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Decisione

14.2021.176

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Identità tra credito posto in esecuzione e titolo di rigetto. Accertamento del diritto straniero applicabile al titolo. Ripetibili chieste dalla parte vincente

13 maggio 2022Italiano15 min

altresì eventuali pretese del­l’avv. R__________ e dell’avv. RE 1”, fermo restando che “tale

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CO 1

Incarto n.

14.2021.176

Lugano

13 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.4693 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 16 ottobre 2020 da

avv. RE 1

(patrocinato dal PA 2, )

contro

CO 1 FR-

(patrocinata dall’PA 1, )

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 19 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 12 dicembre 2013 PI 1 ha conferito mandato al­l’avv. RE 1 per rappresentarlo

professionalmente nel contenzioso che lo

opponeva a PI 2 in merito al quadro “Ritratto di __________”

attribuito a Leonardo da Vinci. La procura

è stata rinnovata il 23 gennaio 2014. Agendo come amministratore unico

della __________ (__________), il 29

aprile 2014 PI 1 ha conferito nuovamente mandato

all’avv. RE 1 per patrocinare la società nel medesimo contenzioso.

B. Il

17 giugno 2015 PI 1 e l’avv. RE 1 hanno conclu­so un

“Accordo” sull’onorario

del secondo, con il quale il primo si è riconosciuto nei suoi confronti

debitore di fr. 316'522.05, esigibili “dopo la cessazione del mandato per qualsiasi motivo”.

C. Nel

periodo dal 17 gennaio al 20 marzo 2017 PI 1 e PI 2 hanno raggiunto diversi

accordi extragiudiziali, con cui hanno posto fine alle cause penali e civili

che li opponevano.

D. Nello

stesso periodo, e più precisamente il 24 febbraio 2017, PI 2, PI 1 e la __________

han­no sottoscritto una “Convenzione

risolutiva” ove, tra l’altro, PI 2 ha riconosciuto che

Fatti

i creditori solidali PI 1 e la __________ avevano maturato nei suoi confronti

un credito di 4'500'000.– che “include

altresì eventuali pretese del­l’avv. R__________ e dell’avv. RE 1”, fermo restando che “tale

credito (…) è condizionato alla vendita dell’opera” e

che il quadro sarebbe stato depositato presso il notaio avv. PI 3 di __________

sino al pagamento del credito alternativamente a PI 1 o alla __________, oppure

a CO 1 (moglie di PI 1) in caso di cessione.

E. Il

1° marzo 2017 PI 2 e CO 1 hanno conferito all’avv. PI 3 un “mandato congiunto di deposito” del quadro.

F. Il

25 agosto 2018, in qualità di “cessionaria

del credito di mio marito”, CO 1 si è impegnata a

pagare fr. fr. 316'622.– all’avv. RE 1 “a condizione che il quadro venga venduto secondo

quanto previsto dalla convenzione risolutiva 24.02.2017”.

G. Con

decreto del 3 agosto 2020 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato

a favore dell’avv. RE 1 il sequestro, presso l’avv. PI 3, del credito di € 4'500'000.–

vantato da CO 1 nei confronti di PI 2 e del diritto di pegno della medesima sul

“Ritratto di __________” sino a concorrenza di fr. 316'522.05 più interessi del 5% dal 25

agosto 2018.

H. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 agosto 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 316'522.05

oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto

2018, indicando quale causa del credito: la “Con­valida del sequestro n. __________ Riconoscimento di

debito 25.08. 2018”.

I. PI

1 è deceduto il 24 agosto 2020.

L. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 ottobre

2020 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istan­za con osservazioni scritte del 6 novembre 2020. Mediante

replica spontanea del 17 novembre 2020 e duplica spontanea del 25 novembre 2020

le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.

M. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2021, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.– senz’assegnare

indennità.

N. Contro

la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 2 novembre 2021 per ottenerne l’an­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, con assegnazione

delle spese di fr. 500.– alla controparte, protestate le spese giudiziarie.

L’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 22

novembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica

spontanea del 2 dicembre 2021 e duplica spontanea del 15 dicembre 2021 le parti

hanno ribadito le loro contrastanti posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’avv. RE 1 il 20 ottobre 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto sabato 30 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 2

novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), poiché il 1° era

festivo (Ogni Santi, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi

ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843. 200]). Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha negato la qualità di valido riconoscimento

di debito sia alla “Convenzione

risolutiva” che al “Mandato congiunto di deposito”, all’“Accordo” sull’onorario sottoscritto da PI 1 e allo scritto del 25 agosto 2018 con

cui CO 1 si è impegnata a pagare fr. 316'622.– all’avv. RE 1. Per quanto

riguarda in particolare l’“Accordo” sull’o­norario, premesso che giusta l’art. 560 CC gli eredi acquistano

per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura (cpv.

1) e i debiti del defunto diventano loro debiti personali (cpv. 2), il primo

giudice ha rilevato che l’istante ha convenuto in causa la moglie del debitore

senza dimostrare che è l’unica erede, ossia la sola componente della comunione

ereditaria, di modo che il riconoscimento di debito non può esserle imputato. Per

quanto attiene allo scritto 25 agosto 2018 di CO 1, il Pretore ha evidenziato

ch’esso è sottoposto alla condizione dell’av­venuta vendita del quadro, la cui

realizzazione non è stata dimostrata dall’istante.

4.

Nel

reclamo (n. 4, 6-8) l’avv. RE 1 contesta che la composizione della comunione ereditaria

debba essere nota, siccome il Pretore ha accertato che CO 1 è erede del marito,

qualità ch’ella non ha del resto mai contestato, ed è quindi debitrice solidale

con gli altri eredi giusta gli art. 560 cpv. 2 CC e 603 cpv. 1 CC, di modo ch’egli

poteva esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o, come nella

fattispecie, da uno di essi soltanto, il pagamento dell’intero debito (art. 144

cpv. 1 CO). D’altronde, egli specifica, secondo le disposizioni legali citate

il debito del defunto diventa debito personale di ciascuno degli eredi, i quali

rispondono non soltanto con i beni della successione, bensì anche con il loro

proprio patrimonio personale.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul

precetto esecutivo (come nell’i­stanza) e il creditore designato nel titolo,

tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in

esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1),

fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze

manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1

È

controversa la questione di sapere se, nel caso in cui la causa del credito

indicata nel precetto esecutivo diverge dal titolo di rigetto invocato dall’istante,

l’istanza va respinta per mancanza d’i­dentità tra il credito e il titolo (Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 92 ad art. 82 LEF, che rinvia alla sentenza

del Tribunale federale 5A_1001/2015 del 22 giugno 2016, consid. 5.3.2), oppure

se l’identità tra credito e titolo va ammessa perlomeno se l’escusso non può

avere dubbi su quale sia il credito posto in esecuzione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 40 ad art. 82 LEF).

5.2

Secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione (e pertanto

il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) deve menzionare il “titolo di

credito” (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la “causa del

credito”. Una designazione succinta del credito è del resto sufficiente purché

il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente

dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale

5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene

escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non poter

essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (sentenze

della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, e 14.2019.14 del 18 giugno

2019.

consid. 6.3/a/aa). Ne segue che non è richiesta l’identità tra la causa

del credito indicata nel precetto e il titolo di rigetto dell’opposizione,

giacché quest’ultimo non dev’essere menzionato già nel precetto esecutivo. È

necessaria invece l’identità tra la pretesa dedotta in esecuzione e la pretesa

cui si riferisce il titolo di rigetto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). Non è

per esempio il caso se quale causa del credito posto in esecuzione il precetto indica i contributi di mantenimento dovuti

secondo una convenzione omologata dal giudice svizzero dei prov­vedimenti

a tutela dell’unione coniugale e nel corso della procedura di rigetto l’istante

fonda poi la pretesa su un’ordinanza provvisionale del giudice francese del

divorzio per il periodo successivo alla sua emanazione: il diritto agli

alimenti secondo la convenzione decade infatti con l’emissione della decisione

provvisionale di divorzio, la quale fa nascere un nuovo diritto, diverso dal

precedente (cfr. citata 5A_1001/2015 consid. 5.3.2).

5.3

Nel

caso in esame, in seconda sede il reclamante invoca come unico titolo di rigetto

l’accordo sottoscritto da PI 1 (doc. I), mentre nel precetto esecutivo aveva

indicato quale titolo di credito il “Riconoscimento di debito 25.08.2018” firmato dalla

moglie (doc. R). Nell’istanza di rigetto dell’opposizione l’avv. RE 1 si era avvalso

di entrambi i documenti come titoli di rigetto (doc. R e I), oltre al mandato

congiunto di deposito (doc. Q). Orbene, CO 1 non ha riconosciuto il debito del

marito, bensì si è impegnata personalmente in modo indipendente “a pagare la cifra di CHF 316.622. a condizione

che il quadro venga venduto secondo quanto

previsto dalla convenzione risolutiva 24.02.2017” (doc. R). Si qualifica come “cessionaria del credito

di mio marito” e non

come assuntrice del suo debito nei confronti dell’avv. RE

1.

Che l’importo riconosciuto sia quasi identico a quello riconosciuto dal

marito non è determinante. Rilevante è che la pretesa dedotta in esecuzione –

quella diretta personalmente contro la moglie – è diversa da quella

riconosciuta dal marito nel titolo ora fatto valere dal­l’istante (ciò che

l’escussa ha del resto evidenziato nella duplica in prima sede (ad. 1). La

causa delle pretese e il debitore sono infatti differenti in un caso e nell’altro.

Difetta manifestamente l’esigenza d’identità tra la pretesa contro la moglie menzionata

nel precetto (doc. R) e quella riconosciuta dal marito (doc. I). Ancorché per

un motivo parzialmente diverso da quello addotto dal Pretore, il reclamo va di

conseguenza respinto.

6.

Per

abbondanza, è pure manifesto che l’ultimo domicilio di PI 1 al momento del suo

decesso era in Francia, come risulta dall’“acte de décès” (doc. S)

prodotto dallo stesso istante, sicché risulta applicabile il diritto

successorio francese (art. 91 LDIP) e non il diritto svizzero come sostenuto

dall’avv. RE 1 sia nell’istanza di rigetto sia nel reclamo. Sarà forse un “argomento nuovo”, come afferma il reclamante nella

replica spontanea (ad n. 35), ma non è “inammissibile”, poiché il divieto dei nova riguarda solo i

fatti e i mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), non l’applica­zione del diritto

(compreso quello straniero: DTF 145 III 217 consid. 6.1.2), che avviene d’ufficio

(art. 57 CPC) anche in seconda sede (art. 320 lett. a CPC; sopra consid. 5).

6.1

Nella

procedura di rigetto dell’opposizione, stante l’esigenza di celerità che la

connota, il giudice non è tenuto a constatare d’ufficio il contenuto del

diritto straniero (come invece stabilito dall’art. 16 cpv. 1, 1° periodo LDIP).

Tale incombenza spetta all’escutente ove si tratti del diritto applicabile al

titolo di rigetto, nella misura in cui ciò può ragionevolmente essere preteso

da lui (art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP), seppure senza esservi stato invitato

dal giudice. Se l’escutente non dà seguito al proprio obbligo, il giudice non

de­ve applicare il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP), bensì respingere l’istanza

(già citata DTF 145 III 217 consid. 6.1.2, che rinvia alla DTF 140 III 460

consid. 2.4).

6.2

Nel

caso in esame, l’avv. RE 1 non ha dimostrato il contenuto del diritto

successorio francese e segnatamente che, come nel diritto svizzero, la moglie

assume ex lege personalmente i debiti del marito defunto al momento del decesso (art.

560.

cpv. 1 e cpv. 2 CC) salvo rinuncia ulteriore all’eredità (art. 566 segg. e

580.

segg. CC). Per ammissione dello stesso

reclamante (replica spontanea n. 37), non si può escludere che il

diritto francese preveda, contrariamen­te al diritto svizzero, che gli eredi

assumono i debiti del de cujus a titolo personale non automaticamente,

ma solo in caso d’accetta­zione espressa dell’eredità. Non avendo l’istante adempiuto

la propria incombenza, il Pretore non poteva far altro che respingere l’istanza

(sopra consid. 6.1), ciò che del resto ha fatto, ancorché per altri motivi.

Fatto sta che il reclamo è infondato anche sotto questo profilo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Stante l’esi­to favorevole della sentenza odierna per CO 1, la

sua domanda di gratuito patrocinio risulta senza oggetto, dal mo-mento che non

appare – e neppure lo ha reso verosimile (sentenza della CEF 14.2018.190 del 13

maggio 2019 consid. 8.3) – che le ripetibili a lei assegnate non possono o non

potranno presumibilmente essere riscosse presso l’avv. RE 1 nel senso del­l’art.

122.

cpv. 2 CPC. Sono di conseguenza pure senza interesse le considerazioni al

riguardo del reclamante nella replica spontanea (n. 17-18, e 42-43).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 316'522.05,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. L’avv. RE 1 rifonderà a

CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).