14.2021.176
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Identità tra credito posto in esecuzione e titolo di rigetto. Accertamento del diritto straniero applicabile al titolo. Ripetibili chieste dalla parte vincente
13 maggio 2022Italiano15 min
altresì eventuali pretese dell’avv. R__________ e dell’avv. RE 1”, fermo restando che “tale
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CO 1
Incarto n.
14.2021.176
Lugano
13 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.4693 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 16 ottobre 2020 da
avv. RE 1
(patrocinato dal PA 2, )
contro
CO 1 FR-
(patrocinata dall’PA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 novembre 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 19 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 dicembre 2013 PI 1 ha conferito mandato all’avv. RE 1 per rappresentarlo
professionalmente nel contenzioso che lo
opponeva a PI 2 in merito al quadro “Ritratto di __________”
attribuito a Leonardo da Vinci. La procura
è stata rinnovata il 23 gennaio 2014. Agendo come amministratore unico
della __________ (__________), il 29
aprile 2014 PI 1 ha conferito nuovamente mandato
all’avv. RE 1 per patrocinare la società nel medesimo contenzioso.
B. Il
17 giugno 2015 PI 1 e l’avv. RE 1 hanno concluso un
“Accordo” sull’onorario
del secondo, con il quale il primo si è riconosciuto nei suoi confronti
debitore di fr. 316'522.05, esigibili “dopo la cessazione del mandato per qualsiasi motivo”.
C. Nel
periodo dal 17 gennaio al 20 marzo 2017 PI 1 e PI 2 hanno raggiunto diversi
accordi extragiudiziali, con cui hanno posto fine alle cause penali e civili
che li opponevano.
D. Nello
stesso periodo, e più precisamente il 24 febbraio 2017, PI 2, PI 1 e la __________
hanno sottoscritto una “Convenzione
risolutiva” ove, tra l’altro, PI 2 ha riconosciuto che
Fatti
i creditori solidali PI 1 e la __________ avevano maturato nei suoi confronti
un credito di 4'500'000.– che “include
altresì eventuali pretese dell’avv. R__________ e dell’avv. RE 1”, fermo restando che “tale
credito (…) è condizionato alla vendita dell’opera” e
che il quadro sarebbe stato depositato presso il notaio avv. PI 3 di __________
sino al pagamento del credito alternativamente a PI 1 o alla __________, oppure
a CO 1 (moglie di PI 1) in caso di cessione.
E. Il
1° marzo 2017 PI 2 e CO 1 hanno conferito all’avv. PI 3 un “mandato congiunto di deposito” del quadro.
F. Il
25 agosto 2018, in qualità di “cessionaria
del credito di mio marito”, CO 1 si è impegnata a
pagare fr. fr. 316'622.– all’avv. RE 1 “a condizione che il quadro venga venduto secondo
quanto previsto dalla convenzione risolutiva 24.02.2017”.
G. Con
decreto del 3 agosto 2020 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato
a favore dell’avv. RE 1 il sequestro, presso l’avv. PI 3, del credito di € 4'500'000.–
vantato da CO 1 nei confronti di PI 2 e del diritto di pegno della medesima sul
“Ritratto di __________” sino a concorrenza di fr. 316'522.05 più interessi del 5% dal 25
agosto 2018.
H. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 316'522.05
oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto
2018, indicando quale causa del credito: la “Convalida del sequestro n. __________ Riconoscimento di
debito 25.08. 2018”.
I. PI
1 è deceduto il 24 agosto 2020.
L. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 ottobre
2020 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 novembre 2020. Mediante
replica spontanea del 17 novembre 2020 e duplica spontanea del 25 novembre 2020
le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
M. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.– senz’assegnare
indennità.
N. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 2 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, con assegnazione
delle spese di fr. 500.– alla controparte, protestate le spese giudiziarie.
L’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 22
novembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica
spontanea del 2 dicembre 2021 e duplica spontanea del 15 dicembre 2021 le parti
hanno ribadito le loro contrastanti posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’avv. RE 1 il 20 ottobre 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 30 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 2
novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), poiché il 1° era
festivo (Ogni Santi, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi
ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843. 200]). Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha negato la qualità di valido riconoscimento
di debito sia alla “Convenzione
risolutiva” che al “Mandato congiunto di deposito”, all’“Accordo” sull’onorario sottoscritto da PI 1 e allo scritto del 25 agosto 2018 con
cui CO 1 si è impegnata a pagare fr. 316'622.– all’avv. RE 1. Per quanto
riguarda in particolare l’“Accordo” sull’onorario, premesso che giusta l’art. 560 CC gli eredi acquistano
per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura (cpv.
1) e i debiti del defunto diventano loro debiti personali (cpv. 2), il primo
giudice ha rilevato che l’istante ha convenuto in causa la moglie del debitore
senza dimostrare che è l’unica erede, ossia la sola componente della comunione
ereditaria, di modo che il riconoscimento di debito non può esserle imputato. Per
quanto attiene allo scritto 25 agosto 2018 di CO 1, il Pretore ha evidenziato
ch’esso è sottoposto alla condizione dell’avvenuta vendita del quadro, la cui
realizzazione non è stata dimostrata dall’istante.
4.
Nel
reclamo (n. 4, 6-8) l’avv. RE 1 contesta che la composizione della comunione ereditaria
debba essere nota, siccome il Pretore ha accertato che CO 1 è erede del marito,
qualità ch’ella non ha del resto mai contestato, ed è quindi debitrice solidale
con gli altri eredi giusta gli art. 560 cpv. 2 CC e 603 cpv. 1 CC, di modo ch’egli
poteva esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o, come nella
fattispecie, da uno di essi soltanto, il pagamento dell’intero debito (art. 144
cpv. 1 CO). D’altronde, egli specifica, secondo le disposizioni legali citate
il debito del defunto diventa debito personale di ciascuno degli eredi, i quali
rispondono non soltanto con i beni della successione, bensì anche con il loro
proprio patrimonio personale.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul
precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo,
tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in
esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1),
fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze
manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1
È
controversa la questione di sapere se, nel caso in cui la causa del credito
indicata nel precetto esecutivo diverge dal titolo di rigetto invocato dall’istante,
l’istanza va respinta per mancanza d’identità tra il credito e il titolo (Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 92 ad art. 82 LEF, che rinvia alla sentenza
del Tribunale federale 5A_1001/2015 del 22 giugno 2016, consid. 5.3.2), oppure
se l’identità tra credito e titolo va ammessa perlomeno se l’escusso non può
avere dubbi su quale sia il credito posto in esecuzione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 40 ad art. 82 LEF).
5.2
Secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione (e pertanto
il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) deve menzionare il “titolo di
credito” (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la “causa del
credito”. Una designazione succinta del credito è del resto sufficiente purché
il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente
dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale
5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene
escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non poter
essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (sentenze
della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, e 14.2019.14 del 18 giugno
2019.
consid. 6.3/a/aa). Ne segue che non è richiesta l’identità tra la causa
del credito indicata nel precetto e il titolo di rigetto dell’opposizione,
giacché quest’ultimo non dev’essere menzionato già nel precetto esecutivo. È
necessaria invece l’identità tra la pretesa dedotta in esecuzione e la pretesa
cui si riferisce il titolo di rigetto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). Non è
per esempio il caso se quale causa del credito posto in esecuzione il precetto indica i contributi di mantenimento dovuti
secondo una convenzione omologata dal giudice svizzero dei provvedimenti
a tutela dell’unione coniugale e nel corso della procedura di rigetto l’istante
fonda poi la pretesa su un’ordinanza provvisionale del giudice francese del
divorzio per il periodo successivo alla sua emanazione: il diritto agli
alimenti secondo la convenzione decade infatti con l’emissione della decisione
provvisionale di divorzio, la quale fa nascere un nuovo diritto, diverso dal
precedente (cfr. citata 5A_1001/2015 consid. 5.3.2).
5.3
Nel
caso in esame, in seconda sede il reclamante invoca come unico titolo di rigetto
l’accordo sottoscritto da PI 1 (doc. I), mentre nel precetto esecutivo aveva
indicato quale titolo di credito il “Riconoscimento di debito 25.08.2018” firmato dalla
moglie (doc. R). Nell’istanza di rigetto dell’opposizione l’avv. RE 1 si era avvalso
di entrambi i documenti come titoli di rigetto (doc. R e I), oltre al mandato
congiunto di deposito (doc. Q). Orbene, CO 1 non ha riconosciuto il debito del
marito, bensì si è impegnata personalmente in modo indipendente “a pagare la cifra di CHF 316.622. a condizione
che il quadro venga venduto secondo quanto
previsto dalla convenzione risolutiva 24.02.2017” (doc. R). Si qualifica come “cessionaria del credito
di mio marito” e non
come assuntrice del suo debito nei confronti dell’avv. RE
1.
Che l’importo riconosciuto sia quasi identico a quello riconosciuto dal
marito non è determinante. Rilevante è che la pretesa dedotta in esecuzione –
quella diretta personalmente contro la moglie – è diversa da quella
riconosciuta dal marito nel titolo ora fatto valere dall’istante (ciò che
l’escussa ha del resto evidenziato nella duplica in prima sede (ad. 1). La
causa delle pretese e il debitore sono infatti differenti in un caso e nell’altro.
Difetta manifestamente l’esigenza d’identità tra la pretesa contro la moglie menzionata
nel precetto (doc. R) e quella riconosciuta dal marito (doc. I). Ancorché per
un motivo parzialmente diverso da quello addotto dal Pretore, il reclamo va di
conseguenza respinto.
6.
Per
abbondanza, è pure manifesto che l’ultimo domicilio di PI 1 al momento del suo
decesso era in Francia, come risulta dall’“acte de décès” (doc. S)
prodotto dallo stesso istante, sicché risulta applicabile il diritto
successorio francese (art. 91 LDIP) e non il diritto svizzero come sostenuto
dall’avv. RE 1 sia nell’istanza di rigetto sia nel reclamo. Sarà forse un “argomento nuovo”, come afferma il reclamante nella
replica spontanea (ad n. 35), ma non è “inammissibile”, poiché il divieto dei nova riguarda solo i
fatti e i mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), non l’applicazione del diritto
(compreso quello straniero: DTF 145 III 217 consid. 6.1.2), che avviene d’ufficio
(art. 57 CPC) anche in seconda sede (art. 320 lett. a CPC; sopra consid. 5).
6.1
Nella
procedura di rigetto dell’opposizione, stante l’esigenza di celerità che la
connota, il giudice non è tenuto a constatare d’ufficio il contenuto del
diritto straniero (come invece stabilito dall’art. 16 cpv. 1, 1° periodo LDIP).
Tale incombenza spetta all’escutente ove si tratti del diritto applicabile al
titolo di rigetto, nella misura in cui ciò può ragionevolmente essere preteso
da lui (art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP), seppure senza esservi stato invitato
dal giudice. Se l’escutente non dà seguito al proprio obbligo, il giudice non
deve applicare il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP), bensì respingere l’istanza
(già citata DTF 145 III 217 consid. 6.1.2, che rinvia alla DTF 140 III 460
consid. 2.4).
6.2
Nel
caso in esame, l’avv. RE 1 non ha dimostrato il contenuto del diritto
successorio francese e segnatamente che, come nel diritto svizzero, la moglie
assume ex lege personalmente i debiti del marito defunto al momento del decesso (art.
560.
cpv. 1 e cpv. 2 CC) salvo rinuncia ulteriore all’eredità (art. 566 segg. e
580.
segg. CC). Per ammissione dello stesso
reclamante (replica spontanea n. 37), non si può escludere che il
diritto francese preveda, contrariamente al diritto svizzero, che gli eredi
assumono i debiti del de cujus a titolo personale non automaticamente,
ma solo in caso d’accettazione espressa dell’eredità. Non avendo l’istante adempiuto
la propria incombenza, il Pretore non poteva far altro che respingere l’istanza
(sopra consid. 6.1), ciò che del resto ha fatto, ancorché per altri motivi.
Fatto sta che il reclamo è infondato anche sotto questo profilo.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Stante l’esito favorevole della sentenza odierna per CO 1, la
sua domanda di gratuito patrocinio risulta senza oggetto, dal mo-mento che non
appare – e neppure lo ha reso verosimile (sentenza della CEF 14.2018.190 del 13
maggio 2019 consid. 8.3) – che le ripetibili a lei assegnate non possono o non
potranno presumibilmente essere riscosse presso l’avv. RE 1 nel senso dell’art.
122.
cpv. 2 CPC. Sono di conseguenza pure senza interesse le considerazioni al
riguardo del reclamante nella replica spontanea (n. 17-18, e 42-43).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 316'522.05,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. L’avv. RE 1 rifonderà a
CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).