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Decisione

14.2021.179

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo insufficientemente motivato

27 aprile 2022Italiano9 min

2, l’arch. CO 3, CO 4 e l’arch. CO 5 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'761.70

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.179

Lugano

27 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________/ __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 10

settembre 2021 da

avv. CO 1,

CO 2,

arch. CO 3,

CO 4,

arch. CO 5,

(rappresentati dalla RA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

le decisioni emesse il 2 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 20 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. CO 1, CO

2, l’arch. CO 3, CO 4 e l’arch. CO 5 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'761.70

oltre agli interessi del 5% dal 28 gennaio 2021, indi-cando quale causa del

credito: “Rinnovo dell’attestato d’insufficienza del pegno no. __________ per un

importo di fr. 32'761.70 del 28.01.2021. Convalida dell’inventario n. __________ del

18.12.2019 per un importo di fr. 29'880.60, __________ in via __________, __________.

Affitti scaduti dal 01.04.2019 al 30.11.2019 per fr. 26'400.–. Affitti

scaduti dal 01.12.2019 al 31.12.2019 per fr. 3'300.–”.

B. Con

un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, gli

stessi creditori han­no escusso RE 1 per l’incasso di fr. 52'800.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2020 (indicando quale causa del

credito il “Contratto di

locazione; pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 [fr. 3'300. x 16]”) e fr. 13'186.65 oltre agli interessi del 5%

dall’8 agosto 2021 (per “Saldo

conteggio riscaldamento e spese accessorie [01.07.2020 – 30.06.2021]”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze

distinte del 10 settembre 2021 gli istanti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la loro pretesa, per

quanto concerne la seconda procedura, a fr. 52'800.– oltre agli interessi

del 5% dal 1° settembre 2020 (rinunciando quindi alla pretesa per spese

accessorie). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con

un unico allegato di osservazioni scritte del 26 settembre 2021.

D. Statuendo con due decisioni distinte del 2 novembre 2021 il Pretore ha

accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ciascuna causa le spese

processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore degli

istanti.

E. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo dell’8 novembre 2021 chiedendo una “rivalutazione del caso”. Stante il prevedibile esito del­l’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Il

reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse

persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per

cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni

sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto ad RE 1

il 3 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 13 novembre, per

cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per

il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’8 novembre 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò

posto, i nuovi documenti (C e D) annessi al reclamo, nonché le allegazioni di

fatto fondate sui medesimi, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti

in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del

presente giudizio.

1.4

Il reclamo

dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per

quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.4.1

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che sia il contratto di

locazione sottoscritto tra le parti il 22 dicembre 2016 sia l’attestato d’insufficienza

di pegno emesso il 28 gennaio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano costituiscono

validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF per le pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 (di

complessivi fr. 52'000.–), nonché per il credito di fr. 32'761.70

riconosciuto nel­l’atto. Egli ha d’altronde respinto le generiche contestazioni

sollevate dall’escusso – incentrate soprattutto sulle vicissitudini intercorse

con il sublocatore e sulla colpa attribuita agli istanti per aver generato un “credito assurdo” nel negare il consenso

alla riconsegna immediata delle chiavi – ritenendo che le stesse, oltre a non

essere state esposte in modo sufficientemente convincente, non sono confortate

da elementi oggettivi tali da inficiare i titoli prodotti dai creditori. Ha inoltre

precisato che quest’ultimi non avevano alcun obbligo di accettare la proposta

del convenuto volta alla rescissione immediata o anticipata del contratto di

locazione. Onde l’accoglimento delle istanze.

1.4.2

Nel

reclamo RE 1 riconosce di aver sottoscritto il contratto di locazione, ma

ribadisce di aver subaffittato i locali nel febbraio 2019 con l’autorizzazione

dei locatori – e per essi dall’ammi­­nistrazione dello stabile – che non l’avrebbero

in seguito aiutato a metter fine alla sublocazione nonostante egli avesse dato

la sua disponibilità a restituire le chiavi già nel marzo 2020. Allega inoltre

che in occasione della riconsegna dei locali “vi

era tutto un inventario in parte sotto pignoramento”, ora “tutto sparito”, per un valore superiore a fr. 50'000.–,

e che l’impianto elettrico da lui pagato valeva più di fr. 30'000.–.

Invita pertanto questa Camera a rivalutare il caso e a dare “un valore a quanto lasciato all’interno dei locali

(…) e agli impianti elettrici”.

1.4.3

Così

argomentando RE 1 non si confronta però minimamente con la motivazione

pretorile – spiegando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice – ed in particolare non contesta di non aver reso verosimile davanti a

quest’ultimo, con indizi oggettivi, le proprie eccezioni nel senso dell’art. 82

cpv. 2 LEF. Egli si limita a ribadire la sua versione dei fatti in parte già

esposta in prima sede, facendo implicitamente valere una propria contropretesa

nei confronti degli istanti sulla scorta di documenti che però, poiché prodotti

per la prima volta con il reclamo, non possono essere presi in considerazione

dalla scrivente Camera (sopra consid. 1.3). Insufficientemente motivato, il

reclamo si rivela così irricevibile.

1.5

È

altresì inammissibile in questa sede la richiesta formulata da RE 1 in coda al

suo reclamo, con cui chiede che sia “dato un

valore” a quanto da lui lasciato all’interno dell’ente locato. Spettava semmai a lui stabilire e rendere verosimile tale valore (art.

82.

cpv. 2 LEF) per opporre in compensazione un’ eventuale pretesa sua contro gl’istanti

volta al risarcimento del danno di cui implicitamente si duole o alla

restituzione dell’ipotetico indebito arricchimento.

Ad

ogni modo, tra le (limitate) competenze della CEF chiamata quale autorità

giudiziaria superiore a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto

dell’opposizione non rientrano le cause di risarcimento danni né di

restituzione dell’indebito arricchimento.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa

di fr. 32'761.70 e nella seconda di fr. 52'800.–,

raggiungono ognuno la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa __________ è

irricevibile.

2. Il

reclamo nella causa __________ è irricevibile.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).