 min

decisione impugnata e rinviando la causa all’istanza precedente perché giudicasse

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.168

Lugano

5 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO-17-20 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa

con istanza 26 novembre 2020 dalla

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 3, )

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 ottobre 2021 dalla Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto: A. Il 30 luglio 2015 la CO 1 e RE 1 hanno concluso un contratto,

mediante il quale la prima si è impegnata a fornire al secondo 13 finestre, che

la CO 1 avrebbe ordinato al produttore, l’PI 1, in __________. Le parti hanno

pattuito un corrispettivo di fr. 27'954.40, da pagare per metà al momento della

commessa, e per metà al momento della fornitura. Di tale somma, fr. 2'461.–

costituivano un supplemento per l’allungamento fino a terra del vetro fisso delle

finestre scorrevoli n. 3 e 4 (modello HAHS2R).

B. L’11

agosto 2015 RE 1 ha versato alla CO 1 un acconto di fr. 13'977.50.

C. Le

13 finestre sono state fornite in data imprecisata, comunque compresa tra il 28

settembre e il 4 ottobre 2015 (40a settimana del 2015). Le finestre

n. 3 e 4 erano del modello corretto (HAHS2R), ma non avevano la lunghezza

prevista, sicché il 14 ottobre 2015 RE 1 ne ha ordinate altre due, leggermente

diverse (modello HAHS2). Anche tali finestre sono state fornite in data

imprecisata, comunque compresa tra il 16 e il 22 novembre 2015 (47a

settimana del 2015).

D. Il

13 novembre 2015 RE 1 ha versato alla CO 1 ulteriori fr. 11'516.20

(anziché fr. 13'976.90, pari al “residuo” sul corrispettivo), ritenen­do

con ciò di aver pagato tutto il dovuto. A suo avviso, infatti, non era tenuto a

versare fr. 2'461.– (cioè la differenza tra fr. 13'976.90 e fr. 11'516.20),

perché le finestre n. 3 e 4 inizialmente fornite non avevano la lunghezza

pattuita.

E. Il

18 ottobre 2018 la CO 1 ha inviato a RE 1 un “ultimo sollecito” di

pagamento dei restanti fr. 2'461.–, il quale il giorno seguente ha

risposto di non volerli pagare.

F. Dopo

un’ulteriore vana richiesta di pagamento del 21 gennaio 2020, con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 14 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di

Acquarossa, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'461.– oltre

agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015, indicando quale causa del credito

il “Riconoscimento di debito

del 30 settembre 2015 (saldo)”.

G. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 novembre

2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Malvaglia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 3 dicembre 2020.

H. Statuendo con decisione dell’11 gennaio 2021, la Giudice di pace

supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

Fatti

I. RE

1 ha impugnato tale decisione mediante reclamo del 20 gennaio 2021, che questa

Camera ha accolto con sentenza 14.2021.7 del 19 luglio 2021, annullando la

decisione impugnata e rinviando la causa all’istanza precedente perché giudicasse

nuovamente, nel senso dei considerandi.

L. Dopo

aver dato a RE 1 la possibilità di presentare un memoriale di duplica, poi

inoltrato il 6 agosto 2021, il 13 ottobre 2021 la Giudice di pace ha nuovamente

accolto l’istanza, sempre ponendo a carico del convenuto le spese processuali di

fr. 150.–.

M. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2021 perché sia “annullata la decisione del Giudice di pace

supplente” e sia “mantenuta l’opposizione interposta”, protestate spese e ripetibili. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospen­sivo

presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2021 la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La CO 1 mette in dubbio

la tempestività del reclamo, ma senza argomentare e rimettendosi al giudizio di

questa Camera. Ora, benché la decisione sia stata (malauguratamente) notificata

mediante Posta A (non tracciabile), visto che è stata emessa il 13 ottobre 2021,

e pertanto è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo, il

reclamo, impostato il 21 ottobre 2021 (secondo il tracciamento della Posta), è

senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nella

parte in fatto del reclamo, RE 1 rileva che la Giudice di pace supplente

si è distanziata in modo manifesto da quan­-to ordinato da questa Camera nella

decisione di rinvio, non convocando le parti a un’udienza

e non pronunciandosi sulla sua richiesta d’ammettere

la testimonianza dell’amministratore unico del­l’istante, PI 2. Ora, a prescindere dal fatto che il reclamante non ha riproposto il

rilievo nella parte in diritto dell’impu­gnativa, ad ogni modo egli non ha

concluso né a un ulteriore rinvio al primo giudice per citazione delle parti a

un’udienza e audizione di PI 2, né all’adozione delle medesime misure nella

procedura di reclamo. Ha invece chiesto solo l’annullamento (rec­te: la riforma)

della decisione impugnata nel senso della reiezione dell’istanza. Non occorre

pertanto attardarsi ulteriormente sulla questione, per tacere del fatto che

nella sentenza di rinvio la Camera non ha ordinato al primo giudice di citare

le parti a un’udien­za e di sentire PI 2 come teste, bensì solo di emettere un nuovo giudizio motivato previa fissazione

alla convenuta [recte:

al convenuto] di un termine per inoltrare una duplica, concessione all’istante

di determinarsi sull’eventuale duplica (preferibilmen­te mediante fissazione di

un’udienza […] ed esame degli argomenti fatti valere dalle parti

[…]”.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.

254.

cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace supplente ha ritenuto che l’escusso non

aveva reso verosimile, come gl’incombe­va, che la firma sul riconoscimento di

debito prodotto dall’istante non era sua. Ha considerato che tale firma non

presentava d’acchito difformità significative rispetto a quelle figuranti su

altri documenti messi agli atti. Ha pertanto respinto l’eccezione di falso

sollevata da RE 1. La prima giudice ha d’altronde giudicato fuori luogo in una

procedura sommaria la richiesta dell’escus­so di compiere un sopralluogo e ha

rinunciato a tenere un’udienza, gli allegati delle parti essendo già

sufficienti. Infine, ritenendola non supportata da alcuna documentazione, ha

altresì respinto l’o­biezione dell’escusso, secondo cui la CO 1 non può

reclamare la somma posta in esecuzione, perché vi ha rinunciato mediante un

accordo tra le parti. Onde il (reiterato) accoglimento del­l’istanza.

4.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

4.1

A

meno che i documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’ac­chito sospetti

– ciò che il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono

presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il

rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile

immediatamente. Respinge inve­ce l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi,

ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere

che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a

contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma

deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova

immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità

(DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi). Gli

spetta pertanto produrre firme di confronto coeve a quella contestata o

perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità o licenza

di condurre, ritenuto che difformità da lievi a medie non sono sufficienti a

rendere verosimile la falsità, a meno che altri elementi fattuali concorrano a

determinare un giudizio diverso (sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre

2020, consid. 5.1 e 5.2 e i rinvii).

4.2

Nel

caso concreto, la Giudice di pace supplente ha premesso che nella

decisione di rinvio questa Camera non aveva espresso alcun giudizio sull’autenticità

della firma apposta sul riconoscimento di debito del 30 settembre 2015, ma l’aveva

solo invitata a determinarsi in merito attraverso una nuova decisione. Ha

ritenuto al riguardo che l’escusso non aveva reso verosimile, come gl’incom-beva,

che la firma sul riconoscimento di debito non era sua, osservando che tale

firma è sostanzialmente uguale, ossia non presenta differenze significative

rispetto a quelle apposte dall’escus­so su altri documenti da lui prodotti;

dissimili tra di loro sono, semmai, quella sulla seconda ordinazione e quella

sulle osservazioni all’istanza. Ha considerato ad ogni modo che la firma

contestata non presentava difformità significative rispetto a quelle figuranti

sulle osservazioni all’istanza e sul reclamo. Ha pertanto respinto l’eccezione

di falso sollevata dal convenuto

4.3

RE

1.

critica la prima giudice per aver

omesso d’indica­re nella motivazione che la Camera si era già espressa sull’auten­ticità

della firma, mettendola in dubbio.

In

realtà, la Giudice di pace supplente ha rilevato

– a ragione – che la Camera non aveva espresso alcun giudizio sull’autenticità

della firma. L’indicazione “a

giusto titolo” sottolineata dal reclamante si

riferisce infatti all’assenza di determinazione della giudice sulla

contestazione dell’autenticità del riconoscimento di debito e l’inci­so (“la cui calligrafia differisce manifestamente

da quella della firma attribuita a RE 1 e dalla calligrafia delle osservazioni

e delle firme apposte in originale sugli ordini del materiale”) alla tesi da lui sostenuta, riportata per chiarire la questione da

risolvere. Non rispecchia l’opinione della Camera, che nel caso contrario avreb­be

riformato il giudizio impugnato anziché rinviare la causa alla prima sede. Ha

del resto precisato che la sua decisione “non pregiudica[va] la sorte della causa nel merito, sulla quale

il Giudice di pace supplente [avrebbe statuito] con pieno potere di

apprezzamen­to” (sentenza 14.2021.7,

pag. 3).

4.4

RE

1.

contesta poi la valutazione calligrafica operata dalla Giudice

di pace supplente. Rileva infatti che la firma sul riconoscimento di debito

presenta “macroscopiche differenze” rispetto a “quella

originale che risulta dai documenti che la stessa Giudice di prime cure

menziona espressamente”, e che

“già solo ad un sempli­ce

colpo d’occhio del profano, [essa] stride manifestamente con le altre”. Le rimprovera perciò di aver commesso un

arbitrio, da un canto per essersi sostituita di fatto ad

un perito calligrafico, dall’al­tro per aver

considerato la firma autentica “in dispregio all’evidenza dei fatti”. Afferma

che la valutazione della giudice di prime cure è ancora più incomprensibile se

si pensa che la CO 1 – benché da lui sollecitata – non ha mai prodotto l’originale

del riconoscimento di debito per fugare ogni dubbio sulla sua autenticità.

Avendo egli formulato una “chiara

e manifesta contestazione”, conclude che secondo la

giurisprudenza della Camera la Giudice di pace supplente avrebbe dovuto

respingere l’istanza.

4.4.1

Pur citandola testualmente, il reclamante

fraintende manifestamen­te il senso della giurisprudenza della Camera

relativa all’autenticità del titolo di rigetto (ricordata sopra al consid.

4.1): non basta una “chiara e manifesta contestazione” della firma sul riconoscimento di debito per ottenere la reiezione dell’istanza,

l’escusso deve renderne (almeno) verosimile la falsità. Il richiamo alla

sentenza 14.2019.92 emessa dalla Camera l’8 novembre 2019 non gli è poi di

aiuto. La Giudice di pace supplente non ha infatti considerato che l’escusso

non aveva contestato l’autenticità del riconoscimento, bensì che la sua

contestazione non raggiungeva il grado (minimo) della verosimiglianza necessario

al suo accoglimento. Sotto questo punto di vista, la decisione impugnata non

presta il fianco a critiche.

4.4.2

L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono manifestamente errati, quando sono

arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione dei vizi sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza del Tribunale federale

5A_507/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 3.2; sentenza della CEF

14.2016.57

del 6 settembre 2016 consid. 6.2/b). Incombe al reclamante dimostrare il carattere per ipotesi manifestamente errato (giusta l’art.

320.

lett. b CPC) dell’accertamento censurato e, giusta l’art. 321 CPC, motivare

la sua contestazione (sentenze della CEF 14.2017.214 del 4 giugno 2018 consid.

5.

e 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 5).

Nel

caso in esame, il reclamante si limita a contrapporre la propria valutazione a

quella della Giudice di pace supplente, qualificando come “macroscopiche” le differenze tra la firma incriminata e quelle di

confronto e affermando in modo categorico che

“già solo ad un semplice colpo d’occhio del profano, [essa] stride manifestamente con

le altre”. Egli non spiega però in che cosa consistono

tali differenze, indicando precisamente ciò che distingue la firma contestata

(sul doc. D accluso all’istanza) dalle altre firme di confronto (sul doc. B

annesso all’istanza, sulle osservazioni all’istanza e sui doc. F e L [terzo

foglio] allegati alla stessa), le quali non sono neppure identiche tra di loro.

Insufficientemente

motivata, la doglianza si avvera irricevibile e, comunque sia, inidonea a

sostanziare un accertamento manifestamente errato dei fatti, nel senso che la

prima giudice avrebbe tratto deduzioni insostenibili dagli elementi

raccolti.

4.4.3

Il

reclamante misconosce un’altra volta la giurisprudenza relativa all’autenticità

del titolo di rigetto laddove rimprovera alla prima giudice di essersi

sostituita a un “perito calligrafico”. Le spettava in effetti decidere seduta

stante se egli aveva reso verosimile l’ecce­­zione di falso sulla base dei

documenti versati agli atti (sopra consid. 4.1). Non bisogna dimenticare che la

procedura di rigetto del­l’opposizione è di carattere sommario e serve solo a determinare senza indugio i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario di riconoscimento o di

disconoscimento di debito, in linea di massima solo sulla scorta di documenti

(sopra consid. 2) o comunque di mezzi di prova immediatamente disponibili (art.

254.

cpv. 2 lett. a CPC), tra cui non rientra l’esperimento di una perizia

calligrafica, la quale andrà semmai ordinata nella procedura di merito, sia

essa di riconoscimento o di disconoscimento di debito.

4.4.4

Contrariamente

a quanto allega, il reclamante non ha chiesto alla CO 1 durante

la procedura di prima sede di produrre l’origi­nale del

riconoscimento di debito, ma si è solo doluto che l’avvo­cato della controparte

non aveva dato seguito alla sua richiesta telefonica

di ricevere una “copia” del documento (osservazioni al­l’istanza, a pag. 2). La mancata

produzione dell’originale non poteva di conseguenza incidere sulla valutazione della

prima giudice.

5.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio

documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La

verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione

(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1

e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in

fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un

certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del

22.

aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono

oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo

invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18

agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82

LEF).

5.1

La

Giudice di pace supplente ha riferito l’obiezione di RE 1, che

sosteneva di aver ricevuto dalla CO 1 due fine-stre (n. 3 e 4) non conformi a

quanto previsto nel contratto del 30 luglio 2015, per cui, successivamente alla

sottoscrizione del riconoscimento di debito, il 13 ottobre 2015 egli aveva

dovuto fare un secondo ordine di finestre. Ad avviso del convenuto, l’istante

non aveva perciò diritto al corrispettivo (parziale) dovuto per le finestre n.

3.

e 4 ordinate in un primo tempo, pari a fr. 2'461.–, ossia un importo

corrispondente al credito posto in esecuzione. Del resto, le parti avevano

concordato oralmente una riduzione del corrispettivo proprio di quell’ammontare.

Ebbene, la giudice di prime cure ha respinto tale obiezione, affermando che l’escusso

non aveva prodotto agli atti né “un

documento che contesti per iscritto una deduzione del costo al momento del

ricevimento della fattura del materiale”, né “una conferma scritta puntuale nel periodo

della consegna e fatturazione del materiale circa l’accordo verbale delle parti

su eventuali deduzioni”, né “una contestazione scritta della fattura erra­ta nel

periodo in questione”. Egli, ha concluso, “avrebbe dovuto esigere un documento scritto

che le finestre non erano corrette con l’ac­cordo sul prezzo dovuto”.

5.2

RE

1.

afferma dapprima che dagli atti “risulta chiaramen­te” che, a

causa di un errore della CO 1, è stata necessaria una seconda ordinazione, e

che vi è una differenza tra il costo delle finestre n. 3 e 4 in base al primo

ordine e quello delle finestre poi effettivamente installate. Sostiene che la

Giudice di pace supplente si è determinata in modo arbitrario sulla predetta

differenza di costo, quando invece, alla luce di ciò, come pure “delle considerazioni di risposta e di duplica

del qui reclamante”, ella avrebbe dovuto rinviare l’istante

a una procedura di merito, per “tirare

le giuste conclusioni, in particolare verificando

le circostanze che hanno portato all’accordo

avente per oggetto la trattenuta che […] controparte a torto reclama”. Il

reclamante reputa infatti tale accordo determinante, e fa notare che, già

secondo logica, se non vi fosse stato un accordo di riduzione del

corrispettivo, l’escutente non avrebbe fornito le nuove finestre n. 3 e 4. Sennonché,

la fornitura è poi avvenuta, ed è peraltro stata pagata anticipatamente, e per

cinque anni l’istante non ha mosso altre pretese. Ciò rende evidente a suo

avviso ch’essa non ha titolo per rivendicare la somma posta in esecuzione.

5.2.1

Che

sia stata necessaria una seconda ordinazione è una circostanza che la CO 1

riconosce. Che le finestre n. 3 e 4 nel primo e nel secondo ordine avessero un

costo diverso è invece un’allegazione nuova e come tale irricevibile (sopra

consid. 1.2). Ad ogni modo il costo del secondo ordine (fr. 15'305.44.–,

doc. F accluso alle osservazioni all’istanza) era superiore a quello del primo,

di fr. 14'206.34, compreso il supplemento di fr. 2'461 (doc. C), e

come sostenuto dall’istante la differenza è stata da lei presa a carico siccome

non chiede più di quanto pattuito inizialmente. La censura è pertanto priva di

rilievo e in ogni caso non rimette in questione il fatto, accertato nella

decisione impugnata, ch’egli non ha reso

verosimile un motivo di riduzione della fattura di fr. 2'461.–.

5.2.2

In

prima sede, invero, RE 1 aveva sostenuto che il suo rifiuto di pagare il saldo

di fr. 2'461.– posto in esecuzione era motivato dal fatto che le finestre

poi effettivamente montate non includevano il vetro fisso fino a terra come inizialmente

pattuito. Egli pare aver rinunciato a tale argomento in seconda sede. Fatto sta

che il motivo della seconda ordinazione non pare essere legato alla questione

dell’altezza del vetro fisso, giacché anche le finestre della seconda

ordinazione non avevano la caratteristica desiderata secondo le stesse

allegazioni dell’escusso, bensì verosimilmente l’altezza delle stesse finestre

(di 2170 mm nella prima ordinazione e di 2160 mm nella seconda, doc. C e F). E

che ciò sia dovuto a un errato “dettaglio

esecutivo” della CO 1 – che lo contesta – è tutto da

dimostrare, siccome le misure della prima ordinazione fatta dalla CO 1 (doc. B

e C, secondo e terzo foglio) corrispondono a quelle comunicate dall’escusso

(doc. A, quinto foglio).

5.2.3

Il

vero motivo della contestazione di RE 1 pare del resto essere in realtà l’aggiunta

dell’IVA alla somma pattuita inizialmente con l’IVA compresa (doc. D in fondo),

come risulta dai documenti da lui prodotti come doc. L, cui egli accenna nel

reclamo (pag. 12 ad 7). Se non che, secondo l’ordinazione, l’IVA andava

aggiunta (per fr. 2'070.70) al prezzo totale di fr. 25'883.70 (doc.

C, pag. 5), motivo per cui, verosimilmente, l’istante ha fatto firmare al

convenuto il riconoscimento di debito del 30 settembre 2015 vertente su fr. 13'977.–

(pari a fr. 25'883.70 + 2'070.70 ./. l’acconto di fr. 13'977.20, v.

doc. D), come da essa sostenuto nella replica (ad n. 5) e nelle osservazioni al

reclamo (ad n. 32). Rilevante ai fini del presente giudizio risulta ad ogni

buon conto il riconoscimento di debito firmato dal reclamante, che include l’IVA.

5.2.4

Sulla

necessità del rinvio a una procedura di merito basta nuovamente ricordare che

la procedura di rigetto dell’opposizione serve proprio a determinare quale

parte deve farsi, eventualmente, carico dell’azione di merito, giusta gli art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF (sopra consid. 2 e 4.4.3). Non è una decisione a sé stante,

ma deriva dall’esito della causa di rigetto.

5.2.5

Il

reclamante allega l’esistenza di un “accordo avente per oggetto la trattenuta”

(si suppone di fr. 2'461.–), ma non pretende

di averla resa verosimile in prima sede con riscontri oggettivi, come gl’in-combeva

(sopra consid. 5). Il fatto poi che l’escutente ha fornito le nuove finestre n.

3.

e 4 non implica logicamente l’esistenza di un pregresso accordo di riduzione

del corrispettivo, anzi non si capisce perché l’escutente avrebbe dovuto

concedere uno sconto mentre si era già assunta i costi supplementari della

nuova consegna (v. sopra consid. 5.2.1). Nella misura in cui respinge l’eccezione

dell’escusso, implicitamente, in quanto non l’ha resa verosimile, la decisione

impugnata resiste alla critica pure su que­st’ultimo punto. Nella misura in cui

è ricevibile, in definitiva il reclamo va pertanto respinto integralmente.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'461.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 260.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).