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Decisione

14.2021.177

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della notifica e dell’esito della decisione invocata quale titolo di rigetto. Carente motivazione del reclamo

27 aprile 2022Italiano7 min

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.177

Lugano

27 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 agosto 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 29 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'200.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 (indicando quale causa del

credito: “Ausstehende

Netto-Mietzinse und Nebenkosten zuzüglich

Zinsen gemäss Urteil und Verfügung des Mietgerichts Z__________ vom 15.

Juni 2021”), fr. 150.– (per “Gerichtsgebühr gemäss Urteil und Verfügung

des Mietgerichts Zürich”) e fr. 666.– (per “Gerichtsgebühr gemäss Urteil und Verfügung

des Mietgerichts Zürich”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 10

agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 17 settembre 2021;

che statuendo con decisione del 29 ottobre 2021, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 6'200.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 e a fr. 666.– (esclusa quindi la

pretesa di fr. 150.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre

2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la

reiezione dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

il reclamo, inoltrato l’8 novembre 2021 (data del timbro postale) a fronte della

decisione notificata a RE 1 il 2 novembre 2021, risulta tempestivo (combinati art.

251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella fattispecie lo scritto del 1° giugno 2021 trasmesso da RE 1 alla società

istante, in quanto prodotto per la prima volta in questa sede, è dunque

inammissibile, sicché non se ne può tenere conto ai fini del presente giudizio;

che

Fatti

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la

decisione del 15 giugno 2021 del Mietgericht di Zurigo, che condanna l’escussa

al pagamento di fr. 6'200.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020

e a spese processuali di fr. 666.– (⅔ di fr. 1'000.–), costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’op­­posizione per i crediti posti in esecuzione, tranne per

quello di fr. 150.– relativo alle spese di stralcio, poiché poste dal

tribunale zurighese a carico dell’istante;

che

il primo giudice ha d’altronde ritenuto che le censure sollevate dalla

convenuta nelle proprie osservazioni non rientrano tra le eccezioni previste

dall’art. 81 LEF ma – poiché rivolte alla decisione di merito prodotta quale

titolo – andavano semmai presentate davanti all’autorità giudicante che l’ha

emessa;

che

con il reclamo RE 1 non accenna a confrontarsi con la

motivazione della decisione impugnata, ma si limita a ripresentare le medesime censure di prima sede riguardanti il

merito della controversia, ossia a sostenere di non aver

mai sottoscritto alcun contratto d’affitto né di aver mai occupato gli spazi

dell’istante, non capacitandosi del fatto di essere stata condannata a pagare

una pigione mai concordata per un bene mai sfruttato;

che

Considerandi

insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo è

pertanto irricevibile;

che,

comunque sia, la decisione impugnata è ineccepibile;

che

infatti solo le eccezioni successive all’emanazione della deci-sione prodotta quale titolo di rigetto

definitivo possono essere fatte valere nella procedura di rigetto (art. 81 cpv.

1.

LEF), ad esclusione di quelle sorte già prima, come quelle sollevate dalla

reclamante in merito al contratto di locazione sul quale il Mietgericht di

Zurigo ha statuito, che andavano presentate nella procedura davanti a siffatta

autorità;

che

la reclamante sostiene inoltre di non aver avuto la possibilità di difendersi allegando

che la decisione del Mietgericht di Zurigo le è stata inviata al suo

vecchio indirizzo a P__________ anziché a quello attuale di S__________, e di

aver provato diverse volte a contattare il tribunale zurighese riscontrando

difficoltà linguistiche poiché nessuno parlava italiano o inglese;

ch’ella

pare così, implicitamente, contestare il passaggio in giudicato della decisione

invocata dall’istante;

che

l’allegata mancata ricezione della decisione zurighese è una circostanza

invocata per la prima volta con il reclamo e perciò inammissibile

(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra pag. 2 in fine);

che

fondato integralmente su un fatto nuovo, il reclamo si rivela irricevibile

anche su questo punto;

che

ad ogni modo la reclamante ha ovviamente saputo della decisione zurighese visto che ha chiamato diverse volte il Mietgericht;

che

RE 1 ha del resto interposto opposizione al precetto

esecutivo e presentato le proprie osservazioni all’istanza entro il termine

impartitole dal Pretore nonostante le notificazioni di tali atti siano avvenute

al suo vecchio indirizzo in via L__________ a P__________;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 6'866.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).