14.2021.179
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo insufficientemente motivato
27 aprile 2022Italiano9 min
2, l’arch. CO 3, CO 4 e l’arch. CO 5 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'761.70
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Incarto n.
14.2021.179
Lugano
27 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________/ __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 10
settembre 2021 da
avv. CO 1,
CO 2,
arch. CO 3,
CO 4,
arch. CO 5,
(rappresentati dalla RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
le decisioni emesse il 2 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 20 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. CO 1, CO
2, l’arch. CO 3, CO 4 e l’arch. CO 5 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'761.70
oltre agli interessi del 5% dal 28 gennaio 2021, indi-cando quale causa del
credito: “Rinnovo dell’attestato d’insufficienza del pegno no. __________ per un
importo di fr. 32'761.70 del 28.01.2021. Convalida dell’inventario n. __________ del
18.12.2019 per un importo di fr. 29'880.60, __________ in via __________, __________.
Affitti scaduti dal 01.04.2019 al 30.11.2019 per fr. 26'400.–. Affitti
scaduti dal 01.12.2019 al 31.12.2019 per fr. 3'300.–”.
B. Con
un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, gli
stessi creditori hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 52'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2020 (indicando quale causa del
credito il “Contratto di
locazione; pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 [fr. 3'300. x 16]”) e fr. 13'186.65 oltre agli interessi del 5%
dall’8 agosto 2021 (per “Saldo
conteggio riscaldamento e spese accessorie [01.07.2020 – 30.06.2021]”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze
distinte del 10 settembre 2021 gli istanti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la loro pretesa, per
quanto concerne la seconda procedura, a fr. 52'800.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° settembre 2020 (rinunciando quindi alla pretesa per spese
accessorie). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con
un unico allegato di osservazioni scritte del 26 settembre 2021.
D. Statuendo con due decisioni distinte del 2 novembre 2021 il Pretore ha
accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ciascuna causa le spese
processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore degli
istanti.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo dell’8 novembre 2021 chiedendo una “rivalutazione del caso”. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Il
reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse
persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per
cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni
sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto ad RE 1
il 3 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 13 novembre, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per
il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’8 novembre 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò
posto, i nuovi documenti (C e D) annessi al reclamo, nonché le allegazioni di
fatto fondate sui medesimi, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti
in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del
presente giudizio.
1.4
Il reclamo
dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per
quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.4.1
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che sia il contratto di
locazione sottoscritto tra le parti il 22 dicembre 2016 sia l’attestato d’insufficienza
di pegno emesso il 28 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano costituiscono
validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF per le pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 (di
complessivi fr. 52'000.–), nonché per il credito di fr. 32'761.70
riconosciuto nell’atto. Egli ha d’altronde respinto le generiche contestazioni
sollevate dall’escusso – incentrate soprattutto sulle vicissitudini intercorse
con il sublocatore e sulla colpa attribuita agli istanti per aver generato un “credito assurdo” nel negare il consenso
alla riconsegna immediata delle chiavi – ritenendo che le stesse, oltre a non
essere state esposte in modo sufficientemente convincente, non sono confortate
da elementi oggettivi tali da inficiare i titoli prodotti dai creditori. Ha inoltre
precisato che quest’ultimi non avevano alcun obbligo di accettare la proposta
del convenuto volta alla rescissione immediata o anticipata del contratto di
locazione. Onde l’accoglimento delle istanze.
1.4.2
Nel
reclamo RE 1 riconosce di aver sottoscritto il contratto di locazione, ma
ribadisce di aver subaffittato i locali nel febbraio 2019 con l’autorizzazione
dei locatori – e per essi dall’amministrazione dello stabile – che non l’avrebbero
in seguito aiutato a metter fine alla sublocazione nonostante egli avesse dato
la sua disponibilità a restituire le chiavi già nel marzo 2020. Allega inoltre
che in occasione della riconsegna dei locali “vi
era tutto un inventario in parte sotto pignoramento”, ora “tutto sparito”, per un valore superiore a fr. 50'000.–,
e che l’impianto elettrico da lui pagato valeva più di fr. 30'000.–.
Invita pertanto questa Camera a rivalutare il caso e a dare “un valore a quanto lasciato all’interno dei locali
(…) e agli impianti elettrici”.
1.4.3
Così
argomentando RE 1 non si confronta però minimamente con la motivazione
pretorile – spiegando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice – ed in particolare non contesta di non aver reso verosimile davanti a
quest’ultimo, con indizi oggettivi, le proprie eccezioni nel senso dell’art. 82
cpv. 2 LEF. Egli si limita a ribadire la sua versione dei fatti in parte già
esposta in prima sede, facendo implicitamente valere una propria contropretesa
nei confronti degli istanti sulla scorta di documenti che però, poiché prodotti
per la prima volta con il reclamo, non possono essere presi in considerazione
dalla scrivente Camera (sopra consid. 1.3). Insufficientemente motivato, il
reclamo si rivela così irricevibile.
1.5
È
altresì inammissibile in questa sede la richiesta formulata da RE 1 in coda al
suo reclamo, con cui chiede che sia “dato un
valore” a quanto da lui lasciato all’interno dell’ente locato. Spettava semmai a lui stabilire e rendere verosimile tale valore (art.
82.
cpv. 2 LEF) per opporre in compensazione un’ eventuale pretesa sua contro gl’istanti
volta al risarcimento del danno di cui implicitamente si duole o alla
restituzione dell’ipotetico indebito arricchimento.
Ad
ogni modo, tra le (limitate) competenze della CEF chiamata quale autorità
giudiziaria superiore a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto
dell’opposizione non rientrano le cause di risarcimento danni né di
restituzione dell’indebito arricchimento.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa
di fr. 32'761.70 e nella seconda di fr. 52'800.–,
raggiungono ognuno la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa __________ è
irricevibile.
2. Il
reclamo nella causa __________ è irricevibile.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).