14.2021.17
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Identità tra l’importo escusso e quello che figura nel riconoscimento di debito. Proposta transattiva
11 agosto 2021Italiano15 min
nella duplica in sede di reclamo CO 1 ha sostenuto di essere tenuto al pagamento d’interessi di mora del 5% dal 6 settembre
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.17
Lugano
11 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1043 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 12 ottobre 2020 dalla
RE 1, __________
contro
CO 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 29 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 luglio 2010 i coniugi CO 1 e R__________ in qualità di conduttori
e la RE 1 quale locatrice hanno concluso un contratto di locazione di durata
indeterminata con inizio il 1° agosto 2010, stabilendo una pigione mensile di fr. 1'900.–
più spese accessorie di fr. 200.– per l’occupazione di un appartamento in via
__________ a __________.
B. Il
2 agosto 2017 i conduttori hanno sottoscritto a favore della RE 1 una
dichiarazione (qui di seguito: “scrittura privata”) nella quale s’impegnavano a
versare le pigioni rimaste scoperte fino ad agosto 2017 di fr. 11'770.–
entro la fine di quello stesso mese e a pagare puntualmente le pigioni a
partire da settembre 2017, mentre dal canto suo il locatore accettava la
disdetta anticipata del contratto di locazione con effetto al 31 dicembre 2017.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lRE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 9'970.– oltre agli interessi del
5% dal 6 settembre 2017, indicando quale causa del credito gli “Affitti scoperti presso la Residenza __________
– via __________ – __________”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo limitatamente a fr. 6'100.–,
con istanza del 12 ottobre 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Bellinzona comunque sia per l’intera somma di fr. 9'970.–
posta in esecuzione. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 3 novembre 2020. Con replica dell’11 novembre
2020 e duplica del 17 novembre 2020 le parti hanno ribadito il rispettivo punto
di vista.
E. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– senz’assegnare
indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2021, CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo precisando di ritenersi debitore solo di fr. 3'870.–
(e quindi di opporsi al residuo di fr. 6'100.–), pari a fr. 5'770.–
meno la metà della cauzione di fr. 3'800.– liberata a favore dell’istante
il 2 febbraio 2018, il saldo dovendosi addebitare all’ex moglie R__________. Nella
sua replica spontanea dell’8 marzo 2021, l’istante ha dichiarato di accettare
la “proposta” dell’escusso di pagare fr. 7'970.–, maggiorati dagli usuali
interessi di ritardo, ma non quella di caricarne la metà all’ex moglie, stante
il vincolo di solidarietà tra coniugi. Nel termine impartito con ordinanza del 9 marzo, poi prorogato il 17 marzo 2021,
CO 1 ha inoltrato una duplica con cui ha proposto alla controparte un accordo,
secondo cui ad avvenuta cancellazione dei precetti esecutivi a carico suo e
dell’ex moglie nonché dell’attestato di carenza di beni rilasciato contro quest’ultima,
l’istante gli avrebbe confermato per scritto la cessazione della vertenza con
il pagamento di fr. 7'970.– più interessi del 5% dal 6 settembre al 21
novembre 2017, da effettuarsi entro dieci giorni. Il 26 marzo 2021, la
reclamante ha accettato di chiudere il contenzioso con il pagamento dei fr. 7'970.–
ma ha chiesto la corresponsione degli interessi del 5% usualmente calcolati
dall’ufficio d’esecuzione, ritenendo di aver già provveduto a una concessione
nel rinunciare alla pigione di settembre.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° febbraio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 11 febbraio. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni libera-torie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che sia la scrittura privata che il
contratto di locazione costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ma ha respinto l’istanza per mancanza d’identità tra l’importo
posto in esecuzione, di fr. 9'970.–, e
quello che figura nella scrittura privata, di fr. 11'770.–. Il primo
giudice ha d’altronde osservato che anche sulla scorta di un esame più
approfondito degli atti non si può concludere all’identità dei crediti in
questione. In effetti sottraendo la garanzia di locazione di fr. 3'800.–
liberata a favore della locatrice dall’importo di fr. 11'770.– si ottiene un
saldo di fr. 7'970.– e non di fr. 9'970.–. Come è stata calcolata la
somma di fr. 9'970.–, ha continuato il Pretore, non si evince nemmeno dal
contratto di locazione, siccome lo stesso non permette di determinare quali sono
le mensilità rimaste scoperte, ciò che non risulta neppure dalla scrittura
privata, la quale si limita a riportare il saldo di fr. 11'770.– senza
ulteriori precisazioni. È inoltre quest’ultimo importo, e non quello di fr. 9'970.–,
a figurare nell’“estratto
conto inquilino” prodotto dall’istante.
4. Nel
reclamo la RE 1 ribadisce quanto aveva già esposto con la replica in prima
sede, ossia che dopo la sottoscrizione della scrittura privata le parti hanno
convenuto, seppur verbalmente, di anticipare l’uscita dei conduttori a fine
settembre 2017 invece che a dicembre 2017, sicché considerando le pigioni
scoperte fino a settembre, di fr. 13'770.– (ovvero fr. 11'770.– + la
pigione di settembre di fr. 2'000.–), e sottraendo la garanzia di locazione
di fr. 3'800.–, si ottiene la somma di fr. 9'970.– posta in
esecuzione.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul
precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo,
tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in
esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1),
fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid.
4.2.1).
5.1 Il contratto di
locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il
canone scaduto e, qualora sia di durata indeterminata, vale titolo di rigetto
fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato
disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159
dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
Nella
fattispecie, firmando il contratto di locazione (doc. B) e la scrittura privata
del 2 agosto 2017 (doc. C) CO 1 e R__________ si sono riconosciuti debitori
solidali (doc. B n. 25) delle pigioni scoperte fino ad agosto 2017 di fr. 11'770.–
complessivi e di quelle maturate da settembre a dicembre 2017, che secondo il
contratto di locazione ammontavano a fr. 2'100.– mensili ciascuna, ma
risultano essere state ridotte a fr. 2'000.– mensili dal giugno del 2017
(doc. D pag. 5).
5.2 Contrariamente
a quanto ha considerato il primo giudice, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e
quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano
necessariamente essere dello stesso importo. Il diritto
esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il debitore per l’intero
importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per
una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma
dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un
importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra numerose altre: sentenza
della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre 2020 consid. 5.4). La procedura di rigetto
non ha infatti quale scopo di accertare l’importo esatto del credito vantato
dall’istante, ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo
posto in esecuzione (sopra consid. 2). In altri termini, l’onere della prova (al grado della verosimiglianza) circa le
pigioni versate grava sull’escusso e non sull’escutente
(art. 82 cpv. 2 LEF). Viceversa, del resto, l’identità numerica delle pretese
in questione non garantisce la loro identità sostanziale. Ad esempio, la
pigione per ipotesi di fr. 1'000.– del
mese di aprile non è identica alla pigione di fr. 1'000.– del mese
di marzo.
Nel
caso in esame, non è dubbio né contestato che il credito posto in esecuzione (“Affitti scoperti presso la __________”) è quello
riconosciuto da CO 1 nella scrittura privata, in linea di massima di fr. 19'770.– (arretrato di fr. 11'770.–
fino ad agosto 2017 + 4 pigioni di fr. 2'000.– mensili da settembre a
dicembre 2017), che la RE 1 ha però ridotto a fr. 9'970.–, deducendo dall’arretrato
la garanzia locativa di fr. 3'800.– e aggiungendovi solo la pigione di
settembre 2017 per fr. 2'000.–, come spiegato nella replica spontanea con
riferimento all’istanza di tentativo di conciliazione (doc. F ad 7). Il giudizio pretorile è quindi
giuridicamente errato.
6. Ciò
posto, dal momento che l’istante aveva chiesto il rigetto per fr. 9'970.–
incombeva all’escusso rendere verosimile che il debito si fosse nel frattempo
ridotto a un importo inferiore (art. 82 cpv. 2 LEF e sopra
consid. 5.2). Le eccezioni dell’escusso non solo devono
essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Staehelin, op.
cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di
principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
6.1 Con
le osservazioni al reclamo, CO 1 allega, come già aveva fatto con le
osservazioni all’istanza, di aver restituito le chiavi dell’appartamento prima
della fine di agosto 2017, sicché la pigione di settembre non sarebbe dovuta,
come risulterebbe dall’estratto conto accluso a un’istanza del 12 ottobre
2020 presentata dall’istante alla Pretura di Bellinzona (ma che non risulta
agli atti di causa). Sostiene inoltre che fr. 4'100.– devono essere posti
a carico della ex moglie, ovvero più della metà del debito di fr. 7'970.–
(tolta la cauzione locativa) perché egli le ha versato gli alimenti da giugno
ad agosto del 2017. Nella duplica, egli ha inoltre ammesso di dover interessi di mora del 5%, ma solo dal 6 settembre al 21 novembre 2017.
6.2 Già nella sua replica spontanea la RE 1 ha dichiarato di essere
disposta a rinunciare alla pigione di settembre del 2017. Vero è che l’ha fatto
in via transattiva, sicché la rinuncia deve considerarsi come non avvenuta dal
momento che in fin dei conti le parti non hanno raggiunto un accordo. Nel suo
scritto del 26 marzo 2021, la locatrice ha però confermato la sua rinuncia alla
mensilità di settembre, insistendo solo perché gli interessi di mora del 5%
usualmente calcolati dall’ufficio d’esecuzione le fossero corrisposti, pur rimettendosi
al riguardo al giudizio della Camera. Poiché il rigetto dell’opposizione dev’essere
esteso alla pretesa per interessi di mora (sotto consid. 6.4), si può ritenere la rinuncia alla mensilità di settembre
come effettiva. L’obiezione di CO 1 si rivela pertanto senza oggetto.
6.3 Anche
la rinuncia dell’escusso a professarsi debitore solo di una parte del debito
posto in esecuzione, l’altra dovendosi porre a carico dell’ex moglie, è stata
formulata in via transattiva. Ad ogni modo egli non ha sollevato tale eccezione
in prima sede (ossia “immediatamente”) e non poteva farlo solo in seconda (art.
82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2017.225 del 21
giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c consid. 7.2) né
addurre allegazioni e documenti nuovi (sopra consid. 1.2). Comunque sia, risulta
chiaramente dal contratto di locazione (doc. B n. 25) che
Fatti
i coniugi rispondono solidalmente delle pigioni, e ciò anche dopo la loro
separazione, per due anni al massimo, fino alla fine del contratto di locazione
(cfr. art. 121 cpv. 2 CC). L’eccezione è pertanto priva di rilevanza.
6.4 Solo
nella duplica in sede di reclamo CO 1 ha sostenuto di essere tenuto al pagamento d’interessi di mora del 5% dal 6 settembre
2017 (scadenza della pigione di settembre 2017 indicata nel precetto esecutivo)
solo fino al 21 novembre 2017, data del primo precetto esecutivo (n. __________)
fattogli notificare dalla locatrice per la cifra “fuorviante” di fr. 13'770.–.
L’allegazione è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni
buon conto l’interesse di ritardo dovrà essere calcolato solo sull’importo di fr. 7'970.–
riconosciuto dallo stesso escusso, ch’egli avrebbe potuto versare entro il 31
agosto 2017 per evitare di dover corrispondere anche interessi di mora. Non
occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione.
7. In
definitiva, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che l’opposizione
parziale dell’escusso, limitata a fr. 6'100.–, va rigettata in via provvisoria
Considerandi
per fr. 4'100.–, mentre l’esecuzione potrà essere proseguita anche per la
parte non contestata del credito, pari a fr. 3'870.– (fr. 9'970.– ./.
fr. 6'100.–), ovvero complessivamente per fr. 7'970.– (fr. 4'100.–
+ fr. 3'870.–).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Sennonché l’istante
aveva in buona fede motivo di chiedere il rigetto anche per la mensilità di
settembre 2017 visto che l’escusso si era impegnato a pagare le pigioni fino al
31.
dicembre 2017 (doc. C) e ha ammesso nella duplica di prima sede che il
subentrante era disposto a riprendere il contratto solo dall’ottobre del 2017.
Secondo equità si giustifica dunque di porre le spese processuali integralmente
a carico di CO 1 (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non avendo postulato alcuna
richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in
seconda sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta, di conseguenza l’opposizione parziale
(limitata a fr. 6'100.–) al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'100.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre 2017. L’esecuzione può quindi
proseguire per fr. 7'970.– complessivi, oltre agli interessi del 5% dal 6
settembre 2017.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– sono poste a carico del
convenuto.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).