14.2021.170
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo privo di motivazione. Irricevibilità
10 novembre 2021Italiano3 min
il termine di reclamo, scaduto venerdì 22 ottobre (posto
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.170
Lugano
10 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.587 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 29 luglio
2021 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando
in diritto:
che precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 48'336.60
oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2020 (indicando quale causa del
credito: “Restituzione dal
settembre 2020”), fr. 30.– (per “spese d’ingiunzione”) e fr. 95.– (per “commissione
d’incasso”);
che statuendo con decisione dell’11 ottobre 2021 sull’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso,
inoltrata il 29 luglio 2021 dalla RE 1, il Pretore
aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese
processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'800.– a favore del
convenuto;
che
con scritto del 22 ottobre 2021, la RE 1 è insorta a
questa Camera dichiarando di “porre ufficialmente reclamo contro la decisione” appena citata e informando che le motivazioni del reclamo sarebbero
seguite “in uno scritto
dettagliato a parte”;
che
la preannunciata motivazione non è giunta a questa Camera, men che meno entro
Fatti
il termine di reclamo, scaduto venerdì 22 ottobre (posto
che la notifica è avvenuta alla RE 1 il 12 ottobre 2021, v. combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC), ovvero proprio il giorno in cui è stato inoltrato il
reclamo;
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
Considerandi
che
privo di motivazione, il reclamo è pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'336.60,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).