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Decisione

14.2021.170

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo privo di motivazione. Irricevibilità

10 novembre 2021Italiano3 min

il termine di reclamo, scaduto venerdì 22 ottobre (posto

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.170

Lugano

10 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.587 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 29 luglio

2021 dalla

RE 1

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

1, __________)

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa l’11 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando

in diritto:

che precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 48'336.60

oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2020 (indicando quale causa del

credito: “Restituzione dal

settembre 2020”), fr. 30.– (per “spese d’ingiunzio­ne”) e fr. 95.– (per “commissione

d’incasso”);

che statuendo con decisione dell’11 ottobre 2021 sull’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso,

inoltrata il 29 luglio 2021 dalla RE 1, il Pretore

aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese

processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'800.– a favore del

convenuto;

che

con scritto del 22 ottobre 2021, la RE 1 è insorta a

questa Camera dichiarando di “porre ufficialmente reclamo contro la decisione” appena citata e informando che le motivazioni del reclamo sarebbero

seguite “in uno scritto

dettagliato a parte”;

che

la preannunciata motivazione non è giunta a questa Camera, men che meno entro

Fatti

il termine di reclamo, scaduto venerdì 22 ottobre (posto

che la notifica è avvenuta alla RE 1 il 12 ottobre 2021, v. combinati art. 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC), ovvero proprio il giorno in cui è stato inoltrato il

reclamo;

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

Considerandi

che

privo di motivazione, il reclamo è pertanto irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'336.60,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).