14.2021.175
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura come titolo. Sentenza non motivata. Replica dell’istante non notificata all’escusso. Rinuncia al rinvio della causa al primo giudice
27 aprile 2022Italiano7 min
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.175
Lugano
27 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 agosto 2021
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’ PA 1 )
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'475.50 oltre
agli interessi del 5% dal 18 settembre 2020, indicando quale causa del credito
la “fattura no. __________ del
18.09.2020”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10
agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Paradiso;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 24 agosto 2021;
che
il 7 ottobre 2021 l’istante ha replicato ribadendo la propria domanda;
che
statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–
e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2021
per ottenerne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto
sospensivo – e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via
subordinata ha chiesto la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo
giudizio dopo avergli notificato gli atti annessi alla replica e assegnato un
congruo termine per presentare la duplica, in entrambi i casi protestate spese
e ripetibili;
che
il 10 novembre 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
nelle sue osservazioni del 19 novembre 2021, la CO 1 ha implicitamente concluso
per la reiezione del reclamo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 28 ottobre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro
tempestivo;
che,
sul piano formale, il reclamante si duole a ragione di una violazione del
proprio diritto di essere sentito, nella misura in cui il Giudice di pace ha
statuito senza ch’egli potesse prendere posizione sulla replica (e sui
documenti annessi alla medesima), mai intimatagli e della cui esistenza è
Considerandi
venuto a conoscenza solo con la sentenza impugnata;
che
RE 1 si lamenta altresì a giusto titolo che il primo giudice ha completamente omesso
di motivare la propria decisione, siccome non ha speso una parola sulle
argomentazioni da lui formulate nelle osservazioni all’istanza – in particolare
sulla mancata produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione – ciò
che non gli ha consentito di capire i motivi, appunto non esplicitati, dell’accoglimento
dell’istanza;
che il reclamante ha però concluso in via
principale alla reiezione dell’istanza, facendo valere che l’istante non ha
prodotto alcun titolo di rigetto dell’opposizione, questione che la Camera può
esaminare liberamente dal profilo sia del diritto (art. 320 lett. a CPC) sia
dei fatti, in mancanza di qualsiasi accertamento da parte del Giudice di pace;
che
motivi di economia processuale e di celerità inducono del resto la Camera a
statuire senza indugio essa stessa anziché rinviare la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 5, con vari
rinvii, e 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 5);
che
costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua
volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o
facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con
rimandi);
che
come correttamente rilevato da RE 1 già nelle sue osservazioni all’istanza
(pag. 2 in fine), una semplice fattura come quella del 18 settembre 2020 su cui
la CO 1 fonda la propria pretesa,
poiché non reca la firma
manoscritta del debitore (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO), non può
rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa
Camera né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (sentenza della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/a e 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5);
che
in assenza del presupposto essenziale per ammettere l’esistenza di un titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione, il reclamo non può ch’essere accolto e
la decisione impugnata riformata nel
senso della reiezione dell’istanza;
che la sentenza odierna, ad ogni modo, non priva l’istante del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare
la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79
LEF e sopra consid. 2);
che
in entrambe le sedi le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
la richiesta del reclamante intesa all’assegnazione di ripetibili va
invece accolta solo in sede di reclamo, giacché davanti al primo giudice RE 1
non ha motivato di aver diritto a un’indennità d’inconvenienza nel senso dell’art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2020.87
del 24 dicembre 2020 consid. 8.2);
che
circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'475.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 140.– anticipata dall’istante è posta a suo
carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 150.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).