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Decisione

14.2021.17

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Identità tra l’importo escusso e quello che figura nel riconoscimento di debito. Proposta transattiva

11 agosto 2021Italiano15 min

nella duplica in sede di reclamo CO 1 ha sostenuto di essere tenuto al pagamento d’interessi di mora del 5% dal 6 set­tembre

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.17

Lugano

11 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.1043 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza 12 ottobre 2020 dalla

RE 1, __________

contro

CO 1

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 29 gennaio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 9 luglio 2010 i coniugi CO 1 e R__________ in qualità di conduttori

e la RE 1 quale locatrice hanno concluso un contratto di locazione di durata

indeterminata con inizio il 1° agosto 2010, stabilendo una pigione mensile di fr. 1'900.–

più spese accessorie di fr. 200.– per l’occupazione di un appartamento in via

__________ a __________.

B. Il

2 agosto 2017 i conduttori hanno sottoscritto a favore della RE 1 una

dichiarazione (qui di seguito: “scrittura privata”) nella quale s’impegnavano a

versare le pigioni rimaste scoperte fino ad agosto 2017 di fr. 11'770.–

entro la fine di quello stesso mese e a pagare puntualmente le pigioni a

partire da settembre 2017, mentre dal canto suo il locatore accettava la

disdetta anticipata del contratto di locazione con effetto al 31 dicembre 2017.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lRE 1 ha

escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 9'970.– oltre agli interessi del

5% dal 6 settembre 2017, indicando quale causa del credito gli “Affitti scoperti presso la Residenza __________

– via __________ – __________”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo limitatamente a fr. 6'100.–,

con istanza del 12 ottobre 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Bellinzona comunque sia per l’intera somma di fr. 9'970.–

posta in esecuzione. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scrit­te del 3 novembre 2020. Con replica dell’11 novembre

2020 e duplica del 17 novembre 2020 le parti hanno ribadito il rispettivo pun­to

di vista.

E. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– senz’assegnare

indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2021, CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo precisando di ritenersi debitore solo di fr. 3'870.–

(e quindi di opporsi al residuo di fr. 6'100.–), pari a fr. 5'770.–

meno la metà della cauzione di fr. 3'800.– liberata a favore dell’istante

il 2 febbraio 2018, il saldo dovendosi addebitare all’ex moglie R__________. Nella

sua replica spontanea dell’8 marzo 2021, l’istante ha dichiarato di accettare

la “proposta” dell’escusso di pagare fr. 7'970.–, maggiorati dagli usuali

interessi di ritardo, ma non quella di caricarne la metà all’ex moglie, stante

il vincolo di solidarietà tra coniugi. Nel termine impartito con ordinanza del 9 marzo, poi prorogato il 17 marzo 2021,

CO 1 ha inoltrato una duplica con cui ha proposto alla controparte un accordo,

secondo cui ad avvenuta cancellazione dei precetti esecutivi a carico suo e

dell’ex moglie nonché dell’attestato di carenza di beni rilasciato contro quest’ultima,

l’i­stante gli avrebbe confermato per scritto la cessazione della vertenza con

il pagamento di fr. 7'970.– più interessi del 5% dal 6 settembre al 21

novembre 2017, da effettuarsi entro dieci giorni. Il 26 marzo 2021, la

reclamante ha accettato di chiudere il contenzioso con il pagamento dei fr. 7'970.–

ma ha chiesto la corresponsione degli interessi del 5% usualmente calcolati

dall’ufficio d’ese­cuzione, ritenendo di aver già provveduto a una concessione

nel rinunciare alla pigione di settembre.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° febbraio 2021, il termine d’impugna­­zione

è scaduto giovedì 11 febbraio. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni libera-torie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che sia la scrittura privata che il

contratto di locazione costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ma ha respinto l’istan­­za per mancanza d’identità tra l’importo

posto in esecuzione, di fr. 9'970.–, e

quello che figura nella scrittura privata, di fr. 11'770.–. Il primo

giudice ha d’altronde osservato che anche sulla scorta di un esame più

approfondito degli atti non si può concludere al­l’i­dentità dei crediti in

questione. In effetti sottraendo la garanzia di locazione di fr. 3'800.–

liberata a favore della locatrice dall’importo di fr. 11'770.– si ottiene un

saldo di fr. 7'970.– e non di fr. 9'970.–­. Come è stata calcolata la

somma di fr. 9'970.–, ha continuato il Pretore, non si evince nemmeno dal

contratto di locazione, siccome lo stesso non permette di determinare quali sono

le mensilità rimaste scoperte, ciò che non risulta neppure dalla scrittura

privata, la quale si limita a riportare il saldo di fr. 11'770.– senza

ulteriori precisazioni. È inoltre quest’ultimo importo, e non quello di fr. 9'970.–,

a figurare nell’“estratto

conto inquilino” prodotto dall’i­stante.

4. Nel

reclamo la RE 1 ribadisce quanto aveva già esposto con la replica in prima

sede, ossia che dopo la sottoscrizione della scrittura privata le parti hanno

convenuto, seppur verbalmente, di anticipare l’uscita dei conduttori a fine

settembre 2017 invece che a dicembre 2017, sicché considerando le pigioni

scoperte fino a settembre, di fr. 13'770.– (ovvero fr. 11'770.– + la

pigione di settembre di fr. 2'000.–), e sottraendo la garanzia di locazione

di fr. 3'800.–, si ottiene la somma di fr. 9'970.– posta in

esecuzione.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul

precetto esecutivo (come nel­l’i­stanza) e il creditore designato nel titolo,

tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in

esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1),

fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid.

4.2.1).

5.1 Il contratto di

locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il

canone scaduto e, qualora sia di durata indeterminata, vale titolo di rigetto

fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato

disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159

dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehe­lin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

Nella

fattispecie, firmando il contratto di locazione (doc. B) e la scrittura privata

del 2 agosto 2017 (doc. C) CO 1 e R__________ si sono riconosciuti debitori

solidali (doc. B n. 25) delle pigioni scoperte fino ad agosto 2017 di fr. 11'770.–

complessivi e di quelle maturate da settembre a dicembre 2017, che secondo il

contratto di locazione ammontavano a fr. 2'100.– mensili ciascuna, ma

risultano essere state ridotte a fr. 2'000.– mensili dal giugno del 2017

(doc. D pag. 5).

5.2 Contrariamente

a quanto ha considerato il primo giudice, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e

quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano

necessariamente essere dello stesso importo. Il diritto

esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il debitore per l’intero

importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per

una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un

importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra numerose altre: sentenza

della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre 2020 consid. 5.4). La procedura di rigetto

non ha infatti quale scopo di accertare l’importo esatto del credito vantato

dall’istante, ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo

posto in esecuzione (sopra consid. 2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) circa le

pigioni versate grava sul­l’escusso e non sull’escutente

(art. 82 cpv. 2 LEF). Viceversa, del resto, l’identità numerica delle pretese

in questione non garantisce la loro identità sostanziale. Ad esempio, la

pigione per ipotesi di fr. 1'000.– del

mese di aprile non è identica alla pigione di fr. 1'000.– del mese

di marzo.

Nel

caso in esame, non è dubbio né contestato che il credito posto in esecuzione (“Affitti scoperti presso la __________”) è quello

riconosciuto da CO 1 nella scrittura privata, in linea di massima di fr. 19'770.– (arretrato di fr. 11'770.–

fino ad agosto 2017 + 4 pigioni di fr. 2'000.– mensili da settembre a

dicembre 2017), che la RE 1 ha però ridotto a fr. 9'970.–, deducendo dall’arretrato

la garanzia locativa di fr. 3'800.– e aggiungendovi solo la pigione di

settembre 2017 per fr. 2'000.–, come spiegato nella replica spontanea con

riferimento all’istanza di tentativo di conciliazione (doc. F ad 7). Il giudizio pretorile è quindi

giuridicamente errato.

6. Ciò

posto, dal momento che l’istante aveva chiesto il rigetto per fr. 9'970.–

incombeva all’escusso rendere verosimile che il debito si fosse nel frattempo

ridotto a un importo inferiore (art. 82 cpv. 2 LEF e sopra

consid. 5.2). Le eccezioni dell’escusso non solo devono

essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (Stae­helin, op.

cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di

principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

6.1 Con

le osservazioni al reclamo, CO 1 allega, come già aveva fatto con le

osservazioni all’istanza, di aver restituito le chia­vi dell’appartamento prima

della fine di agosto 2017, sicché la pigione di settembre non sarebbe dovuta,

come risulterebbe dal­l’e­stratto conto accluso a un’istanza del 12 ottobre

2020 presentata dall’istante alla Pretura di Bellinzona (ma che non risulta

agli atti di causa). Sostiene inoltre che fr. 4'100.– devono essere posti

a carico della ex moglie, ovvero più della metà del debito di fr. 7'970.–

(tolta la cauzione locativa) perché egli le ha versato gli alimenti da giugno

ad agosto del 2017. Nella duplica, egli ha inoltre ammesso di dover interessi di mora del 5%, ma solo dal 6 settembre al 21 novembre 2017.

6.2 Già nella sua replica spontanea la RE 1 ha dichiarato di essere

disposta a rinunciare alla pigione di settembre del 2017. Vero è che l’ha fatto

in via transattiva, sicché la rinuncia deve considerarsi come non avvenuta dal

momento che in fin dei conti le parti non hanno raggiunto un accordo. Nel suo

scritto del 26 marzo 2021, la locatrice ha però confermato la sua rinuncia alla

mensilità di settembre, insistendo solo perché gli interessi di mora del 5%

usualmente calcolati dall’ufficio d’esecuzione le fossero corrisposti, pur rimettendosi

al riguardo al giudizio della Camera. Poiché il rigetto dell’opposizione dev’essere

esteso alla pretesa per interessi di mora (sotto consid. 6.4), si può ritenere la rinuncia alla mensilità di settembre

come effettiva. L’obiezione di CO 1 si rivela pertanto senza oggetto.

6.3 Anche

la rinuncia dell’escusso a professarsi debitore solo di una parte del debito

posto in esecuzione, l’altra dovendosi porre a carico dell’ex moglie, è stata

formulata in via transattiva. Ad ogni modo egli non ha sollevato tale eccezione

in prima sede (ossia “immediatamente”) e non poteva farlo solo in seconda (art.

82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2017.225 del 21

giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c consid. 7.2) né

addurre allegazioni e documenti nuovi (sopra consid. 1.2). Comunque sia, risulta

chiaramen­te dal contratto di locazione (doc. B n. 25) che

Fatti

i coniugi rispondono solidalmente delle pigioni, e ciò anche dopo la loro

separazione, per due anni al massimo, fino alla fine del contratto di locazione

(cfr. art. 121 cpv. 2 CC). L’eccezione è pertanto priva di rilevanza.

6.4 Solo

nella duplica in sede di reclamo CO 1 ha sostenuto di essere tenuto al pagamento d’interessi di mora del 5% dal 6 set­tembre

2017 (scadenza della pigione di settembre 2017 indicata nel precetto esecutivo)

solo fino al 21 novembre 2017, data del primo precetto esecutivo (n. __________)

fattogli notificare dalla locatrice per la cifra “fuorviante” di fr. 13'770.–.

L’allegazione è nuo­va e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni

buon con­to l’interesse di ritardo dovrà essere calcolato solo sull’importo di fr. 7'970.–

riconosciuto dallo stesso escusso, ch’egli avrebbe potuto versare entro il 31

agosto 2017 per evitare di dover corrispondere anche interessi di mora. Non

occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione.

7. In

definitiva, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che l’op­posizione

parziale dell’escusso, limitata a fr. 6'100.–, va rigettata in via provvisoria

Considerandi

per fr. 4'100.–, mentre l’esecuzione potrà essere proseguita anche per la

parte non contestata del credito, pari a fr. 3'870.– (fr. 9'970.– ./.

fr. 6'100.–), ovvero complessivamente per fr. 7'970.– (fr. 4'100.–

+ fr. 3'870.–).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Sennonché l’istante

aveva in buona fede motivo di chiedere il rigetto anche per la mensilità di

settembre 2017 visto che l’escusso si era impegnato a pagare le pigioni fino al

31.

dicembre 2017 (doc. C) e ha ammesso nella duplica di prima sede che il

subentrante era disposto a riprendere il contratto solo dall’ottobre del 2017.

Secondo equità si giustifica dunque di porre le spese processuali integralmente

a carico di CO 1 (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non avendo postulato alcuna

richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in

seconda sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta, di conseguenza l’opposizione parziale

(limitata a fr. 6'100.–) al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

d’esecu­zione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'100.–

oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre 2017. L’esecu­zione può quindi

proseguire per fr. 7'970.– complessivi, oltre agli interessi del 5% dal 6

settembre 2017.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– sono poste a carico del

convenuto.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).