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Decisione

14.2021.175

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura come titolo. Sentenza non motivata. Replica dell’istante non notificata all’escusso. Rinuncia al rinvio della causa al primo giudice

27 aprile 2022Italiano7 min

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.175

Lugano

27 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 agosto 2021

dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'475.50 oltre

agli interessi del 5% dal 18 settembre 2020, indicando quale causa del credito

la “fattura no. __________ del

18.09.2020”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10

agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Paradiso;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 24 agosto 2021;

che

il 7 ottobre 2021 l’istante ha replicato ribadendo la propria domanda;

che

statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di

pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–

e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2021

per ottener­ne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto

sospensivo – e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via

subordinata ha chiesto la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo

giudizio dopo avergli notificato gli atti annessi alla replica e assegnato un

congruo termine per presentare la duplica, in entrambi i casi protestate spese

e ripetibili;

che

il 10 novembre 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

nelle sue osservazioni del 19 novembre 2021, la CO 1 ha implicitamente concluso

per la reiezione del reclamo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 28 ottobre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro

tempestivo;

che,

sul piano formale, il reclamante si duole a ragione di una violazione del

proprio diritto di essere sentito, nella misura in cui il Giudice di pace ha

statuito senza ch’egli potesse prendere posizione sulla replica (e sui

documenti annessi alla medesima), mai intimatagli e della cui esistenza è

Considerandi

venuto a conoscenza solo con la sentenza impugnata;

che

RE 1 si lamenta altresì a giusto titolo che il primo giudice ha completamente omesso

di motivare la propria decisione, siccome non ha speso una parola sulle

argomentazioni da lui formulate nelle osservazioni all’istanza – in particolare

sulla mancata produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione – ciò

che non gli ha consentito di capire i motivi, appunto non esplicitati, dell’accoglimento

dell’istanza;

che il reclamante ha però concluso in via

principale alla reiezione dell’istanza, facendo valere che l’istante non ha

prodotto alcun titolo di rigetto dell’opposizione, questione che la Camera può

esaminare liberamente dal profilo sia del diritto (art. 320 lett. a CPC) sia

dei fatti, in mancanza di qualsiasi accertamento da parte del Giudice di pace;

che

motivi di economia processuale e di celerità inducono del resto la Camera a

statuire senza indugio essa stessa anziché rinviare la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 5, con vari

rinvii, e 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 5);

che

costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,

firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua

volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o

facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con

rimandi);

che

come correttamente rilevato da RE 1 già nelle sue osservazioni all’istanza

(pag. 2 in fine), una semplice fattura come quella del 18 settembre 2020 su cui

la CO 1 fonda la propria pretesa,

poiché non reca la firma

manoscritta del debitore (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO), non può

rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa

Camera né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (sentenza della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/a e 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5);

che

in assenza del presupposto essenziale per ammettere l’esi­stenza di un titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione, il reclamo non può ch’essere accolto e

la decisione impugnata riformata nel

senso della reiezione dell’istanza;

che la sentenza odierna, ad ogni modo, non priva l’istante del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare

la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79

LEF e sopra consid. 2);

che

in entrambe le sedi le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

la richiesta del reclamante intesa all’assegnazione di ripetibili va

invece accolta solo in sede di reclamo, giacché davanti al primo giudice RE 1

non ha motivato di aver diritto a un’in­­dennità d’inconvenienza nel senso dell’art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2020.87

del 24 dicembre 2020 consid. 8.2);

che

circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'475.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 140.– anticipata dall’istante è posta a suo

carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 150.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).