14.2021.171
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
3 novembre 2021Italiano5 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2021
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.171
Lugano
3
novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.3717 (fallimento)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 agosto
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 24 agosto 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'165.02 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 12 ottobre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2021
per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla
causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto la stampa di un ordine di pagamento di fr. 5'461.65
a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano e la conferma di quest’ultimo, per
e-mail del 22 ottobre 2021, che l’esecuzione promossa dall’istante è stata integralmente
saldata con quel pagamento e la somma trasferita alla procedente già il 29
settembre 2021. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il
versamento in questione è giunto all’Ufficio il 24 settembre 2021, ovvero
prima della pronuncia del fallimento, e ha effettivamente permesso di
estinguere il credito dell’istante, compresa la tassa di giustizia per la
decisione di fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n.
3.
LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il
fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo alla scadenza
del termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificata
alla reclamante il 1° giugno 2021 – ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).