14.2021.177
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della notifica e dell’esito della decisione invocata quale titolo di rigetto. Carente motivazione del reclamo
27 aprile 2022Italiano7 min
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.177
Lugano
27 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 agosto 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 29 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 (indicando quale causa del
credito: “Ausstehende
Netto-Mietzinse und Nebenkosten zuzüglich
Zinsen gemäss Urteil und Verfügung des Mietgerichts Z__________ vom 15.
Juni 2021”), fr. 150.– (per “Gerichtsgebühr gemäss Urteil und Verfügung
des Mietgerichts Zürich”) e fr. 666.– (per “Gerichtsgebühr gemäss Urteil und Verfügung
des Mietgerichts Zürich”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 10
agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 17 settembre 2021;
che statuendo con decisione del 29 ottobre 2021, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 6'200.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 e a fr. 666.– (esclusa quindi la
pretesa di fr. 150.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre
2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la
reiezione dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo, inoltrato l’8 novembre 2021 (data del timbro postale) a fronte della
decisione notificata a RE 1 il 2 novembre 2021, risulta tempestivo (combinati art.
251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie lo scritto del 1° giugno 2021 trasmesso da RE 1 alla società
istante, in quanto prodotto per la prima volta in questa sede, è dunque
inammissibile, sicché non se ne può tenere conto ai fini del presente giudizio;
che
Fatti
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che
la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la
decisione del 15 giugno 2021 del Mietgericht di Zurigo, che condanna l’escussa
al pagamento di fr. 6'200.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020
e a spese processuali di fr. 666.– (⅔ di fr. 1'000.–), costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per i crediti posti in esecuzione, tranne per
quello di fr. 150.– relativo alle spese di stralcio, poiché poste dal
tribunale zurighese a carico dell’istante;
che
il primo giudice ha d’altronde ritenuto che le censure sollevate dalla
convenuta nelle proprie osservazioni non rientrano tra le eccezioni previste
dall’art. 81 LEF ma – poiché rivolte alla decisione di merito prodotta quale
titolo – andavano semmai presentate davanti all’autorità giudicante che l’ha
emessa;
che
con il reclamo RE 1 non accenna a confrontarsi con la
motivazione della decisione impugnata, ma si limita a ripresentare le medesime censure di prima sede riguardanti il
merito della controversia, ossia a sostenere di non aver
mai sottoscritto alcun contratto d’affitto né di aver mai occupato gli spazi
dell’istante, non capacitandosi del fatto di essere stata condannata a pagare
una pigione mai concordata per un bene mai sfruttato;
che
Considerandi
insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo è
pertanto irricevibile;
che,
comunque sia, la decisione impugnata è ineccepibile;
che
infatti solo le eccezioni successive all’emanazione della deci-sione prodotta quale titolo di rigetto
definitivo possono essere fatte valere nella procedura di rigetto (art. 81 cpv.
1.
LEF), ad esclusione di quelle sorte già prima, come quelle sollevate dalla
reclamante in merito al contratto di locazione sul quale il Mietgericht di
Zurigo ha statuito, che andavano presentate nella procedura davanti a siffatta
autorità;
che
la reclamante sostiene inoltre di non aver avuto la possibilità di difendersi allegando
che la decisione del Mietgericht di Zurigo le è stata inviata al suo
vecchio indirizzo a P__________ anziché a quello attuale di S__________, e di
aver provato diverse volte a contattare il tribunale zurighese riscontrando
difficoltà linguistiche poiché nessuno parlava italiano o inglese;
ch’ella
pare così, implicitamente, contestare il passaggio in giudicato della decisione
invocata dall’istante;
che
l’allegata mancata ricezione della decisione zurighese è una circostanza
invocata per la prima volta con il reclamo e perciò inammissibile
(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra pag. 2 in fine);
che
fondato integralmente su un fatto nuovo, il reclamo si rivela irricevibile
anche su questo punto;
che
ad ogni modo la reclamante ha ovviamente saputo della decisione zurighese visto che ha chiamato diverse volte il Mietgericht;
che
RE 1 ha del resto interposto opposizione al precetto
esecutivo e presentato le proprie osservazioni all’istanza entro il termine
impartitole dal Pretore nonostante le notificazioni di tali atti siano avvenute
al suo vecchio indirizzo in via L__________ a P__________;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 6'866.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).