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Decisione

14.2021.172

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché incomprensibile, insufficientemente motivato e basato su un documento nuovo

15 aprile 2022Italiano9 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 marzo 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

RE 1RE 1RE 1

Incarto n.

14.2021.172

Lugano

15 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.2574 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2021

dalla

CO 1

(patrocinata dalla PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato da RA 1 (amministratore

unico della convenuta) contro la decisione emessa l’8 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di mutuo del 12 agosto 2016 PI 1 si è obbligato a prestare

fr. 250'000.– alla RE 1 e quest’ultima a pagare un interesse annuo dell’8%

da versare anticipatamente entro il 1° gennaio. Il mutuo è stato concluso a

tempo determinato con scadenza al 31 luglio 2018 senza necessità di disdetta, con

la specifica che oltre tale data il contratto sarebbe divenuto a tempo

indeterminato con termine di disdetta di tre mesi.

Fatti

B. In

occasione della conclusione di un contratto di compravendita immobiliare con la

CO 1, il 12 gennaio 2021 PI 1 le ha ceduto il proprio credito nei confronti

della RE 1.

C. Il

22 febbraio 2021 la CO 1 ha disdetto il mutuo con effetto al 31 maggio 2021

chiedendo, invano, alla RE 1 di restituire il capitale mutuato entro la

medesima data.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 marzo 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la CO 1 ha escus­so la RE 1 per l’incasso di fr. 68'333.30, indicando

quale causa del credito il “Contratto

di prestito dei 12 agosto 2016, interessi dal 2018 al 2021”.

E. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 maggio

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istan­­za

con osservazioni scritte del 30 luglio 2021. Con replica spontanea del 20

agosto 2021 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.

F. Statuendo con decisione dell’8 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta per fr. 56'666.63, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–

per 5⁄6 e ripetibili di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RA 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2021 per ottenere l’accoglimento

parziale dell’istanza limitatamente a fr. 44'999.50 (anziché fr. 56'666.63)

e l’addossamento delle spese processuali di fr. 300.– a suo carico al

massimo per “3⁄6”. Il 29 ottobre 2021 il presidente della Camera ha respinto la domanda

d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito

del­l’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25

ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione

addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo

sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1°

settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche

per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il contratto di mutuo,

unitamente alla cessione del credito di PI 1 alla CO 1, costituisce un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli ha però parzialmente accolto

l’ecce­­zione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui ha pagato interessi

di fr. 70'000.– per il periodo dal 1° agosto 2017 al 28 febbraio 2021,

ritenendolo verosimile solo fino a concorrenza di fr. 20'000.–, corrispondenti

agli interessi relativi al periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, mentre

ha rilevato che i due documenti attestanti due prelevamenti bancari di fr 25'000.–

ciascuno non rendevano invece verosimile alcunché. Il primo giudice ha quindi

concluso che dalla pretesa di fr. 68'333.30 posta in esecuzione per gli interessi

maturati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2021 (3 x fr. 20'000/anno + 5⁄12 di fr. 20'000) andavano dedotti fr. 11'666.67, pari agli

interessi pagati dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 ([20'000 : 12] x 7), onde il

parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 56'666.63.

1.3.2

Il

reclamante sostiene per contro che il calcolo eseguito dal Pretore è errato e

che il periodo da considerare per determinare i pagamenti eseguiti non è dal 1°

gennaio al 31 luglio 2018, bensì dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019, perché

è dal 1° marzo 2018 “che sono

scadute i primi e 19 ½ mesi di interessi prepagati, cioè i 32'5000.– dedotti

direttamente dei pagamenti di prestito del 15 agosto 2016 e del 16 agosto 2016

(doc. 4), fino al 28 febbraio 2019, momento che è scaduto il secondo anno di

interessi prepagati”. A parer suo l’istanza doveva quindi

essere accolta per fr. 44'999.50 (anziché per fr. 56'666.63), pari agli interessi scoperti maturati dal 1° marzo

2019.

fino al 31 maggio 2021 (2 x fr. 20'000.– + fr. 4'999.50).

1.3.2.1

Sennonché,

in tal modo, il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, secondo cui a fronte di una pretesa di fr. 68'333.30 per

interessi dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2021, egli ha reso verosimile solo

il pagamento degli interessi dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 sulla base del

documento che attesta il versamento bancario di fr. 20'000.– a PI 1 per il

periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 (doc. 4). D’al­tronde, egli stesso

si era avvalso in sede di osservazioni all’istan­za di pagamenti per fr. 70'000.–,

di cui fr. 20'000.– riferiti alla “contabilità pagamenti interessi dal 1.08.2017 al

31.07.18” (doc. 4). Il reclamante non si confronta nemmeno con l’argomento secondo cui i

documenti attestanti i due prelevamenti bancari di fr. 25'000.– (doc. 5: “contabilità pagamenti interessi dal 1.08.2018

fino al 31.10. 2019”; doc. 6: “contabilità pagamenti interessi dal 1.11.2019 fino al

28.02.2021”) non dimostrano invece alcunché.

1.3.2.2

A

ben vedere, il reclamante si avvale solo di pretesi pagamenti effettuati dal 1°

marzo 2018 al 28 febbraio 2019 senza fornire una spiegazione comprensibile e, a

sostegno delle proprie allegazioni si avvale di due avvisi di accredito di fr. 100'000.–

del 15 agosto 2016 e di fr. 117'500.– del 17 agosto 2016 (doc. 4), che sono

inammissibili poiché nuovi, essendo stati prodotti per la prima volta in questa

sede (v. sopra consid. 1.2). Ne segue che il re-clamo, insufficientemente motivato,

incomprensibile e basato su un documento nuovo, si avvera irricevibile. In

queste circostanze, non è necessario esaminare se il reclamo, presentato da RA

1.

a proprio nome e non a quello della RE 1, avrebbe comunque dovuto essere

respinto per difetto di legittimazione attiva (art. 67 CPC).

2.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'667.13

(56'666.63 – 44'999.50), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).